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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 4 ottobre 2023

Cassazione n. 22032/2026

Testo disponibile della fonte

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appello di Roma,visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale,[OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorsoRITENUTO IN FATTO1.Con sentenza in data 26 giugno 2025 la Corte di appello di Roma ha confermato lasentenza in data 23 maggio 2023 del Tribunale di Roma che aveva condannato AngeloCoppotelli alle pene di legge per il reato di cui all’art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000.2.

Ricorre per cassazione l’imputato sulla base di tre motivi.

Deduce, con il primo, laviolazione di legge perché l’imposta asseritamente evasa era stata determinata dallaGuardia di finanza e non dall’Agenzia delle Entrate con un formale avviso di accertamento;con il secondo, la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine sia all’elementooggettivo che all’elemento soggettivo del reato; con il terzo, la violazione di legge e il vizio dimotivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è fondato nei limiti che seguono.E’ pacifico che l’imputato, in qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.,ha omesso di presentare la dichiarazione annuale dei redditi per l’anno 2016.Nel primo motivo di ricorso e nel punto a) del secondo motivo di ricorso, l’imputatoha contestato l’entità della somma evasa perché accertata dalla Guardia di Finanza e nondall’Agenzia delle Entrate.La deduzione, che inerisce al superamento della soglia e quindi all’elementooggettivo, è errata.

E’ pacifico in giurisprudenza che, sussistendo piena autonomiadell'accertamento svolto, ai fini penali, dalla polizia giudiziaria rispetto a quello eseguito, afini tributari, dall'Agenzia delle Entrate, l'eventuale inerzia di quest'ultima, manifestatasidell'erario al passivo di un fallimento, non influisce sulla prova dell'esistenza del debitotributario o del profitto illecito penalmente rilevanti (Sez. 3, n. 2051 del 04/10/2023, dep.2024, Venturi, Rv. 285739 – 01).Nel punto b) del secondo motivo di ricorso l’imputato ha lamentato l’omessamotivazione sull’elemento psicologico.La deduzione è fondata.

La Corte di appello ha pretermesso l’esame del motivo diappello sul dolo specifico, limitandosi a osservare che il reato è omissivo puro e siperfeziona con l’inadempimento dell’obbligo dichiarativo.

L’art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000prevede, invece, il dolo specifico dell’evasione che va rigorosamente motivato.

E’ pacifico ingiurisprudenza, infatti, che la mera consapevolezza dell'entità dell'imposta evasa non èsufficiente a provare la sussistenza del dolo specifico, essendo necessario che ricorranoelementi ulteriori, quali il mancato pagamento postumo di tale imposta in tempi ragionevoli ola reiterazione dell'omissione per più anni, dai quali possa essere tratta la convinzione chel'omissione sia finalizzata all'evasione (tra le più recenti, Sez. 3, n. 18132 del 11/03/2025, DeSalvia, non mass., in mot., par. 6 e Sez. 3, n. 44170 del 04/07/2023, Marra, Rv. 285221 –01, entrambe citate dal ricorrente).S’impone pertanto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

Il terzomotivo sulle circostanze attenuanti generiche deve ritenersi assorbito.

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte diappello di Roma.Così deciso, il 10 febbraio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteUbalda [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
appello di Roma,visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale,[OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorsoRITENUTO IN FATTO1.Con sentenza in data 26 giugno 2025 la Corte di appello di Roma ha confermato lasentenza in data 23 maggio 2023 del Tribunale di Roma che aveva condannato AngeloCoppotelli alle pene di legge per il reato di cui all’art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000.2. Ricorre per cassazione l’imputato sulla base di tre motivi. Deduce, con il primo, laviolazione di legge perché l’imposta asseritamente evasa era stata determinata dallaGuardia di finanza e non dall’Agenzia delle Entrate con un formale avviso di accertamento;con il secondo, la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine sia all’elementooggettivo che all’elemento soggettivo del reato; con il terzo, la violazione di legge e il vizio dimotivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è fondato nei limiti che seguono.E’ pacifico che l’imputato, in qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.,ha omesso di presentare la dichiarazione annuale dei redditi per l’anno 2016.Nel primo motivo di ricorso e nel punto a) del secondo motivo di ricorso, l’imputatoha contestato l’entità della somma evasa perché accertata dalla Guardia di Finanza e nondall’Agenzia delle Entrate.La deduzione, che inerisce al superamento della soglia e quindi all’elementooggettivo, è errata. E’ pacifico in giurisprudenza che, sussistendo piena autonomiadell'accertamento svolto, ai fini penali, dalla polizia giudiziaria rispetto a quello eseguito, afini tributari, dall'Agenzia delle Entrate, l'eventuale inerzia di quest'ultima, manifestatasidell'erario al passivo di un fallimento, non influisce sulla prova dell'esistenza del debitotributario o del profitto illecito penalmente rilevanti (Sez. 3, n. 2051 del 04/10/2023, dep.2024, Venturi, Rv. 285739 – 01).Nel punto b) del secondo motivo di ricorso l’imputato ha lamentato l’omessamotivazione sull’elemento psicologico.La deduzione è fondata. La Corte di appello ha pretermesso l’esame del motivo diappello sul dolo specifico, limitandosi a osservare che il reato è omissivo puro e siperfeziona con l’inadempimento dell’obbligo dichiarativo. L’art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000prevede, invece, il dolo specifico dell’evasione che va rigorosamente motivato. E’ pacifico ingiurisprudenza, infatti, che la mera consapevolezza dell'entità dell'imposta evasa non èsufficiente a provare la sussistenza del dolo specifico, essendo necessario che ricorranoelementi ulteriori, quali il mancato pagamento postumo di tale imposta in tempi ragionevoli ola reiterazione dell'omissione per più anni, dai quali possa essere tratta la convinzione chel'omissione sia finalizzata all'evasione (tra le più recenti, Sez. 3, n. 18132 del 11/03/2025, DeSalvia, non mass., in mot., par. 6 e Sez. 3, n. 44170 del 04/07/2023, Marra, Rv. 285221 –01, entrambe citate dal ricorrente).S’impone pertanto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata. Il terzomotivo sulle circostanze attenuanti generiche deve ritenersi assorbito. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte diappello di Roma.Così deciso, il 10 febbraio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteUbalda [OSCURATO:PERSONA]
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