CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 33234/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/01/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che ne ha confermato la penale responsabilità per i delitti di bancarotta fraudolenta documentale e impropria da operazioni dolose; considerato che l'unico motivo di ricorso - che denuncia il vizio di motivazione, ad avviso della difesa pure apparente in ordine alla condanna per bancarotta fraudolenta documentale (non essendosi chiarito adeguatamente in che termini l'imputato (tenuto conto del periodo in cui è stato detenuto) dovrebbe rispondere del fatto - è manifestamente infondato in quanto la Corte di appello, a fronte delle generiche allegazioni contenute nell'atto di appello (che in maniera del tutto assertiva si era doluto dell'attribuzione al [OSCURATO:PERSONA] della qualità di amministratore di fatto e della sottrazione delle scritture contabili), ha reso una congrua motivazione, indicando gli elementi da cui ha tratto i poteri gestori del ricorrente (dando conto del fatto che egli era amministratore di diritto già dall'ottobre 2015) e richiamando quanto esposto già nella sentenza di primo grado che aveva evidenziato come la documentazione contabile non fosse stata in toto rinvenuta e come all'imputato - che aveva mantenuto un ruolo gestorio di fatto - fosse succeduto nella carica un mero prestanome; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i