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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 febbraio 2022

Cassazione n. 15072/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 01FWG1L) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/07/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché incentrati sul mancato esame di motivi aggiunti del tutto generici ed astratti (volti soltanto a rammentare i poteri del giudice in punto di pena e di giudizio di comparazione di circostanze senza allegare alcuna critica specifica alla sentenza appellata ed elementi concreti di valutazione a sostegno) ed in ogni caso neppure accogliibili (stante la recidiva qualificata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 25 febbraio 2022 Il Consigliere estensore Il PrefrJente [OSCURATO:PERSONA] ese Ange ostanzo DEPOS

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 01FWG1L) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/07/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché incentrati sul mancato esame di motivi aggiunti del tutto generici ed astratti (volti soltanto a rammentare i poteri del giudice in punto di pena e di giudizio di comparazione di circostanze senza allegare alcuna critica specifica alla sentenza appellata ed elementi concreti di valutazione a sostegno) ed in ogni caso neppure accogliibili (stante la recidiva qualificata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 febbraio 2022 Il Consigliere estensore Il PrefrJente [OSCURATO:PERSONA] ese Ange ostanzo DEPOS
Sentenza Cassazione n. 15072/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris