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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 15715/2025

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di SALERNO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte p r l'udienza camerale non parteopata del PG in persona del [OSCURATO:PERSONA]. gen. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per l'annullamento dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Salerno del 20 gennaio 2025, con la quale, in accoglimento parziale dell'appello proposto dal P.M. ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., è stata sosti- tuita nei suoi confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari disposta dal Tribunale di Salerno con la custodia in carcere, limitatamente al capo 8) dell'im- putazione: delitto di cui agli arti. 110 c.p. e 73, comma 1, d.P.R. 309/1990, per- ché, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in concorso tra loro, in assenza delle autoriz- zazioni di cui all'art. 17 e fuori dalle ipotesi previste dall'est. 75, [OSCURATO:PERSONA] riforniva l'organizzazione cedendo a [OSCURATO:PERSONA] 477 grammi di sostanza stu- pefacente del tipo cocaina, il quale deteneva e destinava la sostanza alle piazze di spaccio gestite dall'organizzazione (cfr. in datai 8 gennaio 2022 "Meno male che oggi mi ha portato il mascuotto, manco se lo sapevo oh"...

"Mezzo chilo" ...

"[OSCURATO:PERSONA]! Quello mi ha port....

Quello mi ha portato quel coso"...

"ma poi teneva un altro chilo addosso"). [OSCURATO:PERSONA], in data 18 gennaio 2022

2. Ricorre il Luzzi, a mezzo dei propri difensori di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen...

Con un primo motivo il ricorrente lamenta vizio di motivazione ed errata applicazione della legge penale, per avere il Tribunale di Salerno, Sezione Rie- same, solo parzialmente vagliato gli atti processuali in suo possesso, valorizzando ai finì dell'inadeguatezza del domicilio le forniture avvenute, da parte di [OSCURATO:PERSONA], dalle quali si determinavano le conseguenti cessioni, non tenendo in debita considerazione la circostanza emergente dallo stesso appello cautelare del P.M. relativa all'intervenuta condanna definitiva ed irrevocabile per l'ostativo delitto di cui all'art. 74 co. 2 d.P.R. 309/90 del medesimo [OSCURATO:PERSONA], ossia dell'unico e solo fornitore di [OSCURATO:PERSONA], risultando per ciò stesso la motivazione non ade- guata in termini di ritenuta sussistenza del concreto ed attuale rischio di reitera- zione ed in termini di proporzionalità ed adeguatezza della misura da applicarsi al caso concreto.

Si evidenzia in ricorso che il giudice del gravame cautelare ha parzialmente accolto l'appello del P.M. recependo e valorizzando quanto in esso contenuto circa l'inadeguatezza del domicilio di [OSCURATO:PERSONA] in termini di sussistenza del rischio recidivante ed in termini di proporzionalità e adeguatezza della misura cautelare del carcere da applicarsi al caso concreto.

Ha evidenziato che [OSCURATO:PERSONA], quale fornitore del Luzzi (ed invero del sodalizio del quale originariamente il Luzzi era stato ritenuto capo e promotore, per essere poi assolto da tale accusa in dibattiment, come da sentenza in atti) ha effettuato periodiche forniture di stupe- facente presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] in favore suo e di [OSCURATO:PERSONA], cir- costanza processualmente provata in relazione a [OSCURATO:PERSONA], dal momento che costui è stato condannato con sentenza emessa dal G.U.P. territoriale divenuta irrevocabile per il delitto di cui ali 'art. 74 co. 2 D.P.R. 309/90.

Il Tribunale del Riesame — prosegue il ricorso — ha sostenuto la propria convinzione sposando in pieno il ragionamento dell'appellante, richiamando: a.

«punti di rilievo» tratti dall'originaria ordinanza custodia cautelare [pagg. 7, 8, 9 dell'ordinanza], attestanti per l'appunto le forniture effettuate dal [OSCURATO:PERSONA] presso l'abitazione del [OSCURATO:PERSONA], dalle quali erano discese cessioni da parte di quest'ultimo in favore dell'[OSCURATO:PERSONA] [soggetto a sua volta assolto in sede dibattimentale dall'ipotesi delittuosa ex art. 74 D.P.R. 309/90]; b. la valorizzazione dei dati investigativi riportati nella o.c.c. effettuata dal Collegio salernitano in sen- tenza [pagg. 9 e 10 dell'ordinanza, a sua volta richiamante le pagg. 11 e 15 della sentenza emessa dalla II Sezione Penale Collegiale del Tribunale di Salerno].

Da ciò, quindi, la considerazione che l'abitazione del Luzzi sia inadeguata [in quanto «...consentire al Luzzi di eseguire la misura degli arresti domiciliare nel luogo in- dicato significherebbe rimetterlo nello stesso contesto ambientale che ha rappre- sentato il fulcro ed li cuore degli interessi illeciti suoi e dei sodali del gruppo crimi- nale la cui consistenza associativa è stata riconosciuta dal Gup di Salerno sia pure con esclusione, allo stato, dell'intraneità del Luzzi, luogo noto e praticato da tutti i soggetti coinvolti nella vicenda »] ed il conseguenziale elevato rischio di condotte analoghe a quelle in contestazione.

Ebbene, la motivazione del provvedimento impugnato per il ricorrente sa- rebbe incoerente e non risulterebbe essersi effettivamente confrontata non solo e non tanto con la sentenza di assoluzione e con la portata «demolitoria» dell'origi- naria contestazione [sia per quello che concerne il contesto associativo, sia in or- dine alla ritenuta assenza di «piazze dì spaccio», da pag. 21 a pag. 24 della sen- tenza della II Sezione Penale Collegiale], cui risultano comunque connessi i dati investigativi alla base dell'originaria o.c.c., quanto piuttosto con il dato essenziale emergente dallo stesso appello cautelare della [OSCURATO:PERSONA], ossia l'irrevocabile sentenza di condanna ex art. 74 co. 2 D.P.R. 309/90 del fornitore [OSCURATO:PERSONA].

Tale dato all'atto pratico sterilizzerebbe ogni considerazione del Tribunale del Riesame salernitano in termini di pericolo concreto ed attuale di reiterazione della condotta delittuosa.

Emergerebbe in maniera incontrovertibile dagli atti [richiamati dal P.M. e prodotti dalla difesa] che [OSCURATO:PERSONA] avesse quale suo unico ed esclusivo ca- nale di rifornimento [OSCURATO:PERSONA], soggetto per l'appunto condannato in via defi- nitiva per questi fatti e con il ruolo dì fornitore, evidenziandosi l'ostatività del titolo di reato [art. 74 co. 2 D.P.R. 309190, rientrante nell'art. 4 bis Ord. Pen.] e per ciò stesso l'impossibilità attuale e concreta che il predetto possa, stante la propria peculiare fase di esecuzione pena, ritrovare una qualsivoglia forma di libertà, né imminente né futura, idonea a consentirgli il ripristino delle forniture di stupefa- cente in quel di Pellezzano (SA), presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA].

Abitazione che, dunque, fosse solo per tale ordine di ragione, non potrebbe essere attualizzata in termini negativi di idoneità e recidivanza concreta, da ciò discendendo il richiamato vizio del provvedimento.

Pertanto, il Tribunale del Riesame avrebbe effettuato un giudizio dì prognosi apparente, non avendo considerato la possibilità di condotte reiterative alla stre- gua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenesse conto delle mo- dalità realizzative della condotta medesima, pur avendo posto la «fornitura» quale elemento di valutazione in occasione del giudizio negativo sulla adeguatezza del domicilio.

Valutazione prognostica effettiva e non apparente, più che mai doverosa in un caso come quello di specie, caratterizzato da un'evoluzione processuale ido- nea ad incidere sul giudizio cautelare cui era stato chiamato a rispondere il Tribu- nale della Libertà salernitano.

Infatti, l'assoluzione dal delitto ex art. 74 d.P.R. 309/90 in favore del Luzzi e la derubricazione degli ulteriori delitti ex art. 73 co. 5 d.P.R. 309/90 commessi in epoca antecedente all'entrata in vigore cd.

«Decreto Caivano», hanno irrimediabilmente delimitato il perimetro cautelare del gravame al solo capo 8) dell'imputazione [per il quale è occorsa condanna per il reato «pieno» ex art. 73 D.P.R. 309/90].

Quanto appena evidenziato — si sottolinea — è stato riconosciuto dallo stesso Tribunale in occasione dell'«accoglìmento parziale» del gravame della Pub- blica Accusa, con applicazione della misura di massimo rigore [pag. 11 ordinanza] per l'appunto al solo capo 8) dell'imputazione, ossia in relazione ad una fornitura che [OSCURATO:PERSONA] aveva effettuato in favore del Luzzi in data 18.1.2022 e quindi per un fatto commesso tre anni or sono.

L'insufficienza dell'apparato motivazionale del Tribunale del riesame, dun- que, si paleserebbe in modo maggiormente nitido in quanto: a. la fornitura posta alla base della scelta di ripristinare la misura di massimo rigore è di tre anni fa, sebbene allo stato [OSCURATO:PERSONA], unico fornitore del Luzzi, non possa [per le ra- gioni in precedenza evidenziate] rifornire in alcun modo il proprio assistito, il quale di conseguenza non potrebbe versare nel rischio concreto ed attuale di recidiva, tenuto conto delle specifiche modalità di realizzazione delle condotte che avevano determinato la stessa emissione del titolo cautelare originario [Coppola fornitore, Luzzi rifornito]; b. la datazione della commissione del fatto per cui viene ripristi- nata la misura inframuraria e l'impossibilità reale ed effettiva che oggi il binomio «Coppola fornitore/Luzzi rifornito» possa nuovamente crearsi, contrasta con la ri- tenuta attualità del pericolo recidivante.

Con un secondo motivo il ricorrente lamenta vizio di motivazione ed errata applicazione della legge penale, per avere il Tribunale di Salerno, Sezione Rie- same, solo parzialmente vagliato gli atti processuali in suo possesso, in relazione alla ritenuta sussistenza del rischio recidivante, alla adeguatezza della misura di massimo rigore ed al giudizio attualizzato della pericolosità sociale, omettendo un concreto e progressivo controllo in termini di proporzionalità della misura, rispetto alle condizioni determinanti l'originario titolo cautelare e quelle che in concreto fonderebbero l'attuale presidio cautelare in virtù delle evoluzioni processuali avu- tesi.

Per il ricorrente i tribunale salernitano, adito in regime di appello cautelare del P.M., avrebbe dovuto concretamente confrontarsi con il novum rappresentato da quelle sopravvenienze processuali di merito, in quanto tali incidenti sulla valu- tazione dell'adeguatezza della misura di massimo rigore, dal momento che la va- lutazione dei presupposti e delle condizioni della cautela costituisce antecedente logico giuridico del tema devoluto, cui necessariamente deve parametrarsi lo svi- luppo del procedimento anche in termini cautelari.

Il Tribunale avrebbe omesso in concreto tale e doverosa valutazione «di- namica», dal momento che, sebbene sia stata esclusa l'originaria doppia presun- zione di pericolosità sociale ex art. 275 comma. 3 cod. proc. pen. [assoluzione quale capo promotore del Luzzi], e sebbene vi sia stata massiccia derubricazione tale da inibire l'applicazione dalla misura maggiormente restrittiva e da limitare il campo al capo 8) dell'imputazione, sebbene sia ad oggi oggettivamente impossi- bile ricostituire il binomio fornitore/rifornito, nulla in concreto è mutato dal punto di vista dell'adeguatezza e della proporzionalità della misura da applicarsi al caso concreto.

Infatti, a fronte di un tangibile ridimensionamento della vicenda e pur dovendo essere il carcere la extrema ratio, il massimo rigore cautelare è stato stimato quale unica strada percorribile ed idonea.

In buona sostanza, il tribunale salernitano non si sarebbe confrontato in maniera concreta con le esigenze ravvisabili per il caso di specie, giudizio che avrebbe dovuto effettuare attraverso la commisurazione delle esigenze connesse ai fatti per cui vi è stata l'originaria adozione del titolo cautelare maggiormente coercitivo e quelle residuali collegate ai fatti processualmente evolutisi anche in punta di merito, sulla scorta del principio-della minore compressione possibile della libertà personale.

Ci si duole che il giudice del gravame cautelare, di contro, abbia confermato [pag. 10 dell'ordinanza] il proprio errore di giudizio in termini di controllo «pro- gressivo» e «dinamico» del presidio cautelare: a. sottolineando il silenzio della difesa per quello che concerne un «domicilio alternativo», così richiamando la inu- tile necessità di dovere superare ex art. 275 co. 3 cod. proc. pen. una doppia presunzione di pericolosità sociale già superata in virtù dell'intercorsa assoluzione dal delitto associativo; b. ritenendo non conferente in termini di adeguatezza degli arresti domiciliari il più che mai connesso [trattasi di procedimento relativo ad arresto funzionale ad ottenere riscontro investigativo nell'ambito del presente pro- cedimento] giudizio cautelare nell'ambito del proc. pen. 690/22 R.G.N.R. arrestato in flagranza di reato il Luzzi, veniva posto in regime di arresti domiciliari; in sede di convalida ne seguiva appello cautelare del P.M. con rigetto da parte del Tribu- nale del Riesame di Salerno e conferma della misura «domestica», dato proces- suale riportato a pag. 6 e 7 dell'ordinanza, nonché da pag. 7 a pag. 12 della me- moria difensiva] poiché a quella specifica data, il corso delle indagini non aveva consentito di dare contezza alla complessità dell'intera vicenda, tuttavia non te- nendo in considerazione: che tutti gli atti investigativi successivi e comunque col- legati a detto arresto che si assumevano illo tempore «non conoscibili», ciò non di meno avevano portato alla emissione dell'originario titolo cautelare del presente procedimento; che proprio tali atti avevano avuto esito nella sentenza della II Sezione Penale Collegiale del Tribunale di Salerno, la quale aveva ridimensionato la vicenda nel merito con evidenti ricadute in termini di adeguatezza cautelare [il richiamo è alle pagg. 7-12 della memoria difensiva, in uno a tutti gli allegati alla stessa compiegati e riversati nella presente procedura cautelare]; c. ritenendo l'impossibilità di invocare anche solo sotto il profilo della scelta della misura una lettura unitaria tra il capo 8) per cui è stato ripristinato il carcere ed il fatto di cui al proc. pen. n. 690/22 R.G.N.R.3 dal momento che «Non risulta agli atti che il quantitativo descritto al capo 8) della rubrica possa essere esaminato unitamente a quello di cui al procedimento n. 690/2022 R. G.N.R.: trattasi di differenti conte- stazioni, come tali oggetto di separate valutazioni, tra l'altro di merito e non solo cautelari», così confermando l'assenza di valutazione concreta di tutti gli atti posti al vaglio del giudizio incidentale cautelare di appello, avendo la difesa, oltre agli atti indicati in rassegna dal Tribunale [pag. 6 e 7 dell'ordinanza], prodotto finanche gli esami LASS attestanti i quantitativi effettivi, nonché stralcio delle intercettazioni valorizzate dalla II Sezione Penale Collegiale del Tribunale dì Salerno, attestanti la circostanza che lo stupefacente di cui al capo 7) e quello di cui al capo 8) erano confluiti per l'appunto nel «borsone rosso» [pag. 26 sentenza, pagg. 11 e 12 me- moria difensiva] che aveva originato l'arresto in flagranza di reato del Luzzi nel proc. pen. n 690/22 R.G.N.R., così non cogliendo per ciò stesso connessioni pro- cessuali del tutto evidenti e di certo non meritevoli di scissa trattazione cautelare, stante l'evoluzione complessiva del quadro cautelare di riferimento che avrebbe dovuto fondare differente giudizio [richiamo ancora una volta da pag. 7 a pag. 12 delia memoria difensiva, in uno a tutti gli allegati alla stessa compiegati e riversati nella presente procedura cautelare, nonché la completa imputazione allegata alla prodotta sentenza di assoluzione, dalla quale sarebbe dato rilevare la contesta- zione di cui al capo 9) in danno di altri coimputati, proprio per l'episodio del «bor- sone rosso», oggetto di irrevocabile condanna per [OSCURATO:PERSONA]].

Il sovraesposto deficit di giudizio avrebbe riverberato i suoi effetti anche per quello che concerne la ritenuta pericolosità sociale e recidivante di [OSCURATO:PERSONA]- vanni, nella misura in cui [pag. 11 dell'ordinanza] a fronte degli evidenti e non compiutamente analizzati dati processuali e quanto appena dedotto in relazione al proc, pen. n. 690/2022 R.G.N.R. il Tribunale ha fatto prevalere per il ricorrente considerazioni ed elementi che non si raffronterebbero concretamente con il dato temporale dell'assenza di condotte recidivante del Luzzi, allorquando posto in re- gime di arresti domiciliari nell'ambito del connesso procedimento 690/2022 R.G.N.R., bensì rimarcano per un verso la stessa [e connessa] condanna in detto procedimento, le derubricate condanne in 73 co 5 D.P.R. 309/90 del presente pro- cedimento di merito, nonché sterilizzano il dato temporale sia della commissione del fatto alla base dell'attuale perimetro cautelare, sia del <<presofferto» com- plessivo del LUZZI nell'ambito della presente vicenda cautelare già solo a fare data dall'applicazione originaria della misura di massimo rigore.

Invero, la detenzione presofferta non potrebbe assumere solo uno sterile significato aritmetico in tutti quei casi in cui, come quello di specie, siano mutati in maniera più che evidente e tangibile i parametri della valutazione della prognosi cautelare globalmente intesa, di certo non potendosi a tal fine valorizzare un pre- cedente del 2015 del tutto aspecifico quale elemento di conferma della «pericolo- sità» attuale del proprio patrocinato in termini di incapacità a rispettare te prescri- zioni dell'A.G..

Per il ricorrente risulta chiaro che il Tribunale della Libertà di Salerno non abbia colto il dirompente elemento di novità caratterizzato dalla sopravvenuta as- soluzione per il delitto di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90 quale capo promotore in favore di [OSCURATO:PERSONA], non potendosi sottacere parimenti come i! Tribunale non abbia colto quanto rappresentato in sentenza assolutoria in occasione del ricono- scimento della assenza delle «piazze di spaccio» originariamente individuate e po- ste a loro volta alla base della emissione del titolo cautelare dì massimo rigore, ossia non abbia colto elementi del tutto rilevanti in termini di adeguato, propor- zionato e costante vaglio cautelare.

Per tali motivi il difensore ricorrente, richiamati i dicta di sez. 3, n. 9041/2022 Rv. 282891-04 in termini di attualità del pericolo ex art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. e di Sez. 2 n. 10383/2022, Rv. 282758-01 in tema di principio di proporzionalità chiede che questa Corte annulli l'ordinanza impugnata, con tutte le conseguenze di legge.

3. Il PG ha reso le conclusioni scritte riportate in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA]

1. I motivi sopra illustrati sono infondati e, pertanto, il proposto ricorso va rigettato.

2. Ed invero, nel provvedimento impugnato il tribunale salernitano dà atto che con sentenza resa in data 12 novembre 2024 dal Tribunale di Salerno, in composizione collegiale, il Luzzi veniva assolto ex art. 530, comma 2, cod. proc. pen. per insussistenza del fatto dal reato associativo di cui al capo n. 1 dell'impu- tazione e veniva condannato per i restanti reati, riconosciuta l'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 per tutti ad eccezione che per quello di cui al capo 8) e che con ordinanza resa in data 09 dicembre 2024 il Tribunale di Salerno, in composizione collegiale, accoglieva la istanza difensiva e, per l'effetto, sostituiva la misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari, sul rilievo che dovesse ritenersi sussistente il pericolo di condotte recidivanti, tenuto conto delle contestate modalità della condotta oltre che della personalità dell'im- putato, ma che il tempo trascorso dall'applicazione della misura, in uno al com- portamento processuale assunto dall'imputato e la definizione del processo, con- sentono un'attenuazione della misura.

Si dà altresì conto che con atto di appello pervenuto in data 16 dicembre 2024 il P.M. presso il Tribunale di Salerno ha impugnato l'ordinanza con cui erano stati concessi gli arresti domiciliari valorizzando le seguenti circostanze: a. che in relazione al reato associativo di cui al capo n. 1) il Gup del Tribunale di Salerno in data 18 dicembre. 2023 emetteva sentenza di condanna nei confronti dei coimpu- tati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sentenza confermata in sede di appello e divenuta definitiva per il Coppola in assenza di appello della difesa; b. che il Tribunale disponeva la misura degli arresti domiciliari, nei confronti del Luzzi, in sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere presso l'abitazione del predetto in Pellezzano alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 40; c. che il luogo di esecuzione degli arresti domiciliari è luogo sia di raccolta e smistamento della sostanza stu- pefacente del tipo cocaina commercializzata dal Luzzi e dall'Abate (ivi periodica- mente riforniti dal Coppola, separatamente giudicato e condannato, anche per art. 74, con il ruolo di partecipe) e sia punto di ritrovo di spacciatori ed assuntori della sostanza stupefacente come chiaramente riportato nel verbale di visualizzazione ed estrapolazione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza apposte nei pressi dell'abitazione dell'imputato che, dunque, anche quale recidivo reiterato (come riconosciuto dal Tribunale nella sentenza di condanna) verrebbe restituito al territorio di appartenenza ed al notorio luogo di commercializzazione di sostanze stupefacenti; c. che il Tribunale, riconoscendo che solo una misura restrittiva della libertà di locomozione dell'imputato (riconosciuto in sentenza quale recidivo) fosse idonea a salvaguardare l'esigenza cautelare di cui all'art. 274, comma 2 lett. c) cos. proc. pen. (relativa, cioè, proprio al pericolo di reiterazione del reato), sosti- tuiva, comunque, la misura inframuraria con quella degli arresti domiciliari proprio presso l'abitazione in cui l'imputato aveva stabilmente fissato e svolto anche traen- done più che lauti guadagni (v. acquisto, per la successiva commercializzazione, di mezzo chilo di cocaina di cui al capo 8) la propria fiorente attività illecita.

Per contro, dà ancora atto il provvedimento impugnato, la Difesa aveva evidenziato che: a. il giudizio svoltosi innanzi al Tribunale di Salerno nella fase investigativa ha assunto la dicitura "[OSCURATO:PERSONA]" e che tale caratterizzazione è stata determinata dalla fisiologica connessione del procedimento attuale al procedi- mento n. 690/22 R.G.N.R. relativo all'episodio della detenzione da parte di [OSCURATO:PERSONA] di un "borsone rosso" contenente droga ed un'arma.

Nell'ambito di detto procedimento a. 690/22 R.G.N.R. il Luzzi è stato arrestato in flagranza di reato, sentenziato irrevocabilmente ed è stato giudicato anche dal Tribunale del Riesame nella procedura n. 88/2022 Reg, Ries. anch'essa generata da appello cautelare del magistrato del Pubblico Ministero, avverso ordinanza applicativa della misura degli arresti domiciliari resa dal Gip in sede di convalida che si è conclusa con il rigetto del gravame della [OSCURATO:PERSONA] e la conferma dell'adeguatezza degli arresti domiciliari; b. tutti i delitti fine del procedimento "Operazione lampo" risultano com- messi in data antecedente alla data di entrata in vigore del c.d.

Decreto Caivano, il che implica il restringimento del presente giudizio cautelare; stante l'assoluzione dell'imputazione ex art. 74 d.P.R. 309/1990 e l'intervenuta derubricazione degli stessi nell'ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 73 D.P.R. 309/1990, ad eccezione del capo 8) dell'imputazione; c. che la sentenza emessa dal Gup del Tribunale di Salerno a carico dei partecipi del sodalizio, richiamata dal P.M., è dato sterile in termini cautelari.

La circostanza che il Luzzi sia stato assolto quale capo promotore del sodalizio neu- tralizza di per sé il richiamo effettuato dal P.M. a detto dato processuale; nell'am- bito del proc. pen. n, 690/2022 R.G.N.R., per i fatti relativi al quantitativo pari a circa 670 grammi, [OSCURATO:PERSONA] è stato arrestato, posto ai domiciliari, giudicato con ordinanza reiettiva del gravame del P.M., condannato con sentenza irrevocabile.

Il capo 8) dell'imputazione è relativo alla detenzione di circa 447 grammi di cocaina ricevuti il 18 gennaio 2022 dal COPPOLA Carlo, arrestato proprio in tale data.

Al preordinato temporalmente capo 7) dell'imputazione è contestato al Luzzi di aver ricevuto fino all'H gennaio 2022 circa 216 gr. di cocaina sempre dal Coppola, del quale 36 dati ad [OSCURATO:PERSONA].

Quindi, in data prossima all'il gennaio 2022 il Luzzi deteneva 180 grammi di cocaina residua, avendo egli dato all'Abate 36 grammi dai 216 grammi ricevuti.

Tale circostanza risulta fondamen- tale se connessa alle risultanze delle emergenze processuali ricavabili dalla perizia trascrittiva delle captazioni effettuata nel procedimento "[OSCURATO:PERSONA]", va- lorizzata anche dal Tribunale collegiale in occasione della condanna per il capo 8) dell'imputazione.

Dal RIT 1384/21 progr. 13942— 13944 del 18.1.22, ossia alla data dell'intervenuta consegna dei 447 grammi di cocaina di cui al capo 8) emerge in maniera plastica che il [OSCURATO:PERSONA], già detentore di 180 grammi di cocaina residuali derivati dalla fornitura dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] (capo 7), avrebbe fatto "di tutta l'erba un fascio", riponendo sia i 447 grammi che i 180 grammi nell'oramai cele- berrimo borsone ove venivano rinvenuti i circa 670 grammi di cocaina in data 26.1.22, ossia la data del suo arresto in flagranza, con applicazione della misura degli arresti domiciliari, ritenuti adeguati dal Tribunale del Riesame in occasione del rigetto del relativo gravame dell'[OSCURATO:PERSONA].

Secondo la difesa: i 447 grammi se intesi quale stupefacente confluito nel borsone farebbero parte di un quantitativo già valutato in termini favorevoli al Luzzi, giusta ordinanza resa dal Tribunale del Riesame nella procedura n. 8812022 Reg.

Ries.

P., mai impugnata dalla [OSCURATO:PERSONA]; i 447 grammi se intesi quali quantitativo non confluito nel borsone comunque sarebbero compatibili con la misura degli arresti domiciliari concessi e in questa sede impugnati, sulla scorta del raffronto con l'ordinanza resa dal Tribunale del Riesame nella procedura n. 8812022 R.G.

Ries.

P. e soprattutto sulla scorta dell'intervenuta sentenza emessa dal Tribunale di Salerno TI Sezione Penale Collegiale, oggettivamente innovativa in termini cautelari, essendo tangi- bile il "depotenziamento" dell'imputazione originariamente sottesa all'applicazione della misura di massimo rigore, dal momento che "lievi" sono state ritenute le ulteriori ipotesi ex art. 73 D.P.R. 309190 e soprattutto è occorsa assoluzione per il ben più grave delitto ex art. 74 D.P.R. 309190, per ciò stesso essendo venuta meno la c.d. doppia presunzione di pericolosità sociale sancita dall'art. 275 co. 3 cos. proc. pen.; c. assente è la concreta attualità del rischio recidivante dal momento che: il LUZZI, alla data del suo arresto del 26.01.2022 per la vicenda del borsone e sino al 02.02.2023, data di esecuzione dell'ordinanza applicativa della custodia caute- lare in carcere, non ha commesso ulteriori reati ed ha rispettato le prescrizioni impostegli senza mai trasgredirle, non essendovi mai stata richiesta di ingravescenza della misura degli arresti domiciliari, non potendosi sottacere come lo stesso abbia avuto un contegno processuale più che positivo tale da renderlo meritevole della concessione delle attenuanti generiche, come sancito in sentenza ad oggi sarebbero trascorsi ben tre anni dalla data di applicazione dell'originaria custodia in carcere e dal fatto di cui al capo 8).

3. Ebbene, con motivazione logica e congrua, che appare immune dai de- nunciati vizi di legittimità il tribunale salernitano ha accolto parzialmente l'appello del PM confrontandosi congruamente con le suesposte argomentazioni difensive, sul rilievo preminente che emerge dagli atti la inidoneità del domicilio indicato ai fini della esecuzione degli arresti domiciliari, donde, in mancanza di altro domicilio idoneo, la necessità di ricorrere alla misura di estremo rigore, ripristinando, per l'effetto, quella originaria.

Si legge agli atti e si legge sia nella ordinanza cautelare e sia nella stessa sentenza di condanna emessa dal Tribunale in composizione collegiale che il luogo in cui il Tribunale ha disposto l'applicazione e l'esecuzione degli arresti domiciliari era luogo di raccolta e smistamento della sostanza stupefacente e punto di ritrovo di spacciatori e di assuntori della sostanza stupefacente.

Tanto emerge oltre che dagli atti investigativi (e in particolare alle pagg. 7- 9 l'ordinanza impugnata cita i passi più significativi dell'ordinanza cautere) anche dalle motivazioni della sentenza di merito di primo grado, di cui a pagg. 9-10 si citano ampi stralci.

Il tribunale del riesame campano ha riconosciuto la necessità di salvaguar- dare le esigenze cautelari sulla base delle seguenti argomentazioni: a) l'inidoneità del domicilio, che aveva costituito il luogo di raccolta e di smistamento della so- stanza stupefacente e, in particolare, come emerso nel corso della perquisizione del 26 gennaio 2022, laddove era stato ivi rinvenuto kg. 1,7 di cocaina; b) il rinvenimento nella medesima circostanza di una pistola con matricola abrasa; c) la possibilità di desumere la concretezza e l'attualità delle esigenze cautelari dalle modalità delle condotte contestate, laddove persistano atteggiamenti sistematica- mente proclivi al delitto e collegamenti con l'ambiente in cui il fatto illecito è ma- turato; d) le plurime condanne riportate dal Luzzi; e) la condanna per ben 21 contestazioni nel procedimento in oggetto; f) la condanna nell'ambito del proce- dimento n. 690/2022 per detenzione/spaccio di stupefacenti e per ricettazione; g) i plurimi procedimenti pendenti; h) la condanna per violazione degli obblighi ine- renti alla sorveglianza speciale; h) il notevole spessore criminale del Luzzi, che trae dalle attività illecite i mezzi per il proprio sostentamento; i) il concreto rischio che possa interfacciarsi coi contesti criminali di riferimento.[OSCURATO:PERSONA] si confronta solo parzialmente con l'ampio ed articolato apparato argomentativo dell'ordinanza impugnata, il cui grave quadro cautelare a carico del Luzzi non appare sminuito dal ridimensionamento dell'accusa per effetto dell'as- soluzione dal reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, della riqualificazione dei reati originariamente contestati in quelli di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 nonché dello stato di detenzione del suo fornitore [OSCURATO:PERSONA].

4. Al rigetto del ricorso consegue, ex lege, la condanna di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di SALERNO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte p r l'udienza camerale non parteopata del PG in persona del [OSCURATO:PERSONA]. gen. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per l'annullamento dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Salerno del 20 gennaio 2025, con la quale, in accoglimento parziale dell'appello proposto dal P.M. ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., è stata sosti- tuita nei suoi confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari disposta dal Tribunale di Salerno con la custodia in carcere, limitatamente al capo 8) dell'im- putazione: delitto di cui agli arti. 110 c.p. e 73, comma 1, d.P.R. 309/1990, per- ché, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in concorso tra loro, in assenza delle autoriz- zazioni di cui all'art. 17 e fuori dalle ipotesi previste dall'est. 75, [OSCURATO:PERSONA] riforniva l'organizzazione cedendo a [OSCURATO:PERSONA] 477 grammi di sostanza stu- pefacente del tipo cocaina, il quale deteneva e destinava la sostanza alle piazze di spaccio gestite dall'organizzazione (cfr. in datai 8 gennaio 2022 "Meno male che oggi mi ha portato il mascuotto, manco se lo sapevo oh"... "Mezzo chilo" ... "[OSCURATO:PERSONA]! Quello mi ha port.... Quello mi ha portato quel coso"... "ma poi teneva un altro chilo addosso"). [OSCURATO:PERSONA], in data 18 gennaio 2022 2. Ricorre il Luzzi, a mezzo dei propri difensori di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen... Con un primo motivo il ricorrente lamenta vizio di motivazione ed errata applicazione della legge penale, per avere il Tribunale di Salerno, Sezione Rie- same, solo parzialmente vagliato gli atti processuali in suo possesso, valorizzando ai finì dell'inadeguatezza del domicilio le forniture avvenute, da parte di [OSCURATO:PERSONA], dalle quali si determinavano le conseguenti cessioni, non tenendo in debita considerazione la circostanza emergente dallo stesso appello cautelare del P.M. relativa all'intervenuta condanna definitiva ed irrevocabile per l'ostativo delitto di cui all'art. 74 co. 2 d.P.R. 309/90 del medesimo [OSCURATO:PERSONA], ossia dell'unico e solo fornitore di [OSCURATO:PERSONA], risultando per ciò stesso la motivazione non ade- guata in termini di ritenuta sussistenza del concreto ed attuale rischio di reitera- zione ed in termini di proporzionalità ed adeguatezza della misura da applicarsi al caso concreto. Si evidenzia in ricorso che il giudice del gravame cautelare ha parzialmente accolto l'appello del P.M. recependo e valorizzando quanto in esso contenuto circa l'inadeguatezza del domicilio di [OSCURATO:PERSONA] in termini di sussistenza del rischio recidivante ed in termini di proporzionalità e adeguatezza della misura cautelare del carcere da applicarsi al caso concreto. Ha evidenziato che [OSCURATO:PERSONA], quale fornitore del Luzzi (ed invero del sodalizio del quale originariamente il Luzzi era stato ritenuto capo e promotore, per essere poi assolto da tale accusa in dibattiment, come da sentenza in atti) ha effettuato periodiche forniture di stupe- facente presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] in favore suo e di [OSCURATO:PERSONA], cir- costanza processualmente provata in relazione a [OSCURATO:PERSONA], dal momento che costui è stato condannato con sentenza emessa dal G.U.P. territoriale divenuta irrevocabile per il delitto di cui ali 'art. 74 co. 2 D.P.R. 309/90. Il Tribunale del Riesame — prosegue il ricorso — ha sostenuto la propria convinzione sposando in pieno il ragionamento dell'appellante, richiamando: a. «punti di rilievo» tratti dall'originaria ordinanza custodia cautelare [pagg. 7, 8, 9 dell'ordinanza], attestanti per l'appunto le forniture effettuate dal [OSCURATO:PERSONA] presso l'abitazione del [OSCURATO:PERSONA], dalle quali erano discese cessioni da parte di quest'ultimo in favore dell'[OSCURATO:PERSONA] [soggetto a sua volta assolto in sede dibattimentale dall'ipotesi delittuosa ex art. 74 D.P.R. 309/90]; b. la valorizzazione dei dati investigativi riportati nella o.c.c. effettuata dal Collegio salernitano in sen- tenza [pagg. 9 e 10 dell'ordinanza, a sua volta richiamante le pagg. 11 e 15 della sentenza emessa dalla II Sezione Penale Collegiale del Tribunale di Salerno]. Da ciò, quindi, la considerazione che l'abitazione del Luzzi sia inadeguata [in quanto «...consentire al Luzzi di eseguire la misura degli arresti domiciliare nel luogo in- dicato significherebbe rimetterlo nello stesso contesto ambientale che ha rappre- sentato il fulcro ed li cuore degli interessi illeciti suoi e dei sodali del gruppo crimi- nale la cui consistenza associativa è stata riconosciuta dal Gup di Salerno sia pure con esclusione, allo stato, dell'intraneità del Luzzi, luogo noto e praticato da tutti i soggetti coinvolti nella vicenda »] ed il conseguenziale elevato rischio di condotte analoghe a quelle in contestazione. Ebbene, la motivazione del provvedimento impugnato per il ricorrente sa- rebbe incoerente e non risulterebbe essersi effettivamente confrontata non solo e non tanto con la sentenza di assoluzione e con la portata «demolitoria» dell'origi- naria contestazione [sia per quello che concerne il contesto associativo, sia in or- dine alla ritenuta assenza di «piazze dì spaccio», da pag. 21 a pag. 24 della sen- tenza della II Sezione Penale Collegiale], cui risultano comunque connessi i dati investigativi alla base dell'originaria o.c.c., quanto piuttosto con il dato essenziale emergente dallo stesso appello cautelare della [OSCURATO:PERSONA], ossia l'irrevocabile sentenza di condanna ex art. 74 co. 2 D.P.R. 309/90 del fornitore [OSCURATO:PERSONA]. Tale dato all'atto pratico sterilizzerebbe ogni considerazione del Tribunale del Riesame salernitano in termini di pericolo concreto ed attuale di reiterazione della condotta delittuosa. Emergerebbe in maniera incontrovertibile dagli atti [richiamati dal P.M. e prodotti dalla difesa] che [OSCURATO:PERSONA] avesse quale suo unico ed esclusivo ca- nale di rifornimento [OSCURATO:PERSONA], soggetto per l'appunto condannato in via defi- nitiva per questi fatti e con il ruolo dì fornitore, evidenziandosi l'ostatività del titolo di reato [art. 74 co. 2 D.P.R. 309190, rientrante nell'art. 4 bis Ord. Pen.] e per ciò stesso l'impossibilità attuale e concreta che il predetto possa, stante la propria peculiare fase di esecuzione pena, ritrovare una qualsivoglia forma di libertà, né imminente né futura, idonea a consentirgli il ripristino delle forniture di stupefa- cente in quel di Pellezzano (SA), presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA]. Abitazione che, dunque, fosse solo per tale ordine di ragione, non potrebbe essere attualizzata in termini negativi di idoneità e recidivanza concreta, da ciò discendendo il richiamato vizio del provvedimento. Pertanto, il Tribunale del Riesame avrebbe effettuato un giudizio dì prognosi apparente, non avendo considerato la possibilità di condotte reiterative alla stre- gua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenesse conto delle mo- dalità realizzative della condotta medesima, pur avendo posto la «fornitura» quale elemento di valutazione in occasione del giudizio negativo sulla adeguatezza del domicilio. Valutazione prognostica effettiva e non apparente, più che mai doverosa in un caso come quello di specie, caratterizzato da un'evoluzione processuale ido- nea ad incidere sul giudizio cautelare cui era stato chiamato a rispondere il Tribu- nale della Libertà salernitano. Infatti, l'assoluzione dal delitto ex art. 74 d.P.R. 309/90 in favore del Luzzi e la derubricazione degli ulteriori delitti ex art. 73 co. 5 d.P.R. 309/90 commessi in epoca antecedente all'entrata in vigore cd. «Decreto Caivano», hanno irrimediabilmente delimitato il perimetro cautelare del gravame al solo capo 8) dell'imputazione [per il quale è occorsa condanna per il reato «pieno» ex art. 73 D.P.R. 309/90]. Quanto appena evidenziato — si sottolinea — è stato riconosciuto dallo stesso Tribunale in occasione dell'«accoglìmento parziale» del gravame della Pub- blica Accusa, con applicazione della misura di massimo rigore [pag. 11 ordinanza] per l'appunto al solo capo 8) dell'imputazione, ossia in relazione ad una fornitura che [OSCURATO:PERSONA] aveva effettuato in favore del Luzzi in data 18.1.2022 e quindi per un fatto commesso tre anni or sono. L'insufficienza dell'apparato motivazionale del Tribunale del riesame, dun- que, si paleserebbe in modo maggiormente nitido in quanto: a. la fornitura posta alla base della scelta di ripristinare la misura di massimo rigore è di tre anni fa, sebbene allo stato [OSCURATO:PERSONA], unico fornitore del Luzzi, non possa [per le ra- gioni in precedenza evidenziate] rifornire in alcun modo il proprio assistito, il quale di conseguenza non potrebbe versare nel rischio concreto ed attuale di recidiva, tenuto conto delle specifiche modalità di realizzazione delle condotte che avevano determinato la stessa emissione del titolo cautelare originario [Coppola fornitore, Luzzi rifornito]; b. la datazione della commissione del fatto per cui viene ripristi- nata la misura inframuraria e l'impossibilità reale ed effettiva che oggi il binomio «Coppola fornitore/Luzzi rifornito» possa nuovamente crearsi, contrasta con la ri- tenuta attualità del pericolo recidivante. Con un secondo motivo il ricorrente lamenta vizio di motivazione ed errata applicazione della legge penale, per avere il Tribunale di Salerno, Sezione Rie- same, solo parzialmente vagliato gli atti processuali in suo possesso, in relazione alla ritenuta sussistenza del rischio recidivante, alla adeguatezza della misura di massimo rigore ed al giudizio attualizzato della pericolosità sociale, omettendo un concreto e progressivo controllo in termini di proporzionalità della misura, rispetto alle condizioni determinanti l'originario titolo cautelare e quelle che in concreto fonderebbero l'attuale presidio cautelare in virtù delle evoluzioni processuali avu- tesi. Per il ricorrente i tribunale salernitano, adito in regime di appello cautelare del P.M., avrebbe dovuto concretamente confrontarsi con il novum rappresentato da quelle sopravvenienze processuali di merito, in quanto tali incidenti sulla valu- tazione dell'adeguatezza della misura di massimo rigore, dal momento che la va- lutazione dei presupposti e delle condizioni della cautela costituisce antecedente logico giuridico del tema devoluto, cui necessariamente deve parametrarsi lo svi- luppo del procedimento anche in termini cautelari. Il Tribunale avrebbe omesso in concreto tale e doverosa valutazione «di- namica», dal momento che, sebbene sia stata esclusa l'originaria doppia presun- zione di pericolosità sociale ex art. 275 comma. 3 cod. proc. pen. [assoluzione quale capo promotore del Luzzi], e sebbene vi sia stata massiccia derubricazione tale da inibire l'applicazione dalla misura maggiormente restrittiva e da limitare il campo al capo 8) dell'imputazione, sebbene sia ad oggi oggettivamente impossi- bile ricostituire il binomio fornitore/rifornito, nulla in concreto è mutato dal punto di vista dell'adeguatezza e della proporzionalità della misura da applicarsi al caso concreto. Infatti, a fronte di un tangibile ridimensionamento della vicenda e pur dovendo essere il carcere la extrema ratio, il massimo rigore cautelare è stato stimato quale unica strada percorribile ed idonea. In buona sostanza, il tribunale salernitano non si sarebbe confrontato in maniera concreta con le esigenze ravvisabili per il caso di specie, giudizio che avrebbe dovuto effettuare attraverso la commisurazione delle esigenze connesse ai fatti per cui vi è stata l'originaria adozione del titolo cautelare maggiormente coercitivo e quelle residuali collegate ai fatti processualmente evolutisi anche in punta di merito, sulla scorta del principio-della minore compressione possibile della libertà personale. Ci si duole che il giudice del gravame cautelare, di contro, abbia confermato [pag. 10 dell'ordinanza] il proprio errore di giudizio in termini di controllo «pro- gressivo» e «dinamico» del presidio cautelare: a. sottolineando il silenzio della difesa per quello che concerne un «domicilio alternativo», così richiamando la inu- tile necessità di dovere superare ex art. 275 co. 3 cod. proc. pen. una doppia presunzione di pericolosità sociale già superata in virtù dell'intercorsa assoluzione dal delitto associativo; b. ritenendo non conferente in termini di adeguatezza degli arresti domiciliari il più che mai connesso [trattasi di procedimento relativo ad arresto funzionale ad ottenere riscontro investigativo nell'ambito del presente pro- cedimento] giudizio cautelare nell'ambito del proc. pen. 690/22 R.G.N.R. arrestato in flagranza di reato il Luzzi, veniva posto in regime di arresti domiciliari; in sede di convalida ne seguiva appello cautelare del P.M. con rigetto da parte del Tribu- nale del Riesame di Salerno e conferma della misura «domestica», dato proces- suale riportato a pag. 6 e 7 dell'ordinanza, nonché da pag. 7 a pag. 12 della me- moria difensiva] poiché a quella specifica data, il corso delle indagini non aveva consentito di dare contezza alla complessità dell'intera vicenda, tuttavia non te- nendo in considerazione: che tutti gli atti investigativi successivi e comunque col- legati a detto arresto che si assumevano illo tempore «non conoscibili», ciò non di meno avevano portato alla emissione dell'originario titolo cautelare del presente procedimento; che proprio tali atti avevano avuto esito nella sentenza della II Sezione Penale Collegiale del Tribunale di Salerno, la quale aveva ridimensionato la vicenda nel merito con evidenti ricadute in termini di adeguatezza cautelare [il richiamo è alle pagg. 7-12 della memoria difensiva, in uno a tutti gli allegati alla stessa compiegati e riversati nella presente procedura cautelare]; c. ritenendo l'impossibilità di invocare anche solo sotto il profilo della scelta della misura una lettura unitaria tra il capo 8) per cui è stato ripristinato il carcere ed il fatto di cui al proc. pen. n. 690/22 R.G.N.R.3 dal momento che «Non risulta agli atti che il quantitativo descritto al capo 8) della rubrica possa essere esaminato unitamente a quello di cui al procedimento n. 690/2022 R. G.N.R.: trattasi di differenti conte- stazioni, come tali oggetto di separate valutazioni, tra l'altro di merito e non solo cautelari», così confermando l'assenza di valutazione concreta di tutti gli atti posti al vaglio del giudizio incidentale cautelare di appello, avendo la difesa, oltre agli atti indicati in rassegna dal Tribunale [pag. 6 e 7 dell'ordinanza], prodotto finanche gli esami LASS attestanti i quantitativi effettivi, nonché stralcio delle intercettazioni valorizzate dalla II Sezione Penale Collegiale del Tribunale dì Salerno, attestanti la circostanza che lo stupefacente di cui al capo 7) e quello di cui al capo 8) erano confluiti per l'appunto nel «borsone rosso» [pag. 26 sentenza, pagg. 11 e 12 me- moria difensiva] che aveva originato l'arresto in flagranza di reato del Luzzi nel proc. pen. n 690/22 R.G.N.R., così non cogliendo per ciò stesso connessioni pro- cessuali del tutto evidenti e di certo non meritevoli di scissa trattazione cautelare, stante l'evoluzione complessiva del quadro cautelare di riferimento che avrebbe dovuto fondare differente giudizio [richiamo ancora una volta da pag. 7 a pag. 12 delia memoria difensiva, in uno a tutti gli allegati alla stessa compiegati e riversati nella presente procedura cautelare, nonché la completa imputazione allegata alla prodotta sentenza di assoluzione, dalla quale sarebbe dato rilevare la contesta- zione di cui al capo 9) in danno di altri coimputati, proprio per l'episodio del «bor- sone rosso», oggetto di irrevocabile condanna per [OSCURATO:PERSONA]]. Il sovraesposto deficit di giudizio avrebbe riverberato i suoi effetti anche per quello che concerne la ritenuta pericolosità sociale e recidivante di [OSCURATO:PERSONA]- vanni, nella misura in cui [pag. 11 dell'ordinanza] a fronte degli evidenti e non compiutamente analizzati dati processuali e quanto appena dedotto in relazione al proc, pen. n. 690/2022 R.G.N.R. il Tribunale ha fatto prevalere per il ricorrente considerazioni ed elementi che non si raffronterebbero concretamente con il dato temporale dell'assenza di condotte recidivante del Luzzi, allorquando posto in re- gime di arresti domiciliari nell'ambito del connesso procedimento 690/2022 R.G.N.R., bensì rimarcano per un verso la stessa [e connessa] condanna in detto procedimento, le derubricate condanne in 73 co 5 D.P.R. 309/90 del presente pro- cedimento di merito, nonché sterilizzano il dato temporale sia della commissione del fatto alla base dell'attuale perimetro cautelare, sia del <<presofferto» com- plessivo del LUZZI nell'ambito della presente vicenda cautelare già solo a fare data dall'applicazione originaria della misura di massimo rigore. Invero, la detenzione presofferta non potrebbe assumere solo uno sterile significato aritmetico in tutti quei casi in cui, come quello di specie, siano mutati in maniera più che evidente e tangibile i parametri della valutazione della prognosi cautelare globalmente intesa, di certo non potendosi a tal fine valorizzare un pre- cedente del 2015 del tutto aspecifico quale elemento di conferma della «pericolo- sità» attuale del proprio patrocinato in termini di incapacità a rispettare te prescri- zioni dell'A.G.. Per il ricorrente risulta chiaro che il Tribunale della Libertà di Salerno non abbia colto il dirompente elemento di novità caratterizzato dalla sopravvenuta as- soluzione per il delitto di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90 quale capo promotore in favore di [OSCURATO:PERSONA], non potendosi sottacere parimenti come i! Tribunale non abbia colto quanto rappresentato in sentenza assolutoria in occasione del ricono- scimento della assenza delle «piazze di spaccio» originariamente individuate e po- ste a loro volta alla base della emissione del titolo cautelare dì massimo rigore, ossia non abbia colto elementi del tutto rilevanti in termini di adeguato, propor- zionato e costante vaglio cautelare. Per tali motivi il difensore ricorrente, richiamati i dicta di sez. 3, n. 9041/2022 Rv. 282891-04 in termini di attualità del pericolo ex art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. e di Sez. 2 n. 10383/2022, Rv. 282758-01 in tema di principio di proporzionalità chiede che questa Corte annulli l'ordinanza impugnata, con tutte le conseguenze di legge. 3. Il PG ha reso le conclusioni scritte riportate in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi sopra illustrati sono infondati e, pertanto, il proposto ricorso va rigettato. 2. Ed invero, nel provvedimento impugnato il tribunale salernitano dà atto che con sentenza resa in data 12 novembre 2024 dal Tribunale di Salerno, in composizione collegiale, il Luzzi veniva assolto ex art. 530, comma 2, cod. proc. pen. per insussistenza del fatto dal reato associativo di cui al capo n. 1 dell'impu- tazione e veniva condannato per i restanti reati, riconosciuta l'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 per tutti ad eccezione che per quello di cui al capo 8) e che con ordinanza resa in data 09 dicembre 2024 il Tribunale di Salerno, in composizione collegiale, accoglieva la istanza difensiva e, per l'effetto, sostituiva la misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari, sul rilievo che dovesse ritenersi sussistente il pericolo di condotte recidivanti, tenuto conto delle contestate modalità della condotta oltre che della personalità dell'im- putato, ma che il tempo trascorso dall'applicazione della misura, in uno al com- portamento processuale assunto dall'imputato e la definizione del processo, con- sentono un'attenuazione della misura. Si dà altresì conto che con atto di appello pervenuto in data 16 dicembre 2024 il P.M. presso il Tribunale di Salerno ha impugnato l'ordinanza con cui erano stati concessi gli arresti domiciliari valorizzando le seguenti circostanze: a. che in relazione al reato associativo di cui al capo n. 1) il Gup del Tribunale di Salerno in data 18 dicembre. 2023 emetteva sentenza di condanna nei confronti dei coimpu- tati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sentenza confermata in sede di appello e divenuta definitiva per il Coppola in assenza di appello della difesa; b. che il Tribunale disponeva la misura degli arresti domiciliari, nei confronti del Luzzi, in sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere presso l'abitazione del predetto in Pellezzano alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 40; c. che il luogo di esecuzione degli arresti domiciliari è luogo sia di raccolta e smistamento della sostanza stu- pefacente del tipo cocaina commercializzata dal Luzzi e dall'Abate (ivi periodica- mente riforniti dal Coppola, separatamente giudicato e condannato, anche per art. 74, con il ruolo di partecipe) e sia punto di ritrovo di spacciatori ed assuntori della sostanza stupefacente come chiaramente riportato nel verbale di visualizzazione ed estrapolazione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza apposte nei pressi dell'abitazione dell'imputato che, dunque, anche quale recidivo reiterato (come riconosciuto dal Tribunale nella sentenza di condanna) verrebbe restituito al territorio di appartenenza ed al notorio luogo di commercializzazione di sostanze stupefacenti; c. che il Tribunale, riconoscendo che solo una misura restrittiva della libertà di locomozione dell'imputato (riconosciuto in sentenza quale recidivo) fosse idonea a salvaguardare l'esigenza cautelare di cui all'art. 274, comma 2 lett. c) cos. proc. pen. (relativa, cioè, proprio al pericolo di reiterazione del reato), sosti- tuiva, comunque, la misura inframuraria con quella degli arresti domiciliari proprio presso l'abitazione in cui l'imputato aveva stabilmente fissato e svolto anche traen- done più che lauti guadagni (v. acquisto, per la successiva commercializzazione, di mezzo chilo di cocaina di cui al capo 8) la propria fiorente attività illecita. Per contro, dà ancora atto il provvedimento impugnato, la Difesa aveva evidenziato che: a. il giudizio svoltosi innanzi al Tribunale di Salerno nella fase investigativa ha assunto la dicitura "[OSCURATO:PERSONA]" e che tale caratterizzazione è stata determinata dalla fisiologica connessione del procedimento attuale al procedi- mento n. 690/22 R.G.N.R. relativo all'episodio della detenzione da parte di [OSCURATO:PERSONA] di un "borsone rosso" contenente droga ed un'arma. Nell'ambito di detto procedimento a. 690/22 R.G.N.R. il Luzzi è stato arrestato in flagranza di reato, sentenziato irrevocabilmente ed è stato giudicato anche dal Tribunale del Riesame nella procedura n. 88/2022 Reg, Ries. anch'essa generata da appello cautelare del magistrato del Pubblico Ministero, avverso ordinanza applicativa della misura degli arresti domiciliari resa dal Gip in sede di convalida che si è conclusa con il rigetto del gravame della [OSCURATO:PERSONA] e la conferma dell'adeguatezza degli arresti domiciliari; b. tutti i delitti fine del procedimento "Operazione lampo" risultano com- messi in data antecedente alla data di entrata in vigore del c.d. Decreto Caivano, il che implica il restringimento del presente giudizio cautelare; stante l'assoluzione dell'imputazione ex art. 74 d.P.R. 309/1990 e l'intervenuta derubricazione degli stessi nell'ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 73 D.P.R. 309/1990, ad eccezione del capo 8) dell'imputazione; c. che la sentenza emessa dal Gup del Tribunale di Salerno a carico dei partecipi del sodalizio, richiamata dal P.M., è dato sterile in termini cautelari. La circostanza che il Luzzi sia stato assolto quale capo promotore del sodalizio neu- tralizza di per sé il richiamo effettuato dal P.M. a detto dato processuale; nell'am- bito del proc. pen. n, 690/2022 R.G.N.R., per i fatti relativi al quantitativo pari a circa 670 grammi, [OSCURATO:PERSONA] è stato arrestato, posto ai domiciliari, giudicato con ordinanza reiettiva del gravame del P.M., condannato con sentenza irrevocabile. Il capo 8) dell'imputazione è relativo alla detenzione di circa 447 grammi di cocaina ricevuti il 18 gennaio 2022 dal COPPOLA Carlo, arrestato proprio in tale data. Al preordinato temporalmente capo 7) dell'imputazione è contestato al Luzzi di aver ricevuto fino all'H gennaio 2022 circa 216 gr. di cocaina sempre dal Coppola, del quale 36 dati ad [OSCURATO:PERSONA]. Quindi, in data prossima all'il gennaio 2022 il Luzzi deteneva 180 grammi di cocaina residua, avendo egli dato all'Abate 36 grammi dai 216 grammi ricevuti. Tale circostanza risulta fondamen- tale se connessa alle risultanze delle emergenze processuali ricavabili dalla perizia trascrittiva delle captazioni effettuata nel procedimento "[OSCURATO:PERSONA]", va- lorizzata anche dal Tribunale collegiale in occasione della condanna per il capo 8) dell'imputazione. Dal RIT 1384/21 progr. 13942— 13944 del 18.1.22, ossia alla data dell'intervenuta consegna dei 447 grammi di cocaina di cui al capo 8) emerge in maniera plastica che il [OSCURATO:PERSONA], già detentore di 180 grammi di cocaina residuali derivati dalla fornitura dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] (capo 7), avrebbe fatto "di tutta l'erba un fascio", riponendo sia i 447 grammi che i 180 grammi nell'oramai cele- berrimo borsone ove venivano rinvenuti i circa 670 grammi di cocaina in data 26.1.22, ossia la data del suo arresto in flagranza, con applicazione della misura degli arresti domiciliari, ritenuti adeguati dal Tribunale del Riesame in occasione del rigetto del relativo gravame dell'[OSCURATO:PERSONA]. Secondo la difesa: i 447 grammi se intesi quale stupefacente confluito nel borsone farebbero parte di un quantitativo già valutato in termini favorevoli al Luzzi, giusta ordinanza resa dal Tribunale del Riesame nella procedura n. 8812022 Reg. Ries. P., mai impugnata dalla [OSCURATO:PERSONA]; i 447 grammi se intesi quali quantitativo non confluito nel borsone comunque sarebbero compatibili con la misura degli arresti domiciliari concessi e in questa sede impugnati, sulla scorta del raffronto con l'ordinanza resa dal Tribunale del Riesame nella procedura n. 8812022 R.G. Ries. P. e soprattutto sulla scorta dell'intervenuta sentenza emessa dal Tribunale di Salerno TI Sezione Penale Collegiale, oggettivamente innovativa in termini cautelari, essendo tangi- bile il "depotenziamento" dell'imputazione originariamente sottesa all'applicazione della misura di massimo rigore, dal momento che "lievi" sono state ritenute le ulteriori ipotesi ex art. 73 D.P.R. 309190 e soprattutto è occorsa assoluzione per il ben più grave delitto ex art. 74 D.P.R. 309190, per ciò stesso essendo venuta meno la c.d. doppia presunzione di pericolosità sociale sancita dall'art. 275 co. 3 cos. proc. pen.; c. assente è la concreta attualità del rischio recidivante dal momento che: il LUZZI, alla data del suo arresto del 26.01.2022 per la vicenda del borsone e sino al 02.02.2023, data di esecuzione dell'ordinanza applicativa della custodia caute- lare in carcere, non ha commesso ulteriori reati ed ha rispettato le prescrizioni impostegli senza mai trasgredirle, non essendovi mai stata richiesta di ingravescenza della misura degli arresti domiciliari, non potendosi sottacere come lo stesso abbia avuto un contegno processuale più che positivo tale da renderlo meritevole della concessione delle attenuanti generiche, come sancito in sentenza ad oggi sarebbero trascorsi ben tre anni dalla data di applicazione dell'originaria custodia in carcere e dal fatto di cui al capo 8). 3. Ebbene, con motivazione logica e congrua, che appare immune dai de- nunciati vizi di legittimità il tribunale salernitano ha accolto parzialmente l'appello del PM confrontandosi congruamente con le suesposte argomentazioni difensive, sul rilievo preminente che emerge dagli atti la inidoneità del domicilio indicato ai fini della esecuzione degli arresti domiciliari, donde, in mancanza di altro domicilio idoneo, la necessità di ricorrere alla misura di estremo rigore, ripristinando, per l'effetto, quella originaria. Si legge agli atti e si legge sia nella ordinanza cautelare e sia nella stessa sentenza di condanna emessa dal Tribunale in composizione collegiale che il luogo in cui il Tribunale ha disposto l'applicazione e l'esecuzione degli arresti domiciliari era luogo di raccolta e smistamento della sostanza stupefacente e punto di ritrovo di spacciatori e di assuntori della sostanza stupefacente. Tanto emerge oltre che dagli atti investigativi (e in particolare alle pagg. 7- 9 l'ordinanza impugnata cita i passi più significativi dell'ordinanza cautere) anche dalle motivazioni della sentenza di merito di primo grado, di cui a pagg. 9-10 si citano ampi stralci. Il tribunale del riesame campano ha riconosciuto la necessità di salvaguar- dare le esigenze cautelari sulla base delle seguenti argomentazioni: a) l'inidoneità del domicilio, che aveva costituito il luogo di raccolta e di smistamento della so- stanza stupefacente e, in particolare, come emerso nel corso della perquisizione del 26 gennaio 2022, laddove era stato ivi rinvenuto kg. 1,7 di cocaina; b) il rinvenimento nella medesima circostanza di una pistola con matricola abrasa; c) la possibilità di desumere la concretezza e l'attualità delle esigenze cautelari dalle modalità delle condotte contestate, laddove persistano atteggiamenti sistematica- mente proclivi al delitto e collegamenti con l'ambiente in cui il fatto illecito è ma- turato; d) le plurime condanne riportate dal Luzzi; e) la condanna per ben 21 contestazioni nel procedimento in oggetto; f) la condanna nell'ambito del proce- dimento n. 690/2022 per detenzione/spaccio di stupefacenti e per ricettazione; g) i plurimi procedimenti pendenti; h) la condanna per violazione degli obblighi ine- renti alla sorveglianza speciale; h) il notevole spessore criminale del Luzzi, che trae dalle attività illecite i mezzi per il proprio sostentamento; i) il concreto rischio che possa interfacciarsi coi contesti criminali di riferimento.[OSCURATO:PERSONA] si confronta solo parzialmente con l'ampio ed articolato apparato argomentativo dell'ordinanza impugnata, il cui grave quadro cautelare a carico del Luzzi non appare sminuito dal ridimensionamento dell'accusa per effetto dell'as- soluzione dal reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, della riqualificazione dei reati originariamente contestati in quelli di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 nonché dello stato di detenzione del suo fornitore [OSCURATO:PERSONA]. 4. Al rigetto del ricorso consegue, ex lege, la condanna di
Sentenza Cassazione n. 15715/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris