CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 dicembre 2025
Cassazione n. 41375/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG. 23867/25 ritenuto che il motivo unico dedotto dal ricorrente in merito alla mancata dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione è manifestamente infondato dovendosi tenere conto della applicazione della recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, e del conseguente allungamento del termine di prescrizione massima, non ancora decorso alla data di emissione della sentenza impugnata (2.12.24), trattandosi di fatti commessi dal maggio a luglio 2016; ritenuto che la memoria del 15 ottobre 2025 prodotta dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], si riporta genericamente alle censure gia sopra valutate e come tali inammissibili; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso 11 dicembre 2025 Il C ere estensore [OSCURATO:PERSONA]