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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2026

ECLI:EU:C:2026:188
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62025CJ0150_RES

Causa C‑150/25 [Marhaux] ( i ) BX contro [OSCURATO:PERSONA] belge [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de première instance du Luxembourg (Belgio)] Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 12 marzo 2026 «Rinvio pregiudiziale – Articolo 45 TFUE – Libera circolazione dei lavoratori – Imposte sul reddito – Redditi da lavoro percepiti in un altro Stato membro – Esenzione con riserva di progressività nello Stato membro di residenza – Disapplicazione di una convenzione bilaterale diretta ad evitare le doppie imposizioni da parte dello Stato contraente – Perdita di una parte delle agevolazioni fiscali legate alla situazione personale e familiare del contribuente» Libera circolazione delle persone – Lavoratori – Principio di non discriminazione – Impieghi rientranti nella pubblica amministrazione – Regime di deroga – Limiti – Applicazione alle sole misure restrittive dell’ammissione – Imposizione dei redditi derivanti da un impiego nella pubblica amministrazione di un altro Stato membro che rientra nella libera circolazione dei lavoratori (Art. 45 TFUE) (v. punti 32‑35) Libera circolazione delle persone – Lavoratori – Parità di trattamento – Imposte sul reddito – Convenzione fiscale bilaterale preventiva della doppia imposizione – Contribuenti [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] che percepiscono redditi da lavoro in un secondo Stato membro, imponibili in quest’ultimo ed esenti da imposta nello Stato membro di residenza – Convenzione fiscale che prevede la ripartizione della considerazione della situazione personale e familiare del contribuente in proporzione ai redditi tassati in ciascuno degli Stati – Disapplicazione della convenzione fiscale da parte dello Stato di impiego – Normativa fiscale dello Stato di residenza che comporta la perdita di una parte delle agevolazioni fiscali connesse alla situazione personale e familiare del contribuente – Inammissibilità (Art. 45 TFUE) (v. punti 47‑51, 54 e dispositivo) [OSCURATO:PERSONA] in via pregiudiziale dal tribunal de première instance du Luxembourg [Tribunale di primo grado del Lussemburgo (Belgio)], la Corte dichiara che, per assicurare la libera circolazione dei lavoratori garantita dall’articolo 45 TFUE, lo Stato di residenza di un contribuente che percepisce redditi da lavoro esteri esenti in forza di una convenzione fiscale deve tener conto dell’insieme della situazione personale e familiare di quest’ultimo, qualora lo Stato di impiego non applichi tale convenzione e non consenta la concessione completa delle agevolazioni fiscali corrispondenti.

BX è un residente fiscale belga che percepisce redditi da lavoro da fonti belghe nonché, in particolare, francesi.

Conformemente alla convenzione fiscale belgo-francese ( 1 ), i redditi di fonte francese sono tassati in Francia ed esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche in Belgio ( 2 ).

Al momento della presentazione delle sue dichiarazioni fiscali delle persone fisiche in Belgio per gli esercizi 2020 e 2021, BX ha dedotto dall’insieme dei suoi redditi le rendite alimentari versate alla figlia e all’ex moglie, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] gli ha tuttavia concesso la deduzione delle rendite alimentari versate solo in proporzione ai suoi redditi di fonte belga.

Poiché i suoi reclami iniziali sono rimasti infruttuosi, BX ha adito il giudice del rinvio, sostenendo che la regola della ripartizione proporzionale delle rendite alimentari deducibili tra i redditi di fonte belga e i redditi di fonte estera, esenti da tale imposta, è contraria all’articolo 45 TFUE.

In tali circostanze, dopo aver constatato che l’amministrazione tributaria francese avrebbe fatto una scorretta applicazione della convenzione fiscale belgo-francese non consentendo la considerazione della situazione familiare del contribuente in proporzione ai redditi imponibili in Francia per la deduzione della parte delle rendite alimentari non deducibile dai suoi redditi imponibili in Belgio, il giudice del rinvio si chiede se la normativa belga, nella misura in cui comporta la perdita parziale del beneficio di una deduzione fiscale volta a tener conto della situazione personale e familiare dei contribuenti residenti, sia compatibile con la libera circolazione dei lavoratori garantita dall’articolo 45 TFUE.

Giudizio della Corte La Corte ricorda che, sebbene spetti, in linea di principio, allo Stato membro che applica un principio di assoggettamento, nel luogo di residenza, di tutti i redditi dei contribuenti, compresi quelli di fonte estera, assumersi integralmente la considerazione della situazione personale e familiare di detti contribuenti ( 3 ), tale Stato membro può, in talune circostanze, vedersi parzialmente esonerato dall’adempimento di tale obbligo, in applicazione di convenzioni contro la doppia imposizione ( 4 ).

Tuttavia, una siffatta possibilità non può esonerare gli Stati membri dal loro obbligo di esercitare la loro competenza fiscale in modo non discriminatorio per i cittadini dell’Unione che hanno esercitato il loro diritto alla libera circolazione dei lavoratori, garantito dall’articolo 45, paragrafi 1 e 2, TFUE.

Orbene, qualora lo Stato membro di residenza concluda una convenzione fiscale bilaterale con la quale esso e lo Stato membro di impiego si ripartiscono la tassazione di tutti i redditi dei contribuenti che hanno esercitato il loro diritto alla libera circolazione dei lavoratori e, in proporzione a questa ripartizione, la considerazione della loro situazione personale e familiare, si deve ritenere che lo Stato membro di residenza abbia esercitato le sue competenze in modo non discriminatorio solo se i contribuenti interessati hanno la certezza che, nel complesso, come per i contribuenti residenti che non hanno redditi provenienti da un altro Stato membro, l’insieme della loro situazione personale e familiare sarà debitamente presa in considerazione.

In caso contrario, i cittadini dell’Unione che hanno esercitato il loro diritto alla libera circolazione dei lavoratori si troverebbero in una situazione di diritto o di fatto svantaggiosa rispetto ai contribuenti residenti che non hanno esercitato il loro diritto alla libera circolazione dei lavoratori, in violazione del principio di non discriminazione, quale concretizzato, in particolare, all’articolo 45, paragrafi 1 e 2, TFUE.

Per contro, qualora risulti che lo Stato di impiego applica la convenzione fiscale in modo tale da non consentire ai contribuenti residenti nello Stato membro di residenza di ottenere, nello Stato di impiego, una deduzione in ragione della loro situazione personale e familiare, proporzionale ai redditi percepiti in tale Stato, che compensi la perdita subita nello Stato di residenza, si deve ritenere che lo Stato membro di residenza non sia esentato dal suo obbligo di farsi carico dell’integralità della presa in considerazione della situazione personale e familiare dei contribuenti residenti.

Di conseguenza, la normativa di tale Stato membro di residenza, nella misura in cui non consente ai contribuenti residenti che hanno esercitato il loro diritto alla libera circolazione dei lavoratori di ritrovare, in questa situazione, un diritto alla considerazione integrale dei loro oneri personali e familiari, deve essere considerata come una restrizione alla libera circolazione dei lavoratori, purché non esista alcun motivo imperativo di interesse generale idoneo a giustificare una siffatta restrizione. ( i ) Il nome della presente causa è un nome fittizio.

Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento. ( 1 ) Convenzione tra la Francia e il Belgio, del 10 marzo 1964, diretta ad evitare le doppie imposizioni e a stabilire norme di assistenza amministrativa e giuridica reciproca in materia di imposte sul reddito. ( 2 ) I redditi di fonte francese sono tuttavia presi in considerazione, previa applicazione di un’aliquota fiscale per scaglione, per la determinazione dell’imposta in Belgio, che viene poi ridotta della frazione d’imposta calcolata sulla parte dei redditi esenti. ( 3 ) V., in tal senso, sentenze del 14 febbraio 1995, Schumacker ( C‑279/93 , EU:C:1995:31 , punto 32 ), nonché del 12 dicembre 2013, Imfeld e Garcet ( C‑303/12 , EU:C:2013:822 , punto 43 ). ( 4 ) V., in tal senso, sentenze del 12 dicembre 2002, de Groot ( C‑385/00 , EU:C:2002:750 , punto 99 ), e del 15 luglio 2021, [OSCURATO:PERSONA] belge (Perdita di agevolazioni fiscali nello Stato membro di residenza) ( C‑241/20 , EU:C:2021:605 , punto 44 ).

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62025CJ0150_RES Causa C‑150/25 [Marhaux] ( i ) BX contro [OSCURATO:PERSONA] belge [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de première instance du Luxembourg (Belgio)] Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 12 marzo 2026 «Rinvio pregiudiziale – Articolo 45 TFUE – Libera circolazione dei lavoratori – Imposte sul reddito – Redditi da lavoro percepiti in un altro Stato membro – Esenzione con riserva di progressività nello Stato membro di residenza – Disapplicazione di una convenzione bilaterale diretta ad evitare le doppie imposizioni da parte dello Stato contraente – Perdita di una parte delle agevolazioni fiscali legate alla situazione personale e familiare del contribuente» Libera circolazione delle persone – Lavoratori – Principio di non discriminazione – Impieghi rientranti nella pubblica amministrazione – Regime di deroga – Limiti – Applicazione alle sole misure restrittive dell’ammissione – Imposizione dei redditi derivanti da un impiego nella pubblica amministrazione di un altro Stato membro che rientra nella libera circolazione dei lavoratori (Art. 45 TFUE) (v. punti 32‑35) Libera circolazione delle persone – Lavoratori – Parità di trattamento – Imposte sul reddito – Convenzione fiscale bilaterale preventiva della doppia imposizione – Contribuenti [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] che percepiscono redditi da lavoro in un secondo Stato membro, imponibili in quest’ultimo ed esenti da imposta nello Stato membro di residenza – Convenzione fiscale che prevede la ripartizione della considerazione della situazione personale e familiare del contribuente in proporzione ai redditi tassati in ciascuno degli Stati – Disapplicazione della convenzione fiscale da parte dello Stato di impiego – Normativa fiscale dello Stato di residenza che comporta la perdita di una parte delle agevolazioni fiscali connesse alla situazione personale e familiare del contribuente – Inammissibilità (Art. 45 TFUE) (v. punti 47‑51, 54 e dispositivo) [OSCURATO:PERSONA] in via pregiudiziale dal tribunal de première instance du Luxembourg [Tribunale di primo grado del Lussemburgo (Belgio)], la Corte dichiara che, per assicurare la libera circolazione dei lavoratori garantita dall’articolo 45 TFUE, lo Stato di residenza di un contribuente che percepisce redditi da lavoro esteri esenti in forza di una convenzione fiscale deve tener conto dell’insieme della situazione personale e familiare di quest’ultimo, qualora lo Stato di impiego non applichi tale convenzione e non consenta la concessione completa delle agevolazioni fiscali corrispondenti. BX è un residente fiscale belga che percepisce redditi da lavoro da fonti belghe nonché, in particolare, francesi. Conformemente alla convenzione fiscale belgo-francese ( 1 ), i redditi di fonte francese sono tassati in Francia ed esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche in Belgio ( 2 ). Al momento della presentazione delle sue dichiarazioni fiscali delle persone fisiche in Belgio per gli esercizi 2020 e 2021, BX ha dedotto dall’insieme dei suoi redditi le rendite alimentari versate alla figlia e all’ex moglie, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] gli ha tuttavia concesso la deduzione delle rendite alimentari versate solo in proporzione ai suoi redditi di fonte belga. Poiché i suoi reclami iniziali sono rimasti infruttuosi, BX ha adito il giudice del rinvio, sostenendo che la regola della ripartizione proporzionale delle rendite alimentari deducibili tra i redditi di fonte belga e i redditi di fonte estera, esenti da tale imposta, è contraria all’articolo 45 TFUE. In tali circostanze, dopo aver constatato che l’amministrazione tributaria francese avrebbe fatto una scorretta applicazione della convenzione fiscale belgo-francese non consentendo la considerazione della situazione familiare del contribuente in proporzione ai redditi imponibili in Francia per la deduzione della parte delle rendite alimentari non deducibile dai suoi redditi imponibili in Belgio, il giudice del rinvio si chiede se la normativa belga, nella misura in cui comporta la perdita parziale del beneficio di una deduzione fiscale volta a tener conto della situazione personale e familiare dei contribuenti residenti, sia compatibile con la libera circolazione dei lavoratori garantita dall’articolo 45 TFUE. Giudizio della Corte La Corte ricorda che, sebbene spetti, in linea di principio, allo Stato membro che applica un principio di assoggettamento, nel luogo di residenza, di tutti i redditi dei contribuenti, compresi quelli di fonte estera, assumersi integralmente la considerazione della situazione personale e familiare di detti contribuenti ( 3 ), tale Stato membro può, in talune circostanze, vedersi parzialmente esonerato dall’adempimento di tale obbligo, in applicazione di convenzioni contro la doppia imposizione ( 4 ). Tuttavia, una siffatta possibilità non può esonerare gli Stati membri dal loro obbligo di esercitare la loro competenza fiscale in modo non discriminatorio per i cittadini dell’Unione che hanno esercitato il loro diritto alla libera circolazione dei lavoratori, garantito dall’articolo 45, paragrafi 1 e 2, TFUE. Orbene, qualora lo Stato membro di residenza concluda una convenzione fiscale bilaterale con la quale esso e lo Stato membro di impiego si ripartiscono la tassazione di tutti i redditi dei contribuenti che hanno esercitato il loro diritto alla libera circolazione dei lavoratori e, in proporzione a questa ripartizione, la considerazione della loro situazione personale e familiare, si deve ritenere che lo Stato membro di residenza abbia esercitato le sue competenze in modo non discriminatorio solo se i contribuenti interessati hanno la certezza che, nel complesso, come per i contribuenti residenti che non hanno redditi provenienti da un altro Stato membro, l’insieme della loro situazione personale e familiare sarà debitamente presa in considerazione. In caso contrario, i cittadini dell’Unione che hanno esercitato il loro diritto alla libera circolazione dei lavoratori si troverebbero in una situazione di diritto o di fatto svantaggiosa rispetto ai contribuenti residenti che non hanno esercitato il loro diritto alla libera circolazione dei lavoratori, in violazione del principio di non discriminazione, quale concretizzato, in particolare, all’articolo 45, paragrafi 1 e 2, TFUE. Per contro, qualora risulti che lo Stato di impiego applica la convenzione fiscale in modo tale da non consentire ai contribuenti residenti nello Stato membro di residenza di ottenere, nello Stato di impiego, una deduzione in ragione della loro situazione personale e familiare, proporzionale ai redditi percepiti in tale Stato, che compensi la perdita subita nello Stato di residenza, si deve ritenere che lo Stato membro di residenza non sia esentato dal suo obbligo di farsi carico dell’integralità della presa in considerazione della situazione personale e familiare dei contribuenti residenti. Di conseguenza, la normativa di tale Stato membro di residenza, nella misura in cui non consente ai contribuenti residenti che hanno esercitato il loro diritto alla libera circolazione dei lavoratori di ritrovare, in questa situazione, un diritto alla considerazione integrale dei loro oneri personali e familiari, deve essere considerata come una restrizione alla libera circolazione dei lavoratori, purché non esista alcun motivo imperativo di interesse generale idoneo a giustificare una siffatta restrizione. ( i ) Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento. ( 1 ) Convenzione tra la Francia e il Belgio, del 10 marzo 1964, diretta ad evitare le doppie imposizioni e a stabilire norme di assistenza amministrativa e giuridica reciproca in materia di imposte sul reddito. ( 2 ) I redditi di fonte francese sono tuttavia presi in considerazione, previa applicazione di un’aliquota fiscale per scaglione, per la determinazione dell’imposta in Belgio, che viene poi ridotta della frazione d’imposta calcolata sulla parte dei redditi esenti. ( 3 ) V., in tal senso, sentenze del 14 febbraio 1995, Schumacker ( C‑279/93 , EU:C:1995:31 , punto 32 ), nonché del 12 dicembre 2013, Imfeld e Garcet ( C‑303/12 , EU:C:2013:822 , punto 43 ). ( 4 ) V., in tal senso, sentenze del 12 dicembre 2002, de Groot ( C‑385/00 , EU:C:2002:750 , punto 99 ), e del 15 luglio 2021, [OSCURATO:PERSONA] belge (Perdita di agevolazioni fiscali nello Stato membro di residenza) ( C‑241/20 , EU:C:2021:605 , punto 44 ).