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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 maggio 2022

Cassazione n. 16660/2022

Testo disponibile della fonte

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21451/2014 di R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 2/A presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. - ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore. – intimata – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG.

CAMPANIA, sezione staccata di SALERNO, n. 925/05/14, depositata il 03/02/2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 maggio 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

F i r m a t o D a : C A R I S T O L U C A D I O N I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 3 e 8 a 5 7 0 f f 1 d 5 c c 3 c 9 e f f 7 7 3 3 a 9 d b 2 e - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b Numero registro generale 21451/2014 Numero sezionale 1774/2022 Numero di raccolta generale 16660/2022 Data pubblicazione 23/05/2022 [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, con un motivo, contro l’Agenzia delle entrate, che ha depositato un “atto” non qualificabile come controricorso (fuori quindi dalla previsione di cui all’art. 370, primo comma, cod. proc. civ.), rimanendo pertanto intimata, avverso la sentenza dalla Commissione tributaria regionale (“C.T.R.”) della Campania (sezione staccata di Salerno), con la quale — nella causa di impugnazione dell’avviso di accertamento che recuperava a tassazione Irpef, per il 2005, la plusvalenza da cessione (mediante permuta) di un terreno edificabile determinata sulla base del valore del bene ai fini dell’imposta di registro, come definito dal cedente in sede di accertamento con adesione — è stato accolto l’appello dell’ufficio contro la sentenza di primo grado, favorevole al contribuente.

2. [OSCURATO:PERSONA] regionale ha ritenuto congrua la determinazione del valore del cespite operata dall’ente impositore ed ha invece escluso che il contribuente avesse dimostrato che il terreno non era suscettibile di utilizzazione edificatoria.

3. Deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere in quanto il ricorrente ha aderito alla definizione agevolata di cui all’art. 6, d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, e ha rinunciato espressamente al ricorso per cassazione, come da atto di rinuncia datato 28/04/2022.

4. In particolare, in data 20/04/2017, la parte privata ha presentato dichiarazione di adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione, ai sensi dell’art. 6 d.l. n. 193 del 2016, ed ha quindi provveduto al pagamento degli importi dovuti per perfezionare la “rottamazione”, al medesimo comunicati da Equitalia in data 15/06/2017.

Infine, come suaccennato, con memoria r.g. n. 21451/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : C A R I S T O L U C A D I O N I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 3 e 8 a 5 7 0 f f 1 d 5 c c 3 c 9 e f f 7 7 3 3 a 9 d b 2 e - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b Numero registro generale 21451/2014 Numero sezionale 1774/2022 Numero di raccolta generale 16660/2022 Data pubblicazione 23/05/2022 datata 28/04/2022 (corredata della documentazione di riscontro), il contribuente ha manifestato la volontà di rinunciare al giudizio, ed ha chiesto che il giudizio sia dichiarato estinto ex art. 6, cit., con cessazione della materia del contendere.

5. Nulla occorre disporre sulle spese del giudizio di cassazione, nel quale l’Agenzia non si è costituita.

6. Nell’ipotesi di causa di inammissibilità sopravvenuta alla proposizione del ricorso per cassazione non sussistono i presupposti per imporre al ricorrente il pagamento del c.d.

“doppio contributo unificato”: fattispecie in tema di rinuncia al ricorso da parte del contribuente per adesione alla definizione agevolata di cui all’art. 6, comma 2, del d.l. n. 193 del 2016 (Cass. 07/12/2018, n. 31732).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 6, del d.l.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21451/2014 di R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 2/A presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. - ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore. – intimata – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. CAMPANIA, sezione staccata di SALERNO, n. 925/05/14, depositata il 03/02/2014. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 maggio 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. F i r m a t o D a : C A R I S T O L U C A D I O N I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 3 e 8 a 5 7 0 f f 1 d 5 c c 3 c 9 e f f 7 7 3 3 a 9 d b 2 e - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b Numero registro generale 21451/2014 Numero sezionale 1774/2022 Numero di raccolta generale 16660/2022 Data pubblicazione 23/05/2022 [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, con un motivo, contro l’Agenzia delle entrate, che ha depositato un “atto” non qualificabile come controricorso (fuori quindi dalla previsione di cui all’art. 370, primo comma, cod. proc. civ.), rimanendo pertanto intimata, avverso la sentenza dalla Commissione tributaria regionale (“C.T.R.”) della Campania (sezione staccata di Salerno), con la quale — nella causa di impugnazione dell’avviso di accertamento che recuperava a tassazione Irpef, per il 2005, la plusvalenza da cessione (mediante permuta) di un terreno edificabile determinata sulla base del valore del bene ai fini dell’imposta di registro, come definito dal cedente in sede di accertamento con adesione — è stato accolto l’appello dell’ufficio contro la sentenza di primo grado, favorevole al contribuente. 2. [OSCURATO:PERSONA] regionale ha ritenuto congrua la determinazione del valore del cespite operata dall’ente impositore ed ha invece escluso che il contribuente avesse dimostrato che il terreno non era suscettibile di utilizzazione edificatoria. 3. Deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere in quanto il ricorrente ha aderito alla definizione agevolata di cui all’art. 6, d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, e ha rinunciato espressamente al ricorso per cassazione, come da atto di rinuncia datato 28/04/2022. 4. In particolare, in data 20/04/2017, la parte privata ha presentato dichiarazione di adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione, ai sensi dell’art. 6 d.l. n. 193 del 2016, ed ha quindi provveduto al pagamento degli importi dovuti per perfezionare la “rottamazione”, al medesimo comunicati da Equitalia in data 15/06/2017. Infine, come suaccennato, con memoria r.g. n. 21451/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : C A R I S T O L U C A D I O N I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 3 e 8 a 5 7 0 f f 1 d 5 c c 3 c 9 e f f 7 7 3 3 a 9 d b 2 e - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b Numero registro generale 21451/2014 Numero sezionale 1774/2022 Numero di raccolta generale 16660/2022 Data pubblicazione 23/05/2022 datata 28/04/2022 (corredata della documentazione di riscontro), il contribuente ha manifestato la volontà di rinunciare al giudizio, ed ha chiesto che il giudizio sia dichiarato estinto ex art. 6, cit., con cessazione della materia del contendere. 5. Nulla occorre disporre sulle spese del giudizio di cassazione, nel quale l’Agenzia non si è costituita. 6. Nell’ipotesi di causa di inammissibilità sopravvenuta alla proposizione del ricorso per cassazione non sussistono i presupposti per imporre al ricorrente il pagamento del c.d. “doppio contributo unificato”: fattispecie in tema di rinuncia al ricorso da parte del contribuente per adesione alla definizione agevolata di cui all’art. 6, comma 2, del d.l. n. 193 del 2016 (Cass. 07/12/2018, n. 31732). P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 6, del d.l.
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