Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 maggio 2023

Cassazione n. 18623/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12883/2020R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], con l’avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura in calce al controricorso,pec: [OSCURATO:EMAIL] -controricorrente - avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, n. 2422 / 13 /201 9 pronunciata il 01 aprile 2019e depositata il 16 aprile 2019, non notificata.

Oggetto: Sil.

Rif.

IRPEF 1990- 1991-1992 09– 12883 - 20 20 – 24/05/2023 MMF Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 maggio 2023 dal Co: Marcello M. Fracanzani; RILEVATO Il contribuente, in data 17 .0 6 .20 08 , presentava all’Agenzia delle Entrate – [OSCURATO:PERSONA] – istanza di rimborso nella misura del 90% di quanto pagato per il triennio 1990-1992, a titolo di capitale e interessi, ex articolo 9, comma 17, legge 27 dicembre 2002, n. 289.

L'istanza di rimborso scaturiva dalla residenza del contribuente in uno dei comuni colpiti dal sisma Sicilia del 1990; il contribuente, segnatamente, riteneva possibile la definizione degli anni pregressi, con il pagamento forfettario del 10%, tanto per i contribuenti ancora debitori dell’Erario, quanto per quelli che avevano già pagato tutte le somme dovute nel triennio.

L'ufficio non forniva alcuna risposta, onde si formava il silenzio - rifiuto, avversato avanti la CTP di Catania, che rigettava le ragioni del contribuente ritenendo trattandosi di titolare di partita IVA, onde si poneva nel caso di specie un problema di aiuti di Stato, nell’accezione fornita dalla Corte di Cassazione sulla base della normativa emanata dalla Commissione dell’Unione Europea con la decisione C (2012) 7128 Final.

Il collegio d’appello, a fronte dell’impugnativa promoss a dal contribuente, riformava la sentenza , accogliendo il gravame e argomentando che avesse diritto al rimborso richiesto, in ragione della sussistenza dei presupposti previsti dal regime de minimis.

Insorge il patrono erariale affidandosi a tre motivi di ricorso , cui replica la parte contribuente con tempestivo controricorso.

CONSIDERATO Con il primo motivo, sollevando censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ., dell’art. 9, comma diciassettesimo, l. n. 289 del 2002, dell’art. 1, comma 665, della l. 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015), della IV direttiva n. 77/388/CEE come interpretata dalla Corte di Giustizia delle Comunità 09– 12883 - 20 20 – 24/05/2023 MMF Europee con sentenza del 17 luglio 2008 in causa C-132/06, dell’ordinanza della Sesta sezione della Corte di Giustizia delle [OSCURATO:PERSONA] del 15 luglio 2015 in causa C-82/14, nonché dell’art. 107 e 108, paragrafo 3 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea e della Decisione della Commissione Europea C/2015, 5549 final, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. – per quant o occorrer possa, violazione e/o falsa applicazione del Regolamento CE n. 1407/2013 e del Regolamento CE n. 717/2014, se del caso per il tramite degli artt. 111 e 117 Cost., nella sostanza si lamenta la conferma del diritto al rimborso del contribuente malgrado questi non avesse adempiuto l’onere della prova a lui spettante in ragione del regime de minimis, ossia non avesse giustificato le precise condizioni che ne avrebbero veicolato l’applicazione: che l’importocomplessivo degli aiuti de minimisconcessi dallo Stato italiano non superasse il limite previsto dal Regolamento UE 1407 del 18 dicembre 2013.

Con il secondo motivo di ricorso, sollevando censura ex art. 360 n. 3 c.p.c.per violazione e falsa applicazion e dell’art. 1, comma 665, legge n. 190 del 2014, come modificato dall’art. 16-octies del d.l. 20 giugno 2017, n. 91, convertito in legge 3 agosto 2017, n. 123, parte ricorrente censura la violazione della norma di legge che, nel riconoscere il diritto al rimborso, detta anche le modalità di accertamento ed erogazione delle somme effettivamente dovute.

Con il terzo motivo di ricorso, sollevando censura ex art. 360 n. 4, per violazione e falsa applicazione degli art. 36 del d.lgs. 31 dicembre 1992 e 132, comma secondo, n. 4, c.p.c., censura il difetto di motivazione in cui è incorsa la CTR, estrinsecandosi in argomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendidella pronuncia.

Va prioritariamente esaminato il terzo motivo, attinente alla congruenza della motivazione, il cui accoglimento avrebbe portata assorbente.

Il terzo motivo di ricorso, infine, è infondato.

Con esso l’Agenzia delle Entrate censura il difetto assoluto di motivazione della sentenza impugnata, assumendola confusionaria e contraddittoria. 09– 12883 - 20 20 – 24/05/2023 MMF Invero, i giudici di seconde cure hanno emesso una sentenza in ossequio ai principi affermati da giurisprudenza costante di questa Corte, secondo cui sussiste il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento.

In tali casi la sentenza resta sprovvista in concreto del c.d.

"minimo costituzionale" di cui alla nota pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte (Cass.

S.U, n. 8053/2014, seguita da Cass.

VI -5, n. 5209/2018).

La CTR ha ampiamente motivato la pronuncia rendendo palese l’iter logico-argomentativo seguito in fase decisionale, con riferimento alla prova resa dalla parte contribuente, nonché ai principi enucleati da questa Corte in materia di regime de minimis applicabili alla fattispecie in esame.

Donde il motivo è infondato e non può essere accolto.

Si può dunque procedere all’esame degli ulteriori motivi.

Il primo motivo di ricorso è inammissibile e, oltretutto, infondato.

In primo luogo, si evidenzia che la denuncia della violazione dell’art.2697 cod. civ. non è ammissibile quando, come nel caso di specie, non viene criticata l’erronea inversione dell’attribuzione dell’onere della prova, ma la valutazione operata, nel merito, dal giudice d’appello circa l’adempimento dello stesso onere da parte di chi ne era gravato (Cass.23/10/2018, n. 26769).

Il motivo, oltretutto, si appalesa infondato.

Infatti, la Commissione UE, con la decisione n.

C (2015) 5549 final del 14/08/2015, ha stabilito all'art. 1 che «le misure di aiuto di Stato in oggetto (L. 27 dicembre 2012, n. 289, art. 9, comma 17, e successive modifiche e integrazioni; L. 24 dicembre 2003, n. 350, art. 4, comma 90, e successive modifiche e integrazioni; L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 363, e successive modifiche e integrazioni; L. 27 dicembre 2006, n: 296, art. 1, comma 1011, e successive modifiche e integrazioni; L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, comma 109, e 09– 12883 - 20 20 – 24/05/2023 MMF successive modifiche e integrazioni; D.L. 29 novembre 2008, n. 185, art. 6, colma 4-bis e 4-ter, e successive modifiche e integrazioni; L. 12 novembre 2011, n. 183, art. 33, comma 28, e successive modifiche e integrazioni; e tutti gli atti esecutivi pertinenti previsti dalle leggi sopraccitate), che riducono tributi e contributi dovuti da imprese in aree colpite da calamitànaturali in Italia dal 1990 e cui l'Italia ha dato effetto in maniera illegale in violazione dell'art. 108, Par. 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sono incompatibili con il mercato interno». ̀ fatta tuttavia salva (art. 3 dec. cit.) l'ipotesi che si tratti di un «aiuto individuale» che «al momento della sua concessione, soddisfa le condizioni previste dal regolamento, (CE) n. 1407/2013 o dal regolamento (CE) n. 717/2014», ovvero dai regolamenti che prevedono gli aiuti cd. de minimis (art. 2 decisione cit.), o che, «al momento della sua concessione, soddisfa le condizioni previste dal regolamento adottato in applicazione dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 994/98» (sull'applicazione degli artt. 92 e 93 - ora 87 e 88 - del Trattato a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali), «o da ogni altro regime di aiuti approvato», ma «fino a concorrenza dell'intensità̀̀ massima prevista per questo tipo di aiuti» (art. 2 decisione cit.).

Secondo la Commissione, infatti, «una decisione negativa in merito ad un regime di aiuti non pregiudica la possibilità che determinati vantaggi concessi nel quadro dello stesso regime non costituiscano di per séaiuti di Stato o configurino, interamente o in parte, aiuti compatibili con il mercato interno (ad esempio perché il beneficio individuale è concesso a soggetti che non svolgono un'attività economica e che pertanto non vanno considerati come imprese oppure perchéil beneficio individuale è in linea (con) il regolamento de minimis applicabile oppure perch é́́ il beneficio individuale è concesso in conformit à̀ di un regime di aiuto approvato o un regolamento di esecuzione)» (§ 134 dec. cit.).

Èaltresì sopraggiunta l'ordinanza della Corte di giusti zia 15 luglio 2015, nella causa C-82/14, che, in sede di rinvio pregiudiziale, ha dichiarato 09– 12883 - 20 20 – 24/05/2023 MMF che «gli articoli 2 e 22 della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari -Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, devono essere interpretati nel senso che ostano ad una disposizione nazionale, come l'articolo 9, comma 17, della legge del 27 dicembre 2002, n. 289, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Finanziaria 2003), la quale prevede, in seguito al terremoto che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, a beneficio delle persone colpite da quest'ultimo, una riduzione del 90% dell'imposta sul valore aggiunto normalmente dovuta per gli anni 1990, 1991 e 1992, riconoscendo in particolare il diritto al rimborso, in tale proporzione, delle somme già̀ corrisposte a titolo di imposta sul valore aggiunto, in quanto la suddetta disposizione non soddisfa i requisiti del principio di neutralità̀ fiscale e non consente di garantire la riscossione integrale dell'imposta sul valore aggiunto dovuta nel territorio italiano».

La decisione della Commissione UE e l'ordinanza della Corte di giustizia appena citate hanno quindi sciolto, in senso negativo (nei termini richiamati), quella riserva, sulla verifica della compatibilità̀̀del beneficio con l'ordinamento dell'Unione europea, alla quale lo stesso art. 1, comma 665, della l . n. 190 del 2014, subordinava l'applicazione dell'agevolazione, che infatti nelle more sospendeva per quei contribuenti «che svolgono attività d'impresa» (Cass., n. 11904 del 2023).

Relativamente all'effetto di tali pronunce, questa Corte ha già̀̀ avuto occasione di chiarire che «la sopravvenuta decisione della Commissione Europea è immediatamente applicabile trattandosi, ai sensi dell'art. 288 del T.F.U.E, di atto normativo vincolante e, dunque, di ius superveniens, sicché il giudice di legitt imit à̀̀ è tenuto a dare immediata attuazione, anche d'ufficio, alla nuova regolamentazione della materia oggetto della decisione comunitaria, decidendo nel merito ovvero, se sia necessario un accertamento dei presupposti di fatto, 09– 12883 - 20 20 – 24/05/2023 MMF cassando la sentenza impugnata e rimettendo al giudice di rinvio il relativo compito» (Cass. 30/06/2016, n. 13458).

Inoltre, in tema di agevolazioni tributarie in favore di vittime di calamità naturali, l'art. 9, comma 17, della l. n. 289 del 2002 (recante benefici fiscali in favore delle vittime del sisma del 13 e 16 dicembre 1990 in Sicilia) non èapplicabile ai contribuenti che svolgono attività̀ d'impresa , costituendo un aiuto di stato illegittimo, ai sensi dell'art. 108, par. 3, del TFUE, come stabilito dalla decisione della Commissione (UE) 2015/5549 del 14 agosto 2015, la quale ha pure precisato che, per quanto riguarda gli aiuti individuali giàconcessi prima della data di avvio della decisione e dell'ingiunzione di sospensione, il regime va considerato compatibile con il mercato interno se, in virtù̀̀ della deroga prevista dall'art. 107, par. 2, lett. b) del TFUE, può̀̀ essere stabilito un nesso chiaro e diretto tra i danni subiti dall'impresa in seguito alla calamità naturale e l'aiuto di Stato concesso, dovendosi evitare i casi di sovracompensazione rispetto ai danni subiti, dovuta al cumulo di aiuti, oppure se i benefici risultino in linea con il regolamento de minimis applicabile. (Cass.25/01/2019, n. 2208).

Per l’effetto, spetta al giudice di merito valutare se nella singola fattispecie ricorra l'ipotesi di un aiuto individuale che, al momento della sua concessione, soddisfa le condizioni previste dai regolamenti UE che prevedono gli aiuti c.d. de minimis o quelle previste dal regolamento CE n. 994 del 1998 del Consiglio, sull'applicazione degli artt. 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità̀̀ Europea a determinate categorie di aiuti di stato orizzontali ovvero da ogni altro regime di aiuti approvato, fino a concorrenza dell'intensità̀̀ massima prevista per tale tipo di aiuti (Cass. 27/11/2019, n. 30927).

Come si evince dal testo della sentenza ivi impugnata, «ne consegue che questa CTR è c hiamata a verificare la sussistenza del diritto del contribuente istante a fruire dei benefici in questione, accertando dunque, a tal fine, la ricorrenza dei presupposti di fatto per l'applicabilità del regolamento de minimis (Reg.

CE n. 1407/2013 e Reg.

C E n. 09– 12883 - 20 20 – 24/05/2023 MMF 717/2014).

Nel caso di specie tali presupposti sussistono, atteso che si tratta di rimborso complessivo (nel triennio 1990-1992) di gran lunga inferiore a quello limite(€200.000,00) fissato dal legislatore comunitario ai fini della deroga al de minim is .

L'appellante ha documentato adeguatamente il diritto al rimborso, il cui ammontare peraltro non è stato oggetto di specifica contestazione da parte dell'Agenzia delle Entrate».

Anche il secondo motivo di ricorso è infondato.

Infatti, secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte, in mancanza di disposizioni transitorie, non incide sui giudizi in corso l'introduzione di limiti quantitativi al procedimento di rimborso da parte di una legge sopravvenuta (l'art. 16-octies del D.L. 20 giugno 2017 n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 agosto 2017 n. 123), attuata con provvedimento amministrativo, in quanto la stessa non incide sul titolo del diritto alla ripetizione, che si forma nel relativo processo, ma esclusivamente sull'esecuzione del medesimo (Cass.08/01/2018, n. 227; Cass. 14/03/2018, n. 6213; Cass. 26/01/2021, n. 1640).

Le eventuali questioni concernenti i limiti delle risorse stanziate ed i conseguenziali provvedimenti liquidatori attengono soltanto alla fase esecutiva e/o di ottemperanza (tra le tante: Cass. 31/01/ 2019, n. 2846; Cass. 22/02/ 2019, n. 5300; Cass. 26/01/2021, n. 1640; Cass.01/02/ 2021, n. 2192; Cass. 25/03/2021, n. 8393; così Cass., n. 11904 del 2023).

Pertanto, il ricorso è infondato e dev’essere rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo; rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.

PQM La Corte rigetta il ricorso.

Condanna l’Agenzia delle entrate alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio di legit

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12883/2020R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], con l’avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura in calce al controricorso,pec: [OSCURATO:EMAIL] -controricorrente - avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, n. 2422 / 13 /201 9 pronunciata il 01 aprile 2019e depositata il 16 aprile 2019, non notificata. Oggetto: Sil. Rif. IRPEF 1990- 1991-1992 09– 12883 - 20 20 – 24/05/2023 MMF Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 maggio 2023 dal Co: Marcello M. Fracanzani; RILEVATO Il contribuente, in data 17 .0 6 .20 08 , presentava all’Agenzia delle Entrate – [OSCURATO:PERSONA] – istanza di rimborso nella misura del 90% di quanto pagato per il triennio 1990-1992, a titolo di capitale e interessi, ex articolo 9, comma 17, legge 27 dicembre 2002, n. 289. L'istanza di rimborso scaturiva dalla residenza del contribuente in uno dei comuni colpiti dal sisma Sicilia del 1990; il contribuente, segnatamente, riteneva possibile la definizione degli anni pregressi, con il pagamento forfettario del 10%, tanto per i contribuenti ancora debitori dell’Erario, quanto per quelli che avevano già pagato tutte le somme dovute nel triennio. L'ufficio non forniva alcuna risposta, onde si formava il silenzio - rifiuto, avversato avanti la CTP di Catania, che rigettava le ragioni del contribuente ritenendo trattandosi di titolare di partita IVA, onde si poneva nel caso di specie un problema di aiuti di Stato, nell’accezione fornita dalla Corte di Cassazione sulla base della normativa emanata dalla Commissione dell’Unione Europea con la decisione C (2012) 7128 Final. Il collegio d’appello, a fronte dell’impugnativa promoss a dal contribuente, riformava la sentenza , accogliendo il gravame e argomentando che avesse diritto al rimborso richiesto, in ragione della sussistenza dei presupposti previsti dal regime de minimis. Insorge il patrono erariale affidandosi a tre motivi di ricorso , cui replica la parte contribuente con tempestivo controricorso. CONSIDERATO Con il primo motivo, sollevando censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ., dell’art. 9, comma diciassettesimo, l. n. 289 del 2002, dell’art. 1, comma 665, della l. 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015), della IV direttiva n. 77/388/CEE come interpretata dalla Corte di Giustizia delle Comunità 09– 12883 - 20 20 – 24/05/2023 MMF Europee con sentenza del 17 luglio 2008 in causa C-132/06, dell’ordinanza della Sesta sezione della Corte di Giustizia delle [OSCURATO:PERSONA] del 15 luglio 2015 in causa C-82/14, nonché dell’art. 107 e 108, paragrafo 3 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea e della Decisione della Commissione Europea C/2015, 5549 final, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. – per quant o occorrer possa, violazione e/o falsa applicazione del Regolamento CE n. 1407/2013 e del Regolamento CE n. 717/2014, se del caso per il tramite degli artt. 111 e 117 Cost., nella sostanza si lamenta la conferma del diritto al rimborso del contribuente malgrado questi non avesse adempiuto l’onere della prova a lui spettante in ragione del regime de minimis, ossia non avesse giustificato le precise condizioni che ne avrebbero veicolato l’applicazione: che l’importocomplessivo degli aiuti de minimisconcessi dallo Stato italiano non superasse il limite previsto dal Regolamento UE 1407 del 18 dicembre 2013. Con il secondo motivo di ricorso, sollevando censura ex art. 360 n. 3 c.p.c.per violazione e falsa applicazion e dell’art. 1, comma 665, legge n. 190 del 2014, come modificato dall’art. 16-octies del d.l. 20 giugno 2017, n. 91, convertito in legge 3 agosto 2017, n. 123, parte ricorrente censura la violazione della norma di legge che, nel riconoscere il diritto al rimborso, detta anche le modalità di accertamento ed erogazione delle somme effettivamente dovute. Con il terzo motivo di ricorso, sollevando censura ex art. 360 n. 4, per violazione e falsa applicazione degli art. 36 del d.lgs. 31 dicembre 1992 e 132, comma secondo, n. 4, c.p.c., censura il difetto di motivazione in cui è incorsa la CTR, estrinsecandosi in argomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendidella pronuncia. Va prioritariamente esaminato il terzo motivo, attinente alla congruenza della motivazione, il cui accoglimento avrebbe portata assorbente. Il terzo motivo di ricorso, infine, è infondato. Con esso l’Agenzia delle Entrate censura il difetto assoluto di motivazione della sentenza impugnata, assumendola confusionaria e contraddittoria. 09– 12883 - 20 20 – 24/05/2023 MMF Invero, i giudici di seconde cure hanno emesso una sentenza in ossequio ai principi affermati da giurisprudenza costante di questa Corte, secondo cui sussiste il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento. In tali casi la sentenza resta sprovvista in concreto del c.d. "minimo costituzionale" di cui alla nota pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. S.U, n. 8053/2014, seguita da Cass. VI -5, n. 5209/2018). La CTR ha ampiamente motivato la pronuncia rendendo palese l’iter logico-argomentativo seguito in fase decisionale, con riferimento alla prova resa dalla parte contribuente, nonché ai principi enucleati da questa Corte in materia di regime de minimis applicabili alla fattispecie in esame. Donde il motivo è infondato e non può essere accolto. Si può dunque procedere all’esame degli ulteriori motivi. Il primo motivo di ricorso è inammissibile e, oltretutto, infondato. In primo luogo, si evidenzia che la denuncia della violazione dell’art.2697 cod. civ. non è ammissibile quando, come nel caso di specie, non viene criticata l’erronea inversione dell’attribuzione dell’onere della prova, ma la valutazione operata, nel merito, dal giudice d’appello circa l’adempimento dello stesso onere da parte di chi ne era gravato (Cass.23/10/2018, n. 26769). Il motivo, oltretutto, si appalesa infondato. Infatti, la Commissione UE, con la decisione n. C (2015) 5549 final del 14/08/2015, ha stabilito all'art. 1 che «le misure di aiuto di Stato in oggetto (L. 27 dicembre 2012, n. 289, art. 9, comma 17, e successive modifiche e integrazioni; L. 24 dicembre 2003, n. 350, art. 4, comma 90, e successive modifiche e integrazioni; L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 363, e successive modifiche e integrazioni; L. 27 dicembre 2006, n: 296, art. 1, comma 1011, e successive modifiche e integrazioni; L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, comma 109, e 09– 12883 - 20 20 – 24/05/2023 MMF successive modifiche e integrazioni; D.L. 29 novembre 2008, n. 185, art. 6, colma 4-bis e 4-ter, e successive modifiche e integrazioni; L. 12 novembre 2011, n. 183, art. 33, comma 28, e successive modifiche e integrazioni; e tutti gli atti esecutivi pertinenti previsti dalle leggi sopraccitate), che riducono tributi e contributi dovuti da imprese in aree colpite da calamitànaturali in Italia dal 1990 e cui l'Italia ha dato effetto in maniera illegale in violazione dell'art. 108, Par. 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sono incompatibili con il mercato interno». ̀ fatta tuttavia salva (art. 3 dec. cit.) l'ipotesi che si tratti di un «aiuto individuale» che «al momento della sua concessione, soddisfa le condizioni previste dal regolamento, (CE) n. 1407/2013 o dal regolamento (CE) n. 717/2014», ovvero dai regolamenti che prevedono gli aiuti cd. de minimis (art. 2 decisione cit.), o che, «al momento della sua concessione, soddisfa le condizioni previste dal regolamento adottato in applicazione dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 994/98» (sull'applicazione degli artt. 92 e 93 - ora 87 e 88 - del Trattato a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali), «o da ogni altro regime di aiuti approvato», ma «fino a concorrenza dell'intensità̀̀ massima prevista per questo tipo di aiuti» (art. 2 decisione cit.). Secondo la Commissione, infatti, «una decisione negativa in merito ad un regime di aiuti non pregiudica la possibilità che determinati vantaggi concessi nel quadro dello stesso regime non costituiscano di per séaiuti di Stato o configurino, interamente o in parte, aiuti compatibili con il mercato interno (ad esempio perché il beneficio individuale è concesso a soggetti che non svolgono un'attività economica e che pertanto non vanno considerati come imprese oppure perchéil beneficio individuale è in linea (con) il regolamento de minimis applicabile oppure perch é́́ il beneficio individuale è concesso in conformit à̀ di un regime di aiuto approvato o un regolamento di esecuzione)» (§ 134 dec. cit.). Èaltresì sopraggiunta l'ordinanza della Corte di giusti zia 15 luglio 2015, nella causa C-82/14, che, in sede di rinvio pregiudiziale, ha dichiarato 09– 12883 - 20 20 – 24/05/2023 MMF che «gli articoli 2 e 22 della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari -Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, devono essere interpretati nel senso che ostano ad una disposizione nazionale, come l'articolo 9, comma 17, della legge del 27 dicembre 2002, n. 289, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Finanziaria 2003), la quale prevede, in seguito al terremoto che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, a beneficio delle persone colpite da quest'ultimo, una riduzione del 90% dell'imposta sul valore aggiunto normalmente dovuta per gli anni 1990, 1991 e 1992, riconoscendo in particolare il diritto al rimborso, in tale proporzione, delle somme già̀ corrisposte a titolo di imposta sul valore aggiunto, in quanto la suddetta disposizione non soddisfa i requisiti del principio di neutralità̀ fiscale e non consente di garantire la riscossione integrale dell'imposta sul valore aggiunto dovuta nel territorio italiano». La decisione della Commissione UE e l'ordinanza della Corte di giustizia appena citate hanno quindi sciolto, in senso negativo (nei termini richiamati), quella riserva, sulla verifica della compatibilità̀̀del beneficio con l'ordinamento dell'Unione europea, alla quale lo stesso art. 1, comma 665, della l . n. 190 del 2014, subordinava l'applicazione dell'agevolazione, che infatti nelle more sospendeva per quei contribuenti «che svolgono attività d'impresa» (Cass., n. 11904 del 2023). Relativamente all'effetto di tali pronunce, questa Corte ha già̀̀ avuto occasione di chiarire che «la sopravvenuta decisione della Commissione Europea è immediatamente applicabile trattandosi, ai sensi dell'art. 288 del T.F.U.E, di atto normativo vincolante e, dunque, di ius superveniens, sicché il giudice di legitt imit à̀̀ è tenuto a dare immediata attuazione, anche d'ufficio, alla nuova regolamentazione della materia oggetto della decisione comunitaria, decidendo nel merito ovvero, se sia necessario un accertamento dei presupposti di fatto, 09– 12883 - 20 20 – 24/05/2023 MMF cassando la sentenza impugnata e rimettendo al giudice di rinvio il relativo compito» (Cass. 30/06/2016, n. 13458). Inoltre, in tema di agevolazioni tributarie in favore di vittime di calamità naturali, l'art. 9, comma 17, della l. n. 289 del 2002 (recante benefici fiscali in favore delle vittime del sisma del 13 e 16 dicembre 1990 in Sicilia) non èapplicabile ai contribuenti che svolgono attività̀ d'impresa , costituendo un aiuto di stato illegittimo, ai sensi dell'art. 108, par. 3, del TFUE, come stabilito dalla decisione della Commissione (UE) 2015/5549 del 14 agosto 2015, la quale ha pure precisato che, per quanto riguarda gli aiuti individuali giàconcessi prima della data di avvio della decisione e dell'ingiunzione di sospensione, il regime va considerato compatibile con il mercato interno se, in virtù̀̀ della deroga prevista dall'art. 107, par. 2, lett. b) del TFUE, può̀̀ essere stabilito un nesso chiaro e diretto tra i danni subiti dall'impresa in seguito alla calamità naturale e l'aiuto di Stato concesso, dovendosi evitare i casi di sovracompensazione rispetto ai danni subiti, dovuta al cumulo di aiuti, oppure se i benefici risultino in linea con il regolamento de minimis applicabile. (Cass.25/01/2019, n. 2208). Per l’effetto, spetta al giudice di merito valutare se nella singola fattispecie ricorra l'ipotesi di un aiuto individuale che, al momento della sua concessione, soddisfa le condizioni previste dai regolamenti UE che prevedono gli aiuti c.d. de minimis o quelle previste dal regolamento CE n. 994 del 1998 del Consiglio, sull'applicazione degli artt. 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità̀̀ Europea a determinate categorie di aiuti di stato orizzontali ovvero da ogni altro regime di aiuti approvato, fino a concorrenza dell'intensità̀̀ massima prevista per tale tipo di aiuti (Cass. 27/11/2019, n. 30927). Come si evince dal testo della sentenza ivi impugnata, «ne consegue che questa CTR è c hiamata a verificare la sussistenza del diritto del contribuente istante a fruire dei benefici in questione, accertando dunque, a tal fine, la ricorrenza dei presupposti di fatto per l'applicabilità del regolamento de minimis (Reg. CE n. 1407/2013 e Reg. C E n. 09– 12883 - 20 20 – 24/05/2023 MMF 717/2014). Nel caso di specie tali presupposti sussistono, atteso che si tratta di rimborso complessivo (nel triennio 1990-1992) di gran lunga inferiore a quello limite(€200.000,00) fissato dal legislatore comunitario ai fini della deroga al de minim is . L'appellante ha documentato adeguatamente il diritto al rimborso, il cui ammontare peraltro non è stato oggetto di specifica contestazione da parte dell'Agenzia delle Entrate». Anche il secondo motivo di ricorso è infondato. Infatti, secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte, in mancanza di disposizioni transitorie, non incide sui giudizi in corso l'introduzione di limiti quantitativi al procedimento di rimborso da parte di una legge sopravvenuta (l'art. 16-octies del D.L. 20 giugno 2017 n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 agosto 2017 n. 123), attuata con provvedimento amministrativo, in quanto la stessa non incide sul titolo del diritto alla ripetizione, che si forma nel relativo processo, ma esclusivamente sull'esecuzione del medesimo (Cass.08/01/2018, n. 227; Cass. 14/03/2018, n. 6213; Cass. 26/01/2021, n. 1640). Le eventuali questioni concernenti i limiti delle risorse stanziate ed i conseguenziali provvedimenti liquidatori attengono soltanto alla fase esecutiva e/o di ottemperanza (tra le tante: Cass. 31/01/ 2019, n. 2846; Cass. 22/02/ 2019, n. 5300; Cass. 26/01/2021, n. 1640; Cass.01/02/ 2021, n. 2192; Cass. 25/03/2021, n. 8393; così Cass., n. 11904 del 2023). Pertanto, il ricorso è infondato e dev’essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo; rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. PQM La Corte rigetta il ricorso. Condanna l’Agenzia delle entrate alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio di legit
Sentenza Cassazione n. 18623/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris