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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 06200/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/02/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso - con il quale si eccepisce violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla conferma in appello della condanna dell'imputato per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. - deve essere dichiarato inammissibile in quanto i motivi dedotti sono manifestamente infondati.

Invero, la Corte di appello ha ritenuto la responsabilità dell'imputato in ordine al reato contestato evidenziando in modo adeguato le condotte violente e minacciose poste in essere dal predetto per opporsi agli operanti intervenuti per porre fine all'aggressione posta in essere dal Toller ai danni di altro soggetto.

In particolare, viene dato atto che il ricorrente ha sputato verso gli agenti, spintonandoli e proferendo l'espressione "io vi sparo, vi uccido, voi chi cazzo siete sono un collaboratore di giustizia, figli di puttana non potete farmi niente"; condotta che, in modo non illogico, la sentenza impugnata ha ritenuto minacciosa e aggressiva e idonea a coartare la volontà degli operanti.

In tal modo, la sentenza impugnata ha fatto buon governo del principio secondo cui sussiste il delitto di cui all'art. 337 cod. pen., e non quelli di ingiuria e di minaccia, quando il comportamento aggressivo nei confronti del pubblico ufficiale è - come nel caso di specie - diretto a costringere il soggetto a fare un atto contrario ai propri doveri o ad omettere un atto dell'ufficio, trascendendo la mera espressione di volgarità ingiuriosa e di atteggiamento genericamente minaccioso, essendo invece finalizzato ad incidere sull'attività dell'ufficio o del servizio (Sez. 6, n. 23684 del 14/05/2015, Bianchini, Rv. 263813 - 01).

Rilevato che inammissibile risulta anche il secondo motivo, con il quale si deduce nullità della sentenza di appello per avere la stessa disposto la correzione de plano dell'errore materiale relativo alla data della sentenza di primo grado, senza rispettare il procedimento camerale indicato dall'art. 130 cod. proc. pen.

La Corte territoriale, rilevato che nella sentenza di primo grado era indicata, come data dell'udienza di decisione, il 21 settembre 2022 (data del deposito della motivazione) anziché il 24 giugno 2022 ha direttamente proceduto alla correzione.

Al riguardo, si è già precisato che «l'adozione "de plano", senza fissazione della camera di consiglio ed avviso alle parti, del provvedimento di correzione di errore materiale comporta una nullità di ordine generale ex art. 178 cod. proc. pen. che può essere dedotta con il ricorso per cassazione soltanto qualora il ricorrente indichi un concreto interesse a partecipare all'udienza camerale» (Sez. 1, n. 20984 del 23/06/2020, Zampollo, Rv. 279219 - 01).

Nella specie, da un lato, emerge in modo evidente il mero errore materiale (atteso che l'intestazione della sentenza del Tribunale indica come data della sua emissione il 24 giugno 2022); dall'altro lato, il ricorrente non ha indicato in alcun modo quale sarebbe stato il proprio interesse a partecipare all'udienza camerale per la correzione di detto errore.

Rilevato,' pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma - giudicata congrua - di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/02/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso - con il quale si eccepisce violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla conferma in appello della condanna dell'imputato per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. - deve essere dichiarato inammissibile in quanto i motivi dedotti sono manifestamente infondati. Invero, la Corte di appello ha ritenuto la responsabilità dell'imputato in ordine al reato contestato evidenziando in modo adeguato le condotte violente e minacciose poste in essere dal predetto per opporsi agli operanti intervenuti per porre fine all'aggressione posta in essere dal Toller ai danni di altro soggetto. In particolare, viene dato atto che il ricorrente ha sputato verso gli agenti, spintonandoli e proferendo l'espressione "io vi sparo, vi uccido, voi chi cazzo siete sono un collaboratore di giustizia, figli di puttana non potete farmi niente"; condotta che, in modo non illogico, la sentenza impugnata ha ritenuto minacciosa e aggressiva e idonea a coartare la volontà degli operanti. In tal modo, la sentenza impugnata ha fatto buon governo del principio secondo cui sussiste il delitto di cui all'art. 337 cod. pen., e non quelli di ingiuria e di minaccia, quando il comportamento aggressivo nei confronti del pubblico ufficiale è - come nel caso di specie - diretto a costringere il soggetto a fare un atto contrario ai propri doveri o ad omettere un atto dell'ufficio, trascendendo la mera espressione di volgarità ingiuriosa e di atteggiamento genericamente minaccioso, essendo invece finalizzato ad incidere sull'attività dell'ufficio o del servizio (Sez. 6, n. 23684 del 14/05/2015, Bianchini, Rv. 263813 - 01). Rilevato che inammissibile risulta anche il secondo motivo, con il quale si deduce nullità della sentenza di appello per avere la stessa disposto la correzione de plano dell'errore materiale relativo alla data della sentenza di primo grado, senza rispettare il procedimento camerale indicato dall'art. 130 cod. proc. pen. La Corte territoriale, rilevato che nella sentenza di primo grado era indicata, come data dell'udienza di decisione, il 21 settembre 2022 (data del deposito della motivazione) anziché il 24 giugno 2022 ha direttamente proceduto alla correzione. Al riguardo, si è già precisato che «l'adozione "de plano", senza fissazione della camera di consiglio ed avviso alle parti, del provvedimento di correzione di errore materiale comporta una nullità di ordine generale ex art. 178 cod. proc. pen. che può essere dedotta con il ricorso per cassazione soltanto qualora il ricorrente indichi un concreto interesse a partecipare all'udienza camerale» (Sez. 1, n. 20984 del 23/06/2020, Zampollo, Rv. 279219 - 01). Nella specie, da un lato, emerge in modo evidente il mero errore materiale (atteso che l'intestazione della sentenza del Tribunale indica come data della sua emissione il 24 giugno 2022); dall'altro lato, il ricorrente non ha indicato in alcun modo quale sarebbe stato il proprio interesse a partecipare all'udienza camerale per la correzione di detto errore. Rilevato,' pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma - giudicata congrua - di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del
Sentenza Cassazione n. 06200/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris