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CassazionesentenzaSezione UDecisione del 4 agosto 2022

Cassazione n. 11721/2023

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

- ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso per regolamento di giurisdizione 23334-2022 proposto d'ufficio dal: [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza n. 2493/2022 depositata il 04/08/2022 nella causa tra: [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente non costituita in questa fase - contro [OSCURATO:PERSONA]; Ric. 2022 n. 23334 sez.

SU -ud. 07-03-2023 - 2 - -resistente non costituito in questa fase - Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], il quale conclude affinchè la Corte di Cassazione dichiari l a giurisdizione del giudice ordinario. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] aveva adito il tribunale di Sciacca per veder riconoscere il diritto ad essere assunta, quale istruttore Direttivo cat.D area assistenziale e scolastica, a far tempo dalla Delibera del 8.5.2013, con cui la [OSCURATO:PERSONA] (GM) del Comune di Sciacca aveva dato la direttiva di procedere all’assunzione della stessa.

Chiariva che, in esecuzione di tale delibera, il Capo dell’Area amministrativa del Comune di Sambuca aveva invitato la ricorrente a produrre la necessaria documentazione.

Successivamente la Falco era stata sottoposta a visita medica e dichiarata idonea alla attività lavorativa.

Con successiva Deliberazione n. 126 del 4.9.2013 la [OSCURATO:PERSONA] aveva disposto l’annullamento in autotutela “del concorso in itinere” annullando la predetta assunzione in ragione del ricalcolo delle quote di riserva previste dall’art. 3 della legge n. 68/1999.

La ricorrente premetteva di essere soggetto disabile occupata in attività socialmente utili presso il Comune di Sambuca ed iscritta negli elenchi di cui alla legge n. 68/99 e soggiungeva che il concorso in questione era riservato soltanto a soggetti in tali condizioni, anche in possesso di laurea.

Esponeva infine che la Deliberazione del maggio 2013 era l’ultimo atto seguito all’iniziale programmazione triennale di organici (delibera GM n. 86/2011), alla programmazione di assunzione di un soggetto disabile (delibera GM n. 114/2012) ed alla Ric. 2022 n. 23334 sez.

SU -ud. 07-03-2023 - 3 - Convenzione del 22.9.2011 di assunzione di un soggetto disabile, sottoscritta dal Sindaco del comune di sambuca e l’ufficio Provinciale del Lavoro di Agrigento, approvata con Decreto dell’[OSCURATO:PERSONA] della Famiglia ( n. 48/2011).

Dinanzi al tribunale la Falco lamentava l’illegittimità della mancata assunzione concludendo per il riconoscimento del diritto ad essere assunta nella qualifica stabilita e per la condanna del Comune al risarcimento del danno subito.

Con sentenza n. 193/2016 il tribunale di Sciacca rilevava la carenza di giurisdizione del Giudice ordinario ritenendo che l’annullamento degli atti in questione in sede di autotutela fosse significativa di intervento della PA nella procedura concorsuale e annullamento della stessa, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo.

Successivamente adito, il T.A.R.

Sicilia, con ordinanza 11.1.2022, valutava come la controversia in esame avesse ad oggetto le vicende successive all’assunzione del lavoratore oltre che la procedura di determinazione delle “quote di riserva” e che pertanto non era in predicato la spendita di un potere amministrativo discrezionale.

Escludeva la propria giurisdizione sollevando d’ufficio il conflitto negativo di giurisdizione.

La Procura Generale, con memoria scritta, concludeva per la declaratoria di giurisdizione del giudice ordinario. [OSCURATO:PERSONA] Oggetto della domanda azionata è il riconoscimento del diritto all’assunzione della signora Falco oltre che del danno dalla stessa subito.

La vicenda in esame sorgeva con la iniziale programmazione triennale di fabbisogno di personale (delibera GM n. 86/2011), cui seguiva la programmazione di assunzione di un soggetto disabile (delibera GM n. 114/2012) e la Convenzione del 22.9.2011 di assunzione di un Ric. 2022 n. 23334 sez.

SU -ud. 07-03-2023 - 4 - soggetto disabile, sottoscritta dal Sindaco del comune di Sambuca e l’ufficio Provinciale del Lavoro di Agrigento, approvata con Decreto dell’[OSCURATO:PERSONA] della Famiglia ( n. 48/2011).

In tale iter si inseriva la nota del Sindaco del Comune di Sambuca (n. 4514/2011) di invito ai lavoratori socialmente utili utilizzati presso l’ente comunale a far conoscere il possesso delle condizioni utili alla partecipazione alla selezione ed infine la nota di riscontro della ricorrente, attestativa del possesso dei requisiti richiesti. [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] del 8.5.2013 (n. 76) era infine disposto il procedersi all’assunzione della Falco, successivamente invitata (30.5.2013) a sottoporsi a visita medica (conclusasi con giudizio di idoneità al lavoro).

La sequenza indicata evidenzia come si siano susseguiti i provvedimenti emessi dalla amministrazione e che natura essi abbiano.

Il distinguo assume infatti rilievo allorchè si richiami la distinzione tra gli atti organizzativi, attraverso i quali le amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici, e gli specifici atti di gestione dei rapporti con i singoli che non rientrino nel potere generale di indirizzo e organizzazione degli uffici (Cass SU n. 22733/2011) e che, invece, incidano su posizioni soggettive.

Per le controversie inerenti i primi la giurisdizione è del giudice amministrativo, per i secondi del giudice ordinario.

Nel caso in esame il variegato iter procedimentale si eraconcluso con una Convenzione di assunzione di un soggetto disabile cui la [OSCURATO:PERSONA] aveva dato esecuzione con la Deliberazione di assunzione della ricorrente e l’invito a sottoporsi a visita medica di idoineità.

Si tratta di atti che, pur trovando il loro presupposto nel potere organizzativo della Amministrazione, giungono ad individuare un soggetto in possesso dei requisiti necessari anche avviandolo, con la visita medica di idoneità, alla assunzione.

In tale contesto il Ric. 2022 n. 23334 sez.

SU -ud. 07-03-2023 - 5 - provvedimento di annullamento in autotutela disposto dall’Amministrazione è produttivo di un effetto diretto nella sfera soggettiva della ricorrente e, in tale configurazione, rientra nella giurisdizione del giudice dei diritti.

Peraltro la valutazione rimessa al giudice dovrà coinvolgere anche la ragione del ricalcolo delle quote di riserva previste dall’art. 3 della legge n. 68/1999 che, con differente prospettiva, richiede comunque che si determinino gli elementi su cui misurare la legittimità delle “quote” in questionee dei diritti collegati.

Per quanto detto la controversia rientra nella giurisdizione del giudice ordinario che provvederà anche a determinare le spese di questo procedimento.

P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
- ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso per regolamento di giurisdizione 23334-2022 proposto d'ufficio dal: [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza n. 2493/2022 depositata il 04/08/2022 nella causa tra: [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente non costituita in questa fase - contro [OSCURATO:PERSONA]; Ric. 2022 n. 23334 sez. SU -ud. 07-03-2023 - 2 - -resistente non costituito in questa fase - Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], il quale conclude affinchè la Corte di Cassazione dichiari l a giurisdizione del giudice ordinario. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] aveva adito il tribunale di Sciacca per veder riconoscere il diritto ad essere assunta, quale istruttore Direttivo cat.D area assistenziale e scolastica, a far tempo dalla Delibera del 8.5.2013, con cui la [OSCURATO:PERSONA] (GM) del Comune di Sciacca aveva dato la direttiva di procedere all’assunzione della stessa. Chiariva che, in esecuzione di tale delibera, il Capo dell’Area amministrativa del Comune di Sambuca aveva invitato la ricorrente a produrre la necessaria documentazione. Successivamente la Falco era stata sottoposta a visita medica e dichiarata idonea alla attività lavorativa. Con successiva Deliberazione n. 126 del 4.9.2013 la [OSCURATO:PERSONA] aveva disposto l’annullamento in autotutela “del concorso in itinere” annullando la predetta assunzione in ragione del ricalcolo delle quote di riserva previste dall’art. 3 della legge n. 68/1999. La ricorrente premetteva di essere soggetto disabile occupata in attività socialmente utili presso il Comune di Sambuca ed iscritta negli elenchi di cui alla legge n. 68/99 e soggiungeva che il concorso in questione era riservato soltanto a soggetti in tali condizioni, anche in possesso di laurea. Esponeva infine che la Deliberazione del maggio 2013 era l’ultimo atto seguito all’iniziale programmazione triennale di organici (delibera GM n. 86/2011), alla programmazione di assunzione di un soggetto disabile (delibera GM n. 114/2012) ed alla Ric. 2022 n. 23334 sez. SU -ud. 07-03-2023 - 3 - Convenzione del 22.9.2011 di assunzione di un soggetto disabile, sottoscritta dal Sindaco del comune di sambuca e l’ufficio Provinciale del Lavoro di Agrigento, approvata con Decreto dell’[OSCURATO:PERSONA] della Famiglia ( n. 48/2011). Dinanzi al tribunale la Falco lamentava l’illegittimità della mancata assunzione concludendo per il riconoscimento del diritto ad essere assunta nella qualifica stabilita e per la condanna del Comune al risarcimento del danno subito. Con sentenza n. 193/2016 il tribunale di Sciacca rilevava la carenza di giurisdizione del Giudice ordinario ritenendo che l’annullamento degli atti in questione in sede di autotutela fosse significativa di intervento della PA nella procedura concorsuale e annullamento della stessa, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo. Successivamente adito, il T.A.R. Sicilia, con ordinanza 11.1.2022, valutava come la controversia in esame avesse ad oggetto le vicende successive all’assunzione del lavoratore oltre che la procedura di determinazione delle “quote di riserva” e che pertanto non era in predicato la spendita di un potere amministrativo discrezionale. Escludeva la propria giurisdizione sollevando d’ufficio il conflitto negativo di giurisdizione. La Procura Generale, con memoria scritta, concludeva per la declaratoria di giurisdizione del giudice ordinario. [OSCURATO:PERSONA] Oggetto della domanda azionata è il riconoscimento del diritto all’assunzione della signora Falco oltre che del danno dalla stessa subito. La vicenda in esame sorgeva con la iniziale programmazione triennale di fabbisogno di personale (delibera GM n. 86/2011), cui seguiva la programmazione di assunzione di un soggetto disabile (delibera GM n. 114/2012) e la Convenzione del 22.9.2011 di assunzione di un Ric. 2022 n. 23334 sez. SU -ud. 07-03-2023 - 4 - soggetto disabile, sottoscritta dal Sindaco del comune di Sambuca e l’ufficio Provinciale del Lavoro di Agrigento, approvata con Decreto dell’[OSCURATO:PERSONA] della Famiglia ( n. 48/2011). In tale iter si inseriva la nota del Sindaco del Comune di Sambuca (n. 4514/2011) di invito ai lavoratori socialmente utili utilizzati presso l’ente comunale a far conoscere il possesso delle condizioni utili alla partecipazione alla selezione ed infine la nota di riscontro della ricorrente, attestativa del possesso dei requisiti richiesti. [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] del 8.5.2013 (n. 76) era infine disposto il procedersi all’assunzione della Falco, successivamente invitata (30.5.2013) a sottoporsi a visita medica (conclusasi con giudizio di idoneità al lavoro). La sequenza indicata evidenzia come si siano susseguiti i provvedimenti emessi dalla amministrazione e che natura essi abbiano. Il distinguo assume infatti rilievo allorchè si richiami la distinzione tra gli atti organizzativi, attraverso i quali le amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici, e gli specifici atti di gestione dei rapporti con i singoli che non rientrino nel potere generale di indirizzo e organizzazione degli uffici (Cass SU n. 22733/2011) e che, invece, incidano su posizioni soggettive. Per le controversie inerenti i primi la giurisdizione è del giudice amministrativo, per i secondi del giudice ordinario. Nel caso in esame il variegato iter procedimentale si eraconcluso con una Convenzione di assunzione di un soggetto disabile cui la [OSCURATO:PERSONA] aveva dato esecuzione con la Deliberazione di assunzione della ricorrente e l’invito a sottoporsi a visita medica di idoineità. Si tratta di atti che, pur trovando il loro presupposto nel potere organizzativo della Amministrazione, giungono ad individuare un soggetto in possesso dei requisiti necessari anche avviandolo, con la visita medica di idoneità, alla assunzione. In tale contesto il Ric. 2022 n. 23334 sez. SU -ud. 07-03-2023 - 5 - provvedimento di annullamento in autotutela disposto dall’Amministrazione è produttivo di un effetto diretto nella sfera soggettiva della ricorrente e, in tale configurazione, rientra nella giurisdizione del giudice dei diritti. Peraltro la valutazione rimessa al giudice dovrà coinvolgere anche la ragione del ricalcolo delle quote di riserva previste dall’art. 3 della legge n. 68/1999 che, con differente prospettiva, richiede comunque che si determinino gli elementi su cui misurare la legittimità delle “quote” in questionee dei diritti collegati. Per quanto detto la controversia rientra nella giurisdizione del giudice ordinario che provvederà anche a determinare le spese di questo procedimento. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA]
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