CassazionesentenzaSezione LDecisione del 15 aprile 2026
Cassazione n. 09669/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ona del legale rappresentantepro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]2026 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];1186 - controricorrente -avverso la sentenza n. 3617/2024 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 31/10/2024 R.G.N. 2115/2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del10/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello diRoma, in riforma della sentenza di primo grado, ha respinto laNumero registro generale 8658/2025Numero sezionale 1186/2026domanda di [OSCURATO:PERSONA] proposta nei confronti dNiu mAerloh dai r accolta generale 9669/2026Data pubblicazione 15/04/2026Airport [OSCURATO:SOCIETA]. ed ha dichiarato la legittimità dellicenziamento intimato per giustificato motivo oggettivo in data1.3.2023 per accertata impossibilità sopravvenuta temporaneadella prestazione (nella specie, carenza del tesserinoaeroportuale per accedere alla zona di lavoro) ex art. 1464 c.c.2. La Corte territoriale ha accertato la prolungata situazione diimpossibilità a svolgere la prestazione di lavoro da parte delVenditti (da almeno due anni) e l’impossibilità, per la società, diprevedere (con prognosi da effettuarsi ex ante) la cessazionedella causa di impedimento: invero, alla data del licenziamentola società non poteva avere alcuna ragionevole certezza delladichiarazione di non luogo a provvedere per assenza dellaquerela relativa al reato di furto (denuncia che avevadeterminato un primo licenziamento, del 28.1.2020, ritenutoillegittimo dal Tribunale di Civitavecchia che aveva disposo, conordinanza del 5.10.2020, la reintegrazione nel posto di lavoro)né del rilascio, da parte di Aeroporti di Roma, del tesserino diaccesso alla zona aeroportuale.3. Avverso tale sentenza il lavoratore ha proposto ricorso percassazione, affidato a tre motivi, illustrati da memoria. Lasocietà ha resistito con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso è dedotto, ai sensi dell'art. 360,primo comma, n. 5, c.p.c., l’ omesso esame di un fatto decisivooggetto di discussione tra le parti posto che la Corte di appelloha trascurato di considerare che la società già da tempo avrebbedovuto ottemperare all’obbligo di repêchage nei confronti dellavoratore sulla scorta dell’ordinanza del Tribunale diCivitavecchia che aveva dichiarato illegittimo il licenziamentodel 28.1.2020; pertanto, se il lavoratore fosse stato reintegratoNumero registro generale 8658/2025Numero sezionale 1186/2026nel posto di lavoro, anche per svolgere mansioni al dNiu mfeuroo dri ir accolta generale 9669/2026Data pubblicazione 15/04/2026dell’area aeroportuale (quindi, senza necessità di essere dotatodi tesserino, circostanza realizzata anche per altri dipendenti) ese il datore di lavoro si fosse adoperato per il rilascio deltesserino (da parte dell’ENAC), non si sarebbero verificati queipresupposti (prolungata sospensione del rapporto di lavoro perimpossibilità sopravvenuta della prestazione e prognosi diimprevedibilità del rilascio del tesserino) che hanno consentitola declaratoria di legittimità del (secondo) licenziamento.2. Con il secondo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell'art.360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione o falsa applicazionedegli artt. 3 della legge n. 604/1966, 2103 c.c., 2697 c.c.avendo, la Corte territoriale, erroneamente escluso per il casodi specie l’obbligo di repêchage a carico del datore di lavoro(impropriamente richiamando giurisprudenza di legittimità chefa riferimento ad una situazione diversa, ossia lo stato didetenzione del lavoratore).3. Con il terzo motivo è denunziata violazione o falsaapplicazione del Regolamento di esecuzione UE n. 2015/1998del 5.11.2015, del Programma nazionale per la sicurezzadell’Aviazione civile [OSCURATO:DATA_NASCITA] dell’ENAC e della Procedura dirilascio delle tessere aeroportuali del luglio 2024 in quanto lasocietà conosceva l’esistenza del procedimento penale e latipologia del reato contestato e poteva ben prevedere che, conl’entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2022 c.d. riforma Cartabia,il reato sarebbe diventato perseguibile a querela di parte e,quindi, in mancanza, il lavoratore sarebbe stato prosciolto;inoltre, il tesserino aeroportuale viene rilasciato dall’autoritàamministrativa dietro richiesta del datore di lavoro, e il rilascioè atto dovuto e immediato (e il parere della Polizia di Frontieradoveva essere, per forza, positivo una volta ottenuto unNumero registro generale 8658/2025Numero sezionale 1186/2026provvedimento giurisdizionale di