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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 20 maggio 2026

Cassazione n. 15174/2026

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ente-controrappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore-intimato-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 8149/2021depositata il 09/12/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]'.1) [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato la sentenza con cui il Tribunale diRoma, in accoglimento dell'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA], harevocato il decreto ingiuntivo n°17120/12 emesso il 31/8/2012 con ilNumero registro generale 5282/2022Numero sezionale 865/2026Numero di raccolta generale 15174/2026Data pubblicazione 20/05/2026quale era stato ingiunto alla [OSCURATO:PERSONA] di pagare ad [OSCURATO:SOCIETA] l'importo di€ 30.429,87 oltre interessi e spese, a titolo di saldo debitore del contocorrente bancario n° 10522956.Il Tribunale ha ritenuto non provata la pretesa creditoria avanzatadalla Banca in quanto, a fronte della contestazione effettuatadall'opponente circa l'esistenza del credito, maturato in virtù di illecitachiusura della linea di conto corrente bancario nonché di affidamentoconcesso dal 2005 in poi, la Banca non aveva provveduto al deposito delfascicolo della fase monitoria.[OSCURATO:PERSONA], con l'unico motivo d'appello, ha lamentato l'erronea edinsufficiente motivazione in violazione degli artt. 2697 CC e 112 c.p.c.,poiché il Tribunale aveva applicato erroneamente in via estensiva ildisposto dell'art. 169 c.p.c. senza considerare che il procedimento diingiunzione costituisce un procedimento a struttura bifasica, connotatodall'unitarietà delle due fasi monitoria e dell'opposizione, per cui ilmateriale probatorio acquisito nella prima fase deve far parte anche dellaseconda ed il giudice sarebbe tenuto a disporne l'acquisizione anched’ufficio qualora non prodotto dal creditore opposto; la Banca ha ancheosservato che la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] non aveva sollevato alcuna specificadoglianza sul quantum debeatur, limitandosi a chiedere la revoca deldecreto ingiuntivo per illecita chiusura della linea di credito ed a svolgeredomanda riconvenzionale di risarcimento del danno.La Corte d’Appello di Roma, con sentenza pubblicata in data9/12/2021, ha ritenuto fondato l’appello, osservando che dall'atto diopposizione a decreto ingiuntivo si evinceva che l'opponente non avevamosso alcuna contestazione nè all'esistenza nè all'entità del creditovantato dalla Banca ed oggetto dell'ingiunzione, ma si era limitata soltantoad eccepire l'invalidità della chiusura della linea di conto corrente bancarioe a chiedere in via riconvenzionale il risarcimento del danno provocato datale condotta, e ha rilevato che il Tribunale non aveva fatto correttaNumero registro generale 5282/2022Numero sezionale 865/2026Numero di raccolta generale 15174/2026Data pubblicazione 20/05/2026applicazione dell'art. 115 c.p.c., il quale impone al giudice di porre afondamento della propria decisione i fatti non specificamente contestatidalla parte costituita, e che nel caso in esame, anche se la Banca nonaveva prodotto il fascicolo della fase monitoria, il credito avrebbe dovutoritenersi provato per la mancanza di valida contestazione da partedell'opponente.2) Con ricorso notificato il 10/2/2022 la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] haimpugnato la sentenza della Corte d’Appello di Roma, proponendo tremotivi di ricorso, sostenendo che la Banca era decaduta dalla facoltà diproporre appello, che vi era difetto di procura ad litem e che il creditoazionato in via monitoria non era provato.Ha depositato comparsa di controricorso [OSCURATO:SOCIETA],cessionaria del credito, mentre [OSCURATO:SOCIETA] non si è costituita in sede dilegittimità.RAGIONI DELLA DECISIONE1) Il ricorso è improcedibile, ex art. 369, co. 2 n. 2, c.p.c., permancato deposito della notifica della sentenza.Nei propri atti la ricorrente dà atto che la sentenza è stata notificata(per cui non è applicabile l’art. 327 c.p.c.), ma non deposita la relata dinotifica, né dà atto di aver effettuato una tale produzione.Né la relata di notifica risulta prodotta dalla parte controricorrente.Inoltre, la notifica del ricorso non supera la prova di resistenza(calcolando il termine ex art. 325 c.p.c. a partire dalla pubblicazione dellasentenza).L’improcedibilità consegue per giurisprudenza costante di questaCorte.[OSCURATO:PERSONA]. civ., sez.

III, n. 24199 del 29/08/2025, “nel giudizio dicassazione il deposito della relazione di notificazione della sentenzaimpugnata deve avvenire, a pena di improcedibilità, entro il termine diNumero registro generale 5282/2022Numero sezionale 865/2026Numero di raccolta generale 15174/2026Data pubblicazione 20/05/2026venti giorni dalla notifica del ricorso- sicché è inammissibile ove effettuatounitamente all'istanza di decisione ex art. 380-bis c.p.c.-“.Cass. civ., sez.

