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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 5 novembre 2024

Cassazione n. 31324/2024

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.22098/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende ; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO. (ADS80224030587) che la rappresenta e difende ; -resistente- avverso la SENTENZA diTRIBUNALE ROMA n.4661/2022, pubblicata il 24/03/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5/11/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], quale titolare di licenza NCC di un Comune diverso da quello di Roma,si vide contestare nel 2018 una serie di violazioni al codice della strada per accesso non autorizzato alle zone a traffico limitato (ztl) o per circolazione in corsie riservate ai mezzi pubblici nelle ztl nell’ambito del territorio delComune di Roma.

La sua oppo- sizione alle correlative ordinanze-ingiunzioni fu rigettata dall’adito Giudice di pace di Roma con la sentenza n. 18289/2020, confermata dal Tribunale di Roma, con la sentenza n. 4661/2022.

L’appellante soccombente ha proposto ricorso percassazione sulla base di cinque motivi, illustrati da memoria.

Ha resistitola Prefettura di Roma con un mero atto di costituzione. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo la parte ricorrente solleva la questione della tardività delle ordinanze-ingiunzioni, che sarebbero state emesse ol- tre il termine di 180 giorni stabilito dall’art. 203 del codice della strada.

Con il secondo motivo la parte ricorrente contesta la validità della raccomandata inviata da Italposte per la convocazione all’audizione presso il Prefetto, poiché Italposte era priva della licenza abilitativa necessaria per la notifica di atti amministrativi e giudiziari.

Con il terzo motivo si denuncia l’errata applicazione delle norme relative alla sospensione dell’art. 5 bis della l. 21/1992, riguardante la regolamentazione dell’accesso degli NCC alle ZTL.

Il quarto motivo deduce l’erronea valutazione del Tribunale ri- guardo alla validità delle ordinanze ingiuntive emesse dal Vice-Pre- fetto.

Il quinto motivo denuncia,ex art. 360 n. 5 c.p.c., che il Tribunale non abbia esaminato il fatto che il ricorso amministrativo era stato presentato al Corpo di [OSCURATO:PERSONA] anziché direttamente al Pre- fetto.

2. –Per ragioni di economia processualeed in applicazione del c.d. criterio della “ragione più liquida”, va esaminato prioritariamente il terzo motivo, con il quale –come appena riportato - si lamenta l’er- rata applicazionedelle norme relative alla sospensione dell’art. 5 bis della l. 21/1992, riguardante la regolamentazione dell’accesso degli NCC alle ZTL.

Secondo il Tribunale, l’art. 11 co.3 della legge citata , che consente agli NCC l’uso delle corsie preferenziali e delle facilitazioni alla circo- lazione previste per i taxi, non attribuirebbe un diritto incondizionato, ma demanderebbe ai Comuni, e quindi anche a [OSCURATO:PERSONA], la facoltà di regolamentare tale accesso tramite regolamenti locali.

Il ricorrente obietta che tale interpretazione estende erronea- mente le facoltà regolamentari comunali anche agli NCC, nonostante la normativa distingua esplicitamente gli obblighi tra taxi e NCC.

In- fatti, l’art. 11 co . 1 l. citata riguarda solo i taxi, mentre il terzo comma si applica agli NCC, consentendo loro, fino al 31 dicembre 2018, libero accesso alle corsie preferenziali e alle ZTL in assenza di specifiche regolamentazioni comunali.

Il ricorrente sottolinea, altresì,che [OSCURATO:PERSONA] non ha mai de- positato il r egolamento c omunale n. 68/2011, che avrebbe dovuto stabilire eventuali limitazioni, rendendo dunque ingiustificate le san- zioni.

Si sostiene, sul punto, che il principio iura novit curia non si applica ai regolamenti comunali, che devono essere allegati dalle parti nel ricorso per essere valutati (cfr. Cass. 7715/2022).

Conside- rando che la sospensione dell’art. 5 bis era vigente al momento delle infrazioni (febbraio 2018), si applica esclusivamente l’art. 11,co. 3, l. 21/92, che garantiva agli NCC accesso libero fino al 31 dicembre 2018.

Questo motivo è fondato nei termini che seguono.

In base alla norma di interpretazione autentica ex art. 9 co. 3 d.l. 244/16 conv. in l. 17/19, il legislatore ha sospeso l'efficacia (sospensione poi prorogata fino 31/12/2018) delle disposizioni (concernenti tra l’altro l’accesso di NCC da altri Comuni), introdotte dall'art. 29 co. 1-quater (inserito nel d.l. 207/2008 dalla l. conv. 14/2009).

Peraltro, tali disposizioni non hanno abrogato quelle previgenti ex artt. 3 e 11 l. 21/1992, ma le hanno integrate.

Pertanto, esse si applica(va)no durante il periodo della sospensione menzionata.

In altri termini, l’art. 11 co. 3 cit., per quanto esso rileva nel caso attuale, si applica(va) anche nel periodo di sospensione , con conseguente illegittimità della contestazione delle violazioni oggetto delle opposte ordinanze-ingiunzioni e, quindi, del le sanzioni con le stesse irrogate.

Argomentando in questi termini, si dà continuità a Cass. n. 6879/2024, che a sua volta rinvia a Cass.

SU n. 17541/2023 ( Cfr., anche, la più recenteCass. n. 20403/2024).

Quanto all’incidenza della regolamentazione adottata dai regolamenti comunali in questa materia , sempre in linea con Cass.

SU n. 17541/2023, l’art. 11, co. 3 , l. 21/1992 (ove consente alle vetture di noleggio con conducente l'uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per i taxi) è da coor- dinare col primo comma (dello stesso articolo), che rinvia appunto al potere dei Comuni di regolare tale materia.

Pertanto, sono legit- timi i regolamenti comunali che condizionino l'esercizio della facoltà di transito ad autorizzazione preventiva o ad ulteriori adempimenti (per questo orientamento, cfr. Cass. 6879/2024, cui si rinvia per ul- teriori precedenti).

Tuttavia, nel caso di cui trattasi, non consta agli atti che sia stata allegato un corrispondente regolamento comunale.

L’applicazione di quest’ultimo non può essere recuperata attraverso il principio iura novit curia: quanto ai regolamenti comunali, allo stato attuale della giurisprudenza di questa Corte, sono assoggettati a tale principio soltanto quelli edilizi in materia di distanze dai fabbricati (in consi- derazione della loro natura integrativa delle norme del codice civile, che attribuisce loro valore di norma giuridica, anche se di natura secondaria: cfr. Cass. n. 7715/2022e Cass. n. 2661/2020 ) .

3. –In definitiva, per le esposte ragioni, va accolto il terzomotivo, con correlato assorbimento dei restanti motivi.

Da ciò consegue la cassazione della sentenza impugnat a in rela- zione almotivo accolto, con il rinvi o del la causa al Tribunale di Roma, in persona di altro magistrato, che, oltre ad uniformarsi ai su enun- ciati principi di diritto, provvederà anche a regolare le spese del giu- dizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivoe dichiara assorbit i i restanti mo- tivi.

Cassa la sentenzaimpugnata in relazione a l motiv o accolt o e rinvia la causa al Tribunale di Roma, in persona di altr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.22098/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende ; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO. (ADS80224030587) che la rappresenta e difende ; -resistente- avverso la SENTENZA diTRIBUNALE ROMA n.4661/2022, pubblicata il 24/03/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5/11/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], quale titolare di licenza NCC di un Comune diverso da quello di Roma,si vide contestare nel 2018 una serie di violazioni al codice della strada per accesso non autorizzato alle zone a traffico limitato (ztl) o per circolazione in corsie riservate ai mezzi pubblici nelle ztl nell’ambito del territorio delComune di Roma. La sua oppo- sizione alle correlative ordinanze-ingiunzioni fu rigettata dall’adito Giudice di pace di Roma con la sentenza n. 18289/2020, confermata dal Tribunale di Roma, con la sentenza n. 4661/2022. L’appellante soccombente ha proposto ricorso percassazione sulla base di cinque motivi, illustrati da memoria. Ha resistitola Prefettura di Roma con un mero atto di costituzione. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo la parte ricorrente solleva la questione della tardività delle ordinanze-ingiunzioni, che sarebbero state emesse ol- tre il termine di 180 giorni stabilito dall’art. 203 del codice della strada. Con il secondo motivo la parte ricorrente contesta la validità della raccomandata inviata da Italposte per la convocazione all’audizione presso il Prefetto, poiché Italposte era priva della licenza abilitativa necessaria per la notifica di atti amministrativi e giudiziari. Con il terzo motivo si denuncia l’errata applicazione delle norme relative alla sospensione dell’art. 5 bis della l. 21/1992, riguardante la regolamentazione dell’accesso degli NCC alle ZTL. Il quarto motivo deduce l’erronea valutazione del Tribunale ri- guardo alla validità delle ordinanze ingiuntive emesse dal Vice-Pre- fetto. Il quinto motivo denuncia,ex art. 360 n. 5 c.p.c., che il Tribunale non abbia esaminato il fatto che il ricorso amministrativo era stato presentato al Corpo di [OSCURATO:PERSONA] anziché direttamente al Pre- fetto. 2. –Per ragioni di economia processualeed in applicazione del c.d. criterio della “ragione più liquida”, va esaminato prioritariamente il terzo motivo, con il quale –come appena riportato - si lamenta l’er- rata applicazionedelle norme relative alla sospensione dell’art. 5 bis della l. 21/1992, riguardante la regolamentazione dell’accesso degli NCC alle ZTL. Secondo il Tribunale, l’art. 11 co.3 della legge citata , che consente agli NCC l’uso delle corsie preferenziali e delle facilitazioni alla circo- lazione previste per i taxi, non attribuirebbe un diritto incondizionato, ma demanderebbe ai Comuni, e quindi anche a [OSCURATO:PERSONA], la facoltà di regolamentare tale accesso tramite regolamenti locali. Il ricorrente obietta che tale interpretazione estende erronea- mente le facoltà regolamentari comunali anche agli NCC, nonostante la normativa distingua esplicitamente gli obblighi tra taxi e NCC. In- fatti, l’art. 11 co . 1 l. citata riguarda solo i taxi, mentre il terzo comma si applica agli NCC, consentendo loro, fino al 31 dicembre 2018, libero accesso alle corsie preferenziali e alle ZTL in assenza di specifiche regolamentazioni comunali. Il ricorrente sottolinea, altresì,che [OSCURATO:PERSONA] non ha mai de- positato il r egolamento c omunale n. 68/2011, che avrebbe dovuto stabilire eventuali limitazioni, rendendo dunque ingiustificate le san- zioni. Si sostiene, sul punto, che il principio iura novit curia non si applica ai regolamenti comunali, che devono essere allegati dalle parti nel ricorso per essere valutati (cfr. Cass. 7715/2022). Conside- rando che la sospensione dell’art. 5 bis era vigente al momento delle infrazioni (febbraio 2018), si applica esclusivamente l’art. 11,co. 3, l. 21/92, che garantiva agli NCC accesso libero fino al 31 dicembre 2018. Questo motivo è fondato nei termini che seguono. In base alla norma di interpretazione autentica ex art. 9 co. 3 d.l. 244/16 conv. in l. 17/19, il legislatore ha sospeso l'efficacia (sospensione poi prorogata fino 31/12/2018) delle disposizioni (concernenti tra l’altro l’accesso di NCC da altri Comuni), introdotte dall'art. 29 co. 1-quater (inserito nel d.l. 207/2008 dalla l. conv. 14/2009). Peraltro, tali disposizioni non hanno abrogato quelle previgenti ex artt. 3 e 11 l. 21/1992, ma le hanno integrate. Pertanto, esse si applica(va)no durante il periodo della sospensione menzionata. In altri termini, l’art. 11 co. 3 cit., per quanto esso rileva nel caso attuale, si applica(va) anche nel periodo di sospensione , con conseguente illegittimità della contestazione delle violazioni oggetto delle opposte ordinanze-ingiunzioni e, quindi, del le sanzioni con le stesse irrogate. Argomentando in questi termini, si dà continuità a Cass. n. 6879/2024, che a sua volta rinvia a Cass. SU n. 17541/2023 ( Cfr., anche, la più recenteCass. n. 20403/2024). Quanto all’incidenza della regolamentazione adottata dai regolamenti comunali in questa materia , sempre in linea con Cass. SU n. 17541/2023, l’art. 11, co. 3 , l. 21/1992 (ove consente alle vetture di noleggio con conducente l'uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per i taxi) è da coor- dinare col primo comma (dello stesso articolo), che rinvia appunto al potere dei Comuni di regolare tale materia. Pertanto, sono legit- timi i regolamenti comunali che condizionino l'esercizio della facoltà di transito ad autorizzazione preventiva o ad ulteriori adempimenti (per questo orientamento, cfr. Cass. 6879/2024, cui si rinvia per ul- teriori precedenti). Tuttavia, nel caso di cui trattasi, non consta agli atti che sia stata allegato un corrispondente regolamento comunale. L’applicazione di quest’ultimo non può essere recuperata attraverso il principio iura novit curia: quanto ai regolamenti comunali, allo stato attuale della giurisprudenza di questa Corte, sono assoggettati a tale principio soltanto quelli edilizi in materia di distanze dai fabbricati (in consi- derazione della loro natura integrativa delle norme del codice civile, che attribuisce loro valore di norma giuridica, anche se di natura secondaria: cfr. Cass. n. 7715/2022e Cass. n. 2661/2020 ) . 3. –In definitiva, per le esposte ragioni, va accolto il terzomotivo, con correlato assorbimento dei restanti motivi. Da ciò consegue la cassazione della sentenza impugnat a in rela- zione almotivo accolto, con il rinvi o del la causa al Tribunale di Roma, in persona di altro magistrato, che, oltre ad uniformarsi ai su enun- ciati principi di diritto, provvederà anche a regolare le spese del giu- dizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il terzo motivoe dichiara assorbit i i restanti mo- tivi. Cassa la sentenzaimpugnata in relazione a l motiv o accolt o e rinvia la causa al Tribunale di Roma, in persona di altr
Sentenza Cassazione n. 31324/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris