CassazionedecretoSezione 6Decisione del 30 settembre 2022
Cassazione n. 30310/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 30848-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 14/A, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Prefetto pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende -controricorrente - avverso la sentenza n. 12462/2021 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 20/07/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata, n. 12462/2021, il Tribunale di Roma rigettava l’appello interposto da [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza del Giudice di Pace di Roma, n. 26724/2018, con la quale era stato respinto il ricorso proposto dal predetto appellante avverso un decreto di sospensione cautelare della patente di guida disposto ai sensi dell’art. 223 del codice della strada. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a tre motivi. Resiste con controricorso la Prefettura di Roma. In prossimità dell’adunanza camerale, la parte ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “[OSCURATO:PERSONA]. 380-[OSCURATO:PERSONA]. PROC. CIV. INAMMISSIBILITA’, o comunque RIGETTO, del ricorso. Con la sentenza impugnata, n. 12462/2021, il Tribunale di Roma rigettava l’appello interposto da [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza del Giudice di Pace di Roma, n. 26724/2018, con la quale era stato respinto il ricorso proposto dal predetto appellante avverso un decreto di sospensione cautelare della patente di guida disposto ai sensi dell’art. 223 del codice della strada. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a tre motivi. Con il primo di essi, il ricorrente lamenta il mancato rispetto del termine previsto dall’art. 223 del codice della strada, perché la sospensione cautelare della sua patente di guida non sarebbe stata disposta nell’immediatezza del fatto, ma a distanza di tempo, e non sarebbe stato rispettato il termine di 10 giorni previsto per la trasmissione del rapporto al Prefetto, né quello di 15 giorni per la trasmissione del parere della Motorizzazione civile. La censura è inammissibile. Il ricorrente richiama una pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. Sez.U, Sentenza n. del 06/06/2007 , Rv. 597648), la quale ha tuttavia affermato, innanzitutto, la natura non perentoria dei termini di cui all’art. 223, primo comma, del codice della strada. E’ vero che le S.U. hanno affermato, in quella occasione, che gli adempimenti di cui alla norma richiamata e l'emissione del provvedimento di sospensione devono intervenire entro un tempo ragionevole, la cui valutazione in concreto è rimessa al giudice di merito, in considerazione delle finalità cautelari del provvedimento, ma è anche vero che nel caso esaminato dal [OSCURATO:PERSONA] la Prefettura aveva adottato il provvedimento di sospensione della patente a distanza di otto mesi dall'incidente, sulla base di un parere trasmesso dalla Motorizzazione con cinque mesi di ritardo. Nel caso di specie, invece, lo stesso ricorrente evidenzia che l’incidente è avvenuto il [OSCURATO:DATA_NASCITA], gli esami tossicologici sono stati compiuti il 28.7.2017, il parere è stato trasmesso dalla Motorizzazione il 1.8.2017 e la sospensione della patente di guida è stata adottata il 9.8.2017, ovverosia appena 38 giorni dopo il sinistro (cfr. pag. 8 del ricorso). Il Tribunale ha ritenuto che tale tempo costituisse “… un lasso di tempo ragionevole” (cfr. pag. 4 della sentenza) e tale affermazione si risolve in un giudizio di fatto, non utilmente censurabile in sede di legittimità. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta l’omesso esame di fatti decisivi, perché il giudice di merito avrebbe confermato l’applicazione di una misura cautelare afflittiva in assenza della prova dell’effettivo stato di alterazione del destinatario al momento del sinistro. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta la nullità assoluta della decisione per vizio della motivazione e per conseguente impossibilità di ricostruire l’iter logico-argomentativo seguito dal Tribunale. Le due censure, suscettibili di esame congiunto, sono inammissibili. Il Tribunale da atto che, nel caso di specie, “… l’immediatezza della contestazione non si è resa possibile in quanto il Cesari era già stato trasportato in ospedale” ed aggiunge che “Assolutamente generica è, infine, la contestazione relativa alla attendibilità dei risultati delle analisi effettuate sulla persona del ricorrente per la determinazione del tasso ematico di sostanze stupefacenti e psicotrope” (cfr. ancora pag. 4 della sentenza). Da un lato, dunque, il fatto che le analisi siano state effettuate a distanza dal sinistro è giustificato dal trasporto del Cesari in ospedale nell’immediatezza del fatto. Dall’altro lato, invece, le censure che il predetto aveva sollevato in sede di merito presuppongono la necessità di una visita medica che non è prevista per l’irrogazione della sospensione cautelare di cui all’art. 223 del codice della strada, ma soltanto in relazione all’accertamento del fatto – reato, ai sensi di quanto previsto dall’art. 187 del medesimo codice. Le due fattispecie non sono paragonabili, avendo la sospensione della patente prevista dall’art. 223 finalità esclusivamente cautelari, mentre quella eventualmente derivante dalla condanna per il reato di cui all’art. 187 natura di sanzione accessoria in funzione rieducativa e repressiva. Né sussiste alcun profilo di omesso esame, avendo il giudice di merito scrutinato le censure proposte dal Cesari, respingendole sulla scorta di una motivazione certamente idonea ad integrare il cd. minimo costituzionale e a rendere intellegibile il percorso logico-argomentativo seguito dal giudice di merito”. [OSCURATO:PERSONA], preso atto della proposta del Relatore, che condivide nel contenuto, ritiene il ricorso inammissibile. La memoria depositata dalla parte ricorrente in prossimità dell’adunanza camerale non contiene argomenti ulteriori rispetto ai motivi di ricorso, dei quali essa è meramente riproduttiva. In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. PQM la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in € 900 oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13 , comma 1 - quater , del D .P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norm