CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 27721/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/04/2024 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; uditi il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo che i ricorsi vengano dichiarati inammissibili e l'avv.to [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Roma, in riforma della sentenza del GUP del Tribunale di Frosinone in data 7/3/2022: in accoglimento della proposta di concordato avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ha rideterminato la pena in anni tre, mesi dieci e giorni venti di reclusione, previa declaratoria d'improcedibilità per prescrizione in relazione al reato contestato al capo bb); ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato associativo per non aver commesso il fatto e ha rideterminato la pena al medesimo irrogata in un anno di reclusione riducendo in pari misura la durata delle pene accessorie; ha confermato la sentenza appellata in ordine alla posizione di Di brio. 2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso gli imputati, a mezzo dei difensori di fiducia. 2.1 Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] risulta articolato in due motivi. Con il primo motivo, si denuncia la violazione di legge, "avendo la Corte motivato per relationem senza il confronto con le censure dell'appellante e per travisamento del fatto". Si passano, quindi, in rassegna le prove fondanti il giudizio di responsabilità e si deduce che: dall'interrogatorio di [OSCURATO:PERSONA] non emergeva che [OSCURATO:PERSONA] avesse consapevolezza del fatto che le fatture emesse in favore della società JBC da società effettivamente esistenti fossero "gonfiate"; [OSCURATO:PERSONA], contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte territoriale, non si era mai incontrato con i responsabili delle "cartiere", essendo emerso che aveva avuto contatti solamente con [OSCURATO:PERSONA]; la Corte territoriale, pur ritenendo le intercettazioni telefoniche significative, non si era confrontata con il motivo di appello che segnalava che, delle trentasei intercettazioni che riguardavano [OSCURATO:PERSONA], solo in tre "si parlava di ricambi" risultando, peraltro, il termine inserito in contesti comunicativi che non presentavano anomalia alcuna e che smentivano l'ipotesi dell'accusa secondo cui la parola era utilizzata per evocare il denaro; i giudici di merito non si erano confrontati con l'argomento difensivo, volto a dimostrare che l'incontro dell' [OSCURATO:DATA_NASCITA] non poteva avere avuto come scopo la restituzione di denaro a [OSCURATO:PERSONA], avendo la polizia rinvenuto C 9000,00 di denaro contante in possesso di [OSCURATO:PERSONA] dopo che questi si era incontrato con [OSCURATO:PERSONA]. Si sostiene, quindi, che era rimasto provato che le prestazioni documentate dalle fatture che i giudici di merito avevano ritenuto "gonfiate" erano state pagate da [OSCURATO:PERSONA] mentre non era stato dimostrato che tali corrispettivi fossero stati restituiti, anche solo in parte, a [OSCURATO:PERSONA]. Si lamenta, ancora, che la Corte d'appello aveva ignorato: la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria dell'[OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] che aveva riconosciuto che le sponsorizzazioni e le pubblicità fatte dalla [OSCURATO:SOCIETA]. nell'interesse della [OSCURATO:SOCIETA]. erano effettivamente avvenute, prestazioni per la cui esecuzione la JBC si era avvalsa della collaborazione della [OSCURATO:SOCIETA].;la sentenza del Tribunale di Bologna in data 11/6/2024, che aveva assolto [OSCURATO:PERSONA] per "fatti analoghi", rilevando che non potesse escludersi che [OSCURATO:PERSONA], per eseguire le prestazioni in favore della Hydrogeno, si fosse avvalso della [OSCURATO:SOCIETA] utilizzandone il contributo senza aveva contezza del coinvolgimento della società in operazioni volte a frodare il fisco. Si espone, quindi, che la sentenza impugnata aveva lasciato senza risposta i motivi di appello così incorrendo nella violazione dell'obbligo di motivazione denunciato. 