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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 26449/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/11/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza in data 8/11/2023 dalla Corte di appello di Genova, la quale, in parziale riforma della decisione del primo giudice, accoglieva la richiesta formulata dalle parti ex articolo 599-bis cod. proc. pen. e rideterminava in otto mesi di reclusione e 400,00 euro di multa la pena inflitta in primo grado al Tellez per il delitto di furto aggravato in concorso, ritenute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti; Considerato che con il ricorso l'imputato chiede l'annullamento della sentenza per vizio motivazionale, asserendo non fosse stata data adeguata considerazione al risarcimento corrisposto, al fine di dare maggior peso (nel bilanciamento con le aggravanti) alle circostanze attenuanti generiche, e dunque per un motivo non consentito alla luce della modalità definitoria prescelta, poiché è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo articolo 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 103/2017, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene con la rinuncia all'impugnazione (confronta, negli stessi termini, tra le ultime, Sez. 3, Sentenza n. 51557 del 14/11/2023, Spina, Rv. 285628, Sez. 2, Ordinanza n. 50062 del 16/11/2023, Musella, Rv. 285619); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e che a tanto consegua la condanna del ricorrente (ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.) al pagamento delle spese processuali e della somma indicata nel dispositivo a favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende.

Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/11/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza in data 8/11/2023 dalla Corte di appello di Genova, la quale, in parziale riforma della decisione del primo giudice, accoglieva la richiesta formulata dalle parti ex articolo 599-bis cod. proc. pen. e rideterminava in otto mesi di reclusione e 400,00 euro di multa la pena inflitta in primo grado al Tellez per il delitto di furto aggravato in concorso, ritenute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti; Considerato che con il ricorso l'imputato chiede l'annullamento della sentenza per vizio motivazionale, asserendo non fosse stata data adeguata considerazione al risarcimento corrisposto, al fine di dare maggior peso (nel bilanciamento con le aggravanti) alle circostanze attenuanti generiche, e dunque per un motivo non consentito alla luce della modalità definitoria prescelta, poiché è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo articolo 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 103/2017, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene con la rinuncia all'impugnazione (confronta, negli stessi termini, tra le ultime, Sez. 3, Sentenza n. 51557 del 14/11/2023, Spina, Rv. 285628, Sez. 2, Ordinanza n. 50062 del 16/11/2023, Musella, Rv. 285619); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e che a tanto consegua la condanna del ricorrente (ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.) al pagamento delle spese processuali e della somma indicata nel dispositivo a favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Co
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