CassazionedecretoSezione 2Decisione del 5 aprile 2023
Cassazione n. 40106/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di COSENZA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto il rigetto del ricorso Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020. Motivi della decisione Ricorre per [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del Tribunale della Libertà di Cosenza del 26/10/2022 che ha confermato il decreto del PM presso il Tribunale di Cosenza emesso in data 27/09/2022 con il quale è stato disposto il sequestro probatorio di smartphone, PC, periferiche, titoli di credito, denaro contante (già restituito) e altri documenti in relazione al reato di cui all'art.644 c.p. Deduce il ricorrente: 1. violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza del fumus commissi delicti per i reati di cui agli artt. 644 e 629 cod. proc. Sostiene che il Tribunale avrebbe reso una motivazione apparente, non avendo specificato sotto quale profilo e per quale ragione fosse necessaria l'acquisizione dei beni a fini probatori. 2. violazione di legge in relazione agli artt. 125, 253 e 324 cod. proc. pen. per mancanza del fumus commissi delicti, stante l'assoluta estraneità delle condotte del [OSCURATO:PERSONA] rispetto alle fattispecie contestate. 3. mancanza di motivazione in relazione ai principi di proporzionalità, adeguatezza e pertinenzialità. Il ricorso è inammissibile In sede di riesame del sequestro probatorio, il Tribunale è chiamato a verificare l'astratta sussistenza del reato ipotizzato, considerando il "fumus commissi delicti" in relazione alla congruità degli elementi rappresentati e, quindi, della sussistenza dei presupposti che giustificano il sequestro e la valutazione della legittimità del sequestro non deve essere effettuata nella prospettiva di un giudizio di merito sulla fondatezza dell'accusa, quanto, piuttosto, con riferimento all'idoneità degli elementi su cui si fonda la notizia di reato a rendere utile l'espletamento di ulteriori indagini, per acquisire prove certe o prove ulteriori del fatto, non esperibili senza la sottrazione all'indagato della disponibilità della res o l'acquisizione della stessa nella disponibilità dell'autorità giudiziaria ( N. 4496 del 1999 Rv. 214032, N. 19766 del 2003 Rv. 224882, N. 12118 del 2004 Rv. 228227, N. 44399 del 2004 Rv. 229899, N. 33873 del 2006 Rv. 234782, N. 15177 del 2011Rv. 250300, N. 24589 del 2011 Rv. 250397 N. n. 15254 del 2015 Rv. 263053) Deve aggiungersi che il concetto di fumus di reato che caratterizza i presupposti per l'emanazione di sequestro probatorio deve esser valutato tenendo conto della disciplina fissata dagli artt. 352 e 355 c.p.p. e considerando che, versandosi in tema di "assicurazione delle fonti di prova", spesso si opera nella fase iniziale delle indagini, con la conseguenza che non può pretendersi il medesimo livello di accertamento che caratterizza il diverso istituto del sequestro preventivo.Il provvedimento impugnato, seppur sinteticamente, ha evidenziato come dalle intercettazioni e dalle dichiarazioni delle persone offese fossero emersi elementi tali da far ritenere ragionevolmente presumibile o probabile la commissione dei reati per cui si procede e ha sufficientemente motivato con riferimento alla necessità dell'apprensione degli strumenti elettronici di comunicazione e di documenti ai fini della prova dei delitti in fase di accertamento (concessione di finanziamenti non autorizzata, usura ed estorsione). Può quindi affermarsi che Tribunale ha correttamente valutato il fumus del reato, considerando le finalità del provvedimento di sequestro e, sulla base degli elementi probatori allo stato esistenti. Il Tribunale di Cosenza ha altresì dato conto di come il provvedimento di sequestro contenesse l'accurata indicazione dei beni da apprendere e delle finalità probatorie da perseguire, nonché la compiuta descrizione delle ipotesi criminose addebitate all'indagato e di come per la ricerca di quegli specifici beni fosse necessario ricercare in tutti i dati contenuti nei supporti oggetto di sequestro. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Roma 5/04/2023 Il Consigliere estensore Il Presidente ,-- [OSCURATO:PERSONA] GeppinoRa - / DEPO