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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 24 giugno 2025

Cassazione n. 22707/2025

Testo disponibile della fonte

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5 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2971/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., elettivamente domiciliata in Roma, piazza Adriana n. 5, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e dife sa dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente principale - contro -intimati - e contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. in liquidazione coatta amministrativa, elettivamente domiciliata in Roma, via Castiglione del Lago n. 14, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende -controricorrente e ricorrente incidentale - e con [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ( ora denominata [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione), elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 16, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 2233 /20 19 de l la Corte d’Appello di Venezia, depositata i l 31 . 5 . 20 19 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24.6.2025dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rosa unipersonale S.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] in giudizio, davanti al Tribunale di Treviso, [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (all’epoca società cooperativa per azioni), per chiederne la condanna alla restituzione di somme indebitamente percepite e al risarcimento dei danni con riferimento all’asserita illegittima gestione di un rapporto di conto corrente e di una connessa polizza assicurativa.

La domanda venne accolta in minima parte dal tribunale (con condanna della convenuta al pagamento della somma capitale di € 450 in favore della sola Rosa unipersonale S.r.l.), sicché gli attori proposero impugnazione davanti alla Corte d’Appello di Venezia.

In pendenza del giudizio di secondo grado il processo venne dichiarato interrotto, perché [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. era stata posta in liquidazione coatta amministrativa, e fu riassunto dagli appellanti sia contro la procedura concorsuale, sia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., quale asserita cessionaria del rapportooggetto del contenzioso.

La Corte d’Appello di Venezia accolse parzialmente il gravame, riconoscendo alla sola Rosa unipersonale S.r.l. un credito di € 40.697,42, in linea capitale, e – per qu anto qui ancora interessa –rigettò l’eccezione di legittimazione passiva sollevata dal [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., che venne quindi condannata al pagamento di quella sommae degli accessori.

Contro la sentenza della Corte territorialeIntesa [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.in L.C.A. ha depositato controricorso con ricorso incidentale articolato in due motivi, il primo dei quali in senso adesivo al ricorso principale di Intesa SanpaoloS.p.A.

Rosa unipersonale S.r.l. (nel frattempo denominata Doris uninominale S.r.l.) si è difes a con controricorso al ricorso incidentale. [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. in L.C.A., hanno depositato memoria nel termine di legge anteriore alla data fissata per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo di ricorso principale si denunciano «violazione ofalsa applicazione degli artt. 2, 3 e 4 del d.l. n. 99 del 2017 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. e violazione dell’art. 111 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.».

2. I l secondo motivo denuncia «violazione o falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. e violazione dell’art. 111 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.».

3. I due motivi, da valutare congiuntamente per la stretta connessione tra di loro, pongono la questione del trasferimento da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.in L.C.A. a [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. – per effetto del contratto stipulato in data 26.6.2017tra i commissari liquidatori della banca sottopost a a procedura concorsuale e [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., in esecuzione di quanto stabilito dall’art. 3, comma 1, del d.l. n. 99 del 2017 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 121 del 2017) – dei contenziosi pendenti relativi a rapporti bancari già estinti alla data della stipula di quelcontratto.

Si tratta di un profilo dirimente per la decisione della controversia, in quanto l’esclusione del contratto bancario dal quale deriva la pretesa creditoria azionata da [OSCURATO:SOCIETA]. dall’operazione negoziale di cessione posta in essere il 26.6.2017 non può che determinare il difetto di legittimazione passiva [ rectius di titolarità passiva del rapporto obbligatorio] della cessionaria [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., contrariamente a quantostatuito in questo caso dalla Corte d’Appello di Venezia.

3.1. Idue motiv i sono fondat i .

3.1.1. La questione ruota intorno all’interpretazione non solo del d.l. n. 99 del 2017, ma anche del contratto di cessione, le cui disposizioni «hanno efficacia verso i terzi», come eccezionalmente previsto proprio dal medesimo decreto legge (art. 3, comma 2).

Sul tema, diversi sono stati gli orientamenti interpretativi espressi dalla giurisprudenza di merito: per un primo indirizzo rimarrebbero esclusi dalla passività cedute tutti i rapporti contrattuali estinti, anche se oggetto di contenzioso già pendente al momento della stipula dell’accordo, in ragione della carenza del requisito dell’inerenza e funzionalità all’attività bancaria che deveintendersi riferito, non già all ’ attività bancaria considerata in astratto, ma alla sua concreta proiezione nella successiva attività della banca cessionaria; in altre pronunce si è invece ritenuto che il decreto legge e il contratto di cessione avessero trasferito a [OSCURATO:PERSONA] S .p.

A . anche il contenzioso pregresso già pendente, interpretando il requisito di inerenza e funzionalità all’esercizio dell’impresa bancaria come riferito , non alla concreta attività destinata ad essere svolta dalla banca cessionaria, ma alla mera riferibilità del rapporto contrattuale già cessato all’oggetto tipico dell ’ impresa bancaria.

3.1.2. Della questione si è occupata di recente anche la Corte di Cassazione e, in particolare, più volte, questa Prima Sezione, che con l’ordinanza n. 15083/2025 (cui sono seguite le ordinanze nn. 15670, 15671, 15673,15675, 15682 e 15689 , rese a conclusione della stessa camera di consiglio) ha affermato il seguente principio di diritto : « In tema di controversie intraprese da o contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. o [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., poi sottoposte a liquidazione coatta amministrativa durante i rispettivi giudizi, non si verifica il subentro di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.nella posizione sostanziale e processuale delle banche suddette nelle liti pendenti alla data (26.6.2017) del contratto di cessione stipulato dai commissari liquidatori di quelle banche con [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., giusta il d.l. n. 99 del 2017 (convertito dalla legge n. 121 del 2017), ed aventi ad oggetto rapporti bancari già estinti alla data predetta, atteso che tali rapporti rientrano tra quelli di cui al cd.

“Contenzioso escluso”previsto nel menzionato contratto».

Queste, in sintesi, le argomentazioni poste a sostegno dell’opzione interpretativa seguita nelle suindicate pronunce della Prima Sezione: i) la Corte costituzionale, con la sentenza n. 220/2021 ha fornito utili elementi nella definizione dell’interazione tra il decreto-legge e il contratto di cessione, evidenziando che l’atto normativo rimette la disciplina della cessione ad un successivo contratto le cui disposizioni, ai sensi del comma 2 dello stesso art. 3, «hanno efficacia verso i terzi a seguito della pubblicazione da parte della Banca d’Italia sul proprio sito della notizia della cessione, senza necessità di svolgere altri adempimenti... » e puntualizzando che «l’art. 3 del D.L. n. 99 del 2017, come convertito, non è, di per sé, rivolto a regolare direttamente tali rapporti, perché rimetteva ai commissari liquidatori e al cessionario individuato il compito di determinare l’oggetto della cessione, e cioè se si dovesse trasferire l’azienda, suoi singoli rami, ovvero beni, diritti e rapporti giuridici individuabili in blocco, oppure attività e passività, anche parziali o per quote, ponendo però ai contraenti un limite oggettivo e inderogabile, in forza del quale dovevano restare “in ogni caso esclusi” dal trasferimento le passività e i debiti elencati nelle lettere a), b) e c)»; a ncora, sempre nell’intento di chiarire i rapporti tra la fonte legale e quella negoziale, la pronuncia della Corte costituzionale rileva che «il contratto di cessione perfezionato in data 26 giugno 2017 fra le due Banche venete in liquidazione e [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ... richiamava in premessa la manifestazione di interesse di quest’ultima ... del 21 giugno 2017, limitata all’acquisto “di certe attività, passività e rapporti giuridici facenti capo a BP Vicenza e [OSCURATO:PERSONA]”..., in ragione dell’aspettativa della banca cessionaria di non caricarsi di passività non gradite ...