2.2 Con il secondo motivo si denuncia il "difetto di motivazione e l'illogicità della stessa" in ordine alla quantificazione dei beni sottoposti a confisca. Si deduce che la Corte d'appello aveva ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] si fosse avvalso di fatture "gonfiate" avendo [OSCURATO:PERSONA] ammesso che "le operazioni riportate in fattura e le relative prestazioni furono sovrafatturate". La sentenza, tuttavia, non si cura, secondo il ricorrente, di determinare il valore delle prestazioni rese dalla società emittente in favore della società di [OSCURATO:PERSONA] né determina il valore degli immobili siti in via Basoli n. 8, di proprietà, in ragione di 1/9, di [OSCURATO:PERSONA] per cui la confisca disposta era del tutto arbitraria essendo rimasta ignota tanto l'imposta evasa quanto il valore dei beni complessivamente confiscati. 3. Il ricorso proposto nell'interesse di Di brio si articola in due motivi. Con il primo, si denuncia la violazione dell'art. 416 cod. pen. lamentando che la Corte d'appello si era limitata a richiamare la sentenza appellata che, a sua volta, aveva ripreso quanto sostenuto nei provvedimenti cautelari senza procedere a un vaglio critico del compendio probatorio. Si deduce, quindi, che Di brio aveva avuto rapporti solo con [OSCURATO:PERSONA] e "su ordine di questo, ha disposto i flussi finanziari ed ottenuto documenti contabili dei quali ne ha beneficiato la Pubblievolution". 3.1 Con il secondo motivo, si deduce la violazione degli artt. 125, 533 e 546 cod. proc. pen. Si rileva che la Corte territoriale aveva ritenuto l'appello di Di brio "alquanto generico" e, in sostanza, si era limitata a richiamare quanto esposto nella sentenza del GUP senza considerare, però, che le censure difensive non avevano attinto la sussistenza dell'associazione in quanto volte a rappresentare che Di brio aveva avuto rapporti solo con [OSCURATO:PERSONA], con cui si era coordinato "per ricevere fatture e gestire i flussi finanziari", senza avere rapporti con altri soggetti coinvolti nel procedimento, a parte "qualche sporadico contatto con la commercialista, [OSCURATO:PERSONA]" e senza che avesse la consapevolezza della sussistenza dell'associazione o fosse stato parte di un preventivo accordo, coinvolgente almeno tre persone, di carattere generale e continuativo volto a commettere una serie di reati. Si aggiunge che:non vi era prova della stabilità del vincolo associativo essendo stato del tutto circoscritto il ruolo di [OSCURATO:PERSONA] che, nel corso dell'interrogatorio di garanzia, aveva sostenuto che era stato assunto dalla M.D.M. per accompagnare tre volte a settimana [OSCURATO:PERSONA] presso banche e uffici postali. [OSCURATO:PERSONA], la cui posizione era molto simile a quella di Di brio, essendosi limitati entrambi a utilizzare le fatture per operazioni inesistenti loro messe a disposizione da [OSCURATO:PERSONA], era stato assolto dal reato associativo. 4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] si compone di un solo motivo con cui si denuncia il vizio di motivazione, in tutte le sue declinazioni, in relazione agli artt. 125, 546 e 605 cod. proc. pen. Si assume che la Corte territoriale "non aveva assolto all'obbligo motivazionale di disaminare le specifiche censure mosse dall'appellante". 5. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha trasmesso note d'udienza con cui si ribadiscono le censure proposte con il ricorso richiamando in particolare le due sentenze della Corte di Giustizia Tributaria e del Tribunale di Bologna. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi dei ricorsi impongono di chiarire che il giudice d'appello non è tenuto a rispondere a tutte le argomentazioni svolte nell'impugnazione, giacché le stesse possono essere disattese per implicito o per aver seguito un differente iter motivazionale o per evidente incompatibilità con la ricostruzione effettuata (Sez. 6, n. 1307 del 26/09/2002, dep. 2003, Delvai, Rv. 223061 - 01; Sez. 6 , n. 34532 del 22/06/2021, Depetris, Rv. 281935 - 01; Sez. 3, n. 24429 del 27/5/2025, S.). In presenza di una doppia conforme in tema di affermazione di responsabilità, va, peraltro, ritenuta la validità della motivazione della sentenza d'appello per relationem a quella della decisione impugnata, sempre che le censure formulate contro la sentenza di primo grado non contengano elementi ed argomenti diversi da quelli già esaminati e disattesi, in quanto il giudice di appello, nell'effettuazione del controllo della fondatezza degli elementi su cui si regge la sentenza impugnata, non è tenuto a riesanninare questioni sommariamente riferite dall'appellante nei motivi di gravame, sulle quali si sia soffermato il primo giudice, con argomentazioni ritenute esatte e prive di vizi logici, non specificamente e criticamente censurate. In tal caso, infatti, le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre, in ogni caso, fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, tanto più ove i giudici dell'appello abbiano esaminato le censure con criteri omogenei a quelli usati dal giudice di primo grado e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione, sicché le motivazioni delle sentenze dei due gradi di merito costituiscano una sola entità (Sez. 3, n. 13926 del 1/12/2011, Valerio, Rv. n. 252615; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, dep.2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218). Il vizio di mancanza di motivazione, in altri termini, in caso di "doppia conforme" è strettamente legato alle ragioni addotte Con il gravame nel senso che la riproposizione di questioni già adeguatamente risolte dal primo giudice o deduzioni generiche, superflue, non pertinenti, manifestamente infondate o palesemente inconsistenti legittimano una scelta motivazionale che prescinde dall'esame dettagliato delle doglianze proposte con l'appello, gravando sulla Corte territoriale l'obbligo di confrontarsi con le questioni specifiche, introduttive di rilievi non sviluppati nel giudizio anteriore o contenenti argomenti che pongano in discussione le valutazioni in esso compiute (Sez, 6, n. 3432 del 17/12/2024 (dep. 2025), Fallea;Sez. 5, n. 52619 del 5/10/2016, Unterholzner; Sez. 1, n. 39537 del 8/3/2019, Gulizia) Due ultime precisazioni sono necessarie prima di esaminare le censure mosse dalle difese alla sentenza impugnata. Va, in primo luogo, ricordato che in tema di impugnazioni è inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado, che non abbia preso in considerazione un motivo di appello, che risulti ab origine inammissibile per manifesta infondatezza, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio. (Sez. 2, n. 10173 del 16/12/2014, dep. 2015, Bianchetti, Rv. 263157 — 01). In tema di ricorso per cassazione, inoltre, la censura di omessa valutazione da parte del giudice dell'appello dei motivi articolati con l'atto di gravame onera il ricorrente della necessità di specificare il contenuto dell'impugnazione e la decisività del motivo negletto al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono non risolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l'atto di ricorso contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (Sez. 4, n. 24619 del 18/12/2024, Possamai; Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018, dep. 2019, C., Rv. 275853-02). 2. Tanto premesso, va rilevato che il GUP ha fondato il giudizio di responsabilità adottato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] sulle dichiarazioni eteroaccusatorie di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], sul fatto che anche i bonifici disposti da [OSCURATO:PERSONA], come quelli effettuati dagli altri imprenditori che si erano avvalsi della cartiere di [OSCURATO:PERSONA], erano stati immediatamente monetizzati, restando ignota la destinazione degli importi prelavati, sulle conversazioni intercettate e sugli incontri di [OSCURATO:PERSONA], o dei suoi emissari, con [OSCURATO:PERSONA]. Tale impianto ricostruttivo è stato recepito dalla Corte territoriale che ha sottolineato la valenza significativa degli "incontri documentati", delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] e delle intercettazioni telefoniche per poi segnalare che gli importi delle fatture emesse in poco più di un anno dalla [OSCURATO:SOCIETA]. e dalla [OSCURATO:SOCIETA]. in favore della [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA], pari a oltre €415.000,00, erano "del tutto incompatibili con il volume di affari e con la forza economica della società dello [OSCURATO:PERSONA]". 3. Orbene, è vero che non tutti i motivi di appello proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] che si assumono negletti trovano una risposta, esplicita o implicita, nella decisione impugnata, ma non può ignorarsi che quelli trascurati, in alcuni casi per la loro manifesta infondatezza, in altri per la loro genericità, non confrontandosi compiutamente con la trama argomentativa del GUP, e talvolta per la marginalità nell'economia della decisione delle questioni che sollevano, risultano inidonei a intaccare la tenuta logica dell'impianto argomentativo che sorregge la decisione. 3.1 Il motivo di gravame riprodotto alle pag. 3 e seguenti del ricorso, propone letture alternative delle conversazioni intercettate che ignorano i passi di dialoghi ritenuti dal GUP dimostrativi dell'ipotesi accusatoria. A mero titolo esemplificativo, nella telefonata del 27/2/2017 di pag. 145 della sentenza di primo grado, [OSCURATO:PERSONA], afferma: "Siccome abbiamo fatto passare un po di tempo perché per i ricambi...". Tale espressione appare del tutto in linea con il modus procedendi dell'associazione che incassava i bonifici dei beneficiari della falsa fatturazione e poi provvedeva alla restituzione in contanti, nelle mani del "cliente", di quanto ricevuto, scomputato l'aggio riconosciuto a [OSCURATO:PERSONA]. Stessa strategia difensiva si rileva in relazione alla telefonata del 5/5/2017 riportata a pag. 146 della sentenza, non confrontandosi il gravame con l'espressione di [OSCURATO:PERSONA]: "Devo poi anche farti vedere una cosa che abbiamo fatto i conti sui ricambi, sì che poi, non ci torna come dicevamo alla fine ci deve essere uno scambio di ricambi maggiore ...sì perché tanto alla fine il giro dopo, o quello dopo ancora, devono esserci più ricambi, ecco". 3.2 Ulteriore espediente utilizzato dalla difesa per accreditare la lettura alternativa delle intercettazioni prospettata è dato dalla sovrapposizione delle parti delle conversazioni relative alle foto e ai video che [OSCURATO:PERSONA] inviava a [OSCURATO:PERSONA], e che questi, talvolta, restituiva al primo, per ragioni che rimangono ignote nell'ipotesi ricostruttiva della difesa, che generalmente seguivano sviluppi comunicativi chiari e immediatamente intelligibili, con quelle che invece riguardano il denaro che [OSCURATO:PERSONA] inviava a [OSCURATO:PERSONA], che procedono utilizzando un codice linguistico prodotto dalla sedimentazione dei rapporti pregressi che tuttavia, a dispetto delle cautela adottate, viene sovente vanificato dall'inserimento nello sviluppo espressivo di frasi e preposizioni del tutto illogiche. Esemplificativa, al riguardo, è l'interpretazione data dalla difesa alla intercettazione del 5/5/2017, riportata a pag. 175 della sentenza, che riferisce la spedizione ai "ricambi" mentre il testo della telefonata rende evidente la correttezza della lettura dei giudici di merito che hanno legato la "spedizione" ai dischetti ritenendo la richiesta di [OSCURATO:PERSONA], che rivendicava l'invio di "più ricambi", in quanto altrimenti gli mancavano "dei test", inerente al denaro che [OSCURATO:PERSONA] doveva restituirgli, tant'è che [OSCURATO:PERSONA] rinviò a un successivo incontro il necessario chiarimento. Altre telefonate, valorizzate dal GUP in quanto ritenute rivelatrici della illiceità del rapporto, sono dal motivo di gravame riportato in ricorso del tutto ignorate, come ad esempio quelle del 17/5/2017, sintetizzata a pag. 182 della sentenza di primo grado, in cui, a seguito dei controlli dell'Agenzia delle Entrate, [OSCURATO:PERSONA] allarmato, come sottolineato dal GUP, spiegò a [OSCURATO:PERSONA] quanto stava avvenendo e gli confidò che stava cercando di "sistemare delle cose". Al che [OSCURATO:PERSONA] chiese se il controllo fosse relativo "a qualche ricambio" suo. Il motivo di gravame, quindi, non si confronta compiutamente con l'articolata motivazione resa in relazione al significato delle intercettazioni telefoniche dal GUP così sottraendo il deficit motivazionale denunciato allo scrutinio di questa Corte. 