CassazionesentenzaSezione LDecisione del 18 maggio 2022
Cassazione n. 29378/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 18697-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 39, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]llEO, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro I.N.P.S. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro 2022 tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA 1797 [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - contrari corrente - avverso la sentenza n. 233/2015 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 12/02/2016 R.G.N. 189/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che, con sentenza depositata il 12.2.2016, la Corte d'appello di Perugia, in riforma della pronuncia di primo grado, ha rigettato la domanda di [OSCURATO:PERSONA] volta alla riliquidazione della pensione di riversibilità in regime di convenzione internazionale con gli incrementi in cifra fissa di cui all'art. 10, comma 30, I. n. 160/1975; che avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi di censura; che l'INPS ha resistito con controricorso; [OSCURATO:PERSONA] che, con il primo motivo, la ricorrente denuncia violazione degli artt. 136 e 176 c.p.c. e del principio del contraddittorio, per avere la Corte di merito riformato in suo danno la pronuncia di prime cure in ragione della mancata ottemperanza ad un ordine di esibizione asseritamente reso con ordinanza pronunciata all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] ma, in realtà, disposto fuori udienza e senza che dell'ordinanza fosse stata data comunicazione ai procuratori costituiti; che, con il secondo motivo, la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 10, I. n. 160/1975, per avere la Corte territoriale ritenuto che la prova dell'importo della pensione estera costituisse presupposto necessario della maggiorazione invocata e che il relativo onere probatorio gravasse sulla parte attrice; che, con il terzo motivo, la ricorrente si duole di violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e 115 e 116 c.p.c. per avere la Corte di merito ritenuto che non fosse stata data prova del requisito di cui al secondo motivo, nonostante l'avvenuto deposito di idonea documentazione; che, con riguardo al primo motivo, è consolidato il principio secondo cui al verbale di udienza, sia essa pubblica o camerale, deve attribuirsi fede privilegiata fino a querela di falso sia della provenienza dal cancelliere che lo redige e degli atti da questi compiuti sia dei fatti che egli attesta essere avvenuti in sua presenza, di talché, in difetto della descritta querela e di una sentenza che accerti la non veridicità del verbale, trova applicazione il principio generale di cui all'art. 176, comma 2°, c.p.c., giusta il quale le ordinanze pronunciate in udienza si ritengono conosciute dalle parti presenti e da quelle che dovevano comparirvi (Cass. nn. 440 del 2009, 26105 del 2014, 36727 del 2021); che, nella specie, l'ordinanza de qua, benché redatta su foglio separato, risulta materialmente congiunta al verbale di udienza del 4.3.2015, per modo che affatto irrilevante si palesa la circostanza secondo cui la sua lettura sarebbe stata effettuata alle ore 13.30 in assenza delle parti, essendo onere di queste ultime di presenziare all'udienza fino alla sua conclusione; che, con riguardo al secondo motivo, va preliminarmente rilevato che i giudici di merito hanno affermato che l'odierna ricorrente non aveva dimostrato quale fosse l'ammontare della pensione corrisposta dall'ente straniero al fine di verificare se la somma delle due quote fosse superiore al trattamento minimo (cfr. in particolare pag. 5 della sentenza impugnata); che, indipendentemente dalla correttezza in diritto della superiore affermazione, è palese che la censura formulata con il motivo in esame appare manifestamente estranea alla rado decidendi della sentenza impugnata, non essendo in discussione che i due pro rata si dovessero sommare ma semplicemente l'importo di quello estero da sommare a quello italiano, di talché non può che darsi continuità al principio secondo cui la proposizione con il ricorso per cassazione di censure prive di specifica attinenza al decisum della sentenza impugnata comporta l'inammissibilità del motivo dì ricorso, non potendo quest'ultimo essere configurato quale impugnazione rispettosa del canone di cui all'art. 366 n. 4 c.p.c. (Cass. n. 17125 del 2007; nello stesso senso, più recentemente, Cass. nn. 11637 del 2016, 24765 del 2017, 15517 del 2020); che del pari inammissibile è il terzo motivo, non essendo possibile veicolare sub specie di violazione dell'art. 2697 c.c. e/o degli artt. 115 e 116 c.p.c. l'apprezzamento che il giudice di merito abbia fatto circa l'idoneità del materiale probatorio acquisito agli atti al fine di dimostrare la fondatezza o meno del fatto costitutivo del diritto (Cass. nn. 13395 del 2018, 18092 del 2020, 27000 del 2016, 6774 del 2022); che il ricorso, pertanto, va rigettato, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, giusta il criterio della soccombenza; che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso; P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in C 3.200,00, di cui C 3.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 1