Le disposizioni dettate dal d.l. n. 99 del 2017 ... possono, pertanto, essere qualificate come “norme-provvedimento”: esse si occupano di un singolo contratto, in quanto incidono sulla sola convenzione di cessione trai commissari liquidatori delle due banche venete in L.C.A. e il soggetto individuato ai sensi dell’art. 3, comma 3, disciplinano un numero limitato di fattispecie e rivelano un contenuto concreto, ispirato da particolari esigenze, ponendo per tale singolo evento regole specifiche innovative nel sistema legislativo vigente»; dunque la delimitazione del perimetro delle attività e passività oggetto di cessione è demandataagli accordi negoziali nel rispetto dei paletti fissati dalla norma; ii) alla luce del descritto intreccio tra il dato normativo e quello negoziale, per stabilire la sorte dei rapporti estinti alla data della collocazione delle due banche in liquidazione coatta amministrativa occorre fare riferimento non al decreto-legge ma al contratto, avendo il primo attribuito alle parti il potere di determinare l’ambito della cessione, entro i limiti fissati normativamente, riconoscendo che «il cessionario risponde solo dei debiti ricompresi nel perimetro della cessione»; iii) è da escludere che la previsione secondo cui non rientrano nell’ambito della cessione, ai sensi del citato art. 3, «le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa, e le relative passività» possa essere intesa nel senso che, a contrario, sono viceversa incluse nella cessione le medesime controversie qualora sorte anteriormente ad essa: questo è un ragionamento che in modo piano avrebbe potuto svolgersi, ubi lex voluit dixit ubi noluit tacuit, se si fosse trattato di interpretare l’art. 3 sulla base delle regole di interpretazione normativa, ma il decreto-legge si limita ad individuare con efficacia cogente taluni rapporti, «i quali restano in ogni caso esclusi dalla cessione», e rimette invece ai contraenti, la cui volontà va invece interpretata secondo le regole di ermeneutica contrattuale, l’individuazione di quanto ulteriormente escluso o invecericompreso nella cessione; iv) corollario dell’articolato congegno,che vede il decreto legge impiegare il contratto quale strumento di attuazione del programmato intervento normativo, è la possibilità di diretta interpretazione da parte della Corte di Cassazione delle clausole contrattuali; ciò in quanto il contratto stipulato tra i commissari liquidatori delle menzionate [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., pur avendo natura negoziale e non normativa, si intreccia con il dato normativo, il quale riflette a propria volta i pregressiaccordi e pattuizioni e conferisce al contratto efficacia rispetto ai terzi ed incide sulla regolamentazione di un’ampia pluralità di rapporti, con conseguente esigenza – al pari di quanto accade per i contratti collettivi cui si riferisce il numero 3 dell’art. 360, comma 1, c.p.c. – dell ’ adozione di modalità interpretative tali da garantire uniformità applicativa, necessaria affinché il congegno adottato non fallisca il suo compito di fondare la compiuta regolazione di detti rapporti; v) dal tenore letterale dell’art. 3.1.4., lett. b), del contratto di cessione si evince inequivocabilmente che, ai fini dell’inclusione delle passività nell’«[OSCURATO:PERSONA]»ceduto a [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., non è sufficiente il mero dato temporale della sola pendenza della corrispondente lite al momento (26.6.2017) della stipulazione del contratto di cessione, ma è necessario «che si tratti di debiti che “ derivano da rapporti inerenti e funzionali all’esercizio dell’impresa bancaria”»;ciò in quanto le «[OSCURATO:PERSONA]» di cui al punto viidell’art. 3.1.2. (b) – e cioè i contenziosi pendenti diversi da quelli promossi da azionisti e/o obbligazionisti subordinati delle [OSCURATO:PERSONA] – costituiscono solo una esemplificazione ( « tra cui») delle passività cedute ad [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., le quali devono tutte, in ogni caso ed a monte, presentare le caratteristiche definite dall’incipit della disposizione in questione, ovverosia le «passività ... che derivano da rapporti inerenti e funzionali all’esercizio dell’impresa bancaria» della cessionaria; vi) l’espressione «rapporti inerenti e funzionali all’esercizio dell’impresa bancaria» va intesa non con riferimento alla categoria generale e astratta dei rapporti bancari, come relativa all’esercizio del credito e alla raccolta del risparmio,ma avendo riguardo al singolo rapporto contrattuale, valorizzandosi la funzionalità del rapporto stesso rispetto all’attività bancaria che il cessionario è chiamato a svolgere in ragione del trasferimento in blocco; siffatta soluzione interpretativa trova conferma nel dato testuale della disposizione che non utilizza l’espressione «attività bancaria»,e cioè quella speciale attività tipologicamente integrata dalla raccolta di risparmio tra il pubblico e dall’esercizio del credito (art. 10 T.U.B.), ma la diversa locuzione di «impresa bancaria», che si identifica con l’azienda (con quella parte dell’azienda) che è oggetto di cessione e che comprende tutti i rapporti che fanno capo all’impresa, indipendentemente dal fatto che siano riferibili alla tipica attività bancaria o meno; l e parti hanno inteso far e riferimento a quei rapporti che, oltre ad essere inclusi nei rapporti aziendali, rilevino finalisticamente per lo svolgimento della specifica attività di impresa della cessionaria: che cioè le passività oggetto di trasferimento debbano inscriversi in rapporti che, per non essersi esauriti alla data della cessione, debbano per tale ragione reputarsi funzionali all’esercizio dell’impresa bancaria di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.; vii) tale conclusione è coerente con l’interesse manifestato da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. nei confronti dell’operazione di salvataggiodelle [OSCURATO:PERSONA]: interesse consistente nel suo rafforzamento quale realtà operativa sul mercato creditizio, come si desume dalle premesse del contratto di cessione, ove è spiegato che l’obiettivo della cessionaria è quello di assicurare una maggiore sua presenza sul territorio e di «estrarre valore dall’acquisizione […] attraverso l’applicazione delle best practice del Gruppo ISP in tutti gli ambiti di attività, anche recuperando la fiducia nella clientela nei confronti della “nuova” realtà bancaria operativa», contribuendo alla salvaguardia dei livelli occupazionali; viii) avvalora l’esclusione dalla cessione di qualsiasi contenzioso avente ad oggetto rapporti estintiti il contegnodelle parti successivo al contratto di cessione costituito dalla stipula del «[OSCURATO:PERSONA]» in data 17 .1. 2018, che si è ritenuto valutabile ai sensi dell’art. 1362,comma 2, c.c. 3.1.3.Al principio di diritto affermato nelle pronunce della Prima Sezione appena citate si intende qui dare continuità, anche rinviando, ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c., alle più ampie motivazioni della decisione assunta contenute in quei provvedimenti.

