CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 febbraio 2025
Cassazione n. 08333/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 564/2025 [OSCURATO:PERSONA] CC – [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 42374/2024 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il provvedimento del 12/11/2024 del G.i.p. del Tribunale di Asti visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, con trasmissione degli atti al Tribunale di Asti; [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 8333/2025 Roma, lì, 28/02/2025 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza 13 ottobre 2021, il G.u.p. del Tribunale di Asti dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], e altri imputati, in ordine ai reati di ricettazione loro ascritti per intervenuta prescrizione, disponendo la restituzione dei beni in sequestro agli aventi diritto, nonché la vendita di quelli non tempestivamente reclamati. Dopo il passaggio in giudicato della pronuncia, Imbrenda otteneva quindi, a domanda, il dissequestro di alcuni cespiti. Con istanza 27 marzo 2024, presentata al giudice dell’esecuzione, Imbrenda ne domandava in restituzione di ulteriori. Con decreto 19 giugno 2024, emesso ai sensi dell’art. 666, comma 2, cod. proc. pen., il G.i.p. del Tribunale di Asti, provvedendo in detta veste, dichiarava inammissibile l’istanza, sul presupposto della tardività della rivendicazione. 2. L’interessato impugnava il provvedimento dinanzi alla Corte di cassazione, la quale, con sentenza n. 45571 del 2024, qualificava l’impugnazione come opposizione, disponendo la trasmissione degli atti al G.i.p. del Tribunale di Asti per la celebrazione del relativo giudizio. 3. Il G.i.p., ricevuti gli atti, provvedeva sull’impugnazione mediante l’ordinanza in epigrafe indicata, adottata senza previa fissazione dell’udienza camerale, con cui confermava il provvedimento opposto ribadendone le ragioni. 4. Avverso detta ordinanza l’interessato ricorre nuovamente per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia. Nel motivo unico deduce nullità processuale, derivante dalla mancata attivazione del contraddittorio camerale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. Nella sentenza di legittimità n. 45571 del 2024 era stato chiaramente precisato che, in sede esecutiva, relativamente alla confisca o restituzione dei beni sequestrati dovevano applicarsi le disposizioni speciali di cui agli artt. 667, comma 4, e 676, comma 1, cod. proc. pen., e pertanto: - il giudice procedente avrebbe dovuto provvedere sempre de plano con ordinanza, solo comunicata e notificata all’istante e al pubblico ministero; - avverso tale ordinanza tali parti avrebbero potuto proporre solo opposizione davanti allo stesso giudice, nel termine di quindici giorni dalla comunicazione o notificazione di essa; e, come opposizione, andava dunque riqualificato l’eventuale ricorso per cassazione, direttamente ed erroneamente proposto; - a seguito dell’opposizione, come riqualificata, il giudice avrebbe dovuto procedere con le forme di cui all’art. 666 cod. proc. pen., pronunciandosi con ordinanza ricorribile in cassazione. Il G.i.p. del Tribunale di Asti non ha seguito il corretto modello processuale sopra individuato, che nella fase corrente contemplava inderogabilmente la fissazione dell’udienza camerale partecipata a norma dell’art. 666 cod. proc. pen. Le relative disposizioni sono, in tale caso, di dovuta applicazione e la loro inosservanza è causa di nullità assoluta del provvedimento decisorio (Sez. 1, n. 54869 del 05/06/2018, Cusinatti, Rv. 274556-01; Sez. 1, n. 20290 del 06/05/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 239994-01; Sez. 2, n. 20904 del 03/04/2003, Giannini, Rv. 225089-01; Sez. 2, n. 5495 del 17/11/1999, dep. 2000, Esposito, Rv. 216349-01), nella specie verificatasi. 2. Segue l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con rinvio (v. Sez. 1, n. 6117 del 01/12/2020, dep. 2021, Selis, Rv. 280524-01) al G.i.p. del Tribunale di Asti per nuovo giudizio in contraddittorio. P.Q.M Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Asti. Così deciso il 13/02/2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Rocchi