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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 maggio 2023

Cassazione n. 09083/2024

Testo disponibile della fonte

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to la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 13306/2019R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.c.p.a. in liquidazione, rappresentat a e difes a da gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso il lorostudio in Roma , via della Scrofa n. 57 , giusta procura speciale a margine della memoria di nomina di nuovo difensore; –ricorrente – Contro Agenzia delle dogane e dei monopoli, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale de l la Toscanan. 1868/01/20 18, depositata il 22.10.201

8. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 ottobre 2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Oggetto: Tributi - La CTP di Firenze accoglieva il ricorso proposto da lla Fer s.c.p.a. annullandol’invito al pagamento riguardante l’accisa per gli anni 2012 e 2013; - c on la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributaria regionale della Toscana accoglieva l’appello proposto dal l’Agenzia delle dogane, dichiarando dovute le somme di cui all’avviso di pagamento impugnato; - la FER s.c.p.a. impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato adue motivi ; -l’Agenzia delle dogane resisteva con controricorso ; [OSCURATO:PERSONA] -Con il primo motivo, la ricorrente de nuncia , in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 52, comma 3, lett. b) del d.lgs. n. 504 del 1995, 2, comma 2, del d.lgs. n. 79 del 1999 e 2602 cod. civ., per averela CTR negato la qualifica di autoproduttore della contribuente, in quanto l’energia elettrica prodotta era consumata dai soci consorziati , riten uti erroneamenteterzi rispetto al produttore; -con il secondo motivo, deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., laviolazione e/o falsa applicazione degli artt. 10, commi 1 e 2 e 11 della l. n. 212 del 2000, per avere la CTRritenuto erroneamente che il principio del legittimo affidamento si applicasse solo alle sanzioni e non anche ai tributi; - c iò posto, con “istanza di cessata materia del contendere”, depositata telematicamente in data 15.05.2023 , sottoscritt a dalla parte e dal suo difensore, la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso per cassazione, avendo saldato il proprio debito fiscale, incluso nella transazione fiscale inserita nell’accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 - bis L.F. , omologato dal Tribunale di Forlì in data 21.11.2022, in cui è stata prevista espressamente la chiusura del contenzioso fiscale pendente in ogni grado di giudizio con spese compensate; - l a rinuncia del la ricorrente è rituale perché è intervenuta prima dell'udienza,è stata sottoscritta dalla parte e dal difensore ed è stata comunicata alla controricorrente; - l’Agenzia delle dogane ha confermato, con nota d el 23.03.2023, l’intervenuto accordo di ristrutturazione dei debiti con transazione fiscale e l’integrale soddisfacimento, nell’ambito di tale accordo, della pretesa fiscaleoggetto della presenta controversia; - i l giudizio deve essere, pertanto , dichiarato estinto per cessata materia del contendere, con conseguente compensazione delle spese di lite; - l a declaratoria di estinzione del giudizio esclude, ovviamente, l'applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione; P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contenderee compensa le spese di lite.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 13306/2019R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.c.p.a. in liquidazione, rappresentat a e difes a da gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso il lorostudio in Roma , via della Scrofa n. 57 , giusta procura speciale a margine della memoria di nomina di nuovo difensore; –ricorrente – Contro Agenzia delle dogane e dei monopoli, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale de l la Toscanan. 1868/01/20 18, depositata il 22.10.201 8. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 ottobre 2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Oggetto: Tributi - La CTP di Firenze accoglieva il ricorso proposto da lla Fer s.c.p.a. annullandol’invito al pagamento riguardante l’accisa per gli anni 2012 e 2013; - c on la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributaria regionale della Toscana accoglieva l’appello proposto dal l’Agenzia delle dogane, dichiarando dovute le somme di cui all’avviso di pagamento impugnato; - la FER s.c.p.a. impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato adue motivi ; -l’Agenzia delle dogane resisteva con controricorso ; [OSCURATO:PERSONA] -Con il primo motivo, la ricorrente de nuncia , in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 52, comma 3, lett. b) del d.lgs. n. 504 del 1995, 2, comma 2, del d.lgs. n. 79 del 1999 e 2602 cod. civ., per averela CTR negato la qualifica di autoproduttore della contribuente, in quanto l’energia elettrica prodotta era consumata dai soci consorziati , riten uti erroneamenteterzi rispetto al produttore; -con il secondo motivo, deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., laviolazione e/o falsa applicazione degli artt. 10, commi 1 e 2 e 11 della l. n. 212 del 2000, per avere la CTRritenuto erroneamente che il principio del legittimo affidamento si applicasse solo alle sanzioni e non anche ai tributi; - c iò posto, con “istanza di cessata materia del contendere”, depositata telematicamente in data 15.05.2023 , sottoscritt a dalla parte e dal suo difensore, la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso per cassazione, avendo saldato il proprio debito fiscale, incluso nella transazione fiscale inserita nell’accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 - bis L.F. , omologato dal Tribunale di Forlì in data 21.11.2022, in cui è stata prevista espressamente la chiusura del contenzioso fiscale pendente in ogni grado di giudizio con spese compensate; - l a rinuncia del la ricorrente è rituale perché è intervenuta prima dell'udienza,è stata sottoscritta dalla parte e dal difensore ed è stata comunicata alla controricorrente; - l’Agenzia delle dogane ha confermato, con nota d el 23.03.2023, l’intervenuto accordo di ristrutturazione dei debiti con transazione fiscale e l’integrale soddisfacimento, nell’ambito di tale accordo, della pretesa fiscaleoggetto della presenta controversia; - i l giudizio deve essere, pertanto , dichiarato estinto per cessata materia del contendere, con conseguente compensazione delle spese di lite; - l a declaratoria di estinzione del giudizio esclude, ovviamente, l'applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione; P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contenderee compensa le spese di lite. Cos
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