CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 28972/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rettore pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende ope legis. ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentat o e difes o dall’avv.to [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliatoin Roma, Viale delle Università n. 27, presso lo studio dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA] controricorrente avverso la sentenza n. 170/42/13 della Commissione t ributaria regionale dellaLombardia, depositata il 19 / 12 /201 3 ; e sul ricorso successivo avverso l’attodi diniego, proposto da: [OSCURATO:PERSONA]:d condono d.l. n. 119 del 2018 [OSCURATO:PERSONA],rappresentato e difes o dall’avv.to [OSCURATO:PERSONA] , con il quale è elettivamente domiciliatoin Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 68. ricorrente contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende ope legis. controricorrente [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 set tembre 2022 exart. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, dal [OSCURATO:PERSONA]Angiolella. [OSCURATO:PERSONA] 1. L’Agenzia delle entrate ha impugnato, con un unico motiv o , la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia (di seguito, CTR), di cui in epigrafe, con la quale era stato dichiarata l’inammissibilità dell’appello principale proposto dall’Agenzia delle entrate e di quello incidentale di [OSCURATO:PERSONA] e non nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., parte del giudizio di primo grado. Il giudizio originava dall’impugnazione da parte del Buffoni della cartella di pagamento n. 68 2011 0202885901 emessa in seguito a controllo automatizzato effettuato ai sensi dell’art. 36 - bis d.P.R. del 20 settembre 1973,n. 600, per l’anno di imposta 2007. 2. [OSCURATO:PERSONA].r.l. ha resistito con controricorso. 3. Nelle more del giudizio il contribuente ha aderitoalla definizione agevolata delle controversie tributarie di cui del decreto - legge 23 ottobre 2018, n. 119, conv. l. 17 dicembre 2018, n. 136 e, conseguentemente,ha deposita to la domanda di definizione agevolata della lite afferente alla cartella oggetto del presente giudizio (all. doc. n. 11). 4. In data 24 luglio 2020 l’Agenzia delle entrate ha notificato al contribuente il diniego all’istanza di condono sul rilievo che la legge condonistica«[…] attiene alle controversie pendenti avente ad oggetto atti impositivi, vale a dire ogni atto di imposizione che reca una pretesa tributaria quantificata […] Nel caso in cui,come nella vicenda in esame, con la liquidazione della dichiarazione sensi dell'articolo 36-bisdel dPR n.600 del 1973 si provvede al recupero di un credito proveniente dal precedente periodo d'imposta per il quale la dichiarazione risulta omessa, siesercita una potestà riconducibile essenzialmente alla mera liquidazione di imposte, con la conseguenza che la controversia sorta a seguito dell’ impugnativadel relativo ruolo non è definibi le » . 5. Con ricorso notificat o a mezzo posta certificata , in dat a 23 ottobre 2020,il contribuente ha impugnato l’ att o di diniego di condono affidandosi a due motivi con i quali ha rilevatola natura impositiva della cartella di pagamento in questione. [OSCURATO:PERSONA] 1. In via preliminare,va considerato che sia l’atto di diniego che il ricorso avverso lo stesso sono ammissibili in quanto proposti nei termini di cui al comma 12 dell’articolo 6 del d.-l. n. 119 del 2018, come comprovato dalle ricevute “pec”di accettazione in atti. Ed infatti, il diniego di definizione è stato notificato alla società contribuente in data 24 luglio 2020 e, quindi, entro il 31 luglio 2020, mentre i l provvedimento di diniegoè stato impugnato in data 23 ottobre 2020 e, quindi, entro 60 giorni liberi, comprensivi della sospensione feriale, dalla notificadel diniego. 2. Il ricorsoavverso l’atto di diniego è fondato. 2.1. Le ragioni del diniego di condono risultano superate dai principio di dirittoaffermato dalle S ezioni U nite di questa Corte con la sentenza n. 18298 del 25/06/2021, secondo cui«In tema di definizione agevolata, anche il giudizio avente ad oggetto l'impugnazione della cartella emessa in sede di controllo automatizzato ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, con la quale l'Amministrazione finanziaria liquida le imposte calcolate sui dati forniti dallo stesso contribuente, dà origine a una controversia suscettibile di definizione ai sensi dell'art. 6 del d.