CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 30 maggio 2022
Cassazione n. 49730/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: TRIBUNALE DI LAGONEGROnei confronti di: CORTE D [OSCURATO:PERSONA] con l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di LAGONEGROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]'OLIO che ha concluso chiedendo che sia dichiarata la competenza della Corte d'appello di Potenza. Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 9 luglio 2021 la Corte d'appello di Potenza ha declinato la propria competenza a provvedere su una istanza di incidente di esecuzione proposta da [OSCURATO:PERSONA] (di applicazione della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. tra due sentenze di condanna emesse nei suoi confronti: 1. sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] 28 Marzo 2010, irrevocabile il 20 settembre 2010; 2. sentenza della Corte d'appello di potenza 6 giugno 2019, irrevocabile il 17 novembre 2020), ed ha trasmesso gli atti al Tribunale di Lagonegro. In particolare, la Corte d'appello ha ritenuto che il giudice competente fosse da individuare nel Tribunale, perché la pronuncia di secondo grado era integralmente confermativa di quella di primo grado emessa il 2 luglio 2015. Con ordinanza del 30 maggio 2022 il Tribunale di Lagonegro ha sollevato conflitto negativo di competenza ex artt. 28 e 30 cod. proc. perì., evidenziando che la pronuncia di secondo grado non era integralmente confermativa, perché in realtà aveva dichiarato l'estinzione per prescrizione di uno dei reati satellite, e che, pertanto, il giudice competente dovesse essere individuato nella Corte d'appello. 2. Con requisitoria scritta il Procuratore generale, dr. [OSCURATO:PERSONA]Olio, ha concluso chiedendo che sia dichiarata la competenza della Corte d'appello di Potenza. Considerato in diritto 1. Il conflitto sussiste, in quanto due Giudici hanno ricusato contemporaneamente di prendere cognizione della stessa questione processuale, determinando una situazione di stasi processuale, prevista dall'art. 28 cod. proc. pen., la cui risoluzione è demandata a questa Corte dall'art. 30 dello stesso codice. 2. Il conflitto deve essere risolto dichiarando la competenza della Corte d'appello di Potenza. Nel dispositivo della sentenza della Corte d'appello di Potenza del 6 giugno 2019 si legge, infatti, come evidenziato dal giudice che ha sollevato il conflitto, che la stessa "in riforma della sentenza del Tribunale di Lagonegro del 2 luglio 2015 appellata da [OSCURATO:PERSONA], dichiara non doversi procedere per intervenuta prescrizione in ordine al reato di cui al capo n. 2 (artt. .582, 585, 576 cod. pen.). Ridetermina la pena in anni tre e mesi quattro di reclusione ed euro 1.200 di multa. Conferma nel resto. Fissa in giorni 90 il termine per il deposito della motivazione". Secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, la competenza a decidere su un incidente di esecuzione spetta al giudice di appello quando, in riforma della sentenza di primo grado, quest'ultimo abbia dichiarato l'estinzione di un reato per prescrizione, perchè in tal caso la sentenza di appello non incide esclusivamente sulla determinazione della pena, ma al contrario introduce una modificazione strutturale nella sentenza impugnata, escludendo l'affermazione di colpevolezza per uno dei reati contestati all'imputato (Sez. 1, Sentenza n. 42896 del 27/10/2009, Confl. comp. in proc. Andreano, Rv. 245550: la competenza a decidere sull'incidente di esecuzione spetta al giudice di appello quando, in riforma della sentenza di primo grado, abbia dichiarato l'estinzione del reato per prescrizione. In motivazione, la S.C. ha affermato che la sentenza di appello che dichiari l'estinzione di uno dei reati contestati non può definirsi priva di effetti riformatori rispetto alla pronuncia di primo grado, in quanto non incide esclusivamente sulla determinazione della pena, ma introduce una modificazione strutturale nella sentenza impugnata, escludendo l'affermazione di colpevolezza per uno dei reati contestati all'imputato; conformi Sez. 3, n. 10393 del 19/12/2019, dep. 2020, Bais, non mass.; Sez. 1, n. 932 del 23/10/2019, dep. 2020, Ferraioli, non mass.; nonché, nel contesto di una —2. - questione più ampia, Sez. 1, Sentenza n. 48933 del 11/07/2019, PM in proc. Setale, Rv. 277463). Il conflitto negativo dedotto deve essere, pertanto, risolto, dichiarando la competenza della Corte d'appello di Potenza. 3. Ai sensi dell'art. 32, comma 2, cod. proc. pen. l'estratto della sentenza è immediatamente comunicato ai giudici in conflitto e al pubblico ministero presso i medesimi giudici ed è notificato alle parti private. P.Q.M. Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza della Corte d'appello di Potenza, cui dispone trasmettersi gli atti. Così de