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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 25 giugno 2024

Cassazione n. 29415/2024

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nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 29396/2021 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] M IRELLA , rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale in calce al ricorso - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] A.N.F.E. -intimato - avverso il decreto n. 543/2021 emesso dal Tribunale di Palermo il 15 ottobre 2021 e comunicato in pari data; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/6/2024dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Palermo, con decreto del 15.10.2021, ha rigettato l’opposizione ex art. 98 l. fall. proposta da [OSCURATO:PERSONA] per ottenere l’ammissione allo stato passivo del [OSCURATO:PERSONA] della A.N.F.E. – [OSCURATO:PERSONA] degli Emigrati, [OSCURATO:PERSONA], dell’intero creditodi € 81.095,57, insinuato con richiesta di sua collocazione privilegiata ai sensi dell’art.2751 bis n.1 cod. civ. , che il G.D. aveva ammesso nel minor ammontare di €6.198,42, perché per il resto documentato solo da un decreto ingiu ntivo inopponibile alla massa.

2. Il Tribunale ha rilevato: che , in assenza di opposizione, il decreto ingiuntivo acquista efficacia di giudicato formale e sostanziale solo nel momento in cui il giudice, dopo averne controllato la notificazione, lo dichiari esecutivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c.; che nella specie il provvedimento monitorio era stato munito del timbro di definitiva esecutorietà solo in data successiva alla sentenza dichiarativa e non era opponibile alla massa dei creditori; che l’opponente non aveva prodotto alcuna ulteriore documentazione idonea a provare l’esistenza del proprio credito di lavoro.

Il decreto è stato impugnato da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso per cassazione affidato a un unico motivo di doglianza. [OSCURATO:PERSONA] intimato non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 1.Va, in via preliminare, dichiarata infondata la questione di legittimità costituzionaledegli artt. 45 l. fall. e 647 cod. proc. civ. sollevata dalla ricorrente in relazione agli artt. 3 e 24 Cost.. 1.1 Come già affermato da questa Corte (Cass. ord. n. 34474 del 23/11/2022) la questione è manifestamente infondata, in quanto l’interpretazione degli artt. 45 l.fall. e 647 c.p.c. nella parte in cui postulano la non opponibilità al fallimento del decreto ingiuntivo privo di dichiarazione di esecutorietà anteriore alla dichiarazione di fallimento è coerente con il principio della cristallizzazione degli effetti del fallimento alla data della sua declaratoria e con un'esigenza di certezza dei rapporti giuridici patrimoniali delle parti e valendo, comunque, il procedimento di verificazione del passivoa garantire, anche attraverso l'appendice oppositiva ex art. 98 l.fall., la pienezza del contraddittorio processuale e l'esercizio del diritto di difesa in relazione al credito vantato. 1.2 Con il primo ed unico motivo la ricorrente denuncia , la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3 e 24 Cost., 45 l. fall. e 647 c.p.c., sul rilievo che il principio di diritto in base al quale il tribunale ha respinto l’opposizione sarebbe errato o comunque non applicabile al caso di specie. 1.3 Il motivo è inammissibile ex art. 360bis cod. proc. civ. .

Costituisce infatti principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, non contrastato dalla ricorrente con argomenti idonei a condurre a un mutamento della giurisprudenza sul punto, che il decreto ingiuntivo acquistaefficacia di giudicato sostanziale, idoneo a costituire titolo inoppugnabile perl'ammissione al passivo, solo nel momento in cui il giudice, dopo averecontrollato la ritualità della sua notificazione, lo dichiari, in mancanza diopposizione o di costituzione dell'opponente, esecutivo ai sensi dell'art. 647cod. p roc. civ . ( fra moltissime, Cass. n. n. 24157 del 2020; n.21583 del 2018; n.1774 del 2018 ; n. 23775 del 2017; n. 3987 del 2016).

Nessuna statuizione è dovuta per le spese del presente giudizio, in cui il [OSCURATO:PERSONA] intimatonon ha svolto difese.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte de l l a ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale,a norma del comma 1-bis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 29396/2021 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] M IRELLA , rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale in calce al ricorso - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] A.N.F.E. -intimato - avverso il decreto n. 543/2021 emesso dal Tribunale di Palermo il 15 ottobre 2021 e comunicato in pari data; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/6/2024dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Palermo, con decreto del 15.10.2021, ha rigettato l’opposizione ex art. 98 l. fall. proposta da [OSCURATO:PERSONA] per ottenere l’ammissione allo stato passivo del [OSCURATO:PERSONA] della A.N.F.E. – [OSCURATO:PERSONA] degli Emigrati, [OSCURATO:PERSONA], dell’intero creditodi € 81.095,57, insinuato con richiesta di sua collocazione privilegiata ai sensi dell’art.2751 bis n.1 cod. civ. , che il G.D. aveva ammesso nel minor ammontare di €6.198,42, perché per il resto documentato solo da un decreto ingiu ntivo inopponibile alla massa. 2. Il Tribunale ha rilevato: che , in assenza di opposizione, il decreto ingiuntivo acquista efficacia di giudicato formale e sostanziale solo nel momento in cui il giudice, dopo averne controllato la notificazione, lo dichiari esecutivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c.; che nella specie il provvedimento monitorio era stato munito del timbro di definitiva esecutorietà solo in data successiva alla sentenza dichiarativa e non era opponibile alla massa dei creditori; che l’opponente non aveva prodotto alcuna ulteriore documentazione idonea a provare l’esistenza del proprio credito di lavoro. Il decreto è stato impugnato da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso per cassazione affidato a un unico motivo di doglianza. [OSCURATO:PERSONA] intimato non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 1.Va, in via preliminare, dichiarata infondata la questione di legittimità costituzionaledegli artt. 45 l. fall. e 647 cod. proc. civ. sollevata dalla ricorrente in relazione agli artt. 3 e 24 Cost.. 1.1 Come già affermato da questa Corte (Cass. ord. n. 34474 del 23/11/2022) la questione è manifestamente infondata, in quanto l’interpretazione degli artt. 45 l.fall. e 647 c.p.c. nella parte in cui postulano la non opponibilità al fallimento del decreto ingiuntivo privo di dichiarazione di esecutorietà anteriore alla dichiarazione di fallimento è coerente con il principio della cristallizzazione degli effetti del fallimento alla data della sua declaratoria e con un'esigenza di certezza dei rapporti giuridici patrimoniali delle parti e valendo, comunque, il procedimento di verificazione del passivoa garantire, anche attraverso l'appendice oppositiva ex art. 98 l.fall., la pienezza del contraddittorio processuale e l'esercizio del diritto di difesa in relazione al credito vantato. 1.2 Con il primo ed unico motivo la ricorrente denuncia , la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3 e 24 Cost., 45 l. fall. e 647 c.p.c., sul rilievo che il principio di diritto in base al quale il tribunale ha respinto l’opposizione sarebbe errato o comunque non applicabile al caso di specie. 1.3 Il motivo è inammissibile ex art. 360bis cod. proc. civ. . Costituisce infatti principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, non contrastato dalla ricorrente con argomenti idonei a condurre a un mutamento della giurisprudenza sul punto, che il decreto ingiuntivo acquistaefficacia di giudicato sostanziale, idoneo a costituire titolo inoppugnabile perl'ammissione al passivo, solo nel momento in cui il giudice, dopo averecontrollato la ritualità della sua notificazione, lo dichiari, in mancanza diopposizione o di costituzione dell'opponente, esecutivo ai sensi dell'art. 647cod. p roc. civ . ( fra moltissime, Cass. n. n. 24157 del 2020; n.21583 del 2018; n.1774 del 2018 ; n. 23775 del 2017; n. 3987 del 2016). Nessuna statuizione è dovuta per le spese del presente giudizio, in cui il [OSCURATO:PERSONA] intimatonon ha svolto difese. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte de l l a ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale,a norma del comma 1-bis