CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 5 maggio 2026
Cassazione n. 28811/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
01/2026 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento delprovvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza in data 15/01/2026, il Tribunale di sorveglianza diCatanzaro ha respinto il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanzaemessa dal Magistrato di sorveglianza di Cosenza che ha rigettato la sua istanzadi liberazione anticipata relativamente al semestre dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA]all’[OSCURATO:DATA_NASCITA].Il Tribunale di sorveglianza confermava il diniego rilevando che ilcondannato, autorizzato ad uscire di casa solo per recarsi al lavoro pressol’esercizio commerciale Dresswell dalle ore 9,00 alle ore 12,30 e dalle ore 16,30alle ore 19,30, era stato visto uscire dal vicino bar Silver alle ore 11,05 del15/05/2025 e pertanto aveva commesso una violazione delle prescrizioniimposte che rendeva giustificata la valutazione negativa alla base della decisionedel Magistrato di sorveglianza.2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA] eha articolato quattro motivi.2.1. Con il primo lamenta manifesta illogicità della motivazione ai sensidell’art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen.Il provvedimento impugnato non ha svolto alcuna valutazione di tutti gli altrielementi positivi dedotti con riguardo al periodo in rilievo (in particolare ilcompletamento del percorso e la condotta positiva nell’arco di tre anni diespiazione della pena). Non ha tenuto conto dell’episodicità della violazione edella marginalità della medesima, concretizzatasi in una mera deviazione dipoche decine di metri rispetto al luogo in cui era autorizzato a lavorare. Dovevaritenersi la manifesta sproporzione tra la violazione e la valutazione del Tribunaledi sorveglianza.2.2. Con il secondo motivo si lamenta inosservanza ed erronea applicazionedi legge ex art. 606, comma 1 lett. b), cod. proc. pen. in relazione all’art. 69-bisord. pen.La valutazione negativa contenuta nel provvedimento impugnato si basa suun mero automatismo che non è ammissibile senza prendere in esame lacomplessiva positiva partecipazione del condannato al trattamento rieducativo.2.3. Con il terzo motivo si eccepisce inosservanza ed erronea applicazione dilegge ex art. 606, comma 1 lett. b), cod. proc. pen. in relazione all’art. 27, terzoe quarto comma, Cost. e alla mancata valutazione del percorso rieducativo svoltodal condannato.2.4. Con il quarto motivo si deduce inosservanza ed erronea applicazione dilegge ex art. 606, comma 1 lett. b), cod. proc. pen. in relazione all’art. 3 Cost. ealla mancata corretta applicazione dei criteri di ragionevolezza e proporzionalità.3. Il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l’annullamento delprovvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.2. La motivazione non contiene una valutazione dell’incidenza dellaviolazione della prescrizione sul percorso rieducativo già intrapreso, ma nesottolinea il solo carattere di inadempienza, senza svolgere ulterioriapprofondimenti sull’episodio.Il provvedimento, pertanto, è carente proprio con riguardo al profilo sulquale, secondo la giurisprudenza, il giudice avrebbe dovuto concentrare lapropria attenzione al fine di valutare la meritevolezza del beneficio, e cioè se ilcomportamento inadempiente del condannato esprimesse valenza sintomaticadella mancata adesione al percorso rieducativo.E infatti, per la concessione della detrazione di pena, le infrazioni commessenon rilevano per le loro conseguenze sanzionatorie, ma esclusivamente comeelemento sintomatico della mancata disponibilità al trattamento rieducativo.(Sez. 1, n. 13233 del 08/10/2020, dep. 2021, Piccininni, Rv. 280985 - 01)Più di recente, si è affermato che, ai fini del giudizio in ordine al requisitodella partecipazione all'opera di rieducazione, gli eventuali rapporti disciplinaridevono essere acquisiti e valutati concretamente, sia sotto il profilodell'attitudine o meno ad indicare una condotta restia al processo dirieducazione, sia per essere successivamente comparati, in un giudiziocomplessivo, con ogni altro elemento eventualmente positivo risultante in meritoalla condotta tenuta dall'interessato nel periodo semestrale in esame, nonpotendo qualsivoglia infrazione disciplinare porre nel nulla un comportamentopositivo assunto con continuità dal detenuto. (Sez. 1, n. 24506 del 28/03/2025,Calabro', Rv. 288162 - 01).A fronte di tale grave lacuna della motivazione, il provvedimento risultaviziato e va cassato.3. L’ordinanza impugnata deve essere, dunque, annullata con rinvio pernuovo giudizio dinanzi al Tribunale di sorveglianza di Catanzaro, affinchéproceda, libero nell’esito, ad emendare la motivazione della decisione, seguendoi principi sopra esposti. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale disorveglianza di Catanzaro.Così è deciso, 05/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANBATTISTA [OSCURATO:PERSONA]