CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 16 giugno 2021
Cassazione n. 41815/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 1/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] (14_ L-Q__ Co 1.1 ILIU=terre chiedendo l'inammissibiltà del ricorso. udito il difensore : --t'avvocato.PORCELLI conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso' [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 16 giugno 2021, il Tribunale di Roma - decidendo in sede di rinvio dalla Corte di cassazione sulla richiesta di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari del 22.10.2020, con il quale era stata applicata nei confronti del predetto la misura cautelare degli arresti domiciliari - sostituiva detta misura con quella dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Dava atto il Tribunale che la decisione - con la quale era stata accolta l'originaria richiesta di riesame formulata dall'indagato avverso la citata pronuncia del Giudice per le indagini preliminari, limitatamente al delitto di cui all'art. 605 cod. proc. pen. contestato al capo A della rubrica (confermandola, invece, in relazione all'altro delitto, quello di violenza privata contestato al capo B dell'imputazione) - era stata annullata, a seguito del ricorso proposto dal pubblico ministero, dalla Corte di cassazione per erronea applicazione della norma incriminatrice al caso concreto, in particolare per avere il giudice del merito assegnato valore dirimente alla breve durata della restrizione e confuso l'elemento soggettivo del reato con il movente. Quindi, riteneva che, in applicazione dei principi di diritto indicati nella pronuncia di annullamento, la condotta posta in essere dal Barilotti, dettagliatamente descritta, configurasse anche il delitto di sequestro di persona, in quanto la restrizione della libertà personale delle vittime si era estesa per un apprezzabile lasso di tempo, avendo avuto gli accadimenti un certo sviluppo, articolandosi in varie e distinte azioni, durante le quali le persone lese si erano trovate nell'impossibilità di sottrarsi dall'azione criminosa. Aggiungeva che i successivi accertamenti, compendiati nell'informativa del [OSCURATO:DATA_NASCITA], concernente l'esito dell'analisi dei dispositivi sequestrati agli indagati, avevano avvalorato l'ipotesi in contestazione della protrazione della restrizione per un tempo di almeno un'ora e che la restrizione della libertà di movimento non era stata esclusa - secondo quanto argomentato nella sentenza rescindente - né dalla circostanza che la porta di ingresso dello studio di registrazione non fosse chiusa a chiaveiné dal fatto che nessuno dei complici si fosse occupato di presidiare la porta stessa allo scopo di impedire alle vittime di allontanarsi. Riteneva, infine, sussistente un concreto ed attuale pericolo di reiterazione di reati comunque fronteggiabile con la misura meno afflittiva dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell'indagato, avvocata [OSCURATO:PERSONA], formulando due distinti motivi di impugnazione.2.1. Con il primo motivo, il ricorrente ha dedotto "violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 605 cod. pen., per avere il Tribunale del riesame confermato la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi del delitto di sequestro di persona. Ciò alla stregua di una motivazione apodittica, contraddittoria e illogica". Ha, al riguardo sostenuto, che, secondo gli elementi fattuali pur indicati nell'ordinanza impugnata, non vi sarebbe certezza in ordine alla durata della privazione della libertà personale subita dalle vittime; che, perché possa configurarsi il delitto di sequestro di persona, la persona offesa deve trovarsi in uno stato di soggezione riguardante la sua libertà di movimento, mentre, nel caso di specie, la porta di ingresso dello studio di registrazione non sarebbe stata chiusa a chiave e nessuno dei soggetti attivi sarebbe stato preposto al presidio della stessa, per bloccare l'eventuale fuga delle vittime, nessuna delle quali, peraltro, sarebbe stata legata, ovvero minacciata con armi e neppure privata del proprio telefono cellulare; che la presenza sul /ocus commissi delicti di altre due persone, non destinatarie di alcuna condotta illecita, avrebbe escluso la sussistenza di una condizione di privazione assoluta di locomozione delle vittime; che, inoltre, l'ordinanza impugnata avrebbe erroneamente confuso lo stato di privazione della libertà funzionale alla realizzazione dell'aggressione fisica e al compimento del delitto di violenza privata di cui al capo B) della rubrica con quello che tipizza il delitto di sequestro di persona. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente ha dedotto vizio di motivazione, in relazione all'art. 274 cod. proc. pen., per avere il Tribunale ritenuto ancora persistenti le esigenze cautelari, pur reputate scemate, nonché per avere omesso di indicare le ragioni per le quali considerare ancora attuale il pericolo di recidivanza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, perché basato su motivi manifestamente infondati e, comunque, non consentiti nel presente scrutinio di legittimità. Quanto al primo motivo, giova osservare che, secondo la giurisprudenza di legittimità, in sede di rinvio, il giudice deve mantenersi nei binari tracciati dalla Corte di cassazione e attenersi ai principi affermati nella sentenza di annullamento. 2. Orbene, nel caso concreto, i giudici del Tribunale di Roma hanno correttamente applicato i principi enunciati nella pronuncia della Corte di cassazione del 28 gennaio 2021. In particolare, hanno osservato che la Corte di cassazione - "riportandosi, evidentemente, alla ricostruzione della vicenda fondata, da un lato, sulle dichiarazioni delle vittime Magi e Polazzo (che hanno collocato l'irruzione degli assalitori nello studio di registrazione, rispettivamente, alle 23.00 e alle 23.30) e, dall'altro, all'accertamento documentale che colloca alle ore 23.56 la conversazione whatsapp nella quale Magi chiedeva telefonicamente aiuto allo Zoccoletti, rappresentandogli che lo stavano picchiando - ha sottolineato che è pacifico, in sede cautelare, che la restrizione della libertà personale si è estesa per almeno mezz'ora (dalle 23.30 alle 24.00) se non per un tempo superiore"; cosicché hanno correttamente ritenuto, in conformità al dictum della pronuncia di annullamento, che la privazione della libertà personale si era protratta per un tempo sufficiente a giustificare la ricorrenza del delitto di sequestro di persona. A tali considerazioni i suddetti giudici hanno aggiunto quella secondo cui i successivi accertamenti, compendiati nell'informativa D.I.G.O.S. del 15 marzo 2021, concernenti l'esito delle analisi dei dispositivi sequestrati agli indagati (alcuni video contenuti nella memoria del telefono dell'indagato [OSCURATO:PERSONA]), avevano dimostrato che la restrizione della libertà personale delle vittime si era protratta per un tempo di almeno un'ora. Inoltre, il Tribunale di Roma, sempre in conformità a quanto stabilito dalla Corte di cassazione nella citata pronuncia di 'annullamento, ha affermato che "la restrizione alla libertà di movimento non è esclusa né dalla circostanza che la porta di ingresso dello studio di registrazione non fosse stata chiusa a chiave né dal fatto che nessuno dei complici si occupasse di presidiare la porta stessa allo scopo di impedire alle vittime di allontanarsi, in quanto il delitto di sequestro di persona, non implicando necessariamente l'assoluta costrizione della libertà di movimento della vittima, si configura anche quando la condotta dell'imputato, diretta a impedire o scoraggiare l'allontanamento dai luoghi ove si intende trattenere la vittima, lasci residuare una possibilità di fuga, attuabile, però - come nel caso di specie - soltanto con comportamenti elusi della vigilanza o con iniziative imprudenti la cui adozione sia scoraggiata dal timore di ulteriori pericoli e danni alla persona". 3. A fronte di ciò, il ricorrente si è limitato a riproporre questioni già affrontate e risolte nella sentenza di annullamento, senza, peraltro, confrontarsi criticamente con le ulteriori osservazioni dell'ordinanza impugnata, secondo cui - come in precedenza cennato - la restrizione della libertà personale delle vittime si era protratta per almeno un'ora, come era risultato dai successivi accertamenti tecnici. 4. Parimenti inammissibile è il secondo motivo di ricorso perché basato su motivi che finiscono, nella sostanza, a richiedere a questa Corte una diversa "lettura" dei dati procedimentali non consentita nel giudizio di legittimità. Il Tribunale ha ritenuto sussistente il concreto e attuale pericolo di consumazione di reati analoghi in considerazione delle specifiche modalità e circostanze dell'episodio - indicative dell'aggressività del Barilotti, che aveva partecipato con altri a una vera e propria spedizione punitiva, nel corso della quale aveva posto in essere significative violenze sulle persone offese, nonché condiviso sul web il video dell'aggressione, utilizzato quale "trofeo" da esibire ai fan a testimonianza dell'umiliazione inferta - e della personalità dello stesso come desumibile dalla medesima condotta in contestazione e dal riferito precedente per guida in stato di ebbrezza, significativo della sua scarsa capacità di controllo. Tale valutazione è esente da vizi logico - giuridici, così come quella relativa alla scelta della misura di contenimento, individuata nell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria , considerato presidio rivelatosi adeguato a contenere le indicate esigenze cautelari nel non irrilevante lasso temporale decorso dall'epoca della sua applicazione (1.2.2021). 5. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento in favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fa