CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 30915/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 7505/2024R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], DanileNello, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti - contro [OSCURATO:SOCIETA]., quale mandataria della [OSCURATO:SOCIETA]. -intimato - [OSCURATO:SOCIETA]. -intimato - avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo n. 152 /202 4 , depositata il 27 gennaio 2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del1° ottobre 202 5 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: - [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Oggetto:integrazione del contraddittorio appello di Palermo, depositat a il 27 gennaio 2024 , di reiezione dell’appello per la riforma della sentenza del Tribunale di Agrigentoche aveva accolto solo parzialmente le domande attoree ed accertato il saldo del rapporto di conto corrente in essere tra la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:SOCIETA] in euro 121.797,42, a credito per la banca , alla data del 31 marzo 2014; - la Corte di appello ha riferito che le domande attoree avevano a oggetto l’accertamento: della nullità parziale del contratto di conto corrente e dei collegati contratti di apertura di credito e di conti anticipi conclusi dalla [OSCURATO:SOCIETA]. con la [OSCURATO:SOCIETA]. per indeterminatezza delle spese di gestione e di altri costi, pattuizione di interessi ultralegali, commissione di massimo scoperto, spese e valute bancariein assenza di specifica pattuizione scritta , erronea applicazione del regime delle valute e applicazione di interessi anatocistici e in misura usuraria;della nullità del contratto di mutuo conclusodalla [OSCURATO:SOCIETA]. con la predetta banca in quanto i relativi interessi erano determinati con riferimento al criterio del tasso Euribor; della nullità delle fideiussioni stipulate da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a garanzia delle obbligazioni nascenti dai menzionati contratti per indeterminatezza; della liberazione dei fideiussori ex art. 1956 cod. civ.; - ha dato atto nel giudizio di appello si era costituita, per parte appellata, la doBank s.p.a., quale mandataria della [OSCURATO:SOCIETA]. , e che successivamente si era costituita la medesima [OSCURATO:SOCIETA]. , chiedendo l’estromissione della mandataria; - quindi, dopo aver rilevato che non poteva essere disposta l’estromissione dal giudizio della mandataria [OSCURATO:SOCIETA]. in difetto del consenso di tutte le altre parti, ha disatteso il gravame confermando la decisione di prime cure; -il ricorso è affidato a quattro motivi ; -né la [OSCURATO:SOCIETA]. , né la doBank, nella vantata qualità, spiega no alcuna difesa; [OSCURATO:PERSONA]: - va preliminarmente osservato che benché la [OSCURATO:SOCIETA]. si sia costituita nel corso del giudizio di appello in proprio, qualetitolare del rapporto controverso, per mezzo dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], chiedendo contestualmente l’estromissione dal giudizio della doBank s.p.a., sua mandataria in virtù di relativa procura, la Corte di appello ha respinto tale istanza, per cui deve ritenersi che la predetta doBank s.p.a. abbia mantenuto la qualità di parte nel giudizio di appello, non risultando decisiva, in senso contrario, la circostanza della sua mancata menzione quale parte nella intestazione della sentenza; - orbene, il ricorso per cassazione è stato notificato alla sola doBank s.p.a., nella qualità spesa nel giudizio di appello, mediante invio della copia dell’atto al procuratore costituto (avv. [OSCURATO:PERSONA]), e non anche alla [OSCURATO:SOCIETA]., che non ha provveduto a costituirsi in questo giudizio; - ne consegue che, ai sensi dell’art. 331 cod. proc. civ., va disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tale soggetto; -ai sensi della medesima disposizione codicistica va, altresì, disposta l’integrazione del contraddittorio anche nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., parte dei contratti dedotti in giudizio e società appellante (oltre che attrice in primo grado), stante l’esistenza di un litisconsorzio necessario processuale tra questa e i fideiussori odierni ricorrenti derivante dalla presentazione dinanzi al giudice di meritodi temi comuni (cfr. Cass. 26 luglio 2019, n. 20313; Cass. 20 luglio 2016, n. 14829); P.Q.M La Corte ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. e della [OSCURATO:SOCIETA]. nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza; rinvia la causa a nuovo ruo