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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 14702/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/02/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna del predetto per il reato di cui all'art. 624 e 625 n. 2) e n. 7) cod. pen. emessa dal giudice di primo grado in sede di giudizio abbreviato; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione all'inutilizzabilità del contenuto delle segnalazioni anonime con riferimento alla circostanza aggravante dell'esercizio della violenza sulle cose, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso, che ha in particolare già chiarito come la prova della violenza sulle cose risultasse soprattutto alla stregua della ricostruzione svolta dagli operanti che intervenuti sul posto avevano avuto modo di rilevare direttamente non solo l'asportazione del finestrino ma anche la forzatura del blocco di accensione oltre che l'uso di chiave adulterina, escludendo in ogni caso la ravvisabilità del furto momentaneo, mancando in ogni caso la restituzione dell'autovettura che veniva abbandonata dall'imputato, e dai suo complice, solo allorquando si accorgevano del sopraggiungere della P.G; Considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce il travisamento della prova, denuncia nella sostanza il travisamento del fatto in cui sarebbero incorsi ì giudici del merito quale risultato di una diversa ricostruzione storica dei fatti, e la rilevanza e attendibilità delle prove, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, che hanno nelle conformi pronunce di primo e secondo grado offerto logica e congrua motivazione a sostegno della ricostruzione ritenuta convalidata dagli elementi processuali risultanti dagli atti; Ritenuto che il terzo motivo di ricorso, che denuncia vizio di motivazione in relazione alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen., è indeducibile perché fondato su doglianze in punto di fatto e meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso ( che ha in particolare già posto in evidenza come l'autovettura in questione, lasciata in un parcheggio pubblico da colui che era il suo proprietario, non potesse ritenersi abbandonata ); Chiarito - quanto alla questione di improcedibilità dell'azione penale sollevata dalla difesa alla luce della recente riforma Cartabia nella memoria versata in atti che accede in ogni caso a ricorso ab origine inammissibile per le ragioni suindicate - che la sopravvenienza della procedibilità a querela, per effetto della legge n. 150 del 2022, non prevale sulla inammissibilità del ricorso, poiché, a differenza dell'ipotesi di abolitio criminis, non è idonea a incidere sul c.d.

"giudicato sostanziale" (cfr. Sez.

U, n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551 che ha anche precisato l'irrilevanza della memoria successiva che inerisca a ricorso inammissibile che in quanto tale non ha consentito l'istaurazione di un valido rapporto processuale); invero la sopravvenuta eventualità della improcedibilità, dovuta all'abbandono del regime di perseguimento di ufficio del reato, non opera come la richiamata ipotesi abrogativa la quale è destinata ad essere rilevata anche in sede esecutiva mediante la revoca della sentenza ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen. e per tale ragione - essenzialmente di economia processuale - è stata ritenuta dalla giurisprudenza apprezzabile anche in fase di cognizione ed in presenza di ricorso inammissibile.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/02/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna del predetto per il reato di cui all'art. 624 e 625 n. 2) e n. 7) cod. pen. emessa dal giudice di primo grado in sede di giudizio abbreviato; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione all'inutilizzabilità del contenuto delle segnalazioni anonime con riferimento alla circostanza aggravante dell'esercizio della violenza sulle cose, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso, che ha in particolare già chiarito come la prova della violenza sulle cose risultasse soprattutto alla stregua della ricostruzione svolta dagli operanti che intervenuti sul posto avevano avuto modo di rilevare direttamente non solo l'asportazione del finestrino ma anche la forzatura del blocco di accensione oltre che l'uso di chiave adulterina, escludendo in ogni caso la ravvisabilità del furto momentaneo, mancando in ogni caso la restituzione dell'autovettura che veniva abbandonata dall'imputato, e dai suo complice, solo allorquando si accorgevano del sopraggiungere della P.G; Considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce il travisamento della prova, denuncia nella sostanza il travisamento del fatto in cui sarebbero incorsi ì giudici del merito quale risultato di una diversa ricostruzione storica dei fatti, e la rilevanza e attendibilità delle prove, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, che hanno nelle conformi pronunce di primo e secondo grado offerto logica e congrua motivazione a sostegno della ricostruzione ritenuta convalidata dagli elementi processuali risultanti dagli atti; Ritenuto che il terzo motivo di ricorso, che denuncia vizio di motivazione in relazione alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen., è indeducibile perché fondato su doglianze in punto di fatto e meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso ( che ha in particolare già posto in evidenza come l'autovettura in questione, lasciata in un parcheggio pubblico da colui che era il suo proprietario, non potesse ritenersi abbandonata ); Chiarito - quanto alla questione di improcedibilità dell'azione penale sollevata dalla difesa alla luce della recente riforma Cartabia nella memoria versata in atti che accede in ogni caso a ricorso ab origine inammissibile per le ragioni suindicate - che la sopravvenienza della procedibilità a querela, per effetto della legge n. 150 del 2022, non prevale sulla inammissibilità del ricorso, poiché, a differenza dell'ipotesi di abolitio criminis, non è idonea a incidere sul c.d. "giudicato sostanziale" (cfr. Sez. U, n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551 che ha anche precisato l'irrilevanza della memoria successiva che inerisca a ricorso inammissibile che in quanto tale non ha consentito l'istaurazione di un valido rapporto processuale); invero la sopravvenuta eventualità della improcedibilità, dovuta all'abbandono del regime di perseguimento di ufficio del reato, non opera come la richiamata ipotesi abrogativa la quale è destinata ad essere rilevata anche in sede esecutiva mediante la revoca della sentenza ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen. e per tale ragione - essenzialmente di economia processuale - è stata ritenuta dalla giurisprudenza apprezzabile anche in fase di cognizione ed in presenza di ricorso inammissibile. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore dell
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