Ferma la precisazione che il «[OSCURATO:PERSONA]», stipulato il[OSCURATO:DATA_NASCITA], al punto 4 dell’allegato 1.1., sancisce esplicitamente l’esclusione dalla cessione dei contenziosi relativi a rapporti estinti.

E in questo senso tale accordo, piùche valutabile ai sensi dell’art. 1362 c.c., integra esso stesso, e rafforza alla stregua di elemento testuale di ulteriore conferma, l’interpretazione già ricavabile dalla lettura dell’atto di cessione de quo, secondo la quale la pendenza della lite non è criterio sufficiente, per reputare un rapporto incluso nel perimetro della cessione ad [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.

4. In conseguenza dell’accoglimento dei primi due motivi del ricorso principale non occorre esaminare il terzo motiv o («violazione ofalsa applicazione dell’art. 2560 c.c. e degli artt. 2 e 3del d.l. n. 99 del 2017 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. e violazione dell’art. 111 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.»)che r imane assorbit o .

5. Di conseguenzarimane assorbito ancheil primo motivo di ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. in L.C.A. («violazione e/ofalsa applicazione degli artt. 2, 3 e 4 del d.l. n. 99 del 2017, art. 1362 e 1363 c.c., artt. 2558 e 2560 c.c., art.111 c.p.c. in relazione a ll’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4, c.p.c.»), in quanto dichiaratamente adesivoal ricorso di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.,di cui ricalca gli argomenti .

Il che, peraltro, non impedisce di rilevare il profilo di inammissibilità connesso al fatto che la ricorrente incidentale non ha specificato quale sia il suo interesse a ricorrere contro un capo della sentenza (accertamento della titolarità passiva del rapporto obbligatorio in capo a [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.) che non produce effetti negativi nei suoi confronti.

6. Rimane da esaminare il secondo motivo del ricorso incidentale, che è così rubricato: «violazione e/o falsa applicazione degli artt. 51 e 201 legge fall. e 83 T.U.B., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3e n. 4, c.p.c.». [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. in L.C.A. ripropone l’eccezione di improcedibilità, già disattesa dalla Corte territoriale, sollevata con riferimento al divieto legale di iniziare o proseguire nelle sedi ordinarie azioni giudiziarie contro la banca posta in liquidazione coattaamministrativa.

6.1. Tralasciato l’erroneo riferimento all’art. 51 legge fall. (posto che si tratta di un’azione di cognizione, il pertinente richiamo sarebbe all’art. 52 legge fall.), la Corte d’Appello di Venezia ha correttamente rilevato che, poiché la procedura concorsuale fu aperta dopo la pubblicazione della sentenza di primo grado, trova applicazione l’art. 96, comma 3, legge fall., secondo cui vanno ammessi al passivo con riserva «i crediti accertati con sentenza del giudice ordinario o speciale non passata in giudicato, pronunziata prima della dichiarazione di fallimento».

Tale disposizione, infatti, trovaapplicazione anche quando la sentenza pronunciata dal giudice ordinario prima dell’apertura del fallimento (o, come in questo caso, della liquidazione coatta amministrativa) è una sentenza di rigetto della domanda e, quindi, di accertamento negativo del credito da ammettere al passivo con riserva (v., da ultimo, Cass. n. 10616/2025; nel caso qui in esame, il Tribunale di Treviso aveva riconosciuto il credito di Rosa unipersonale S.r.l. nella assai ridotta misuradi € 450).