-l. n. 119 del 2018, conv. dalla l. n. 136 del 2018, qualora la predetta cartella costituisca il primo ed unico atto col quale la pretesa fiscale è comunicata al contribuente, essendo come tale impugnabile, ex art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, non solo per vizi propri, ma anche per motivi attinenti al merito della pretesa impositiva». 2.2. [OSCURATO:PERSONA] della Suprema Corte sono state investite (v. ordinanza interlocutoria di questa Corte del 28/01/2021, n. 1913), ai sensi dell’art. 374, comma 2, cod.proc. c iv ., sulla qu estione di diritto -sulla quale le sezioni semplici si erano pronunciate in modo difforme - riguardante la possibilità di configurare come atto impositivo la cartella di pagamento, emessa a seguito di iscrizione a ruolo che faccia seguito a un controllo automatizzato ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e, dunque , di procedere alla definizione agevolata della relativa controversia ex art. 6 del d.-l. n. 119 del 2018, conv., con modif., dalla l. n. 136 del 2018. 2.3. Il contrasto vedeva cont rapposte due posizioni speculari a quelle assunte dall’Agenzia delle entrate e dalla [OSCURATO:SOCIETA]. nel presente giudizio. Secondo un primo orientamento - qui seguito dall’Agenzia delle entrate -andava esclusa la possibilità di definire in via agevolata le controversie riguardanti la cartella, perché la disciplinacondonistica di cui al decreto-legge n. 119 del 2018 fa espresso riferimento ai soli atti impositivi, categoria nella quale la cartella di pagamento ex art. 36-bisd.P.R. cit. non rientrerebbe. Il secondo orientamento indagava, invece, sulla natura della cartella di pagamento di atto impositivo, ovvero se e in quanto costituisse il primo atto con cui il contribuente viene messo a conoscenza dell’esistenza di una pretesa fiscale nei suoi confronti. Tra questi due orientamenti, non mancava un indirizzo “mediano”, secondo il quale la natura impositiva poteva essere riconosciuta alla cartella, purché la contestazione mossa dal destinatario di essa integrasse una controversia effettiva, e non apparente, sulla legittimità, sotto qualsiasi profilo (tranne che su aspetti relativi a meri errori di calcolo), della pretesa medesima. 3.Va considerato che nella controversia in esame è pacifico che la cartella oggetto di impugnazione è scaturita da un controllo eseguito sulla dichiarazione [OSCURATO:PERSONA] 2008, relativo all’anno di imposta 2007, a mezzo del quale l’Ufficio, ai sensi dell’art. 36-bis, comma 2, lett. e),d.P.R. n. 600 del 1973, aveva iscritto a ruolo l’importo di euro 84.405,88 per l’indebito utilizzo di crediti derivanti dall’anno di imposta precedente ( euro 50.748,00 per Irpef ed euro 9.830,00 per Irap, oltre sanzioni ed interessi); essa, dunque, non appare rappresentativa di una mera liquidazione dei tributi già esposti dal contribuente in dichiarazione, ma è espressiva dell’esercizio del potere rettificativo riconosciuto all’Amministrazione finanziaria ai sensi dell’art. 36-bis d.P.R. cit. che, disconoscendo il credito di imposta nella misura richiesta dal contribuente e det e rminandolo nella misura di cui alla cartella, ha, in realtà, sostanziato «il primo ed unico atto col quale la pretesa fiscale è comunicata al contribuente». In tal caso, cioè, la cartella scaturita dal controllo automatizzato ha posto il contribuente di fronte a una pretesa fiscale individuata nell’an e nel quantum sostanziando la funzione impositiva dell’atto e, per quel che qui interessa, ammettendola definizione agevolata. 4. In conclusione, aderendo ai consolidati principi appena esposti , l'impugnazione della cartella di pagamento, emessa in sede di controllo automatizzato, ex art. 36-bisdel d.P.R. n. 600/1973, ha dato origine a una controversia definibile in forma agevolata, ai sensi dell'art. 6 del d.-l. n. 119/2018, come convertito, con modificazioni, dalla l . n. 136/2018, rappresentando, tale cartella , il primo ed unico atto col quale la pretesa fiscale èstata comu nicata al contribuente, essendo, come tale, impugnabile, ai sensi dell'art. 19 del d. lgs. n. 546/1992, non solo per vizi propri, ma anche per motivi attinenti al merito della pretesa impositiva. 5. P oiché per i l presente giudizi o, oggetto di definizione, il contribuente haassolto l’onere di depositare la domanda di definizione e del relativo versamento, esso si è estinto automaticamente allo scadere della sospensione(art. 6, comma 13, d-l. cit.) . 6. Le spese del giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate (art. 6, comma 13, d.-l. cit.). P.Q.M. Accoglie il ricorso diGuido Buffoni avverso il provvedimento di diniego e,per l’effetto, d ichiara l’estinzione del presente giudizio . Spese a carico della parte che le anticipate. Così decis