CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 19 luglio 2023
Cassazione n. 02773/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; lette le conclusioni del PG che ha concluso per il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza depositata il 19 luglio 2023 la Corte d'Appello di Palermo rigettava l'istanza di riparazione presentata da [OSCURATO:PERSONA] per la dedotta ingiusta detenzione sofferta per la durata di due anni, dieci mesi e dieci giorni, in relazione al reato di omicidio con premeditazione aggravato ex art. 7 D.L.152/1991 commesso ai danni di [OSCURATO:PERSONA], dal quale era stato assolto dalla Corte d'Assise d'appello di Palermo con sentenza del 28 dicembre 2017, divenuta irrevocabile il 14 maggio 2018. 2. In detta ordinanza la Corte territoriale riteneva che il richiedente avesse, con il proprio comportamento e atteggiamento gravemente colposo, concorso a dare causa alla custodia cautelare e ravvisava, pertanto, grave colpa ostativa al riconoscimento dell'indennizzo di cui all'art.314 cod.proc.pen. 2.1. Il giudice della riparazione ripercorreva la vicenda giudiziaria, sottolineando che la vittima, [OSCURATO:PERSONA], scomparso nel nulla il 13 novembre del 2002, apparteneva alla famiglia mafiosa di Villabate ed aveva scontato una condanna per associazione per delinquere di stampo mafioso; che l'odierno ricorrente [OSCURATO:PERSONA] era stato indicato come autore materiale dell'omicidio da un collaboratore di giustizia ed era stato condannato all'ergastolo in primo grado; che la vittima apparteneva alla cosca dei Montalto di Villabate, in dissidio con la avversaria fazione dei Mandalà; che l'omicidio era maturato nel contesto dei dissidi tra le due fazioni, a seguito del sopravvento preso dalla fazione Mandalà. L'ordinanza impugnata chiariva poi che la sentenza assolutoria non aveva ritenuto adeguatamente riscontrate le dichiarazioni del collaboratore di giustizia che aveva indicato il Rubino quale autore materiale dell'omicidio poichè non era stato giudicato credibile un altro collaborante, che avrebbe fornito riscontri diretti alle dichiarazioni accusatorie. I giudici di merito valorizzavano, ai fini della esclusione dell'indennizzo, il fatto che l'assoluzione del Rubino fosse stata determinata da una diversa valutazione della prova dichiarativa, e non certamente da una conclamata estraneità al fatto reato; sottolineavano inoltre come il suo coinvolgimento nel procedimento fosse dipeso proprio dalla certa appartenenza al sodalizio mafioso di Villabate e dal ruolo rilevante ricoperto all'interno del sodalizio medesimo. 3. Avverso l'anzidetta ordinanza ha proposto ricorso il difensore del Rubino per violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta colpa grave ostativa al riconoscimento del richiesto indennizzo ed al mantenimento della detenzione. Ha dedotto, in proposito, che non poteva ipotizzarsi la colpa grave del ricorrente, con conseguente esclusione dell'ingiustizia della sofferta detenzione, per tutti i delitti genericamente e potenzialmente ascrivibili alla associazione mafiosa e che lo stato di detenzione ingiustamente patito dal Rubino era invece causalmente ed esclusivamente dovuto alle false accuse mosse dal collaborante. 4. Il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso. 5. Si è costituito il Ministero delle Finanze con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato che ha insistito per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non merita accoglimento. 2. Secondo giurisprudenza consolidata di questa Corte di legittimità, la nozione di colpa grave di cui all'art.314, comma 1, cod.proc.pen. ostativa del diritto alla riparazione dell'ingiusta detenzione, va individuata in quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile ragione di intervento dell'autorità giudiziaria, che si sostanzi nell'adozione o nel mantenimento di un provvedimento restrittivo della libertà personale. A tale riguardo, secondo il ragionamento sviluppato dal giudice di legittimità, il giudice della riparazione deve fondare la sua deliberazione su fatti concreti e precisi, esaminando la condotta tenuta dal richiedente sia prima che dopo la perdita della libertà personale, al fine di stabilire, con valutazione ex ante (e secondo un iter logico motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito), non se tale condotta integri estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di "causa ed effetto" (Sez. 4, n. 3359 del 22 settembre 2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268952; Sez. 4, n. 9212 del 13 novembre 2013, Maltese, Rv. 259082; Sez. Un., n. 34559 del 26 giugno 2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222263). 3. Tanto premesso si rileva che i motivi di ricorso si fondano esclusivamente sul presupposto della sentenza assolutoria, secondo parametri ben diversi da quelli che - come sopra ricordato - fondano il giudizio di riparazione. Né ha rilievo l'argomento, pur suggestivo, per cui la conclamata appartenenza ad un clan mafioso non potrebbe costituire automaticamente condotta gravemente colposa in relazione ad ogni delitto maturato in ambienti legati alla criminalità organizzata. Al riguardo, va sottolineato che, alla pagina 3 del ricorso, si deduce e si ammette come sia stata giudizialmente accertata l'appartenenza del [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio mafioso. Ciò posto,va precisato che la Corte territoriale non ha individuato la condotta gravemente colposa dell'istante nella mera partecipazione all'associazione mafiosa, ma, seppur sinteticamente, ha invece specificato che il Rubino era inserito, con una posizione di preminenza, proprio nel gruppo territoriale che aveva deciso e realizzato l'uccisione della vittima e l'eliminazione del suo corpo, utilizzando le modalità connotanti lo stile e la metodologia proprie della associazione criminale mafiosa (la cd. " lupara bianca"). Dunque, il ragionamento della Corte non si snoda certamente nel senso adombrato nei motivi di ricorso, ma ricollega il delitto di cui il Rubino era stato accusato allo specifico contesto criminale cui l'istante pacificamente apparteneva (precisamente, si ripete, il gruppo territoriale che aveva pianificato l'omicidio, facente capo al [OSCURATO:PERSONA] della cosca di Villabate). E' dunque in linea con il principio di diritto sopra illustrato la considerazione svolta nella motivazione della ordinanza impugnata, ossia che l'appartenenza del ricorrente alla cosca mafiosa di Villabate, con un ruolo di rilievo, si pone come condotta sinergica rispetto alla applicazione della misura custodiale, anche in considerazione delle specifiche modalità dell'omicidio, che non si caratterizzava come un qualsiasi reato, ma come un reato commesso con connotazioni e caratteristiche mafiose. 3.1. Orbene, è certamente da ritenere gravemente colposo il comportamento che, valutato con il parametro dell'id quod plerumque accidit, "sia tale da creare una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria a tutela della sicurezza collettiva" e renda prevedibile, anche se non voluto, l'intervento dell'autorità giudiziaria. Alla stregua di tale impostazione va ribadita l'incidenza causale delle "frequentazioni ambigue - ossia quelle che si prestano oggettivamente ad essere interpretate come indizi di complicità - quando non siano giustificate da rapporti di parentela e sono poste in essere con la consapevolezza che trattasi di soggetti coinvolti in traffici illeciti, possono dare luogo ad un comportamento gravemente colposo idoneo ad escludere la riparazione stessa (Sez. 4, n. 1921 del 20/12/2013, Mannino, Rv. 258486 - 01; Sez.4, 14 gennaio 2014 n.1235, Pistorio, Rv.256610; Sez. 4, n. 8914 del 18 dicembre 2014, Dieni, Rv. 262436; Sez.3, 24 settembre 2014 n.39199, Rv.260397). A maggior ragione, alla stregua di quanto esposto, l'accertato inserimento nella cosca mafiosa di Villabate, all'interno della quale era maturato il progetto delittuoso poi realizzatosi con le tipiche modalità di cd " lupara bianca", integra certamente condotta idonea a generare la falsa apparenza del coinvolgimento nell'illecito, dando luogo alla detenzione con rapporto di "causa ed effetto". 4. Il ricorso deve pertanto essere rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali anche in favore del Ministero resistente. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla refusione delle spese di questo giudizio di legittimità in favore del Ministero resistente, liquidate in euro 1.000,00. Così de