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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 26496/2026

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ROMA il 15/10/1965 avverso la sentenza del 09/07/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];• n. 43588/25 Gaeta OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le censure di cui al primo motivo di ricorso risultano dirette a una non consentita rilettura degli elementi probatori e a prospettare una diversa e alternativa ricostruzione della vicenda criminosa, senza misurarsi realmente con gli elementi di prova e con gli apprezzamenti di merito ampiamente scrutinati dalla Corte d'appello, che è pervenuta alla ricostruzione dei fatti alla stregua di una valutazione globale di tutte le prove acquisite nel corso del giudizio e utilizzando un puntuale e logico apparato argomentativo, non censurabile in sede di controllo di legittimità; Ritenuto che la censura relativa alla mancata declaratoria della prescrizione è manifestamente infondata dal momento che il ricorrente non ha tenuto conto della ritenuta recidiva reiterata, essendo ¦Pecessario tenerne conto .ctEU-à, ove essa si configuri come circostanza aggravante ad effetto speciale, ancorché sia ritenuta, come nel caso di specie, subvalente rispetto alle riconosciute attenuanti nel giudizio di bilanciamento, posto che l'art. 157, comma terzo, cod. pen. esclude l'incidenza del giudizio ex art. 69 cod. pen. sulla determinazione della pena massima del reato (Sez. 4, n. 39439 del 06/11/2025, De, Rv. 288869 - 01); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ric P.Q.MIl Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] identeMaria [OSCURATO:PERSONA] MassirTio cciarelli [OSCURATO:PERSONA](' Se2ione , 1 5 LUG 2026 11 DIRETTORF A MINIS' RATIVO Dott.

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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ROMA il 15/10/1965 avverso la sentenza del 09/07/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];• n. 43588/25 Gaeta OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le censure di cui al primo motivo di ricorso risultano dirette a una non consentita rilettura degli elementi probatori e a prospettare una diversa e alternativa ricostruzione della vicenda criminosa, senza misurarsi realmente con gli elementi di prova e con gli apprezzamenti di merito ampiamente scrutinati dalla Corte d'appello, che è pervenuta alla ricostruzione dei fatti alla stregua di una valutazione globale di tutte le prove acquisite nel corso del giudizio e utilizzando un puntuale e logico apparato argomentativo, non censurabile in sede di controllo di legittimità; Ritenuto che la censura relativa alla mancata declaratoria della prescrizione è manifestamente infondata dal momento che il ricorrente non ha tenuto conto della ritenuta recidiva reiterata, essendo ¦Pecessario tenerne conto .ctEU-à, ove essa si configuri come circostanza aggravante ad effetto speciale, ancorché sia ritenuta, come nel caso di specie, subvalente rispetto alle riconosciute attenuanti nel giudizio di bilanciamento, posto che l'art. 157, comma terzo, cod. pen. esclude l'incidenza del giudizio ex art. 69 cod. pen. sulla determinazione della pena massima del reato (Sez. 4, n. 39439 del 06/11/2025, De, Rv. 288869 - 01); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ric P.Q.MIl Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] identeMaria [OSCURATO:PERSONA] MassirTio cciarelli [OSCURATO:PERSONA](' Se2ione , 1 5 LUG 2026 11 DIRETTORF A MINIS' RATIVO Dott. And
Sentenza Cassazione n. 26496/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris