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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 maggio 2024

Cassazione n. 23119/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/01/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] difensore di BOLOGNA Matteo ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata quella del Tribunale cittadino di condanna del predetto per i reati di cui all'art. 189 comma 6 e comma 7, codice strada (in Firenze il 2/4/2018) con le generiche equivalenti alla ritenuta recidiva; ritenuto che il ricorso é inammissibile, ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p., perché proposto per motivi non consentiti nel giudizio di legittimità, siccome costituiti da doglianze in fatto e non scandite da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto di impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez.

U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione); che, in particolare, il primo giudice ha ritenuto la recidiva contestata, ritenendo il maggior disvalore della condotta alla stregua dei precedenti penali, riconoscendo le generiche in termini di equivalenza, stante il divieto di cui all'art. 69, comma 4, cod. pen. e la Corte d'appello sottolineato la personalità negativa dell'imputato, cosicché le doglianze difensive risultano anche del tutto aspecifiche; ritenuto che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Deciso il 29 maggio 2024 La Consigliera est. [OSCURATO:PERSONA] e i [OSCURATO:PERSONA] tela 4rranti 7--Le,e DEPOSITA

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/01/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] difensore di BOLOGNA Matteo ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata quella del Tribunale cittadino di condanna del predetto per i reati di cui all'art. 189 comma 6 e comma 7, codice strada (in Firenze il 2/4/2018) con le generiche equivalenti alla ritenuta recidiva; ritenuto che il ricorso é inammissibile, ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p., perché proposto per motivi non consentiti nel giudizio di legittimità, siccome costituiti da doglianze in fatto e non scandite da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto di impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione); che, in particolare, il primo giudice ha ritenuto la recidiva contestata, ritenendo il maggior disvalore della condotta alla stregua dei precedenti penali, riconoscendo le generiche in termini di equivalenza, stante il divieto di cui all'art. 69, comma 4, cod. pen. e la Corte d'appello sottolineato la personalità negativa dell'imputato, cosicché le doglianze difensive risultano anche del tutto aspecifiche; ritenuto che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 29 maggio 2024 La Consigliera est. [OSCURATO:PERSONA] e i [OSCURATO:PERSONA] tela 4rranti 7--Le,e DEPOSITA