CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 25 maggio 2026
Cassazione n. 16252/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ional s.r.l. e JoleSapienza, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]Cervia dalla quale è rappresentato e difeso giusta procura allegata alricorso, con indicazione dell’indirizzo pec;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante protempore [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, via GiuseppeArmellini n. 30, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] dal quale èrappresentata e difesa con l’avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procuraallegata alla memoria difensiva, con indicazione degli indirizzi pec;- resistente –Numero registro generale 23373/2024Numero sezionale 2059/2025Numero di raccolta generale 16252/2026Data pubblicazione 25/05/2026e contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA];- intimato -per il regolamento necessario di competenza richiesto avversol’ordinanza pronunciata dal [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]nel giudizio R.G. n. 2955-2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del sostitutoprocuratore generale [OSCURATO:PERSONA]’ERBA che ha chiesto ladichiarazione di inammissibilità del ricorso.1. Per la comprensione dei fatti di causa è utile premettere checon atto di citazione notificato il 6/3/2022, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.convenne in giudizio, dinnanzi al Tribunale di Firenze, il CondominioCastello di Montalbano 100%, di cui era condomina, al fine di sentiraccertare l’illegittimità di tre delibere, concernenti la creazione e l’usodi posti auto nell’area comune; la causa fu radicata presso il [OSCURATO:PERSONA] quale giudice del luogo dove si trovavano i beni comuni, inapplicazione dell’art. 23 cod. proc. civ.Costituendosi, il Condominio eccepì il difetto di competenzaterritoriale del Tribunale di Firenze per essere competente il [OSCURATO:PERSONA], in forza della deroga stabilita, per tutte le controversie tracondomini e tra condomini e condominio, dall’art. 20 bis delregolamento condominiale, come approvato dall’assemblea condelibera del 6 luglio 2017, a integrazione del regolamento giàprecedentemente approvato in data 20 gennaio 2017.Prima ancora, tuttavia, la società attrice aveva rappresentato chequella delibera assembleare del 6/7/2017 era stata impugnata e,Ric. 2024 n. 23373 sez. 2 - ud. 8-7-2025 -2-Numero registro generale 23373/2024Numero sezionale 2059/2025Numero di raccolta generale 16252/2026Data pubblicazione 25/05/2026quindi, transattivamente revocata («posta nel nulla», così nelladichiarazione a verbale), con verbale conciliativo firmato, dinnanzi alGiudice della causa, anche dall’avvocata difensore del Condominiomunito di idonei poteri.2. Il giudizio fu sospeso ex art. 337 cod. proc. civ. in attesa delladefinizione del regolamento di competenza instaurato dal CondominioMontalbano avverso la sentenza non definitiva n.1961/2023, resa neidue diversi giudizi riuniti, n. 8445/20 e n. 8772/20 R.G., pendenti traCondominio, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA].,con cui il Tribunale di Firenze aveva dichiarato la sua competenza.2.1. Con ordinanza n. 1718/2024, la Cassazione confermò lacompetenza del Tribunale di Firenze nei suddetti giudizi riuniti.3. Riassunto il presente giudizio sospeso, in data 11/7/2024, ilCondominio convenuto ha chiesto che la causa fosse rimessa a questaCorte, in rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis cod. proc. civ., allegandola necessità di risolvere pregiudizialmente, in diritto, se «in ambitocondominiale, ai fini della deroga ex art. 23 cod. proc. civ. incombinazione con l’art. 28 cod. proc. civ., sia necessaria l’unanimitàdei partecipanti (ovvero l’unanimità di tutti i condomini) o se invece siasufficiente la maggioranza qualificata ex art. 1136 comma II cod. civ.».2.1. Con ordinanza del 24/9/24, il Tribunale di Firenze, rilevatoche la questione di diritto non aveva alcuna rilevanza praticanell’odierno procedimento, perché sulla inefficacia della clausola e sullacompetenza del Tribunale di Firenze a conoscere le controversiesull’area parcheggio aveva già statuito questa Corte, sia pure neldiverso procedimento, ha dichiarato inammissibile l’istanza ex art. 363bis comma IV cod. proc. civ. e disposto il prosieguo del giudizio,accogliendo parzialmente le istanze istruttorie e fissando udienza perl’espletamento delle prove.Ric. 2024 n. 23373 sez. 2 - ud. 8-7-2025 -3-Numero registro generale 23373/2024Numero sezionale 2059/2025Numero di raccolta generale 16252/2026Data pubblicazione 25/05/20263. Avverso questa ordinanza del Tribunale di Firenze, ilCondominio del Castello di Montalbano 100% ha proposto ricorso perregolamento di competenza ex art. 42 cod. proc. civ., affidandolo