CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 02094/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17325/2022 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Messina , n. 497/2022 , depositata il 21gennaio 2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 novembre 2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. – All’esito di una verifica fiscale, l ’Agenzia delle entrate notificavaun avviso di accertamento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] , esercente l’attività di commercio al dettaglio di orologi, gioielleria e argenteria. Da tale verifica era emerso che il contribuente esponeva negli anni una tendenza crescente di rimanenze finali e presentava elementi indicativi di irregolarità contabile, tali da reputarla inattendibile, per cui gli imponibili dichiarati per il 2012 venivano rettificati in via induttiva , fissando la percentuale di ricarico media ponderata, pari al 39,33%, da accostare al costo del venduto di euro 898.728,92, sì da ottenere ricavi non dichiarati ammontanti a euro 630.564,00. Il contribuente impugnava l’avviso. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Messina, con sentenza n. 389/2019,depositata il 22 gennaio 2019, accoglieva il ricorso. 2. – Avverso tale sentenza proponeva appello l’Agenzia delle entrate. Il contribuenteresisteva in giudizio. Con sentenza n. 497/16/2022, depositata i l 21 gennaio 2022 , la Commissione tributaria regionale della Sicilia , Sezione staccata di Messina, ha respinto il gravame. 3. – L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. Il contribuente non ha svolto attività difensiva. 4. – Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. – [OSCURATO:PERSONA] primo motivo di ricorso si contesta la violazione e falsa applicazione degli artt. 39 e 42 d.P.R. 600/73 e dell’art. 2697 c.c. (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.)nella parte in cui la pronuncia ha ritenuto non condivisibile l’accertamento induttivo posto in essere dall’Ufficio. Secondo quanto prospettato, nella fattispecie sussistevano i presupposti per l’accertamento induttivo dell’Ufficio , sub specie della inattendibilità della contabilità e delle giacenze di magazzino, e legittimamente l’Ufficio, tenuto conto dell’esistenza di uno scostamento così rilevante nelle giacenze di magazzino, avrebbe presuntivamente e legittimamente ritenuto che lo stesso andasse ripartito - in quote proporzionali, in mancanza di elementi certi per una diversa distribuzione - nelle annualità precedenti. Sarebbe stato onere del contribuente, a fronte della validità dell’accertamento induttivo dell’Ufficio, fornire la prova contraria. La verifica, iniziata prendendo in esame il periodo d’imposta 2011, ha colto marcate differenze di magazzino, come da valori delle giacenze di merci inventariate alla data dell’accesso e valori contabili alla data di chiusura dell’esercizio 2014, così da incidere sulle dichiarazioni dei redditi per gli anni 2012, 2013 e 2014 e correlati studi di settore. La ricorrente evidenzia che per tutti gli anni sono state rilevate le medesime criticità contabili quali ricavi non congrui, incoerenza per indice di durata delle scorte e ricarico, nonché un’evoluzione abnorme del magazzino nel periodo dal 2011 al 2014, a fronte di un reddito d’esercizio stabile. I giudici del merito non avrebbero tenuto conto delle numerose incongruenze emerse nel corso della verifica, come ad esempio il fatto che le ingentiquantità di oro, risaltanti dalle scritture inventariali, non potevano essere conservate nelle due casseforti di piccole dimensioni esistenti nei locali dell’impresa; inoltre, tali quantità non risultavano coperte da alcuna polizza assicurativa che potesse garantire il risarcimento del valore inventariato in caso di furti, rapine e/o altri eventi dannosi. Inoltre, per quanto riguarda l’anno 2011, tale merce era stata valorizzata ad euro 43,01 al grammo, importo superiore a quello che la ditta aveva sostenuto nello stesso anno per gli acquisti di oro a peso.La situazione che si è presentata agli occhi dei verificatori era di totale inattendibilità delle scritture contabili, per tutti gli anni presi in esame; per i verificatori il valore contabile, relativo alle esistenze iniziali e alle rimanenze finali, esposto in dichiarazione non corrispondeva alla reale giacenza fisica, e si era, pertanto, in presenza di sopravvalutazioni di magazzino, al fine di consentire l'occultamento di ricavi.I verificatori hanno individuato le categorie in cui si espletava l’attività in esame: orologeria, oreficeria a peso, oreficeria a cartellino e preziosi, articoli da regalo (cristalleria - porcellane - argenteria - bigiotteria), bomboniere. Successivamente, tenuto conto che la percentuale di ricarico applicata nella vendita delle merci e le relative incidenze sul costo del venduto di ogni singolo esercizio - così come dichiarato dallo stes so contribuente - non avevano subito variazioni significative nel tempo, al fine di calcolare l’esatto ammontare della differenza del valore delle merci, tra quelle inventariate e quelle contabili alla data del 31 dicembre 2015 (calcolato dai funzionari, non essendo stati esibiti i prospetti inventariali) da ripartire proporzionalmente nel 2011 e negli altri esercizi oggetto dell’estensione delle operazioni di verifica, i verificatori hanno provveduto a determinare la percentuale di ricarico media ponderata. Pertanto, hanno riportato, in un foglio Excel, tutti gli acquisti, suddividendo nelle categorie citate gli imponibili risultanti dalle fatture contabilizzate, e calcolando, poi, la percentuale di incidenza degli acquisti per categoria; per ognuna delle categorie di prodotti, i verificatori, con la collaborazione del contribuente, hanno estrapolato dalle fatture di acquisto i beni commercializzati maggiormente rappresentativi, individuandone il prezzo di acquisto. Il prezzo di vendita dei prodotti presi in esame, invece, è stato tratto dai cartellini di vendita applicati agli articoli; raffrontando,poi, il costo dic iascun prodotto con il prezzo di vendita, al netto dell’IVA e dello sconto del 10%, i funzionari hanno determinando la percentuale di ricarico per ciascuna categoria, fatta eccezione per quella delle “bomboniere”, la cui percentuale di ricarico in misura fissa è stata dichiarata dalla parte. Le percentuali di ricarico calcolate per ciascuna categoria sono state, poi, ponderate in considerazione della diversa percentuale di incidenza della merce acquistata nell’anno 2011, determinando la percentuale di ricarico medio ponderato, pari al 39,33%, relativa all’attività di commercio. Per i verificatori vi era stata una sopravalutazione delle rimanenze, confermata dal notevole scostamento tra i valori contabili dell’esercizio 2014 con quelli effettivi alla data dell’accesso (minore consistenza di magazzino). La differenza delle citate rimanenze, pari ad euro 1.316.324,00, rappresentava per i verificatori il “costo del venduto delle merci” che la ditta aveva ceduto in evasione d’imposta e specularmente la rettifica complessiva delle rimanenze. In presenza di uno scostamento così rilevante, i verificatori hanno ritenuto di ripartire, proporzionalmente, tale importo per ogni singolo periodo d’imposta, dal 2011 al 2015, sulla base del totale dei ricavi contabilizzati nei medesimi esercizi, applicando la percentuale di ricarico medio ponderato del 39,33%. Si esclude, inoltre, che vi sia stata, nella fattispecie, alcuna violazione del principio di continuità dei valori del bilancio di cui all’articolo 92, comma 7, del TUIR, dispone ndo tale norma che “le rimanenze finali di un esercizio nell’ammontare indicato dal contribuente costituiscono le esistenze iniziali dell'esercizio successivo”. La rilevazione del magazzino, invero, consente di rispettare il principio di competenza, in quanto i costi sostenuti per i beni-merce sono posti a confronto solo nel momento in cui si verifica il disinvestimento o ricavo. Trattasi, dunque, di un “costo sospeso”, da cui origina la necessità di “neutralizzare” il costo di acquisto ai fini della formazione del reddito del periodo, fino a quando i beni diventano produttivi di ricavi per effetto della cessione. Le rimanenze finali di un esercizio costituiscono le esistenze iniziali dell'esercizio successivo e le reciproche variazioni concorrono a formare il reddito di esercizio. È necessario effettuare un “inventario fisico” per individuare i beni oggetto di valutazione; sicché le imprese tenute all’istituzione della contabilità di magazzino, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lett. d), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, devono utilizzare quale punto di partenza le relative risultanze, ossia l’inventario contabile, da mettere a confronto con l'inventario fisico. In tal modo si riscontrano le eventuali differenze. 1.1. –Il motivo è fondato. In tema di accertamento delle imposte sui redditi, il discrimine tra l'accertamento con metodo analitico extracontabile e quello con metodo induttivo sta, rispettivamente, nella parziale o assoluta inattendibilità dei dati risultanti dalle scritture contabili: nel primo caso, "l'incompletezza, la falsità o l'inesattezza" degli elementi indicati non è tale da consentire di prescindere dalle scritture contabili, in quanto l'Ufficio accertatore può solo completare le lacune riscontrate, utilizzando ai fini della dimostrazione dell'esistenza di componenti positivi di reddito non dichiarati, anche presunzioni semplici aventi i requisiti di cui all'art. 2729 c.c.; nel secondo caso, invece, "le omissioni e le false o inesatte indicazioni" risultano tali da inficiare l'attendibilità - e dunque l'utilizzabilità, ai fini dell'accertamento - anche degli altri dati contabili (apparentemente regolari), sicché l'amministrazione finanziaria può "prescindere in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili in quanto esistenti" e determinare l'imponibile in base ad elementi meramente indiziari, inidonei ad assurgere a prova presuntiva ex artt. 2727 e 2729 c.c. (Cass. n. 26035/2024). Nel caso di specie, si è di fronte a un'ipotesi di accertamento analitico-induttivo, basato sulla totale inattendibilità delle scritture contabili,con particolare riferimento alle rimanenze, per cui la ripresa può essere basata sulle presunzioni indicate nel ricorso , che a sua volta riprende l'avviso di accertamento. Si tratta di presunzioni semplici idonee a fondare la ripresa e rispetto alle quali era onere del contribuente confutare. Né, contrariamente a quanto affermato dal giudice d’appello, era onere dell’Ufficio fornire una diversa dimostrazione della ripartizione delle differenze, incombendo sulla parte dimostrare che questa era diversamente articolata. 2. – L'accoglimento del primo motivo determina l'assorbimento del secondo con cui si denuncia, in subordine, la violazione e falsa applicazione degli artt. 39 e 42 d.P.R. 600/73 e dell’art. 112 c.p.c. sul criterio di ripartizione tra più annualità (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.). 3. – La sentenza impugnata dev'essere perciò cassata e, per l'effetto, va disposto il rinvio alla Corte di giustizia tributaria competente anche per la liquidazione delle spese di lite. P.Q.M La Corte accoglie il primo motivo di ricorso , assorbito il secondo ; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributar