Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione LDecisione del 25 gennaio 2023

Cassazione n. 08888/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 1763/2022proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N. 35 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , rappresentatoe difeso all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindacopro tempore, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N. 101 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende -controricorrente - avverso la sentenza n. 2840/2021 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA], pubblicata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G. n. 6 74 /20 20 ; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. la Corte d’Appello di Roma ha dichiarato improcedibile l’appello di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Tivoli che aveva rigettato i ricorsi, proposti nei confronti del Comune di [OSCURATO:PERSONA], con i quali era stata impugnata la [OSCURATO:PERSONA] pubblico Licenziamento disciplinare Improcedibilità appello R.G.N.1763/2022 Cron.

Rep.

Ud.25/01/2023 - CC sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso,irrogata all’esito di procedimenti attivati in relazione a plurime condotte di falsa attestazione della presenza in servizio, contestate ai sensi dell’art. 55 quater, commi 1 e 1 bis, del d.lgs. n. 165 del 2001;

2. la Corte distrettuale ha premesso che il ricorso era stato depositato il 13 marzo 2020 e l’udienza di discussione era stata fissata per il 13 ottobre 2020 con decreto depositato il 26 marzo 2020, della cui emissione la Cancelleria aveva dato comunicazione all’appellante contestualmente al deposito;

3. all’udienza di discussione il difensore del Rinaudo aveva chiesto un rinvio al fine di depositare l’atto d’appello già notificato e solo successivamente aveva presentato, il 23 ottobre 2020, istanza di rimessione in termini ex art. 153 comma 2 cod. proc. civ., con la quale aveva dedotto di non aver potuto notificare l’atto in ragione dell’interruzione dell’attività, protrattasi per più di due settimane, dovuta alla situazione che si era venuta a determinare a seguito dell’emergenza epidemiologica causata dalla diffusione del virus Covid 19;

4. il giudice d’appello ha richiamato il principio di diritto enunciato da Cass.

S.U. n. 20604/2008 in relazione alle conseguenze dell’omessa notifica dell’appello ed ha aggiunto che non sussistevano i presupposti per l’invocata rimessione in termini,perché la comunicazione del decreto ex art. 435 cod. proc. civ. era avvenuta nel periodo di sospensione dei termini, che aveva interessato l’arco temporale 9 marzo/11 maggio 2020, sicché, venuta meno la sospensione, ben avrebbe potuto la parte notificare l’appello per l’udienza di discussione del 13 ottobre 2020, senza incorrere in alcuna decadenza e nel rispetto del termine di comparizione;

5. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi, ai quali ha opposto difese con tempestivo controricorso il Comune di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. con il primo motivo il ricorrente denuncia, ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ.,la violazione e falsa applicazione degli artt. 348, 421, 435, 291 cod. proc. civ. nonché dell’art. 111 Cost. e dell’art. 6 CEDU e sostiene, in sintesi, che i principi enunciati dalle Sezioni Unite di questa Corte con la pronuncia richiamata dal giudice d’appello sono stati superati dalle stesse Sezioni Unite le quali , sia pure pronunciando in materia di equa riparazione ex lege n. 89 del 2001, hanno escluso che dalla mancata notificazione del ricorso possa derivare l’improcedibilità dello stesso e dell’azione ed hanno evidenziato che il principio della ragionevole durata del processo deve essere coniugato con altri valori, di pari rilevanza, quali sono il diritto di difesa, il diritto al contraddittorio, e, in definitiva, il diritto ad un giudizio; il ricorrente aggiunge che la pronuncia di improcedibilità si risolve in un diniego di accesso alla giustizia per eccesso di formalismo e contrasta con la giurisprudenza della Corte di Strasburgo sull’interpretazione dell’art. 6 della CEDU;

2. la seconda censura, formulata sempre ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc.civ., addebita alla Corte territoriale di avere violato gli artt. 435, 184 bis, 153 cod. proc. civ. nonché l’art. 24 Cost. perché la mancata notificazione dell’appello era dipesa da causa non imputabile alla parte;

3. il ricorso è manifestamente infondato in entrambe le sue articolazioni; il principio enunciato da Cass.

S.U. n. 20604 del 2008 è stato ribadito e sviluppato da numerosesuccessive pronunce conformi (cfr. fra le più recenti Cass. n. 23981/2022, Cass. n. 20866/2022, Cass. n. 42003/2021) con le quali sono stati anche esaminati e ritenuti infondati gli argomenti sulla base dei quali il ricorrente, in questa sede, sollecita una rimeditazione dell’orientamento consolidato già espresso; con le richiamate pronunce, alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. cod. proc. civ., si è condivisibilmente osservato che noncontrastano con detto orientamento n é Cass.

S.U. n. 5700 del 2014, che in materia di procedimenti ex lege n. 89 del 2001 ha escluso la perentorietà del termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza néCass. n. 1483 del 2015 e Cass. n. 2621 del 2017, che hanno ammesso la concessione di un nuovo termine (perentorio) per la rinnovazione della notifica nel caso di omessa o inesistente notificazione del ricorso introduttivo del giudizio ex artt. 414 cod. proc. civ. e ss. ; questi ultimi arresti , infatti, concernono la notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo o di unico grado, e si riferiscono, quindi, a fattispecie nelle quali, a differenza del caso esaminato dalle Sezioni Unite del 2008, non viene in rilievo la legittima aspettativa della controparte al consolidamento, entro un confine temporale rigorosamente predefinito e ragionevolmente breve, di un provvedimento giudiziario già emesso (nella motivazione di Cass.

S.U. n. 5700 del 2014 si evidenzia la diversità dei riti e si sottolinea che «nel rito del lavoro il contrappeso della sanzione della improcedibilità di cui si tratta è rappresentato dall'obbligo di comunicazione dell'avviso di deposito di detto decreto: con la conseguenza che, ove tale comunicazione non sia avvenuta e l'appellante non sia comparso all'udienza fissata nel decreto, deve essere emesso un nuovo provvedimento di fissazione di altra udienza di discussione, da comunicare all'appellante non comparso.»); è significativo al riguardo che Cass.

S.U. n. 16084 del 2021, nell’escludere l’eccepita improcedibilità del ricorso in opposizione allo stato passivo, non coltivato dall’opponente, non abbia ritenuto di doversi discostare dal principio affermato dalla richiamata Cass.

S.U. n. 20604 del 2008 bensì abbia valorizzato la mancata comunicazione all’opponente del decreto di fissazione dell’udienza, comunicazione che, invece, nel rito del lavoro è imposta dall’art. 435 cod. proc. civ. (all’esito dell’intervento additivo operato da Corte Cost. n. 15 del 1977) e che nella specie pacificamente è avvenuta il giorno stesso del deposito del decreto ( ossia il 26 marzo 2020 per l’udienza del 13 ottobre 2020);

4. quanto alla rimessione in termini correttamente il giudice d’appello ha evidenziato che le ragioni indicate nell’istanza non giustificavano l’inerzia, perché l’emergenza Covid è stata valutata dal legislatore nel disporre la sospensione di tutti i termini processuali dal 9 marzo all’11 maggio 2020, data quest’ultima a partire dalla quale l’attività omessa poteva essere validamente compiuta nel rispetto del termine di comparizione; si deve, poi, aggiungere che il giudice d’appello, oltre a ritenere le ragioni addotte non idonee a giustificare l’inerzia, ha dato anche atto del comportamento processuale della parte , che all’udienza di discussione non aveva prospettato alcunché, limitandosi a chiedere un termine per il deposito della notifica già effettuata; è consolidato nella giurisprudenza di questa Corte l’orientamento secondo cui,tanto nella versione prevista dall'art. 184 bis cod. proc. civ., quanto in quella di cui al novellato art. 153, comma 2, cod. proc. civ., la rimessione presuppone la tempestività dell'iniziativa della parte, da intendere come immediatezza della reazione al palesarsi della necessità di svolgere un'attività processuale ormai preclusa ( Cass. n. 19290/2016);

5. conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo;

6. ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228, si deve dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass.

S.U. n. 4315/2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dal ricorrente.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 per esborsi ed € 5.000,00 per competenze professionali, oltre al rimborso spese generali del 15% ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 1763/2022proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N. 35 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , rappresentatoe difeso all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindacopro tempore, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N. 101 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende -controricorrente - avverso la sentenza n. 2840/2021 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA], pubblicata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G. n. 6 74 /20 20 ; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte d’Appello di Roma ha dichiarato improcedibile l’appello di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Tivoli che aveva rigettato i ricorsi, proposti nei confronti del Comune di [OSCURATO:PERSONA], con i quali era stata impugnata la [OSCURATO:PERSONA] pubblico Licenziamento disciplinare Improcedibilità appello R.G.N.1763/2022 Cron. Rep. Ud.25/01/2023 - CC sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso,irrogata all’esito di procedimenti attivati in relazione a plurime condotte di falsa attestazione della presenza in servizio, contestate ai sensi dell’art. 55 quater, commi 1 e 1 bis, del d.lgs. n. 165 del 2001; 2. la Corte distrettuale ha premesso che il ricorso era stato depositato il 13 marzo 2020 e l’udienza di discussione era stata fissata per il 13 ottobre 2020 con decreto depositato il 26 marzo 2020, della cui emissione la Cancelleria aveva dato comunicazione all’appellante contestualmente al deposito; 3. all’udienza di discussione il difensore del Rinaudo aveva chiesto un rinvio al fine di depositare l’atto d’appello già notificato e solo successivamente aveva presentato, il 23 ottobre 2020, istanza di rimessione in termini ex art. 153 comma 2 cod. proc. civ., con la quale aveva dedotto di non aver potuto notificare l’atto in ragione dell’interruzione dell’attività, protrattasi per più di due settimane, dovuta alla situazione che si era venuta a determinare a seguito dell’emergenza epidemiologica causata dalla diffusione del virus Covid 19; 4. il giudice d’appello ha richiamato il principio di diritto enunciato da Cass. S.U. n. 20604/2008 in relazione alle conseguenze dell’omessa notifica dell’appello ed ha aggiunto che non sussistevano i presupposti per l’invocata rimessione in termini,perché la comunicazione del decreto ex art. 435 cod. proc. civ. era avvenuta nel periodo di sospensione dei termini, che aveva interessato l’arco temporale 9 marzo/11 maggio 2020, sicché, venuta meno la sospensione, ben avrebbe potuto la parte notificare l’appello per l’udienza di discussione del 13 ottobre 2020, senza incorrere in alcuna decadenza e nel rispetto del termine di comparizione; 5. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi, ai quali ha opposto difese con tempestivo controricorso il Comune di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. con il primo motivo il ricorrente denuncia, ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ.,la violazione e falsa applicazione degli artt. 348, 421, 435, 291 cod. proc. civ. nonché dell’art. 111 Cost. e dell’art. 6 CEDU e sostiene, in sintesi, che i principi enunciati dalle Sezioni Unite di questa Corte con la pronuncia richiamata dal giudice d’appello sono stati superati dalle stesse Sezioni Unite le quali , sia pure pronunciando in materia di equa riparazione ex lege n. 89 del 2001, hanno escluso che dalla mancata notificazione del ricorso possa derivare l’improcedibilità dello stesso e dell’azione ed hanno evidenziato che il principio della ragionevole durata del processo deve essere coniugato con altri valori, di pari rilevanza, quali sono il diritto di difesa, il diritto al contraddittorio, e, in definitiva, il diritto ad un giudizio; il ricorrente aggiunge che la pronuncia di improcedibilità si risolve in un diniego di accesso alla giustizia per eccesso di formalismo e contrasta con la giurisprudenza della Corte di Strasburgo sull’interpretazione dell’art. 6 della CEDU; 2. la seconda censura, formulata sempre ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc.civ., addebita alla Corte territoriale di avere violato gli artt. 435, 184 bis, 153 cod. proc. civ. nonché l’art. 24 Cost. perché la mancata notificazione dell’appello era dipesa da causa non imputabile alla parte; 3. il ricorso è manifestamente infondato in entrambe le sue articolazioni; il principio enunciato da Cass. S.U. n. 20604 del 2008 è stato ribadito e sviluppato da numerosesuccessive pronunce conformi (cfr. fra le più recenti Cass. n. 23981/2022, Cass. n. 20866/2022, Cass. n. 42003/2021) con le quali sono stati anche esaminati e ritenuti infondati gli argomenti sulla base dei quali il ricorrente, in questa sede, sollecita una rimeditazione dell’orientamento consolidato già espresso; con le richiamate pronunce, alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. cod. proc. civ., si è condivisibilmente osservato che noncontrastano con detto orientamento n é Cass. S.U. n. 5700 del 2014, che in materia di procedimenti ex lege n. 89 del 2001 ha escluso la perentorietà del termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza néCass. n. 1483 del 2015 e Cass. n. 2621 del 2017, che hanno ammesso la concessione di un nuovo termine (perentorio) per la rinnovazione della notifica nel caso di omessa o inesistente notificazione del ricorso introduttivo del giudizio ex artt. 414 cod. proc. civ. e ss. ; questi ultimi arresti , infatti, concernono la notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo o di unico grado, e si riferiscono, quindi, a fattispecie nelle quali, a differenza del caso esaminato dalle Sezioni Unite del 2008, non viene in rilievo la legittima aspettativa della controparte al consolidamento, entro un confine temporale rigorosamente predefinito e ragionevolmente breve, di un provvedimento giudiziario già emesso (nella motivazione di Cass. S.U. n. 5700 del 2014 si evidenzia la diversità dei riti e si sottolinea che «nel rito del lavoro il contrappeso della sanzione della improcedibilità di cui si tratta è rappresentato dall'obbligo di comunicazione dell'avviso di deposito di detto decreto: con la conseguenza che, ove tale comunicazione non sia avvenuta e l'appellante non sia comparso all'udienza fissata nel decreto, deve essere emesso un nuovo provvedimento di fissazione di altra udienza di discussione, da comunicare all'appellante non comparso.»); è significativo al riguardo che Cass. S.U. n. 16084 del 2021, nell’escludere l’eccepita improcedibilità del ricorso in opposizione allo stato passivo, non coltivato dall’opponente, non abbia ritenuto di doversi discostare dal principio affermato dalla richiamata Cass. S.U. n. 20604 del 2008 bensì abbia valorizzato la mancata comunicazione all’opponente del decreto di fissazione dell’udienza, comunicazione che, invece, nel rito del lavoro è imposta dall’art. 435 cod. proc. civ. (all’esito dell’intervento additivo operato da Corte Cost. n. 15 del 1977) e che nella specie pacificamente è avvenuta il giorno stesso del deposito del decreto ( ossia il 26 marzo 2020 per l’udienza del 13 ottobre 2020); 4. quanto alla rimessione in termini correttamente il giudice d’appello ha evidenziato che le ragioni indicate nell’istanza non giustificavano l’inerzia, perché l’emergenza Covid è stata valutata dal legislatore nel disporre la sospensione di tutti i termini processuali dal 9 marzo all’11 maggio 2020, data quest’ultima a partire dalla quale l’attività omessa poteva essere validamente compiuta nel rispetto del termine di comparizione; si deve, poi, aggiungere che il giudice d’appello, oltre a ritenere le ragioni addotte non idonee a giustificare l’inerzia, ha dato anche atto del comportamento processuale della parte , che all’udienza di discussione non aveva prospettato alcunché, limitandosi a chiedere un termine per il deposito della notifica già effettuata; è consolidato nella giurisprudenza di questa Corte l’orientamento secondo cui,tanto nella versione prevista dall'art. 184 bis cod. proc. civ., quanto in quella di cui al novellato art. 153, comma 2, cod. proc. civ., la rimessione presuppone la tempestività dell'iniziativa della parte, da intendere come immediatezza della reazione al palesarsi della necessità di svolgere un'attività processuale ormai preclusa ( Cass. n. 19290/2016); 5. conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo; 6. ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228, si deve dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dal ricorrente. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 per esborsi ed € 5.000,00 per competenze professionali, oltre al rimborso spese generali del 15% ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo
Sentenza Cassazione n. 08888/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris