CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 27054/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/09/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];RG.42342/25 Ritenuto che il motivo unico dedotto dal ricorrente è affetto da genericità rispetto alla motivazione della Corte di appello di Napoli, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito alle ragioni della ritenuta equivalenza delle attenuanti generiche nel bilanciamento con la recidiva, a fronte di un giudizio negativo sulla personalità dell'imputato, gravato da plurimi precedenti penali, anche specifici; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. D P.Q.MIN CANCELIr.Sezione VII P,127 LUG 2076 I [OSCURATO:PERSONA] Doti ndr a ,tini