3.3 Il ricorso riproduce, ancora, il motivo di gravame con cui la difesa aveva contestato la valenza significativa dell'interrogatorio di [OSCURATO:PERSONA] prospettando, sostanzialmente, che [OSCURATO:PERSONA] era stato vittima di un raggiro in quanto, a sua insaputa, il valore delle prestazioni lui rese dal dichiarante era inferiore a quanto riportato in fattura. Anche tale argomento non si confronta con la motivazione di 'primo grado che riporta ampi stralci dell'interrogatorio reso da [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], dal quale emerge con evidenza che l'associazione a delinquere soddisfaceva la richiesta dei soggetti economici con cui interagiva di disporre di documentazione atta a dimostrare costi non sostenuti mediante l'emissione di fatture false, nel senso che non c'era una prestazione di servizi sottostante, o di "fatture gonfiate", che riportavano un valore superiore a quello effettivo, facendo seguito in entrambi i casi al bonifico del cliente la restituzione del denaro scomputato l'ammontare di quanto trattenuto a tiolo di compenso. Non è causale che lo sforzo esegetico della difesa non si confronta con il passo del verbale in cui [OSCURATO:PERSONA] dichiarò: "[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ho scambiato fatture gonfiate fino al 2017". Il motivo, inoltre, non risulta ignorato dalla Corte territoriale che, in ordine il valore significativo assegnato alla prova, non si è limitata a richiamare la motivazione del GUP ma ha anche sottolineato che l'ipotesi alternativa difensiva era smentita dal fatto che non risultava che [OSCURATO:PERSONA], avendo [OSCURATO:PERSONA] ammesso di aver praticato" un enorme sovrapprezzo rispetto alle prestazioni ricevute", non aveva "ritenuto di agire per ripetere quanto estortogli". 3.4 Il ricorso lamenta ancora che la Corte territoriale non aveva risposto all'argomento difensivò volto a privare di rilevanza indiziaria l'incontro avvenuto il [OSCURATO:DATA_NASCITA] fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al casello di [OSCURATO:PERSONA]. Va, però, osservato che le censure difensive che si assume ignorate dalla Corte territoriale sono generiche confrontandosi con solo alcuni degli indizi utilizzati nel ragionamento probatorio dei giudici di merito. Il GUP, infatti, aveva messo in evidenza che il viaggio di [OSCURATO:PERSONA] era finalizzato alla restituzione dei pagamenti ricevuti non soltanto a [OSCURATO:PERSONA] ma anche ad altre società che si avvalevano del sistema di fraudolente fatturazioni che il primo gestiva. Il possesso di ingenti somme anche dopo l'incontro con [OSCURATO:PERSONA] da pare del [OSCURATO:PERSONA] risulta, quindi, avallare e non smentire l'ipotesi accusatoria. Il GUP, ancora, dà rilievo all'intercettazione del [OSCURATO:DATA_NASCITA], riportata a pag. 178 della sentenza, con cui [OSCURATO:PERSONA] informò [OSCURATO:PERSONA] del controllo in atto, per sottolineare che [OSCURATO:PERSONA] affrontò una questione in relazione alla quale tenne a precisare che non vi era la necessità di adottare cautele per poi aggiungere che aveva dimenticato la restituzione dei DVD. Da tale intercettazione viene desunto che non tutti "i discorsi" potevano essere affrontati tranquillamente per telefono e, soprattutto, che la restituzione dei DVD non era stata la causale del precedente incontro. 3.5 Altro motivo di censura esposto in ricorso è relativo alla sentenza della Corte di Giustizia Tributaria dell'[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], che la difesa lamenta essere stata ignorata dalla Corte territoriale. Sennonché la sentenza è relativa a un contratto pubblicitario, relativo all'anno d'imposta 2015, intercorso fra la [OSCURATO:SOCIETA]. e Hydrogeno. Il rapporto è, quindi, relativo a un anno di imposta differente da quello in esame e del tutto indimostrata risulta l'affermazione, che si legge in ricorso nonché nelle note d'udienza, secondo cui "la [OSCURATO:SOCIETA]. si avvaleva per collocare le sponsorizzazioni nel motorsport della stessa [OSCURATO:SOCIETA]". La decisività della lacuna motivazionale denunciata è, quindi, rimasta indimostrata. Irrilevante, ai fini della presente valutazione è anche la sentenza del Tribunale di Bologna, sia in quanto priva dell'attestazione del passaggio in giudicato sia in quanto determinata da un compendio probatorio sostanzialmente diverso da quello valutato nel presente processo, dando atto la pronuncia che quel procedimento aveva potuto contare solo "sugli esiti dell'attività investigativa condotta dalla Guardia di Finanza di Arce nell'ambito di una più ampia attività di indagine; atti di cui non vi è alcuna traccia". 3.6 La valutazione del motivo in valutazione non può, ancora, ignorare che le censure difensive ignorano l'argomento logico sviluppato dalla Corte d'appello, che ha rilevato come gli importi delle fatture incriminate era del tutto "incompatibile con il volume di affari e con la forza economica sul mercato della società di [OSCURATO:PERSONA]". Trattasi di una valutazione, aderente alle risultanze probatorie, in grado di sorreggere autonomamente il giudizio in ordine all'inesistenza dei rapporti economici documentati dalle fatture incriminate con cui il ricorso non si confronta e che, per questo, connota il motivo in valutazione di un evidente difetto di specificità. 4. Venendo al secondo motivo d'impugnazione, la sentenza assume che il valore dei beni è "ben inferiore all'imposta evasa". La sentenza di primo grado, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, determina il valore della quota degli immobili spettante a [OSCURATO:PERSONA] in circa C 116.000,00. L'altro parametro di riferimento è, tuttavia, determinato in modo approssimativo, avendo calcolato il GUP che il totale delle imposte evase è pari a C 165.150,00 su cui però viene applicata una riduzione di un quarto essendo rimasto accertata che le fatture utilizzate dalla 313C S.r.l. erano relative a "operazioni solo in parte inesistenti". La sentenza di primo grado, tuttavia, non precisa sulla base di quali criteri si è ritenuto di dover determinare nella misura del 25% il valore effettivo delle prestazioni documentate nelle fatture incriminate. La questione era stata con il gravame sollevata dinanzi alla Corte d'appello, che tuttavia non ha superato il deficit motivazionale cui era incorso il GUP, avendo ribadito che l'ammontare dell'imposta evasa corrispondeva al 75% del valore complessivo delle fatture incriminate senza però spiegarne le ragioni. Cu r"" • CID41~e-c 1/k ~LUNA" 4.1.41/40 0(44.44-1 -1«..4ZZA.4 ot.) 441-144 #214-1,0" i4k#4-4-1 /1"4"9 44141 413L4. '0 5. Aspecifico risulta anche il ricorso proposto nell'interesse di Di brio. La condanna di Di brio per il reato associativo ha quale premessa l'irrilevanza degli scopi personali perseguiti attraverso l'associazione così da potersi ravvisare l'associazione fra colui che vende le fatture per operazioni inesistenti e colui che le acquista per conseguire vantaggi fiscali (pag. 75 della sentenza di primo grado). Il GUP, quindi, mette in evidenza il carattere strutturato e continuativo dei rapporti fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che faceva sì che il primo scaricasse "sistematicamente gli introiti della sua Pubblievolution sulla cartiera" (pagg. 82 e 141), concorresse nell'individuazione delle cartiere da utilizzare così da rendere necessaria una "contabilità relativa agli illeciti flussi di denaro" (pagg. 82 e 142). Il GUP, ancora, sottolinea che anche l'interrogatorio del ricorrente rendeva manifesto che lo stesso fosse consapevole della struttura associativa gestita da [OSCURATO:PERSONA]. Il ragionamento probatorio del GUP è integralmente recepito dalla Corte d'appello. 5.1 A tale apparato argomentativo il ricorso oppone censure generiche che non si confrontano con gli elementi probatori inseriti nei processi inferenziali sviluppati nelle sentenze di merito e non confutano le argomentazioni in punto di diritto che sorreggono la condanna. Si assume che [OSCURATO:PERSONA] non aveva avuto rapporti con soggetti differenti [OSCURATO:PERSONA]. La sentenza di primo grado dà, invece, conto degli incontri del ricorrente con [OSCURATO:PERSONA], con la commercialista dell'associazione, [OSCURATO:PERSONA], e con una delle teste di legno posto al vertice di una delle cartiere, Moscardini. Si contesta, poi, che [OSCURATO:PERSONA] fosse partecipe di un preventivo accordo volto alla commissione di una serie di delitti con più persone. Tale argomento, però, non si confronta con il principio di diritto, richiamato a pag. 77 della sentenza di primo grado, secondo cui ai fini dell'integrazione del vincolo associativo non è richiesta la prova della conoscenza reciproca di tutti gli associati, ma è sufficiente la consapevolezza e volontà di partecipare, assieme ad almeno altre due persone aventi la stessa consapevolezza e volontà, ad una società criminosa strutturata e finalizzata secondo lo schema legale. Il ricorso, ancora, non tiene conto dello sforzo profuso dai giudici di merito per dimostrare il carattere sistematico e continuativo dei rapporti di [OSCURATO:PERSONA] con l'associazione capeggiata da [OSCURATO:PERSONA] che imponevano la tenuta di una contabilità dei flussi illeciti di denaro e che garantivano al primo di poter disporre di tutte le fatture per operazioni inesistenti che gli occorrevano, così fornendo un contributo essenziale all'operatività del sodalizio. Si deduce, inoltre, che l'istruttoria non ha dato prova della stabilità del vincolo associativo senza però confrontarsi con gli argomenti che sorreggevano l'opposta conclusione cui sono pervenuti i giudici di merito e senza confutare efficacemente l'affermazione della Corte territoriale che aveva rilevato che l'appello di [OSCURATO:PERSONA] non aveva contestato l'esistenza del sodalizio criminoso. 5.2 Non aderente alla ricostruzione dei giudici di merito è poi l'equiparazione alla posizioni di [OSCURATO:PERSONA], assolto per il reato associativo. [OSCURATO:PERSONA], infatti, a differenza di [OSCURATO:PERSONA], concordava con [OSCURATO:PERSONA] le cartiere da utilizzare per l'emissione delle fatture (pag. 122 della sentenza di primo grado), disponeva di un "conto aperto" che necessitava la tenuta di una contabilità degli illeciti flussi di denaro (pag. 142 sentenza di primo grado), aveva rapporti non soltanto con [OSCURATO:PERSONA] e con il corriere del denaro, [OSCURATO:PERSONA] (pag. 135 della sentenza di primo grado) ma anche con Moscardini, la testa di legno che risultava l'amministratore della MDM, la commercialista [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (pag. 136 della sentenza di primo grado). Il differente grado di inserimento nella struttura associativa fornisce quindi logica e adeguata motivazione alle opposte conclusioni cui è pervenuta la Corte territoriale in ordine al reato associativo in relazione alle posizioni di Di brio e [OSCURATO:PERSONA]. 5.3 L'aspecificità o la palese infondatezza delle doglianze difensive, per le ragioni già esposte, impediscono che il ricorso superi il vaglio di ammissibilità. 6. Venendo al ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], va osservato che la posizione del predetto è stata definita mediante l'accogliento della richiesta di pena concordata dalle parti processuali con rinuncia agli altri motivi. Giova premettere che in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. solo per motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della, pronuncia del giudice, risultando tutti gli altri profili assorbiti dalla rinuncia ai motivi di gravame diversi da quelli inerenti alla pattuizione raggiunta dalle parti (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019 - dep. 20/05/2019, Mariniello, Rv. 276102-01). E' stato, infatti, precisato che a seguito della reintroduzione del cosiddetto patteggiamento in appello, per opera dell'art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599 bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di circostanze aggravanti o sulla sussistenza di attenuanti in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (cfr. Sez. 3, Ordinanza n. 30190 del 08/03/2018, Hoxha, Rv. 273755; Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani e altro, Rv. 272853; Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522), cosicché anche eventuali doglianze in ordine alla erronea qualificazione giuridica della condotta risultano precluse dalla rinuncia ai motivi di impugnazione relativi alla responsabilità. Il raggiungimento dell'accordo in ordine alla pena, ancora, determina la radicale inammissibilità di ogni doglianza relativa ad una quantificazione della pena diversa da quella concordata e con riferimento a motivi ai quali la parte ha espressamente rinunciato. Tali parametri condannano all'inammissibilità il ricorso.7. In conclusione, i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] devono essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inamrhissibilità", si dispone che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] versino la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, esercitando la facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64, I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell'inannmissibilità stessa come sopra indicate. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al punto concernente la confisca