proscioglimento inN umseerod dei r accolta generale 9669/2026Data pubblicazione 15/04/2026penale).3. I motivi, che per stretta connessione possono essereesaminati congiuntamente, sono fondati.4. Nel caso di ritiro del tesserino di accesso a lavoratoreaeroportuale, con conseguente accertata impossibilità dellaprestazione lavorativa, questa Corte ha escluso la legittimità dellicenziamento in assenza di una prova da parte del datore dilavoro dell'impossibilità della prestazione medesima in luoghidiversi da quello accessibile solo mediante il tesserino ovvero inmansioni diverse, almeno equivalenti, secondo modalità diservizio che l'imprenditore potrebbe disporre nell'ambito deipropri poteri organizzativi senza modificare l'assetto aziendale;grava sul datore di lavoro fornire la prova dell’impossibilità diun diverso utilizzo del dipendente (cfr. Cass. n. 11753/2005,Cass. nn. 8947 e 9453/1993, Cass. n. 2461/1992). Taleprincipio trova una deroga qualora il lavoratore non possa piùsvolgere le mansioni cui sia addetto e l'impedimento sia a luiimputabile per dolo o colpa, poiché in tal caso è stato ritenutolegittimo il licenziamento intimato dal datore di lavoro pergiustificato motivo oggettivo consistente nella sopravvenutaimpossibilità della prestazione lavorativa in relazione allemansioni suddette, senza che il recedente debba fornire la provadi non aver potuto adibire il lavoratore ad altro postonell'azienda, anche con mutamento di mansioni, essendo taleprova necessaria solo quando l'impedimento non siaaddebitabile al lavoratore (Cass. n. 11753/2005, Cass. n.1115/1992, Cass. n. 4294/1986).5. Nella fattispecie in esame la Corte territoriale si è soffermatasolo sul fatto (oggettivo) del ritiro del tesserino di accesso allaNumero registro generale 8658/2025Numero sezionale 1186/2026zona aeroportuale, considerandolo fatto del terzo, senza Naulmceuron dai r accolta generale 9669/2026Data pubblicazione 15/04/2026valutazione delle ragioni poste a fondamento del ritiro.6. Come dedotto dal ricorrente, risulta invece, dall'esame dellasentenza di primo grado (trascritta nel ricorso per cassazione),che la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] aveva dispostoil ritiro della tessera di accesso all'area aeroportuale ai sensidell'art. 718 cod. nav., a seguito della denuncia del lavoratore,da parte della Polizia di frontiera aerea, per furto in concorsocon altri. Il provvedimento di ritiro, preso dalla DirezioneAeroportuale, si fondava quindi su ragioni cautelative causateda supposti comportamenti illeciti del lavoratore,comportamenti che sono stati esclusi dalla sentenza delTribunale di Civitavecchia con ordinanza del 5.10.2020 (che hadichiarato illegittimo il licenziamento disciplinare e ha dispostola reintegrazione nel posto di lavoro).7. L'errore dei giudici di appello è stato, appunto, quello di nonaver valutato appieno la natura del provvedimento preso dallaDirezione Aeroportuale, considerando irrilevante l'eventualecomportamento del lavoratore giustificativo dello stesso, inquanto non menzionato tra i motivi del licenziamento; in altritermini i giudici di secondo grado si sono soffermati sull'attoterminale del ritiro del tesserino, senza considerare ne' ilprocedimento amministrativo che aveva portato a taledeterminazione, ne' il provvedimento giudiziale di annullamentodel licenziamento (risalente all’ottobre 2020) che aveva esclusoil comportamento inadempiente del lavoratore (causa efficientedel ritiro del tesserino aeroportuale). Inoltre, la società non hadimostrato l’impossibilità di utilizzare la prestazione dellavoratore al di fuori dell’area aeroportuale (quindi, senzanecessità di essere dotato di tesserino, come si era verificatoper altri dipendenti con mansioni identiche al Venditti)Numero registro generale 8658/2025Numero sezionale 1186/2026circostanza dedotta dal lavoratore sin dal ricorso introduttNivumoe rdo edi lr accolta generale 9669/2026Data pubblicazione 15/04/2026giudizio (e che, erroneamente, è stata parificata, dalla Corteterritoriale, alla diversa situazione dello stato di detenzione, conperdita della libertà personale, del dipendente).8. Il ricorso va, pertanto, accolto, la sentenza impugnata vacassata e rinviata alla Corte di appello di Roma, in diversacomposizione, che accerterà l’(eventuale) adempimento deldatore di lavoro all’obbligo di repêchage e provvederà, altresì,sulle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinviaalla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, cheprovvederà, altresì, sulle spese del presente giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma all’udienza del 10 marzo 2026.[OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]