CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 16 aprile 2026
Cassazione n. 09721/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ppresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Marinese;- ricorrente-controS.E.A.- [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocatiMarco Paoletti, [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente e ricorrente incidentale –nonché nei confronti diGrillo Giuseppe;- intimato -avverso la sentenza n. 5281/2020 della Corte d’Appello di Roma,depositata il 23.10.2020;Numero registro generale 12308/2021Numero sezionale 867/2026Numero di raccolta generale 9721/2026Data pubblicazione 16/04/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA]:[OSCURATO:PERSONA] conveniva innanzi al Tribunale di [OSCURATO:SOCIETA]. (‘Campidoglio’), dalla quale avevaacquistato un camper su motore e telaio della [OSCURATO:SOCIETA].(‘[OSCURATO:PERSONA]’).L’attore deduceva che il camper presentava dapprima infiltrazionid’acqua e che, successivamente, il motore si era rotto; chiedeva,pertanto, la risoluzione del contratto, la restituzione del prezzo oltreinteressi e rivalutazione ed il risarcimento dei danni.Costituitasi, la Campidoglio aveva chiamato in causa la [OSCURATO:SOCIETA]. (‘SEA’), anch’essa costruttrice del veicolodalla cui dante causa Campidoglio aveva acquistato il camper,nonché la [OSCURATO:PERSONA].All’esito della CTU, ritenuto che i vizi riscontrati sul veicolorendessero lo stesso inidoneo all’uso cui era destinato, il Tribunaleadìto risolveva il contratto di vendita tra Grillo e la Campidoglio,condannando la venditrice finale a restituire all’acquirente il prezzopagato, oltre interessi e risarcimento dei danni subìti per la custodiadel veicolo; rigettava la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA], non sussistendo tra le due società alcun vincolocontrattuale diretto in riferimento al veicolo in discussione;condannava SEA a pagare a Campidoglio quanto dovuto a Grillo;condannava [OSCURATO:PERSONA] a pagare integralmente a SEA quanto dovuto aCampidoglio, avendo SEA acquistato da [OSCURATO:PERSONA] motore e telaio;compensava le spese di lite tra la venditrice finale e le due societàcostruttrici chiamate in causa, ponendo a carico di tutte e tre lesocietà le spese di CTU.Ric. 2021 n. 12308 sez. S2 - ud. 08-04-2026 -2-Numero registro generale 12308/2021Numero sezionale 867/2026Numero di raccolta generale 9721/2026Data pubblicazione 16/04/2026Avverso tale decisione proponeva appello principale [OSCURATO:PERSONA],contestando la pronuncia - per quel che in questa sede ancora rileva- nella parte in cui era stata condannata a rimborsare integralmenteSEA di quanto questa si troverà costretta a pagare alla Campidoglioin esecuzione della sentenza di primo grado.Proponeva appello incidentale la Campidoglio con cui chiedeva,tra l’altro, di accertare l’obbligo della SEA e della [OSCURATO:PERSONA] dimanlevarla e tenerla indenne e, per l’effetto, condannare le duesocietà in solido o per quanto di ragione all’adempimento diretto neiconfronti dell’acquirente, oltre a tenerla indenne di quanto tenuta apagare all’acquirente in esecuzione della condanna anche per lespese di lite.La Corte d’Appello di Roma, con sentenza n. 5218/2020,accoglieva parzialmente l’appello principale, e condannava [OSCURATO:PERSONA] acorrispondere a SEA quanto da quest’ultima versato alla Campidoglioin misura della metà, per l’effetto condannando SEA a restituire aRenault l’eccedenza di quanto da quest’ultima già versato.Ad avviso della Corte d’Appello, dagli atti di causa e dalla CTUespletata risultava che il camper venduto presentasse due distinti vizidi produzione riconducibili singolarmente uno alla SEA (infiltrazioni diacqua nella cellula abitativa) e l’altro alla [OSCURATO:PERSONA] (rottura delmotore), senza che peraltro un vizio potesse essere consideratocome causa o conseguenza dell’altro. Alla luce di ciò, ciascunvenditore doveva essere ritenuto responsabile ex art. 1227 c.c. deidanni causati, nella misura della metà ciascuno.In parziale accoglimento dell’appello incidentale, il secondogiudice condannava SEA a manlevare Campidoglio dalle spese di litedel primo grado di giudizio che quest’ultima deve rimborsareall’acquirente, in virtù della fondatezza della chiamata in causa di SEARic. 2021 n. 12308 sez. S2 - ud. 08-04-2026 -3-Numero registro generale 12308/2021Numero sezionale 867/2026Numero di raccolta generale 9721/2026Data pubblicazione 16/04/2026per l'accertata responsabilità di quest'ultima nella causazione deldanno, e per l'accoglimento dell'azione di regresso. Rigettava,invece, il motivo di appello incidentale con cui la venditrice finalechiedeva la condanna diretta anche di [OSCURATO:PERSONA] nei suoi confronti.Infine, la Corte territoriale adita condannava l’appellanteincidentale alla rifusione delle spese del grado in favoredell’acquirente, avendo la Campidoglio censurato anche le statuizionidella sentenza relative ai presupposti della domanda dell’attore inprimo grado, liquidate - in considerazione del valore della domandasecondo i valori medi della tariffa forense in vigore - nella somma di€. 13.636,00.Compensava integralmente le spese del grado tra la venditricefinale e le due società costruttrici.Avverso la suddetta decisione la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.promuove ricorso per cassazione affidato a due motivi eulteriormente illustrato da memoria.[OSCURATO:SOCIETA]. resiste con controricorso e ricorso incidentalearticolato in tre motivi e ulteriormente illustrato da memoria.Resta intimato [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]:- il ricorso non risulta notificato a [OSCURATO:SOCIETA]., inviolazione del principio dell'globalità del giudicato nei confronti di tuttii soggetti che siano stati parti del giudizio, ex art. 331 c.p.c.;- va, pertanto, disposta la notificazione del ricorso a [OSCURATO:PERSONA].p.a. per il perfezionamento del contraddittorio, assegnando iltermine di sessanta giorni dalla comunicazione della presenteordinanza per l’adempimento, con rinvio della causa a nuovo ruolo. P.Q.MRic. 2021 n. 12308 sez. S2 - ud. 08-04-2026 -4-Numero registro generale 12308/2021Numero sezionale 867/2026Numero di raccolta generale 9721/2026Data pubblicazione 16/04/2026La Corte Suprema di Cassazione rinvia la causa a nuovo ruolo,assegnando il termine di giorni sessanta, a decorrere dallacomunicazione della presente ordinanza, per integrare ilcontraddittorio nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione Civile in data 8 aprile 2026.Il PresidenteGiuseppe GrassoRic. 2021 n. 12308 sez. S2 - ud. 08-04-2026 -5-