I, n. 23982 del 27/08/2025, ribadisce: “nel giudizio dilegittimità, ove il ricorrente non abbia allegato l'avvenuta notificazionedella sentenza impugnata, opera il cd. termine "lungo" ex art. 327 c.p.c.;nella contraria ipotesi in cui l'impugnante abbia, espressamente oimplicitamente, allegato che la sentenza impugnata gli è stata notificata(nonché nell'ipotesi in cui tale circostanza sia stata eccepita dalcontroricorrente o sia emersa dal diretto esame delle produzioni delle partio del fascicolo d'ufficio), si applica il termine "breve" ex art. 325 c.p.c. e ilricorrente ha l'onere di depositare, ex art. 369, comma 1, c.p.c., a pena diimprocedibilità, unitamente al ricorso, la copia autentica della sentenzaimpugnata, munita della relata di notificazione, a meno che il ricorsorisulti notificato entro sessanta giorni dalla pubblicazione delprovvedimento impugnato”.Si veda anche, per esempio: Cass. civ., sez.

II, n. 17014 del20/06/2024 (“In tema di giudizio di legittimità, quando la sentenzaimpugnata sia stata notificata ed il ricorrente abbia depositato la solacopia autentica della stessa priva della relata di notifica, il difetto diprocedibilità deve essere rilevato anche d'ufficio non potendo il vizioritenersi sanato dalla mancata contestazione da parte dellacontroricorrente, perché l'improcedibilità trova la sua ragione nelpresidiare, con efficacia sanzionatoria, un comportamento omissivo cheostacola la stessa sequenza di avvio di un determinato processo”; Cass.civ., sez.

III, n. 11319 del 29/04/2025 (“In tema di improcedibilità delricorso ex art. 369, comma 1, c.p.c., il ricorrente ha l'onere di depositare,ai sensi del n. 2 del comma 2 del cit. art. 369, unitamente alla copiaautentica del provvedimento impugnato, la relazione di notificazione soloove egli stesso alleghi, espressamente o implicitamente, che questo èstato notificato ai fini del decorso del termine di impugnazione, mentre,Numero registro generale 5282/2022Numero sezionale 865/2026Numero di raccolta generale 15174/2026Data pubblicazione 20/05/2026ove l'avvenuta notifica sia stata soltanto affermata nel controricorso dataluno dei controricorrenti, ad essi spetterà dare prova di taleaffermazione, depositando la relata nel termine per il deposito delcontroricorso o in quello più ampio di cui all'art. 372 c.p.c., con laconseguenza che, ove tale onere venga assolto e risulti provata latardività del ricorso, questo andrà dichiarato inammissibile, e nonimprocedibile, ma se, invece, il controricorrente si limiti ad affermarel'avvenuta notifica, senza depositare la relata, di tale allegazione nonpotrà tenersi alcun conto, in quanto non provata, nemmeno ai fini dellavalutazione della tempestività del ricorso”); Cass. civ., sez.

II, n. 10676del 23/04/2025 (“Se il ricorrente non deposita copia autentica dellasentenza impugnata con relata di notifica entro il termine previsto dall'art.369 comma 1 c.p.c., il ricorso è improcedibile, anche se il resistentedichiara espressamente che la sentenza gli è stata notificata”); Cass. civ.,sez.

I, sent., 22 gennaio 2026, n. 1389 (“La modifica dell’art. 372,comma 2, c.p.c., nella parte in cui consente il deposito dei documentirelativi all’ammissibilità del ricorso fino a quindici giorni prima dell’udienzao dell’adunanza in camera di consiglio, non ha inciso sugli oneri postidall’art. 369 c.p.c. a carico della parte a pena di improcedibilità e nonconsente di sanare, oltre il termine in detta norma previsto, il mancatotempestivo deposito di copia della sentenza impugnata completa di relatadi notifica ove essa sia avvenuta”).2) Il ricorso va, pertanto, dichiarato improcedibile.Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivoPoiché il ricorso viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto,ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, cheha aggiunto il comma 1 - quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R.30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processualidell'obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessaNumero registro generale 5282/2022Numero sezionale 865/2026Numero di raccolta generale 15174/2026Data pubblicazione 20/05/2026impugnazione.

P.Q.MLa Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna la ricorrente arimborsare alla parte controricorrente le spese del presente giudizio, cheliquida in €. 4.000 oltre a €. 200 per esborsi, alle spese generali, pari al15% sui compensi, e agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stessoarticolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma il giorno 24/2/2026 nella camera di consiglio dellaPrima sezione civile della Corte di cassazione.[OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente-controrappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore-intimato-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 8149/2021depositata il 09/12/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]'.1) [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato la sentenza con cui il Tribunale diRoma, in accoglimento dell'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA], harevocato il decreto ingiuntivo n°17120/12 emesso il 31/8/2012 con ilNumero registro generale 5282/2022Numero sezionale 865/2026Numero di raccolta generale 15174/2026Data pubblicazione 20/05/2026quale era stato ingiunto alla [OSCURATO:PERSONA] di pagare ad [OSCURATO:SOCIETA] l'importo di€ 30.429,87 oltre interessi e spese, a titolo di saldo debitore del contocorrente bancario n° 10522956.Il Tribunale ha ritenuto non provata la pretesa creditoria avanzatadalla Banca in quanto, a fronte della contestazione effettuatadall'opponente circa l'esistenza del credito, maturato in virtù di illecitachiusura della linea di conto corrente bancario nonché di affidamentoconcesso dal 2005 in poi, la Banca non aveva provveduto al deposito delfascicolo della fase monitoria.[OSCURATO:PERSONA], con l'unico motivo d'appello, ha lamentato l'erronea edinsufficiente motivazione in violazione degli artt. 2697 CC e 112 c.p.c.,poiché il Tribunale aveva applicato erroneamente in via estensiva ildisposto dell'art. 169 c.p.c. senza considerare che il procedimento diingiunzione costituisce un procedimento a struttura bifasica, connotatodall'unitarietà delle due fasi monitoria e dell'opposizione, per cui ilmateriale probatorio acquisito nella prima fase deve far parte anche dellaseconda ed il giudice sarebbe tenuto a disporne l'acquisizione anched’ufficio qualora non prodotto dal creditore opposto; la Banca ha ancheosservato che la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] non aveva sollevato alcuna specificadoglianza sul quantum debeatur, limitandosi a chiedere la revoca deldecreto ingiuntivo per illecita chiusura della linea di credito ed a svolgeredomanda riconvenzionale di risarcimento del danno.La Corte d’Appello di Roma, con sentenza pubblicata in data9/12/2021, ha ritenuto fondato l’appello, osservando che dall'atto diopposizione a decreto ingiuntivo si evinceva che l'opponente non avevamosso alcuna contestazione nè all'esistenza nè all'entità del creditovantato dalla Banca ed oggetto dell'ingiunzione, ma si era limitata soltantoad eccepire l'invalidità della chiusura della linea di conto corrente bancarioe a chiedere in via riconvenzionale il risarcimento del danno provocato datale condotta, e ha rilevato che il Tribunale non aveva fatto correttaNumero registro generale 5282/2022Numero sezionale 865/2026Numero di raccolta generale 15174/2026Data pubblicazione 20/05/2026applicazione dell'art. 115 c.p.c., il quale impone al giudice di porre afondamento della propria decisione i fatti non specificamente contestatidalla parte costituita, e che nel caso in esame, anche se la Banca nonaveva prodotto il fascicolo della fase monitoria, il credito avrebbe dovutoritenersi provato per la mancanza di valida contestazione da partedell'opponente.2) Con ricorso notificato il 10/2/2022 la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] haimpugnato la sentenza della Corte d’Appello di Roma, proponendo tremotivi di ricorso, sostenendo che la Banca era decaduta dalla facoltà diproporre appello, che vi era difetto di procura ad litem e che il creditoazionato in via monitoria non era provato.Ha depositato comparsa di controricorso [OSCURATO:SOCIETA],cessionaria del credito, mentre [OSCURATO:SOCIETA] non si è costituita in sede dilegittimità.RAGIONI DELLA DECISIONE1) Il ricorso è improcedibile, ex art. 369, co. 2 n. 2, c.p.c., permancato deposito della notifica della sentenza.Nei propri atti la ricorrente dà atto che la sentenza è stata notificata(per cui non è applicabile l’art. 327 c.p.c.), ma non deposita la relata dinotifica, né dà atto di aver effettuato una tale produzione.Né la relata di notifica risulta prodotta dalla parte controricorrente.Inoltre, la notifica del ricorso non supera la prova di resistenza(calcolando il termine ex art. 325 c.p.c. a partire dalla pubblicazione dellasentenza).L’improcedibilità consegue per giurisprudenza costante di questaCorte.[OSCURATO:PERSONA]. civ., sez. III, n. 24199 del 29/08/2025, “nel giudizio dicassazione il deposito della relazione di notificazione della sentenzaimpugnata deve avvenire, a pena di improcedibilità, entro il termine diNumero registro generale 5282/2022Numero sezionale 865/2026Numero di raccolta generale 15174/2026Data pubblicazione 20/05/2026venti giorni dalla notifica del ricorso- sicché è inammissibile ove effettuatounitamente all'istanza di decisione ex art. 380-bis c.p.c.-“.Cass. civ., sez. I, n. 23982 del 27/08/2025, ribadisce: “nel giudizio dilegittimità, ove il ricorrente non abbia allegato l'avvenuta notificazionedella sentenza impugnata, opera il cd. termine "lungo" ex art. 327 c.p.c.;nella contraria ipotesi in cui l'impugnante abbia, espressamente oimplicitamente, allegato che la sentenza impugnata gli è stata notificata(nonché nell'ipotesi in cui tale circostanza sia stata eccepita dalcontroricorrente o sia emersa dal diretto esame delle produzioni delle partio del fascicolo d'ufficio), si applica il termine "breve" ex art. 325 c.p.c. e ilricorrente ha l'onere di depositare, ex art. 369, comma 1, c.p.c., a pena diimprocedibilità, unitamente al ricorso, la copia autentica della sentenzaimpugnata, munita della relata di notificazione, a meno che il ricorsorisulti notificato entro sessanta giorni dalla pubblicazione delprovvedimento impugnato”.Si veda anche, per esempio: Cass. civ., sez. II, n. 17014 del20/06/2024 (“In tema di giudizio di legittimità, quando la sentenzaimpugnata sia stata notificata ed il ricorrente abbia depositato la solacopia autentica della stessa priva della relata di notifica, il difetto diprocedibilità deve essere rilevato anche d'ufficio non potendo il vizioritenersi sanato dalla mancata contestazione da parte dellacontroricorrente, perché l'improcedibilità trova la sua ragione nelpresidiare, con efficacia sanzionatoria, un comportamento omissivo cheostacola la stessa sequenza di avvio di un determinato processo”; Cass.civ., sez. III, n. 11319 del 29/04/2025 (“In tema di improcedibilità delricorso ex art. 369, comma 1, c.p.c., il ricorrente ha l'onere di depositare,ai sensi del n. 2 del comma 2 del cit. art. 369, unitamente alla copiaautentica del provvedimento impugnato, la relazione di notificazione soloove egli stesso alleghi, espressamente o implicitamente, che questo èstato notificato ai fini del decorso del termine di impugnazione, mentre,Numero registro generale 5282/2022Numero sezionale 865/2026Numero di raccolta generale 15174/2026Data pubblicazione 20/05/2026ove l'avvenuta notifica sia stata soltanto affermata nel controricorso dataluno dei controricorrenti, ad essi spetterà dare prova di taleaffermazione, depositando la relata nel termine per il deposito delcontroricorso o in quello più ampio di cui all'art. 372 c.p.c., con laconseguenza che, ove tale onere venga assolto e risulti provata latardività del ricorso, questo andrà dichiarato inammissibile, e nonimprocedibile, ma se, invece, il controricorrente si limiti ad affermarel'avvenuta notifica, senza depositare la relata, di tale allegazione nonpotrà tenersi alcun conto, in quanto non provata, nemmeno ai fini dellavalutazione della tempestività del ricorso”); Cass. civ., sez. II, n. 10676del 23/04/2025 (“Se il ricorrente non deposita copia autentica dellasentenza impugnata con relata di notifica entro il termine previsto dall'art.369 comma 1 c.p.c., il ricorso è improcedibile, anche se il resistentedichiara espressamente che la sentenza gli è stata notificata”); Cass. civ.,sez. I, sent., 22 gennaio 2026, n. 1389 (“La modifica dell’art. 372,comma 2, c.p.c., nella parte in cui consente il deposito dei documentirelativi all’ammissibilità del ricorso fino a quindici giorni prima dell’udienzao dell’adunanza in camera di consiglio, non ha inciso sugli oneri postidall’art. 369 c.p.c. a carico della parte a pena di improcedibilità e nonconsente di sanare, oltre il termine in detta norma previsto, il mancatotempestivo deposito di copia della sentenza impugnata completa di relatadi notifica ove essa sia avvenuta”).2) Il ricorso va, pertanto, dichiarato improcedibile.Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivoPoiché il ricorso viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto,ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, cheha aggiunto il comma 1 - quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R.30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processualidell'obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessaNumero registro generale 5282/2022Numero sezionale 865/2026Numero di raccolta generale 15174/2026Data pubblicazione 20/05/2026impugnazione. P.Q.MLa Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna la ricorrente arimborsare alla parte controricorrente le spese del presente giudizio, cheliquida in €. 4.000 oltre a €. 200 per esborsi, alle spese generali, pari al15% sui compensi, e agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stessoarticolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma il giorno 24/2/2026 nella camera di consiglio dellaPrima sezione civile della Corte di cassazione.[OSCURATO:PERSONA]
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