7. In definitiva, accolto il primo e il secondo motivo di ricorso principale , rigettato il secondo motivo di ricorso incidentale ed assorbiti i rimanenti motivi di entrambi i ricorsi , la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvioalla Corte d’Appello di Venezia, per decidere, in diversa composizione, anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

8. Si dà atto che, in base all’esito del giudizio, sussiste, a carico della ricorrent e incidental e , il presupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

P.Q.M La Corte: accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso principale e dichiara assorbito il terzo motivo; rigetta il secondo motivo di ricorso incidentale e dichiara assorbitoil primo motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte d’Appello di Venezia, per decidere, in diversa composizione, anche sulle spese del presente giudizio di legittimità; dà atto, ai sensi dell’ar

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
5 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2971/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., elettivamente domiciliata in Roma, piazza Adriana n. 5, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e dife sa dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente principale - contro -intimati - e contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. in liquidazione coatta amministrativa, elettivamente domiciliata in Roma, via Castiglione del Lago n. 14, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende -controricorrente e ricorrente incidentale - e con [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ( ora denominata [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione), elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 16, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 2233 /20 19 de l la Corte d’Appello di Venezia, depositata i l 31 . 5 . 20 19 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24.6.2025dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rosa unipersonale S.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] in giudizio, davanti al Tribunale di Treviso, [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (all’epoca società cooperativa per azioni), per chiederne la condanna alla restituzione di somme indebitamente percepite e al risarcimento dei danni con riferimento all’asserita illegittima gestione di un rapporto di conto corrente e di una connessa polizza assicurativa. La domanda venne accolta in minima parte dal tribunale (con condanna della convenuta al pagamento della somma capitale di € 450 in favore della sola Rosa unipersonale S.r.l.), sicché gli attori proposero impugnazione davanti alla Corte d’Appello di Venezia. In pendenza del giudizio di secondo grado il processo venne dichiarato interrotto, perché [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. era stata posta in liquidazione coatta amministrativa, e fu riassunto dagli appellanti sia contro la procedura concorsuale, sia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., quale asserita cessionaria del rapportooggetto del contenzioso. La Corte d’Appello di Venezia accolse parzialmente il gravame, riconoscendo alla sola Rosa unipersonale S.r.l. un credito di € 40.697,42, in linea capitale, e – per qu anto qui ancora interessa –rigettò l’eccezione di legittimazione passiva sollevata dal [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., che venne quindi condannata al pagamento di quella sommae degli accessori. Contro la sentenza della Corte territorialeIntesa [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.in L.C.A. ha depositato controricorso con ricorso incidentale articolato in due motivi, il primo dei quali in senso adesivo al ricorso principale di Intesa SanpaoloS.p.A. Rosa unipersonale S.r.l. (nel frattempo denominata Doris uninominale S.r.l.) si è difes a con controricorso al ricorso incidentale. [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. in L.C.A., hanno depositato memoria nel termine di legge anteriore alla data fissata per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso principale si denunciano «violazione ofalsa applicazione degli artt. 2, 3 e 4 del d.l. n. 99 del 2017 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. e violazione dell’art. 111 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.». 2. I l secondo motivo denuncia «violazione o falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. e violazione dell’art. 111 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.». 3. I due motivi, da valutare congiuntamente per la stretta connessione tra di loro, pongono la questione del trasferimento da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.in L.C.A. a [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. – per effetto del contratto stipulato in data 26.6.2017tra i commissari liquidatori della banca sottopost a a procedura concorsuale e [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., in esecuzione di quanto stabilito dall’art. 3, comma 1, del d.l. n. 99 del 2017 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 121 del 2017) – dei contenziosi pendenti relativi a rapporti bancari già estinti alla data della stipula di quelcontratto. Si tratta di un profilo dirimente per la decisione della controversia, in quanto l’esclusione del contratto bancario dal quale deriva la pretesa creditoria azionata da [OSCURATO:SOCIETA]. dall’operazione negoziale di cessione posta in essere il 26.6.2017 non può che determinare il difetto di legittimazione passiva [ rectius di titolarità passiva del rapporto obbligatorio] della cessionaria [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., contrariamente a quantostatuito in questo caso dalla Corte d’Appello di Venezia. 