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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 30 giugno 2026

Cassazione n. 22414/2026

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lege all’indirizzo Pec in atti.-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege all’indirizzo Pec in-controricorrente-nonché contro-intimato-Numero registro generale 2159/2023Numero sezionale 2031/2026Numero di raccolta generale 22414/2026Data pubblicazione 30/06/2026avverso la sentenza del [OSCURATO:PERSONA] n. 561/2022 depositata il08/06/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/06/2026 dalConsigliere dr.ssa [OSCURATO:PERSONA].Rilevato che:1. [OSCURATO:PERSONA] e l’avv. [OSCURATO:PERSONA] proponevano appelloavverso la sentenza n. 884/2017, con la quale il Giudice di Pace diRimini, accertata la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il sinistrooccorso in data 30 gennaio 2015 e riconosciuto in favore della Giulianellil’importo di euro 800,00, quale valore del mezzo ante sinistro, da cuidetrarre quanto dalla stessa già percepito ante causam, avevacondannato [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA], in solido, al pagamentodella somma complessiva di euro 340,00, oltre accessori. [OSCURATO:PERSONA] diPace aveva inoltre posto definitivamente a carico dei convenuti, semprein solido, con distrazione in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], le spese di c.t.u.,quelle di c.t.p. e le spese di lite, liquidate in euro 145,85 per esborsi edeuro 330,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% ec.p.a.Gli appellanti censuravano, da un lato, la quantificazione del dannopatrimoniale operata dal giudice di primo grado, il quale, discostandosidalla c.t.u., aveva escluso la liquidazione sia dei costi diimmatricolazione di una nuova autovettura di classe equivalente, sia deldanno da fermo per reperimento di analogo mezzo, “per carenza disupporto probatorio in relazione all’effettivo acquisto di un nuovoautoveicolo”; dall’altro, contestavano la decisione del Giudice di Pace diescludere la risarcibilità dell’IVA corrisposta sulle ricevute rilasciate dalc.t.u. e dal c.t.p., sul rilievo che il difensore, antistatario anche dellespese di consulenza, “può portarla in detrazione”.Si costituiva, resistendo al gravame, la compagnia assicurativaNumero registro generale 2159/2023Numero sezionale 2031/2026Numero di raccolta generale 22414/2026Data pubblicazione 30/06/2026Aviva, mentre il Fraternali rimaneva contumace.2.

Con sentenza n. 561/2022, il Tribunale di Rimini, in funzione digiudice monocratico d’appello, riformava la decisione impugnatalimitatamente al capo relativo alla regolazione delle spese di lite, nellaparte in cui il Giudice di Pace aveva omesso di liquidare l’IVA sulle spesedi c.t.u. e di c.t.p., nonché sui compensi riconosciuti in favore dell’avv.Guerra, dichiaratosi antistatario; per il resto, confermava integralmentela sentenza di primo grado, e quindi provvedeva alla liquidazione dellesole spese della fase di gravame, affermando, sul punto, “devonoritenersi sussistenti, nel caso di specie, le gravi ed eccezionali ragioniche giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti”.3.

Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ora ricorso percassazione, affidato a due motivi, cui resiste con controricorso lacompagnia assicurativa [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., nelle more del giudiziodivenuta [OSCURATO:PERSONA] e successivamente fusa per incorporazione nellasocietà [OSCURATO:SOCIETA]4.

La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale aisensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni.La ricorrente e la società resistente hanno depositato rispettivememorie illustrative.Considerato che:1.

Con il primo motivo la ricorrente denuncia “Art. 360 co. 1 n. 3c.p.c.: violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 c.c. per avere lasentenza negato il riconoscimento dell’integrale risarcimento del danno,subordinandolo alla prova dell’intervenuto acquisto di nuovaautovettura”.Censura la decisione impugnata nella parte in cui ha affermato:“Tutto ciò premesso, il primo motivo di appello non risulta meritevole diNumero registro generale 2159/2023Numero sezionale 2031/2026Numero di raccolta generale 22414/2026Data pubblicazione 30/06/2026accoglimento, dovendo essere condivisa la decisione del giudice di primogrado di escludere la risarcibilità del danno da nuova immatricolazione edel danno da fermo tecnico.

Il danno da nuova immatricolazione, infatti,non può essere risarcito ove non sia stata prodotta documentazioneidonea a comprovarne l’effettiva sussistenza mentre il danno da fermotecnico di veicolo incidentato, secondo il più recente orientamento dellagiurisprudenza di legittimità - ribadito anche dalla pronuncia dellaSuprema Corte n. 5447/2020 - "deve essere allegato e dimostrato e larelativa prova non può avere ad oggetto la mera indisponibilità delveicolo, ma deve sostanziarsi nella dimostrazione della spesa sostenutaper procacciarsi un mezzo sostitutivo, ovvero della perdita subita per larinuncia forzata ai proventi ricavabili dall'uso del mezzo" (cfr. Cass. n.20620/2015).’’.Deduce l’erroneità di tale statuizione, evidenziando che la corte dimerito avrebbe dovuto considerare che: -) parte attrice aveva sindall’origine richiesto il ristoro integrale di tutti i danni conseguenti alsinistro, interamente ascrivibile alla responsabilità del convenutoriparazione del veicolo ed era stata disposta c.t.u. per la quantificazionedel danno complessivo; -) il consulente tecnico d’ufficio avevadeterminato in euro 1.500,00 l’importo del pregiudizio, comprensivo ditutte le voci accessorie (F.R.A.M., tassa di proprietà non goduta, spese diradiazione e rottamazione, nonché di nuova immatricolazione).Erroneamente, dunque, il giudice di appello aveva escluso le speserelative al fermo per reperimento del mezzo e alla nuovaimmatricolazione, applicando un orientamento giurisprudenzialeinconferente — riferito al danno da fermo tecnico durante la riparazione— e violando, così, il principio dell’integrale risarcimento del dannopatrimoniale, che impone la restitutio in integrum del patrimonio deldanneggiato entro il limite della perdita effettivamente subita.Numero registro generale 2159/2023Numero sezionale 2031/2026Numero di raccolta generale 22414/2026Data pubblicazione 30/06/20261.1.

Il motivo è infondato.1.2.

La ricorrente pretende, in modo del tutto assertivo, diindividuare un vizio della sentenza impugnata nella asserita confusionetra il “fermo recupero analogo mezzo” — indicato come F.R.A.M. — e ilfermo tecnico del veicolo incidentato durante il tempo necessario alleriparazioni.

Tuttavia, essa non chiarisce in cosa consisterebbe, sul pianogiuridico e risarcitorio, la dedotta differenza tra le due figure; non indicaquale ne sarebbe la fonte normativa o regolatrice; né allega di averespecificamente introdotto tale questione nel giudizio di merito, neitermini e nei modi necessari a consentirne l’esame.

Il motivo si risolve,pertanto, nel sostanziale sollecito a questa Corte di una diversavalutazione del danno patrimoniale già scrutinato dal giudice di merito,con motivazione congrua e conforme al costante orientamento dilegittimità, che in tema di fermo tecnico esclude la configurabilità deldanno in re ipsa e richiede la prova del concreto pregiudizio subito, nellafattispecie mai fornita dalla allora attrice, oggi ricorrente (v. tra le tanteCass., n. 5447/2020: “Il danno da "fermo tecnico" di veicolo incidentatodeve essere allegato e dimostrato e la relativa prova non può avere adoggetto la mera indisponibilità del veicolo, ma deve sostanziarsi nelladimostrazione o della spesa sostenuta per procacciarsi un mezzosostitutivo, ovvero della perdita subita per la rinuncia forzata ai proventiricavabili dall'uso del mezzo”).2.

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia “Art. 360, co. 1 n. 3c.p.c.: violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.”.Lamenta che il giudice di appello avrebbe commesso due errori nellaliquidazione delle spese di giudizio.Il primo errore, in asserita violazione dell’art. 91 c.p.c.,consisterebbe nell’avere il tribunale, pur riformando la decisione diprimo grado, omesso di procedere a una nuova e unitaria regolazionedelle spese di entrambi i gradi di giudizio, mentre il secondo errore, inNumero registro generale 2159/2023Numero sezionale 2031/2026Numero di raccolta generale 22414/2026Data pubblicazione 30/06/2026asserita violazione dell’art. 92 c.p.c., consisterebbe nell’avere il tribunaledisposto la compensazione delle spese di gravame sulla base di unamotivazione meramente apparente, in quanto fondata sul generico esostanzialmente immotivato richiamo a “gravi ed eccezionali ragioni’’.2.1.

Il motivo è infondato.2.2.

Dalla lettura dell’impugnata sentenza risulta che il tribunale,provvedendo espressamente solo sulle spese di appello e non anche suquelle di primo grado, come avrebbe potuto fare occupandoseneespressamente, ha tuttavia provveduto implicitamente anche su di essesulla base dell’esito finale della lite e, nella sostanza, ha lasciatoimmutate quelle liquidate dal primo giudice ed ha ritenuto dicompensare quelle di secondo grado per il ridotto accoglimentodell’appello, evenienza, questa, che ben integra “le gravi ed eccezionaliragioni” di cui al summenzionato art. 92 c.p.c.3.

In conclusione, il ricorso va rigettato.4.

Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo,seguono la soccombenza.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della societàcontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida ineuro 1.000,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15per cento, esborsi, liquidati in euro 200,00, ed accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stessoarticolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza SezioneNumero registro generale 2159/2023Numero sezionale 2031/2026Numero di raccolta generale 22414/2026Data pubblicazione 30/06/2026Civile della Corte Suprema di Cassazione il 4 giugno 2026.Il PresidenteRAFFAELE [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lege all’indirizzo Pec in atti.-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege all’indirizzo Pec in-controricorrente-nonché contro-intimato-Numero registro generale 2159/2023Numero sezionale 2031/2026Numero di raccolta generale 22414/2026Data pubblicazione 30/06/2026avverso la sentenza del [OSCURATO:PERSONA] n. 561/2022 depositata il08/06/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/06/2026 dalConsigliere dr.ssa [OSCURATO:PERSONA].Rilevato che:1. [OSCURATO:PERSONA] e l’avv. [OSCURATO:PERSONA] proponevano appelloavverso la sentenza n. 884/2017, con la quale il Giudice di Pace diRimini, accertata la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il sinistrooccorso in data 30 gennaio 2015 e riconosciuto in favore della Giulianellil’importo di euro 800,00, quale valore del mezzo ante sinistro, da cuidetrarre quanto dalla stessa già percepito ante causam, avevacondannato [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA], in solido, al pagamentodella somma complessiva di euro 340,00, oltre accessori. [OSCURATO:PERSONA] diPace aveva inoltre posto definitivamente a carico dei convenuti, semprein solido, con distrazione in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], le spese di c.t.u.,quelle di c.t.p. e le spese di lite, liquidate in euro 145,85 per esborsi edeuro 330,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% ec.p.a.Gli appellanti censuravano, da un lato, la quantificazione del dannopatrimoniale operata dal giudice di primo grado, il quale, discostandosidalla c.t.u., aveva escluso la liquidazione sia dei costi diimmatricolazione di una nuova autovettura di classe equivalente, sia deldanno da fermo per reperimento di analogo mezzo, “per carenza disupporto probatorio in relazione all’effettivo acquisto di un nuovoautoveicolo”; dall’altro, contestavano la decisione del Giudice di Pace diescludere la risarcibilità dell’IVA corrisposta sulle ricevute rilasciate dalc.t.u. e dal c.t.p., sul rilievo che il difensore, antistatario anche dellespese di consulenza, “può portarla in detrazione”.Si costituiva, resistendo al gravame, la compagnia assicurativaNumero registro generale 2159/2023Numero sezionale 2031/2026Numero di raccolta generale 22414/2026Data pubblicazione 30/06/2026Aviva, mentre il Fraternali rimaneva contumace.2. Con sentenza n. 561/2022, il Tribunale di Rimini, in funzione digiudice monocratico d’appello, riformava la decisione impugnatalimitatamente al capo relativo alla regolazione delle spese di lite, nellaparte in cui il Giudice di Pace aveva omesso di liquidare l’IVA sulle spesedi c.t.u. e di c.t.p., nonché sui compensi riconosciuti in favore dell’avv.Guerra, dichiaratosi antistatario; per il resto, confermava integralmentela sentenza di primo grado, e quindi provvedeva alla liquidazione dellesole spese della fase di gravame, affermando, sul punto, “devonoritenersi sussistenti, nel caso di specie, le gravi ed eccezionali ragioniche giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti”.3. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ora ricorso percassazione, affidato a due motivi, cui resiste con controricorso lacompagnia assicurativa [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., nelle more del giudiziodivenuta [OSCURATO:PERSONA] e successivamente fusa per incorporazione nellasocietà [OSCURATO:SOCIETA]4. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale aisensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni.La ricorrente e la società resistente hanno depositato rispettivememorie illustrative.Considerato che:1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia “Art. 360 co. 1 n. 3c.p.c.: violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 c.c. per avere lasentenza negato il riconoscimento dell’integrale risarcimento del danno,subordinandolo alla prova dell’intervenuto acquisto di nuovaautovettura”.Censura la decisione impugnata nella parte in cui ha affermato:“Tutto ciò premesso, il primo motivo di appello non risulta meritevole diNumero registro generale 2159/2023Numero sezionale 2031/2026Numero di raccolta generale 22414/2026Data pubblicazione 30/06/2026accoglimento, dovendo essere condivisa la decisione del giudice di primogrado di escludere la risarcibilità del danno da nuova immatricolazione edel danno da fermo tecnico. Il danno da nuova immatricolazione, infatti,non può essere risarcito ove non sia stata prodotta documentazioneidonea a comprovarne l’effettiva sussistenza mentre il danno da fermotecnico di veicolo incidentato, secondo il più recente orientamento dellagiurisprudenza di legittimità - ribadito anche dalla pronuncia dellaSuprema Corte n. 5447/2020 - "deve essere allegato e dimostrato e larelativa prova non può avere ad oggetto la mera indisponibilità delveicolo, ma deve sostanziarsi nella dimostrazione della spesa sostenutaper procacciarsi un mezzo sostitutivo, ovvero della perdita subita per larinuncia forzata ai proventi ricavabili dall'uso del mezzo" (cfr. Cass. n.20620/2015).’’.Deduce l’erroneità di tale statuizione, evidenziando che la corte dimerito avrebbe dovuto considerare che: -) parte attrice aveva sindall’origine richiesto il ristoro integrale di tutti i danni conseguenti alsinistro, interamente ascrivibile alla responsabilità del convenutoriparazione del veicolo ed era stata disposta c.t.u. per la quantificazionedel danno complessivo; -) il consulente tecnico d’ufficio avevadeterminato in euro 1.500,00 l’importo del pregiudizio, comprensivo ditutte le voci accessorie (F.R.A.M., tassa di proprietà non goduta, spese diradiazione e rottamazione, nonché di nuova immatricolazione).Erroneamente, dunque, il giudice di appello aveva escluso le speserelative al fermo per reperimento del mezzo e alla nuovaimmatricolazione, applicando un orientamento giurisprudenzialeinconferente — riferito al danno da fermo tecnico durante la riparazione— e violando, così, il principio dell’integrale risarcimento del dannopatrimoniale, che impone la restitutio in integrum del patrimonio deldanneggiato entro il limite della perdita effettivamente subita.Numero registro generale 2159/2023Numero sezionale 2031/2026Numero di raccolta generale 22414/2026Data pubblicazione 30/06/20261.1. Il motivo è infondato.1.2. La ricorrente pretende, in modo del tutto assertivo, diindividuare un vizio della sentenza impugnata nella asserita confusionetra il “fermo recupero analogo mezzo” — indicato come F.R.A.M. — e ilfermo tecnico del veicolo incidentato durante il tempo necessario alleriparazioni. Tuttavia, essa non chiarisce in cosa consisterebbe, sul pianogiuridico e risarcitorio, la dedotta differenza tra le due figure; non indicaquale ne sarebbe la fonte normativa o regolatrice; né allega di averespecificamente introdotto tale questione nel giudizio di merito, neitermini e nei modi necessari a consentirne l’esame. Il motivo si risolve,pertanto, nel sostanziale sollecito a questa Corte di una diversavalutazione del danno patrimoniale già scrutinato dal giudice di merito,con motivazione congrua e conforme al costante orientamento dilegittimità, che in tema di fermo tecnico esclude la configurabilità deldanno in re ipsa e richiede la prova del concreto pregiudizio subito, nellafattispecie mai fornita dalla allora attrice, oggi ricorrente (v. tra le tanteCass., n. 5447/2020: “Il danno da "fermo tecnico" di veicolo incidentatodeve essere allegato e dimostrato e la relativa prova non può avere adoggetto la mera indisponibilità del veicolo, ma deve sostanziarsi nelladimostrazione o della spesa sostenuta per procacciarsi un mezzosostitutivo, ovvero della perdita subita per la rinuncia forzata ai proventiricavabili dall'uso del mezzo”).2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia “Art. 360, co. 1 n. 3c.p.c.: violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.”.Lamenta che il giudice di appello avrebbe commesso due errori nellaliquidazione delle spese di giudizio.Il primo errore, in asserita violazione dell’art. 91 c.p.c.,consisterebbe nell’avere il tribunale, pur riformando la decisione diprimo grado, omesso di procedere a una nuova e unitaria regolazionedelle spese di entrambi i gradi di giudizio, mentre il secondo errore, inNumero registro generale 2159/2023Numero sezionale 2031/2026Numero di raccolta generale 22414/2026Data pubblicazione 30/06/2026asserita violazione dell’art. 92 c.p.c., consisterebbe nell’avere il tribunaledisposto la compensazione delle spese di gravame sulla base di unamotivazione meramente apparente, in quanto fondata sul generico esostanzialmente immotivato richiamo a “gravi ed eccezionali ragioni’’.2.1. Il motivo è infondato.2.2. Dalla lettura dell’impugnata sentenza risulta che il tribunale,provvedendo espressamente solo sulle spese di appello e non anche suquelle di primo grado, come avrebbe potuto fare occupandoseneespressamente, ha tuttavia provveduto implicitamente anche su di essesulla base dell’esito finale della lite e, nella sostanza, ha lasciatoimmutate quelle liquidate dal primo giudice ed ha ritenuto dicompensare quelle di secondo grado per il ridotto accoglimentodell’appello, evenienza, questa, che ben integra “le gravi ed eccezionaliragioni” di cui al summenzionato art. 92 c.p.c.3. In conclusione, il ricorso va rigettato.4. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo,seguono la soccombenza. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della societàcontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida ineuro 1.000,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15per cento, esborsi, liquidati in euro 200,00, ed accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stessoarticolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza SezioneNumero registro generale 2159/2023Numero sezionale 2031/2026Numero di raccolta generale 22414/2026Data pubblicazione 30/06/2026Civile della Corte Suprema di Cassazione il 4 giugno 2026.Il PresidenteRAFFAELE [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 22414/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris