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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 08105/2022

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 14955-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata presso la Cancelleria di questa Corte, rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA] MARINO; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 43, presso lo studio legale ROMANO, rappresentato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA] LAURO; - controricorrente - 2£» nonché SE.GE.[OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 4738/2018 della Corte di Appello di NAPOLI, depositata il 22/10/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GUIZZI. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza n. 4738/18, del 22 ottobre 2018, della Corte di Appello di Napoli, che — accogliendo il gravame esperito dal Comune di Benevento avverso la sentenza n. 1762/13, del 25 settembre 2013, del Tribunale di Benevento — ha rigettato la domanda dalla stessa proposta nei confronti del predetto Comune, per il risarcimento del danno ex art. 2051 cod. civ.

2. Riferisce, in punto di fatto, l'odierna ricorrente di aver adito il giudice di prime cure lamentando che, in data 13 settembre 2009, a seguito di allegamento della strada comunale ove è posto il proprio esercizio commerciale, ella subiva danni alle merci ed agli arredi del negozio.

Gli stessi venivano analiticamente riportati in un "elenco e stima dei danni subiti", nonché raffigurati in numero sette fotografie, del pari allegate dall'allora attrice al proprio atto di citazione, unitamente ad un compact-disk, contenente dei video dai quali risultava l'altezza raggiunta dall'acqua.

Costituitosi in giudizio il Comune (che veniva autorizzato a chiamare in causa la società GE.SE.SA .

S.p.a., ovvero, l'azienda che rifornisce l'acqua alla municipalità beneventana), il medesimo resisteva alla domanda, sul presupposto che l'allagamento fosse dipeso da un evento meteorologico eccezionale, senza però prendere "posizioni chiare" — secondo l'odierna ricorrente — sulla quantificazione dei danni, "limitandosi a ritenerli esagerati".

Istruita la causa anche mediante lo svolgimento di CTU, che accertava l'inadeguatezza dell'impianto fognario anche in caso di precipitazioni normali, il Tribunale sannita accoglieva la domanda risarcitoria, liquidando in favore dell'attrice l'importo di 9.060,00.

Esperito gravame dal Comune, il giudice di appello lo accoglieva, in relazione al motivo concernente la prova e la quantificazione del danno, ritenendo che nessuna delle risultanze istruttorie provasse "esaurientemente 'né la sussistenza, né la precisa entità dei danni".

3. Avverso la sentenza della Corte partenopea ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA], sulla base di due motivi.

3.1. Il primo motivo denuncia — ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. — "nullità della sentenza o del procedimento", per avere la Corte territoriale "omesso di pronunciarsi su specifiche eccezioni" fatte valere dall'allora appellata. [OSCURATO:PERSONA] assume, infatti, di aver "opposto", sin dal primo grado di giudizio, la mancata contestazione dei fatti (relativi alla quantificazione del danno) richiamati a fondamento della domanda risarcitoria.

In questo modo, pertanto, la sentenza impugnata avrebbe violato il principio di non contestazione, sottraendosi al dovere di porre a base della decisione fatti non specificamente contestati, "giustificando tale mancanza" — osserva la ricorrente — in ragione di una "carenza di allegazione in capo all'attrice".

Si evidenzia, per contro, che ove "la mancata contestazione delle risultanze allegate" da essa attrice — come emergenti dal già ricordato elenco e dal materiale fotografico ad audiovisivo prodotto in atti — "fosse stata valutata secundum legem", la Corte napoletana avrebbe dovuto senz'altro rigettare il motivo di gravame relativo alla "omessa quantificazione del danno".

3.2. Il secondo motivo denuncia — ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. — "violazione di norme di diritto", e ciò "in relazione agli artt. 2056 e 1226 civ." Si censura, in questo caso, la sentenza impugnata perché "ha inteso non applicare gli artt. 2056 e 1226 cod. civ., pur in presenza dei presupposti richiesti dalla norma", dal momento che la difesa dell'attrice/appellata aveva allegato "l'esistenza certa, ovvero altamente verosimile, di un effettivo pregiudizio".

Assume, difatti, la [OSCURATO:PERSONA] di aver operato "la quantificazione del danno, corroborando il richiesto da fotografie e video, raccogliendo la prova testimoniale", nonché "procedendo ad un'analitica indicazione dei danni subiti", sicché "alcuna negligenza può imputarsi" all'allora attrice, avendo "provveduto ad allegare la prova documentale (mai contestata) dei danni subiti".

4. Ha resistito all'avversaria impugnazione, con controricorso, il Comune di Benevento, chiedendone la declaratoria di inammissibilità ovvero, in subordine, il rigetto.

5. La ricorrente ha depositato memoria, insistendo nelle proprie argomentazioni. [OSCURATO:PERSONA]

6. Il ricorso va rigettato.

6.1. Il primo motivo è inammissibile, per più ragioni.

6.1.1. Innanzitutto, esso non rispetta la previsione di cui all'art. 366, comma 1, n. 6), cod. proc. civ., non avendo la ricorrente — anche attraverso la riproduzione testuale di stralci dei precedenti scritti defensionali della controparte — provveduto ad inserire nel ricorso "la trascrizione dei relativi passaggi argomentativi" dai quali emergerebbe la non contestazione (Cass. Sez. 3, sent. 9 agosto 2016, n. 16655, Rv. 641486-01), ed in particolare ad "indicare specificamente il contenuto della comparsa di risposta avversaria e degli ulteriori atti difensivi, evidenziando in modo puntuale la genericità o l'eventuale totale assenza di contestazioni sul punto" (cfr. Cass. Sez. 6-3, ord. 22 maggio 2017, n. 12840, Rv. 644383-01).

D'altra parte, neppure può sottacersi il fatto che la ricorrente non ha riferito l'ipotizzata "non contestazione" avversaria alle proprie allegazioni, avendo denunciato, invece, la "mancata contestazione delle risultanze probatorie" (pag. 14 del ricorso), facendo specifico riferimento alla "prova documentale (non contestata) dei danni subiti" (pag. 22).

Tuttavia, secondo questa Corte, "l'onere di contestazione riguarda le allegazioni delle parti e non i documenti prodotti, né la loro valenza probatoria la cui valutazione, in relazione ai fatti contestati, è riservata al giudice" (Cass. Sez. 3, sent. 5 marzo 2020, n. 6172, Rv. 657154-01), sicché "il principio di non contestazione di cui all'art. 115 cod. proc. civ. ha per oggetto fatti storici sottesi a domande ed eccezioni e non può riguardare le conclusioni ricostruttive desumibili dalla valutazione di documenti" (Cass. Sez. 3, sent. 21 giugno 2016, n. 12748, Rv. 640254-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 11 febbraio 2020, n. 3306, Rv. 657014-01).

Infine, il motivo neppure coglie con esattezza la "ratio decidendr della sentenza impugnata, giacché la Corte territoriale non ha affatto omesso di pronunciare sull'eccezione di non contestazione, avendo, invece, escluso espressamente la possibilità di ritenere l'esistenza dei danni (o meglio, la loro entità) "non contestati" dal Comune.

Si legge, infatti, a pag. 11 della pronuncia della Corte partenopea che il convenuto "contestava la quantificazione del danno patrimoniale operata dalla [OSCURATO:PERSONA], ritenendola eccessiva e non provata", soggiungendo come, in senso contrario, non valesse obiettare — da parte dell'allora appellata — "che tale contestazione fosse generica ed equivalesse ad una tacita ammissione dei fatti".

La sentenza, inoltre, si richiama espressamente al principio secondo cui l'onere di contestazione in ordine ai fatti costitutivi del diritto "si coordina con l'allegazione dei medesimi e, considerato che l'identificazione del tema decisionale dipende in pari misura dall'allegazione e dall'estensione delle relative contestazioni o non contestazioni, ne consegue che l'onere di contribuire alla fissazione del «thema decidendum» opera identicamente rispetto all'una o all'altra delle parti in causa, sicché, a fronte di una generica deduzione da parte del ricorrente, la difesa della parte resistente non può che essere altrettanto generica, e pertanto idonea a far permanere gli oneri probatori gravanti sulla controparte" (Cass. Sez. 3, sent. 19 ottobre 2016, n. 21075, Rv. 642939-01; in senso analogo Cass. Sez. 3, ord. 10 maggio 2018, n. 11252, Rv. 648601-01).

La Corte territoriale si è dunque attenuta ai principi enunciati da questo giudice di legittimità, secondo cui la "operatività del principio di non contestazione, con conseguente «relevatio» dell'avversario dall'onere probatorio, postula che la parte dalla quale è invocato abbia per prima ottemperato all'onere processuale, posto a suo carico, di provvedere ad una puntuale allegazione dei fatti di causa, in merito ai quali l'altra parte è tenuta a prendere posizione" (da ultimo, Cass. Sez. 2, sent. 29 settembre 2020, n. 20525, Rv. 659198-02).

Tale "ratio decidendr non è colta (né censurata) dall'odierna ricorrente, ciò che rivela l'inammissibilità della censura, donde la necessità di dare seguito al principio secondo cui "il motivo d'impugnazione è costituito dall'enunciazione delle ragioni per le quali la decisione è erronea e si traduce in una critica della decisione impugnata, non potendosi, a tal fine, prescindere dalle motivazioni poste a base del provvedimento stesso, la mancata considerazione delle quali comporta la nullità del motivo per inidoneità al raggiungimento dello scopo, che, nel giudizio di cassazione, risolvendosi in un (<non motivo», è sanzionata con l'inammissibilità ai sensi dell'art. 366: n. 4), cod. proc. civ." (Cass. Sez. 3, sent. 31 agosto 2015, n. 17330, Rv. 636872-01; in senso analogo anche Cass. Sez. 1, ord. 24 settembre 2018, n. 22478, Rv. 650919-01; Cass. Sez. 5, ord. 21 luglio 2020, n. 15517, Rv. 658556-01).

6.2. I l secondo motivo non è fondato.

6.2.1. In relazione ad esso è sufficiente ribadire che "l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 cod. civ., espressione del più generale potere di cui all'art. 115 cod. proc. civ., dà luogo non già ad un giudizio di equità, ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa; esso, pertanto, da un lato è subordinato alla condizione che per la parte interessata risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo ammontare, e dall'altro non ricomprende l'accertamento del pregiudizio della cui liquidazione si tratta, presupponendo già assolto l'onere della parte di dimostrare la sussistenza e l'entità materiale del danno" (da ultimo, Cass. Sez. 2, sent. 22 febbraio 2018, n. 4310, Rv. 647811-01; in senso conforme Cass. Sez. 3, sent. 30 luglio 2020, n. 16344, Rv. 658986-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 17 novembre 2020, n. 26051, Rv. 659923-01), onere che la sentenza ha ritenuto, invece, non soddisfatto dall'odierna ricorrente.

Invero, come è stato evidenziato da questa Corte, costituisce affermazione "costante e risalente della giurisprudenza e della dottrina" quella secondo cui l'art. 1226 cod. civ. ha "natura «sussidiaria» e «non sostitutiva»"; la liquidazione equitativa del danno "ha natura sussidiaria, perché presuppone l'esistenza d'un danno oggettivamente accertato", e ha, del pari, "natura non sostitutiva, perché ad essa non può farsi ricorso per sopperire alle carenze o decadenze istruttorie in cui le parti fossero incorse (tanto colpevoli quanto incolpevoli, sopperendo in quest'ultimo caso il rimedio della rimessione in termini, e non della liquidazione equitativa)" (così, in motivazione, Cass. Sez. 6-3, ord. 26051 del 2020, cit.).

In relazione, in particolare, alla sua natura "non sostitutiva", si è sottolineato che la liquidazione equitativa del danno costituisce "un rimedio fondato sull'equità c.d.

«integrativa» o «suppletiva»: l'equità, cioè, intesa non quale principio che si sostituisce alla norma di diritto nel caso concreto, ma quale principio che completa la norma giuridica" e che "costituisce, per l'opinione unanime della dottrina, uno strumento di equo contemperamento degli interessi delle parti, nei casi dubbi".

Sicché, se "l'equità integrativa ha lo scopo di contemperare i contrapposti interessi, è evidente che essa fallirebbe del tutto il suo scopo, se vi si potesse ricorrere anche quando la stima del danno sia non impossibile, ma soltanto difficile; ovvero quando la stima del danno non siasi potuta compiere per la pigrizia od il mal talento delle parti o dei loro procuratori".

In simili casi, infatti, "non vi sono contrapposti interessi da contemperare, tutti egualmente meritevoli di tutela: al contemperamento degli interessi si sostituisce qui l'applicazione rigorosa del principio di autoresponsabilità, in virtù del quale ciascuno deve subire le conseguenze giuridiche delle proprie azioni od omissioni" (cfr, nuovamente in motivazione, Cass. Sez. 6-3, ord. 26051 del 2020, cit.)

7. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, essendo pertanto poste a carico della ricorrente e liquidate come da dispositivo.

8. A carico della ricorrente, infine, stante il rigetto del ricorso, sussiste l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto secondo accertamento spettante all'amministrazione giudiziaria (Cass. Sez.

Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

PQM La Corte rigetta il ricorso, condannando [OSCURATO:PERSONA] a rifondere, al Comune di Benevento, le spese del presente giudizio, liquidate in complessivi 1.200,00, più .é 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo, se dovuto, a titolo di contributo unificato, p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 14955-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata presso la Cancelleria di questa Corte, rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA] MARINO; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 43, presso lo studio legale ROMANO, rappresentato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA] LAURO; - controricorrente - 2£» nonché SE.GE.[OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 4738/2018 della Corte di Appello di NAPOLI, depositata il 22/10/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GUIZZI. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza n. 4738/18, del 22 ottobre 2018, della Corte di Appello di Napoli, che — accogliendo il gravame esperito dal Comune di Benevento avverso la sentenza n. 1762/13, del 25 settembre 2013, del Tribunale di Benevento — ha rigettato la domanda dalla stessa proposta nei confronti del predetto Comune, per il risarcimento del danno ex art. 2051 cod. civ. 2. Riferisce, in punto di fatto, l'odierna ricorrente di aver adito il giudice di prime cure lamentando che, in data 13 settembre 2009, a seguito di allegamento della strada comunale ove è posto il proprio esercizio commerciale, ella subiva danni alle merci ed agli arredi del negozio. Gli stessi venivano analiticamente riportati in un "elenco e stima dei danni subiti", nonché raffigurati in numero sette fotografie, del pari allegate dall'allora attrice al proprio atto di citazione, unitamente ad un compact-disk, contenente dei video dai quali risultava l'altezza raggiunta dall'acqua. Costituitosi in giudizio il Comune (che veniva autorizzato a chiamare in causa la società GE.SE.SA . S.p.a., ovvero, l'azienda che rifornisce l'acqua alla municipalità beneventana), il medesimo resisteva alla domanda, sul presupposto che l'allagamento fosse dipeso da un evento meteorologico eccezionale, senza però prendere "posizioni chiare" — secondo l'odierna ricorrente — sulla quantificazione dei danni, "limitandosi a ritenerli esagerati". Istruita la causa anche mediante lo svolgimento di CTU, che accertava l'inadeguatezza dell'impianto fognario anche in caso di precipitazioni normali, il Tribunale sannita accoglieva la domanda risarcitoria, liquidando in favore dell'attrice l'importo di 9.060,00. Esperito gravame dal Comune, il giudice di appello lo accoglieva, in relazione al motivo concernente la prova e la quantificazione del danno, ritenendo che nessuna delle risultanze istruttorie provasse "esaurientemente 'né la sussistenza, né la precisa entità dei danni". 3. Avverso la sentenza della Corte partenopea ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA], sulla base di due motivi. 3.1. Il primo motivo denuncia — ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. — "nullità della sentenza o del procedimento", per avere la Corte territoriale "omesso di pronunciarsi su specifiche eccezioni" fatte valere dall'allora appellata. [OSCURATO:PERSONA] assume, infatti, di aver "opposto", sin dal primo grado di giudizio, la mancata contestazione dei fatti (relativi alla quantificazione del danno) richiamati a fondamento della domanda risarcitoria. In questo modo, pertanto, la sentenza impugnata avrebbe violato il principio di non contestazione, sottraendosi al dovere di porre a base della decisione fatti non specificamente contestati, "giustificando tale mancanza" — osserva la ricorrente — in ragione di una "carenza di allegazione in capo all'attrice". Si evidenzia, per contro, che ove "la mancata contestazione delle risultanze allegate" da essa attrice — come emergenti dal già ricordato elenco e dal materiale fotografico ad audiovisivo prodotto in atti — "fosse stata valutata secundum legem", la Corte napoletana avrebbe dovuto senz'altro rigettare il motivo di gravame relativo alla "omessa quantificazione del danno". 3.2. Il secondo motivo denuncia — ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. — "violazione di norme di diritto", e ciò "in relazione agli artt. 2056 e 1226 civ." Si censura, in questo caso, la sentenza impugnata perché "ha inteso non applicare gli artt. 2056 e 1226 cod. civ., pur in presenza dei presupposti richiesti dalla norma", dal momento che la difesa dell'attrice/appellata aveva allegato "l'esistenza certa, ovvero altamente verosimile, di un effettivo pregiudizio". Assume, difatti, la [OSCURATO:PERSONA] di aver operato "la quantificazione del danno, corroborando il richiesto da fotografie e video, raccogliendo la prova testimoniale", nonché "procedendo ad un'analitica indicazione dei danni subiti", sicché "alcuna negligenza può imputarsi" all'allora attrice, avendo "provveduto ad allegare la prova documentale (mai contestata) dei danni subiti". 4. Ha resistito all'avversaria impugnazione, con controricorso, il Comune di Benevento, chiedendone la declaratoria di inammissibilità ovvero, in subordine, il rigetto. 5. La ricorrente ha depositato memoria, insistendo nelle proprie argomentazioni. [OSCURATO:PERSONA] 6. Il ricorso va rigettato. 6.1. Il primo motivo è inammissibile, per più ragioni. 6.1.1. Innanzitutto, esso non rispetta la previsione di cui all'art. 366, comma 1, n. 6), cod. proc. civ., non avendo la ricorrente — anche attraverso la riproduzione testuale di stralci dei precedenti scritti defensionali della controparte — provveduto ad inserire nel ricorso "la trascrizione dei relativi passaggi argomentativi" dai quali emergerebbe la non contestazione (Cass. Sez. 3, sent. 9 agosto 2016, n. 16655, Rv. 641486-01), ed in particolare ad "indicare specificamente il contenuto della comparsa di risposta avversaria e degli ulteriori atti difensivi, evidenziando in modo puntuale la genericità o l'eventuale totale assenza di contestazioni sul punto" (cfr. Cass. Sez. 6-3, ord. 22 maggio 2017, n. 12840, Rv. 644383-01). D'altra parte, neppure può sottacersi il fatto che la ricorrente non ha riferito l'ipotizzata "non contestazione" avversaria alle proprie allegazioni, avendo denunciato, invece, la "mancata contestazione delle risultanze probatorie" (pag. 14 del ricorso), facendo specifico riferimento alla "prova documentale (non contestata) dei danni subiti" (pag. 22). Tuttavia, secondo questa Corte, "l'onere di contestazione riguarda le allegazioni delle parti e non i documenti prodotti, né la loro valenza probatoria la cui valutazione, in relazione ai fatti contestati, è riservata al giudice" (Cass. Sez. 3, sent. 5 marzo 2020, n. 6172, Rv. 657154-01), sicché "il principio di non contestazione di cui all'art. 115 cod. proc. civ. ha per oggetto fatti storici sottesi a domande ed eccezioni e non può riguardare le conclusioni ricostruttive desumibili dalla valutazione di documenti" (Cass. Sez. 3, sent. 21 giugno 2016, n. 12748, Rv. 640254-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 11 febbraio 2020, n. 3306, Rv. 657014-01). Infine, il motivo neppure coglie con esattezza la "ratio decidendr della sentenza impugnata, giacché la Corte territoriale non ha affatto omesso di pronunciare sull'eccezione di non contestazione, avendo, invece, escluso espressamente la possibilità di ritenere l'esistenza dei danni (o meglio, la loro entità) "non contestati" dal Comune. Si legge, infatti, a pag. 11 della pronuncia della Corte partenopea che il convenuto "contestava la quantificazione del danno patrimoniale operata dalla [OSCURATO:PERSONA], ritenendola eccessiva e non provata", soggiungendo come, in senso contrario, non valesse obiettare — da parte dell'allora appellata — "che tale contestazione fosse generica ed equivalesse ad una tacita ammissione dei fatti". La sentenza, inoltre, si richiama espressamente al principio secondo cui l'onere di contestazione in ordine ai fatti costitutivi del diritto "si coordina con l'allegazione dei medesimi e, considerato che l'identificazione del tema decisionale dipende in pari misura dall'allegazione e dall'estensione delle relative contestazioni o non contestazioni, ne consegue che l'onere di contribuire alla fissazione del «thema decidendum» opera identicamente rispetto all'una o all'altra delle parti in causa, sicché, a fronte di una generica deduzione da parte del ricorrente, la difesa della parte resistente non può che essere altrettanto generica, e pertanto idonea a far permanere gli oneri probatori gravanti sulla controparte" (Cass. Sez. 3, sent. 19 ottobre 2016, n. 21075, Rv. 642939-01; in senso analogo Cass. Sez. 3, ord. 10 maggio 2018, n. 11252, Rv. 648601-01). La Corte territoriale si è dunque attenuta ai principi enunciati da questo giudice di legittimità, secondo cui la "operatività del principio di non contestazione, con conseguente «relevatio» dell'avversario dall'onere probatorio, postula che la parte dalla quale è invocato abbia per prima ottemperato all'onere processuale, posto a suo carico, di provvedere ad una puntuale allegazione dei fatti di causa, in merito ai quali l'altra parte è tenuta a prendere posizione" (da ultimo, Cass. Sez. 2, sent. 29 settembre 2020, n. 20525, Rv. 659198-02). Tale "ratio decidendr non è colta (né censurata) dall'odierna ricorrente, ciò che rivela l'inammissibilità della censura, donde la necessità di dare seguito al principio secondo cui "il motivo d'impugnazione è costituito dall'enunciazione delle ragioni per le quali la decisione è erronea e si traduce in una critica della decisione impugnata, non potendosi, a tal fine, prescindere dalle motivazioni poste a base del provvedimento stesso, la mancata considerazione delle quali comporta la nullità del motivo per inidoneità al raggiungimento dello scopo, che, nel giudizio di cassazione, risolvendosi in un (<non motivo», è sanzionata con l'inammissibilità ai sensi dell'art. 366: n. 4), cod. proc. civ." (Cass. Sez. 3, sent. 31 agosto 2015, n. 17330, Rv. 636872-01; in senso analogo anche Cass. Sez. 1, ord. 24 settembre 2018, n. 22478, Rv. 650919-01; Cass. Sez. 5, ord. 21 luglio 2020, n. 15517, Rv. 658556-01). 6.2. I l secondo motivo non è fondato. 6.2.1. In relazione ad esso è sufficiente ribadire che "l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 cod. civ., espressione del più generale potere di cui all'art. 115 cod. proc. civ., dà luogo non già ad un giudizio di equità, ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa; esso, pertanto, da un lato è subordinato alla condizione che per la parte interessata risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo ammontare, e dall'altro non ricomprende l'accertamento del pregiudizio della cui liquidazione si tratta, presupponendo già assolto l'onere della parte di dimostrare la sussistenza e l'entità materiale del danno" (da ultimo, Cass. Sez. 2, sent. 22 febbraio 2018, n. 4310, Rv. 647811-01; in senso conforme Cass. Sez. 3, sent. 30 luglio 2020, n. 16344, Rv. 658986-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 17 novembre 2020, n. 26051, Rv. 659923-01), onere che la sentenza ha ritenuto, invece, non soddisfatto dall'odierna ricorrente. Invero, come è stato evidenziato da questa Corte, costituisce affermazione "costante e risalente della giurisprudenza e della dottrina" quella secondo cui l'art. 1226 cod. civ. ha "natura «sussidiaria» e «non sostitutiva»"; la liquidazione equitativa del danno "ha natura sussidiaria, perché presuppone l'esistenza d'un danno oggettivamente accertato", e ha, del pari, "natura non sostitutiva, perché ad essa non può farsi ricorso per sopperire alle carenze o decadenze istruttorie in cui le parti fossero incorse (tanto colpevoli quanto incolpevoli, sopperendo in quest'ultimo caso il rimedio della rimessione in termini, e non della liquidazione equitativa)" (così, in motivazione, Cass. Sez. 6-3, ord. 26051 del 2020, cit.). In relazione, in particolare, alla sua natura "non sostitutiva", si è sottolineato che la liquidazione equitativa del danno costituisce "un rimedio fondato sull'equità c.d. «integrativa» o «suppletiva»: l'equità, cioè, intesa non quale principio che si sostituisce alla norma di diritto nel caso concreto, ma quale principio che completa la norma giuridica" e che "costituisce, per l'opinione unanime della dottrina, uno strumento di equo contemperamento degli interessi delle parti, nei casi dubbi". Sicché, se "l'equità integrativa ha lo scopo di contemperare i contrapposti interessi, è evidente che essa fallirebbe del tutto il suo scopo, se vi si potesse ricorrere anche quando la stima del danno sia non impossibile, ma soltanto difficile; ovvero quando la stima del danno non siasi potuta compiere per la pigrizia od il mal talento delle parti o dei loro procuratori". In simili casi, infatti, "non vi sono contrapposti interessi da contemperare, tutti egualmente meritevoli di tutela: al contemperamento degli interessi si sostituisce qui l'applicazione rigorosa del principio di autoresponsabilità, in virtù del quale ciascuno deve subire le conseguenze giuridiche delle proprie azioni od omissioni" (cfr, nuovamente in motivazione, Cass. Sez. 6-3, ord. 26051 del 2020, cit.) 7. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, essendo pertanto poste a carico della ricorrente e liquidate come da dispositivo. 8. A carico della ricorrente, infine, stante il rigetto del ricorso, sussiste l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto secondo accertamento spettante all'amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. PQM La Corte rigetta il ricorso, condannando [OSCURATO:PERSONA] a rifondere, al Comune di Benevento, le spese del presente giudizio, liquidate in complessivi 1.200,00, più .é 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo, se dovuto, a titolo di contributo unificato, p
Sentenza Cassazione n. 08105/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris