CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 25356/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/-4-le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 27 settembre 2022, la Corte di appello di Bari ha rigettato l'istanza di riparazione presentata da [OSCURATO:PERSONA] per la dedotta ingiusta detenzione sofferta dal 26.9.2016 fino alli 11.10.2016 in regime di custodia cautelare in seguito ad applicazione nei suoi confronti della misura della custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Foggia in relazione al reato di cui agli artt. 110, 56, 628, comma 3, n. 1 cod. pen. per avere posto in essere, in concorso con altri, atti idonei diretti in modo non equivoco ad impossessarsi di quanto contenuto all'interno del caveau della Cosmopol con violenza e minaccia consistita nell'appostarsi in luoghi limitrofi alla sede a bordo di mezzi non identificati e non riuscendo nell'intento per cause indipendenti dalla loro volontà (fatto accertato in Avellino tra il 31 ottobre e I'l novembre 2014). Con ordinanza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale del Riesame sostituiva la misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari. Il Tribunale ordinario di Foggia con sentenza in data 5.6.2017, irrevocabile il 21.10.2017, assolveva il Costantino dal reato a lui ascritto perché il fatto non sussiste dichiarando l'inefficacia della misura e la sua liberazione. [OSCURATO:PERSONA] della riparazione, dopo avere ripercorso la vicenda processuale e, dopo avere richiamato i principi informatori della materia, ha ritenuto di rigettare la richiesta, individuando, nei comportamenti serbati dal ricorrente una colpa grave ostativa al riconoscimento dell'indennizzo. 2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, a mezzo del suo difensore, articolando due motivi di ricorso. Con il primo lamenta la violazione di legge ex art. 606 lett. e) cod.proc.pen. per assoluto difetto di motivazione. Assume che l'ordinanza impugnata é basata sulla tecnica del "copia e incolla" in quanto viene riportata pedissequamente il contenuto dell'istanza salvo menzionare nel provvedimento diverso, tale Zurlo, citando il Costantino solo nella parte finale senza fornire alcun argomento motivazionale con riferimento al soggetto che aveva avanzato la domanda. Con il secondo motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione relativamente alla riconosciuta colpa grave ostativa alla concessione della riparazione per ingiusta detenzione. Censura l'ordinanza impugnata laddove ha individuato tra le condotte integranti colpa grave il silenzio serbato dall'istante in fase cautelare.3. Il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. 4. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è fondato, con assorbimento del secondo. Ed invero il tessuto motivazionale dell'ordinanza impugnata, dopo aver riportato il contenuto dell'istanza, si struttura attraverso l'enunciazione dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di riparazione per ingiusta detenzione senza poi enucleare gli elementi integranti la condotta ostativa all'accoglimento dell'istanza, tanto più che nel corpo del provvedimento l'indicazione del Costantino compare solo nella parte iniziale e finale mentre in altri punti si fa menzione di tale "Zurlo" o "dell'odierna istante". La valutazione combinata di tali elementi fa sì che la motivazione pur graficamente esistente risulti in realtà apparente. In ogni caso, anche a voler ritenere che la motivazione resa riguardi il Costantino e non integri l'ipotesi della motivazione apparente, gli elementi integranti la c.d. colpa grave sono individuati in modo assolutamente generico, non essendo chiaro chi fossero i soggetti con cui intratteneva rapporti, quando ed in che ambito. Al contrario l'ordinanza si é diffusa sul concetto di indizio e di prova indiziaria senza stabilire alcun chiaro nesso con la vicenda oggetto dell'istanza. 2. L'ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio alla Corte di Appello di Bari per nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Bari cui demanda anche la regolamentazione delle spese tra le parti per questo giudizio