CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 34758/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/11/2022 della Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Lidia GIORGIO, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Chiara ALLIEVI, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza dell'8 novembre 2022 con la quale la Corte di Appello di Milano, in parziale riforma della sentenza emessa, in data 22 aprile 2021, dal Tribunale di Monza, l'ha condannata alla pena di anni 2, mesi 2 di reclusione ed euro 700,00 di multa, previa declaratoria della sopravvenuta prescrizione del reato di cui al capo 2. 2. La ricorrente, con il primo motivo di impugnazione, lamenta la violazione degli artt. 157, 161 e 640 cod. proc. pen. e la contraddittorietà della motivazione in ordine alla natura del contestato reato di truffa. La Corte territoriale avrebbe erroneamente affermato che la condotta posta in essere dall'imputata in danno di Giannino FAVRIN è sussumibile nella fattispecie della truffa a consumazione prolungata, senza tenere conto che la condotta fraudolenta si sarebbe consumata in data 10 aprile 2013 in occasione dell'indebito utilizzo da parte della ricorrente della somma versata in un'unica soluzione dal FAVRIN. La giurisprudenza di legittimità avrebbe affermato, in proposito, che la truffa può dirsi a consumazione prolungata solo nel caso in cui ad un accordo iniziale seguano una serie di periodici versamenti mentre nel caso di un unico pagamento si è in presenza di una truffa di natura istantanea. La motivazione sarebbe, inoltre, contraddittoria in quanto i giudici di appello hanno ritenuto prescritto il reato di truffa di cui al capo 2 in considerazione della natura istantanea di tale reato, con conseguente consumazione in data 21 gennaio 2014 ossia al momento della sottoscrizione del contratto e del pagamento della prima rata. La difesa ha sottolineato, in proposito, che le due condotte contestate sarebbero identiche ad eccezione del fatto che, in relazione alla truffa dichiarata prescritta, la persona offesa ha effettuato il secondo pagamento entro il termine di due anni dalla stipula del contratto così riscattando il primo pagamento ed impedendo la realizzazione del danno. Secondo il ricorrente, inoltre, l'accertata nullità del contratto falsificato dalla ricorrente renderebbe del tutto invalide le clausole ivi apposte e, quindi, irrilevanti ai fini della consumazione del reato. 3. La ricorrente, con il secondo motivo di impugnazione, lamenta l'inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 133 cod. pen. e la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio. La Corte territoriale avrebbe determinato una pena superiore al minimo edittale facendo riferimento ad elementi inidonei a giustificare una pena così grave, in particolare la motivazione sarebbe del tutto generica in ordine alla particolare gravità degli artifici e raggiri posti in essere dalla ricorrente ed apodittica nella parte in cui valorizza il fatto che l'ALLIEVI avrebbe approfittato della fiducia e dell'età avanzata del FAVRIN, soggetto di appena settanta anni e, quindi, sicuramente in grado di badare ai propri interessi patrimoniali. La condotta della ricorrente non sarebbe particolarmente grave in considerazione del fatto che i prodotti assicurativi offerti al FAVRIN erano in astratto idonei alle esigenze del cliente e del nninimale profitto ottenuto dall'imputata pari a soli 1.260,00 di provvigione a fronte di una dazione di 30.000,00 euro in favore della compagnia AXA. La Corte di merito non avrebbe, inoltre, tenuto in adeguato conto gli elementi favorevoli alla mitigazione della pena dedotti dalla difesa (giovane età, inserimento nella struttura societaria della ricorrente, tenuità del dolo, incensuratezza) con conseguente vizio di motivazione. La difesa chiede, infine, in caso di riduzione della pena che l'imputato possa beneficiare della sospensione condizionale della pena. 4. La ricorrente, con il terzo motivo di impugnazione, lamenta la violazione dell'art. 538 cod. proc. pen. e la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla quantificazione della provvisionale. Il danno non patrimoniale liquidato dai giudici di merito (pari a 20.000, euro) sarebbe incongruo ed eccessivo in quanto pari a 2/3 del danno patrimoniale lamentato dalla persona offesa. La Corte di merito avrebbe, peraltro, erroneamente ricompreso, tra i danni morali risarcibili, lo stress derivante dalla denuncia sporta dalla ALLIEVI nei confronti del FAVRIN, senza tenere conto che il processo nato da tale atto non si è ancora concluso con sentenza passata in giudicato e che, in ogni caso, tale stress non può rientrare danno morale conseguente reato di truffa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono. 2. Il primo motivo di ricorso è al contempo aspecifico e manifestamente infondato. I giudici di appello, con percorso motivazionale coerente con le risultanze istruttorie e privo di contraddizioni, aporie ed illogicità manifeste, hanno correttamente affermato che il reato di truffa di cui al capo 1) si è perfezionato in data 10 aprile 2015, data in cui si realizzava il danno ingiusto subito dalla persona offesa «a seguito della maturazione integrale del termine utile per il pagamento della seconda rata» (pag. 14 della sentenza impugnata). La Corte di merito ha adeguatamente confutato le doglianze difensive rimarcando che le condotte fraudolente della ricorrente non sono terminate all'atto della sottoscrizione del contratto ma si sono protratte fino al momento in cui è scaduto il termine per l'esercizio del diritto di riscatto che avrebbe permesso al FAVRIN «di rientrare in possesso del capitale già investito con il pagamento della prima rata» (pag. 14 della sentenza impugnata). I giudici di merito hanno correttamente applicato il principio di diritto secondo cui la truffa è un reato istantaneo di danno che si perfeziona nel momento in cui alla realizzazione della condotta tipica da parte dell'autore fa seguito la deminutio patrimonii della persona offesa; pertanto, nella ipotesi di truffa contrattuale, il reato si consuma non già quando il soggetto passivo assume, per effetto di artifici o raggiri, l'obbligazione, ma nel momento in cui si realizza l'effettivo conseguimento del profitto da parte dell'agente e si realizza il danno ingiusto a carico del raggirato. (Sez. 2, n. 17322 del 18/01/2019, Creo, Rv. 276420- 01; da ultimo Sez. 2, n. 29039 del 07/06/2023, Lakatosz, non massimata). Con tali argomentazioni il ricorrente non si confronta adeguatamente, limitandosi a riproporre, ai fini della individuazione del momento consumativo del reato, una diversa lettura delle evidenze processuali con conseguente aspecificità del motivo di ricorso. Destituita di fondamento è, infine, la censura secondo cui la motivazione sarebbe contraddittoria in considerazione della sopravvenuta prescrizione del reato di cui al capo 2) ritenuta dai giudici di appello; la Corte territoriale ha, infatti, correttamente ritenuto, con motivazione sintetica ma fondata ed esente da illogicità, che tale reato si è consumato in data 24 gennaio 2014 in considerazione del fatto che, in tale vicenda contrattuale, la persona offesa ha tempestivamente esercitato il proprio diritto di riscatto, così riuscendo a recuperare il premio versato (vedi pag. 14 della sentenza impugnata). 3. Il secondo motivo di ricorso, con cui si censura la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio, è aspecifico e meramente reiterativo di censure, già adeguatamente vagliate e disattese dalla Corte territoriale che ha confutato, con motivazione priva di illogicità e coerente con le risultanze processuali, le doglianze addotte con l'atto di appello. La Corte territoriale ha adeguatamente motivato in ordine alla congruità della pena stante l'oggettiva gravità della condotta desumibile dalla reiterazione degli artifici e raggiri nei confronti di un soggetto in età avanzata (vedi pagg. 14 e 15 della sentenza impugnata), elementi con i quali il ricorso non si è adeguatamente confrontato con conseguente difetto di specificità del ricorso. Deve esser, in proposito, ribadito il principio di diritto secondo cui la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, nell'osservanza dei criteri stabiliti dagli artt. 133 e 133-bis cod. pen., è sufficiente che richiami la gravità del reato o la capacità a delinquere dell'imputato con espressioni del tipo: «pena congrua», «pena equa» o «congruo aumento», essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena, diversamente dal caso di specie, sia di gran lunga superiore alla misura media edittale (cfr. Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243-01); Ne discende che è inammissibile la censura che, come nel caso di specie, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142; Sez. 2, n. 43893 del 29/09/2022, Cagliozzi, non massimata). 4. Il terzo motivo di ricorso è proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità. La doglianza inerente alla determinazione della provvisionale non è consentita in questa sede. Tale affermazione trova fondamento in una pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui la statuizione pronunciata in sede penale relativa alla concessione e quantificazione di una provvisionale non è impugnabile con ricorso per cassazione, trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata, per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinata ad essere travolta dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento (Sez. U, n. 2246 del 19/12/1990, [OSCURATO:PERSONA]. 186722). Trattasi di un orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità al quale il Collegio aderisce, ribadito in recenti pronunce di questa Corte (Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, Tuccio, Rv. 277773-02; Sez. 6, n. 28858 del 03/04/2019, Paggi, non massimata; Sez. 5, n. 19700 del 05/03/2019, Oleari, non massimata). 5. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e d