acinque motivi, illustrati da successiva memoria. La immobiliare Fibbis.r.l. ha presentato la sua memoria difensiva. [OSCURATO:PERSONA] nonha svolto difese.Il Pubblico ministero ha chiesto la dichiarazione di inammissibilitàdel ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso è evidentemente inammissibile, sicché non ènecessario riportare analiticamente i cinque motivi posti a suofondamento.Innanzitutto è inammissibile l’impugnazione dell’ordinanza concui il Giudice del merito disponga o non ritenga necessaria larimessione degli atti a questa Corte in rinvio pregiudiziale, inconsiderazione della natura meramente ordinatoria del provvedimento;il rinvio pregiudiziale è stato, infatti, previsto dal legislatore, comedetto in dottrina, quale «strumento di nomofilachia (anticipata e nonimpugnatoria)» nel senso che, a seguito della devoluzione in rinvio,questa Corte è chiamata a esercitare la sua funzione nomofilattica inun’ipotesi di giurisdizione «consultiva» ulteriore rispetto a quellaprevista nel ricorso nell’interesse della legge o sottesa alla correzionedella motivazione della sentenza impugnata in ipotesi di dispositivocorretto in diritto.2. Per altro verso, deve rilevarsi che il Condominio, nel suoricorso e, poi, nella memoria illustrativa, ha esplicitamente dichiaratodi voler impugnare l’ordinanza istruttoria pronunciata nel presentegiudizio nella parte in cui ha considerato che la competenza delTribunale di Firenze, per essere stata statuita da questa Corte conordinanza del 16/1/2024 nei giudizi riuniti, «fosse ormai coperta daRic. 2024 n. 23373 sez. 2 - ud. 8-7-2025 -4-Numero registro generale 23373/2024Numero sezionale 2059/2025Numero di raccolta generale 16252/2026Data pubblicazione 25/05/2026una definitività non più discutibile, quindi da giudicato esterno»,«processualmente impeditiva di assumere, sempre sulla competenzaterritoriale, decisione diversa».2.1. In tal senso il ricorso è inammissibile. Per giurisprudenzaconsolidata di questa Corte, infatti, anche a seguito della novella di cuialla l. n. 69 del 2009 sulla forma della decisione sulla competenza (daadottarsi con ordinanza anziché con sentenza) il provvedimento delgiudice adito (nella specie monocratico) che, nel disattendere lacorrispondente eccezione, affermi la propria competenza e disponga laprosecuzione del giudizio innanzi a sé è insuscettibile di impugnazioneex art. 42 cod. proc. civ., ove il regolamento non sia preceduto dallarimessione della causa in decisione e dal previo invito alle parti aprecisare le rispettive integrali conclusioni anche di merito, salvo chequel giudice, così procedendo e statuendo, abbia affermato - in terminidi assoluta e oggettiva inequivocità e incontrovertibilità - l'idoneitàdella propria determinazione a risolvere definitivamente davanti a séla suddetta questione (in ultimo, tra le numerose conformi, Cass. Sez.2, n. 17032 del 25/06/2025; Cass., Sez. Un., n. 20449 del29/09/2014).In assenza degli indici ritenuti rilevanti (rimessione della causa indecisione previo invito alla precisazione delle conclusioni), nella specie,dunque, il Tribunale si è limitato ad argomentare in motivazione, senzanulla statuire esplicitamente sul punto, che la questione di competenzaera stata già risolta da questa Corte e che la questione per cui era statochiesto il rinvio pregiudiziale non risultava avere alcuna rilevanzapratica proprio in conseguenza di questa statuizione, provvedendoquindi all’istruttoria della causa; evidentemente, pertanto, non puòritenersi che l’ordinanza abbia statuito sulla competenza che è rimastadevoluta all’esame finale del merito.Ric. 2024 n. 23373 sez. 2 - ud. 8-7-2025 -5-Numero registro generale 23373/2024Numero sezionale 2059/2025Numero di raccolta generale 16252/2026Data pubblicazione 25/05/20262. Il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e le partidevono essere rimesse dinnanzi al Tribunale di Firenze che regoleràanche le spese di questo procedimento di regolamento.In ragione della natura impugnatoria del ricorso per regolamentodi competenza, sussistono i presupposti processuali per il versamento– ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115 - da parte del Condominio ricorrente, di un ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione,se dovuto. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso e rimette le partidinnanzi al Tribunale di Firenze, anche per le spese di questo giudiziodi regolamento.Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del Condominio ricorrente, di un ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ilricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002,se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione civile della Corte suprema di Cassazione dell’8 luglio 2025.La PresidenteMilena FalaschiRic. 2024 n. 23373 sez. 2 - ud. 8-7-2025 -6-