3.1. Idue motiv i sono fondat i . 3.1.1. La questione ruota intorno all’interpretazione non solo del d.l. n. 99 del 2017, ma anche del contratto di cessione, le cui disposizioni «hanno efficacia verso i terzi», come eccezionalmente previsto proprio dal medesimo decreto legge (art. 3, comma 2). Sul tema, diversi sono stati gli orientamenti interpretativi espressi dalla giurisprudenza di merito: per un primo indirizzo rimarrebbero esclusi dalla passività cedute tutti i rapporti contrattuali estinti, anche se oggetto di contenzioso già pendente al momento della stipula dell’accordo, in ragione della carenza del requisito dell’inerenza e funzionalità all’attività bancaria che deveintendersi riferito, non già all ’ attività bancaria considerata in astratto, ma alla sua concreta proiezione nella successiva attività della banca cessionaria; in altre pronunce si è invece ritenuto che il decreto legge e il contratto di cessione avessero trasferito a [OSCURATO:PERSONA] S .p. A . anche il contenzioso pregresso già pendente, interpretando il requisito di inerenza e funzionalità all’esercizio dell’impresa bancaria come riferito , non alla concreta attività destinata ad essere svolta dalla banca cessionaria, ma alla mera riferibilità del rapporto contrattuale già cessato all’oggetto tipico dell ’ impresa bancaria. 3.1.2. Della questione si è occupata di recente anche la Corte di Cassazione e, in particolare, più volte, questa Prima Sezione, che con l’ordinanza n. 15083/2025 (cui sono seguite le ordinanze nn. 15670, 15671, 15673,15675, 15682 e 15689 , rese a conclusione della stessa camera di consiglio) ha affermato il seguente principio di diritto : « In tema di controversie intraprese da o contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. o [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., poi sottoposte a liquidazione coatta amministrativa durante i rispettivi giudizi, non si verifica il subentro di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.nella posizione sostanziale e processuale delle banche suddette nelle liti pendenti alla data (26.6.2017) del contratto di cessione stipulato dai commissari liquidatori di quelle banche con [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., giusta il d.l. n. 99 del 2017 (convertito dalla legge n. 121 del 2017), ed aventi ad oggetto rapporti bancari già estinti alla data predetta, atteso che tali rapporti rientrano tra quelli di cui al cd. “Contenzioso escluso”previsto nel menzionato contratto». Queste, in sintesi, le argomentazioni poste a sostegno dell’opzione interpretativa seguita nelle suindicate pronunce della Prima Sezione: i) la Corte costituzionale, con la sentenza n. 220/2021 ha fornito utili elementi nella definizione dell’interazione tra il decreto-legge e il contratto di cessione, evidenziando che l’atto normativo rimette la disciplina della cessione ad un successivo contratto le cui disposizioni, ai sensi del comma 2 dello stesso art. 3, «hanno efficacia verso i terzi a seguito della pubblicazione da parte della Banca d’Italia sul proprio sito della notizia della cessione, senza necessità di svolgere altri adempimenti... » e puntualizzando che «l’art. 3 del D.L. n. 99 del 2017, come convertito, non è, di per sé, rivolto a regolare direttamente tali rapporti, perché rimetteva ai commissari liquidatori e al cessionario individuato il compito di determinare l’oggetto della cessione, e cioè se si dovesse trasferire l’azienda, suoi singoli rami, ovvero beni, diritti e rapporti giuridici individuabili in blocco, oppure attività e passività, anche parziali o per quote, ponendo però ai contraenti un limite oggettivo e inderogabile, in forza del quale dovevano restare “in ogni caso esclusi” dal trasferimento le passività e i debiti elencati nelle lettere a), b) e c)»; a ncora, sempre nell’intento di chiarire i rapporti tra la fonte legale e quella negoziale, la pronuncia della Corte costituzionale rileva che «il contratto di cessione perfezionato in data 26 giugno 2017 fra le due Banche venete in liquidazione e [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ... richiamava in premessa la manifestazione di interesse di quest’ultima ... del 21 giugno 2017, limitata all’acquisto “di certe attività, passività e rapporti giuridici facenti capo a BP Vicenza e [OSCURATO:PERSONA]”..., in ragione dell’aspettativa della banca cessionaria di non caricarsi di passività non gradite ... Le disposizioni dettate dal d.l. n. 99 del 2017 ... possono, pertanto, essere qualificate come “norme-provvedimento”: esse si occupano di un singolo contratto, in quanto incidono sulla sola convenzione di cessione trai commissari liquidatori delle due banche venete in L.C.A. e il soggetto individuato ai sensi dell’art. 3, comma 3, disciplinano un numero limitato di fattispecie e rivelano un contenuto concreto, ispirato da particolari esigenze, ponendo per tale singolo evento regole specifiche innovative nel sistema legislativo vigente»; dunque la delimitazione del perimetro delle attività e passività oggetto di cessione è demandataagli accordi negoziali nel rispetto dei paletti fissati dalla norma; ii) alla luce del descritto intreccio tra il dato normativo e quello negoziale, per stabilire la sorte dei rapporti estinti alla data della collocazione delle due banche in liquidazione coatta amministrativa occorre fare riferimento non al decreto-legge ma al contratto, avendo il primo attribuito alle parti il potere di determinare l’ambito della cessione, entro i limiti fissati normativamente, riconoscendo che «il cessionario risponde solo dei debiti ricompresi nel perimetro della cessione»; iii) è da escludere che la previsione secondo cui non rientrano nell’ambito della cessione, ai sensi del citato art. 3, «le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa, e le relative passività» possa essere intesa nel senso che, a contrario, sono viceversa incluse nella cessione le medesime controversie qualora sorte anteriormente ad essa: questo è un ragionamento che in modo piano avrebbe potuto svolgersi, ubi lex voluit dixit ubi noluit tacuit, se si fosse trattato di interpretare l’art. 3 sulla base delle regole di interpretazione normativa, ma il decreto-legge si limita ad individuare con efficacia cogente taluni rapporti, «i quali restano in ogni caso esclusi dalla cessione», e rimette invece ai contraenti, la cui volontà va invece interpretata secondo le regole di ermeneutica contrattuale, l’individuazione di quanto ulteriormente escluso o invecericompreso nella cessione; iv) corollario dell’articolato congegno,che vede il decreto legge impiegare il contratto quale strumento di attuazione del programmato intervento normativo, è la possibilità di diretta interpretazione da parte della Corte di Cassazione delle clausole contrattuali; ciò in quanto il contratto stipulato tra i commissari liquidatori delle menzionate [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., pur avendo natura negoziale e non normativa, si intreccia con il dato normativo, il quale riflette a propria volta i pregressiaccordi e pattuizioni e conferisce al contratto efficacia rispetto ai terzi ed incide sulla regolamentazione di un’ampia pluralità di rapporti, con conseguente esigenza – al pari di quanto accade per i contratti collettivi cui si riferisce il numero 3 dell’art. 360, comma 1, c.p.c. – dell ’ adozione di modalità interpretative tali da garantire uniformità applicativa, necessaria affinché il congegno adottato non fallisca il suo compito di fondare la compiuta regolazione di detti rapporti; v) dal tenore letterale dell’art. 3.1.4., lett. b), del contratto di cessione si evince inequivocabilmente che, ai fini dell’inclusione delle passività nell’«[OSCURATO:PERSONA]»ceduto a [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., non è sufficiente il mero dato temporale della sola pendenza della corrispondente lite al momento (26.6.2017) della stipulazione del contratto di cessione, ma è necessario «che si tratti di debiti che “ derivano da rapporti inerenti e funzionali all’esercizio dell’impresa bancaria”»;ciò in quanto le «[OSCURATO:PERSONA]» di cui al punto viidell’art. 3.1.2. (b) – e cioè i contenziosi pendenti diversi da quelli promossi da azionisti e/o obbligazionisti subordinati delle [OSCURATO:PERSONA] – costituiscono solo una esemplificazione ( « tra cui») delle passività cedute ad [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., le quali devono tutte, in ogni caso ed a monte, presentare le caratteristiche definite dall’incipit della disposizione in questione, ovverosia le «passività ... che derivano da rapporti inerenti e funzionali all’esercizio dell’impresa bancaria» della cessionaria; vi) l’espressione «rapporti inerenti e funzionali all’esercizio dell’impresa bancaria» va intesa non con riferimento alla categoria generale e astratta dei rapporti bancari, come relativa all’esercizio del credito e alla raccolta del risparmio,ma avendo riguardo al singolo rapporto contrattuale, valorizzandosi la funzionalità del rapporto stesso rispetto all’attività bancaria che il cessionario è chiamato a svolgere in ragione del trasferimento in blocco; siffatta soluzione interpretativa trova conferma nel dato testuale della disposizione che non utilizza l’espressione «attività bancaria»,e cioè quella speciale attività tipologicamente integrata dalla raccolta di risparmio tra il pubblico e dall’esercizio del credito (art. 10 T.U.B.), ma la diversa locuzione di «impresa bancaria», che si identifica con l’azienda (con quella parte dell’azienda) che è oggetto di cessione e che comprende tutti i rapporti che fanno capo all’impresa, indipendentemente dal fatto che siano riferibili alla tipica attività bancaria o meno; l e parti hanno inteso far e riferimento a quei rapporti che, oltre ad essere inclusi nei rapporti aziendali, rilevino finalisticamente per lo svolgimento della specifica attività di impresa della cessionaria: che cioè le passività oggetto di trasferimento debbano inscriversi in rapporti che, per non essersi esauriti alla data della cessione, debbano per tale ragione reputarsi funzionali all’esercizio dell’impresa bancaria di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.; vii) tale conclusione è coerente con l’interesse manifestato da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. nei confronti dell’operazione di salvataggiodelle [OSCURATO:PERSONA]: interesse consistente nel suo rafforzamento quale realtà operativa sul mercato creditizio, come si desume dalle premesse del contratto di cessione, ove è spiegato che l’obiettivo della cessionaria è quello di assicurare una maggiore sua presenza sul territorio e di «estrarre valore dall’acquisizione […] attraverso l’applicazione delle best practice del Gruppo ISP in tutti gli ambiti di attività, anche recuperando la fiducia nella clientela nei confronti della “nuova” realtà bancaria operativa», contribuendo alla salvaguardia dei livelli occupazionali; viii) avvalora l’esclusione dalla cessione di qualsiasi contenzioso avente ad oggetto rapporti estintiti il contegnodelle parti successivo al contratto di cessione costituito dalla stipula del «[OSCURATO:PERSONA]» in data 17 .1. 2018, che si è ritenuto valutabile ai sensi dell’art. 1362,comma 2, c.c. 3.1.3.Al principio di diritto affermato nelle pronunce della Prima Sezione appena citate si intende qui dare continuità, anche rinviando, ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c., alle più ampie motivazioni della decisione assunta contenute in quei provvedimenti. Ferma la precisazione che il «[OSCURATO:PERSONA]», stipulato il[OSCURATO:DATA_NASCITA], al punto 4 dell’allegato 1.1., sancisce esplicitamente l’esclusione dalla cessione dei contenziosi relativi a rapporti estinti. E in questo senso tale accordo, piùche valutabile ai sensi dell’art. 1362 c.c., integra esso stesso, e rafforza alla stregua di elemento testuale di ulteriore conferma, l’interpretazione già ricavabile dalla lettura dell’atto di cessione de quo, secondo la quale la pendenza della lite non è criterio sufficiente, per reputare un rapporto incluso nel perimetro della cessione ad [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. 4. In conseguenza dell’accoglimento dei primi due motivi del ricorso principale non occorre esaminare il terzo motiv o («violazione ofalsa applicazione dell’art. 2560 c.c. e degli artt. 2 e 3del d.l. n. 99 del 2017 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. e violazione dell’art. 111 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.»)che r imane assorbit o . 5. Di conseguenzarimane assorbito ancheil primo motivo di ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. in L.C.A. («violazione e/ofalsa applicazione degli artt. 2, 3 e 4 del d.l. n. 99 del 2017, art. 1362 e 1363 c.c., artt. 2558 e 2560 c.c., art.111 c.p.c. in relazione a ll’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4, c.p.c.»), in quanto dichiaratamente adesivoal ricorso di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.,di cui ricalca gli argomenti . Il che, peraltro, non impedisce di rilevare il profilo di inammissibilità connesso al fatto che la ricorrente incidentale non ha specificato quale sia il suo interesse a ricorrere contro un capo della sentenza (accertamento della titolarità passiva del rapporto obbligatorio in capo a [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.) che non produce effetti negativi nei suoi confronti. 6. Rimane da esaminare il secondo motivo del ricorso incidentale, che è così rubricato: «violazione e/o falsa applicazione degli artt. 51 e 201 legge fall. e 83 T.U.B., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3e n. 4, c.p.c.». [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. in L.C.A. ripropone l’eccezione di improcedibilità, già disattesa dalla Corte territoriale, sollevata con riferimento al divieto legale di iniziare o proseguire nelle sedi ordinarie azioni giudiziarie contro la banca posta in liquidazione coattaamministrativa. 6.1. Tralasciato l’erroneo riferimento all’art. 51 legge fall. (posto che si tratta di un’azione di cognizione, il pertinente richiamo sarebbe all’art. 52 legge fall.), la Corte d’Appello di Venezia ha correttamente rilevato che, poiché la procedura concorsuale fu aperta dopo la pubblicazione della sentenza di primo grado, trova applicazione l’art. 96, comma 3, legge fall., secondo cui vanno ammessi al passivo con riserva «i crediti accertati con sentenza del giudice ordinario o speciale non passata in giudicato, pronunziata prima della dichiarazione di fallimento». Tale disposizione, infatti, trovaapplicazione anche quando la sentenza pronunciata dal giudice ordinario prima dell’apertura del fallimento (o, come in questo caso, della liquidazione coatta amministrativa) è una sentenza di rigetto della domanda e, quindi, di accertamento negativo del credito da ammettere al passivo con riserva (v., da ultimo, Cass. n. 10616/2025; nel caso qui in esame, il Tribunale di Treviso aveva riconosciuto il credito di Rosa unipersonale S.r.l. nella assai ridotta misuradi € 450). 7. In definitiva, accolto il primo e il secondo motivo di ricorso principale , rigettato il secondo motivo di ricorso incidentale ed assorbiti i rimanenti motivi di entrambi i ricorsi , la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvioalla Corte d’Appello di Venezia, per decidere, in diversa composizione, anche sulle spese del presente giudizio di legittimità. 8. Si dà atto che, in base all’esito del giudizio, sussiste, a carico della ricorrent e incidental e , il presupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.M La Corte: accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso principale e dichiara assorbito il terzo motivo; rigetta il secondo motivo di ricorso incidentale e dichiara assorbitoil primo motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte d’Appello di Venezia, per decidere, in diversa composizione, anche sulle spese del presente giudizio di legittimità; dà atto, ai sensi dell’ar
Sentenza Cassazione n. 22707/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris