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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 14 marzo 2025

Cassazione n. 35890/2025

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o la seguente sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 14/03/2025 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Preso atto che il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha depositato, nell’ambito della trattazione scritta, l’atto con la requisitoria e ha concluso chiedendo la rideterminazione della pena inflitta all’imputato nella misura di euro 750,00 di ammenda. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe, resa il 14 marzo 2025, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha giudicato, con il rito abbreviato, [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all’art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110, per aver portato senza giustificato motivo fuori dalla propria abitazione un coltellino multiuso (capo 1) e in ordine al reato di cui all’art. 707 cod. pen., per essere stato sorpreso con il suddetto coltellino atto ad aprire o forzare serrature (capo 2), reati contestati come commessi in [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA], e – mentre lo ha assolto dal reato sub 2) per insussistenza del fatto – lo ha dichiarato responsabile della contravvenzione sub 1), ritenuta l’ipotesi della lieve entità di cui all’art. 4, comma 3, legge n. 110 del 1975 cit., e, computata la diminuente per il rito, lo ha condannato alla pena di euro 1.000,00 di ammenda.

2. Avverso la decisione ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA] affidando l’impugnazione a un unico motivo con cui lamenta la violazione dell’art. 442 cod. proc. pen.

Si fa notare che il giudice del merito, quando ha operato la riduzione per il rito, dopo avere stabilito la pena base in quella di euro 1.500,00 di ammenda, ne ha decurtato l’entità della frazione di un terzo, pervenendo alla pena di euro 1.000,00 di ammenda: invece, siccome il reato accertato è una contravvenzione, a mente dell’indicata disposizione, la riduzione avrebbe dovuto essere effettuata in ragione della frazione della metà.

Su tale base è stato chiesto l’annullamento della sentenza impugnata con l’adozione dei provvedimento conseguenziali.

3. Il Procuratore generale, con la requisitoria scritta, ha osservato che il ricorso è fondato, dovendo – la riduzione per il rito abbreviato – condurre alla pena di euro 750,00 di ammenda; ragione per la quale ha prospettato l’annullamento senza rinvio della statuizione impugnata, con rideterminazione della pena irrogata in quella di euro 750,00 di ammenda. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte ritiene che il ricorso, con riguardo all’unica doglianza articolata, sia fondato.

2. L’esame della motivazione della sentenza impugnata conferma, infatti, che il giudice del merito ha applicato la diminuente per il rito abbreviato decurtando di un terzo la pena base: infatti, dopo aver quantificato la pena dell’ammenda, per la contravvenzione accertata, in quella di euro 1.500,00, ha decurtato tale sanzione, all’esito della riduzione da apportarsi ai sensi dell’art. 442, comma 2, cod. proc. pen., rideterminandola in quella di euro 1.000,00 di ammenda.

Siccome il reato accertato è una contravvenzione, la riduzione della pena, alla stregua dell’art. 442 cod. proc. pen., come modificato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, art. 1, comma 44, avrebbe dovuto essere pari alla metà.

Tale legge, avente effetto dal 3 agosto 2017, ha modificato l’art. 442, comma 2, nel senso che la diminuzione di pena per l’opzione del rito abbreviato, quando la condanna abbia ad oggetto reati contravvenzionali, è (non più di un terzo, bensì) della metà.

Di conseguenza, stabilita la pena base in euro 1.500,00 di ammenda, la riduzione avrebbe dovuto essere di euro 750,00 e la pena finale avrebbe dovuto essere individuata in quella di euro 750,00 di ammenda.

2.1. Per tale ragione – in accoglimento dell’unico motivo – la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla corrispondente statuizione.Peraltro, essendo emersa dal rilievo svolto l’eccedenza di pena cagionata dalla mancata osservanza del limite legale, la rideterminazione della pena stessa va operata in questa sede, ai sensi dell’art. 620, comma 1, lettera l), cod. proc. pen., mediante la consequenziale riduzione: l’annullamento va, quindi, pronunciato senza rinvio.

La nuova pena finale, emendata dal rilevato vizio, è, come si è già osservato, quella di euro 750,00 di ammenda.

2.2. Conclusivamente, la sentenza deve essere annullata senza rinvio per il solo profilo inerente alla quantificazione della pena inerente all’accertato reato contravvenzionale, con il corrispondente riflesso sulla pena finale, rideterminata come in dispositivo.

P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla misura della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 14/03/2025 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Preso atto che il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha depositato, nell’ambito della trattazione scritta, l’atto con la requisitoria e ha concluso chiedendo la rideterminazione della pena inflitta all’imputato nella misura di euro 750,00 di ammenda. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, resa il 14 marzo 2025, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha giudicato, con il rito abbreviato, [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all’art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110, per aver portato senza giustificato motivo fuori dalla propria abitazione un coltellino multiuso (capo 1) e in ordine al reato di cui all’art. 707 cod. pen., per essere stato sorpreso con il suddetto coltellino atto ad aprire o forzare serrature (capo 2), reati contestati come commessi in [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA], e – mentre lo ha assolto dal reato sub 2) per insussistenza del fatto – lo ha dichiarato responsabile della contravvenzione sub 1), ritenuta l’ipotesi della lieve entità di cui all’art. 4, comma 3, legge n. 110 del 1975 cit., e, computata la diminuente per il rito, lo ha condannato alla pena di euro 1.000,00 di ammenda. 2. Avverso la decisione ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA] affidando l’impugnazione a un unico motivo con cui lamenta la violazione dell’art. 442 cod. proc. pen. Si fa notare che il giudice del merito, quando ha operato la riduzione per il rito, dopo avere stabilito la pena base in quella di euro 1.500,00 di ammenda, ne ha decurtato l’entità della frazione di un terzo, pervenendo alla pena di euro 1.000,00 di ammenda: invece, siccome il reato accertato è una contravvenzione, a mente dell’indicata disposizione, la riduzione avrebbe dovuto essere effettuata in ragione della frazione della metà. Su tale base è stato chiesto l’annullamento della sentenza impugnata con l’adozione dei provvedimento conseguenziali. 3. Il Procuratore generale, con la requisitoria scritta, ha osservato che il ricorso è fondato, dovendo – la riduzione per il rito abbreviato – condurre alla pena di euro 750,00 di ammenda; ragione per la quale ha prospettato l’annullamento senza rinvio della statuizione impugnata, con rideterminazione della pena irrogata in quella di euro 750,00 di ammenda. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte ritiene che il ricorso, con riguardo all’unica doglianza articolata, sia fondato. 2. L’esame della motivazione della sentenza impugnata conferma, infatti, che il giudice del merito ha applicato la diminuente per il rito abbreviato decurtando di un terzo la pena base: infatti, dopo aver quantificato la pena dell’ammenda, per la contravvenzione accertata, in quella di euro 1.500,00, ha decurtato tale sanzione, all’esito della riduzione da apportarsi ai sensi dell’art. 442, comma 2, cod. proc. pen., rideterminandola in quella di euro 1.000,00 di ammenda. Siccome il reato accertato è una contravvenzione, la riduzione della pena, alla stregua dell’art. 442 cod. proc. pen., come modificato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, art. 1, comma 44, avrebbe dovuto essere pari alla metà. Tale legge, avente effetto dal 3 agosto 2017, ha modificato l’art. 442, comma 2, nel senso che la diminuzione di pena per l’opzione del rito abbreviato, quando la condanna abbia ad oggetto reati contravvenzionali, è (non più di un terzo, bensì) della metà. Di conseguenza, stabilita la pena base in euro 1.500,00 di ammenda, la riduzione avrebbe dovuto essere di euro 750,00 e la pena finale avrebbe dovuto essere individuata in quella di euro 750,00 di ammenda. 2.1. Per tale ragione – in accoglimento dell’unico motivo – la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla corrispondente statuizione.Peraltro, essendo emersa dal rilievo svolto l’eccedenza di pena cagionata dalla mancata osservanza del limite legale, la rideterminazione della pena stessa va operata in questa sede, ai sensi dell’art. 620, comma 1, lettera l), cod. proc. pen., mediante la consequenziale riduzione: l’annullamento va, quindi, pronunciato senza rinvio. La nuova pena finale, emendata dal rilevato vizio, è, come si è già osservato, quella di euro 750,00 di ammenda. 2.2. Conclusivamente, la sentenza deve essere annullata senza rinvio per il solo profilo inerente alla quantificazione della pena inerente all’accertato reato contravvenzionale, con il corrispondente riflesso sulla pena finale, rideterminata come in dispositivo. P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla misura della