CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 4 febbraio 2022
Cassazione n. 42230/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] --()k [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 06/11/992 avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Torino in data 04/02/2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Torino ha confermato le condanne pronunciate dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Torino il 9 luglio 2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alle pene, rispettivamente, di anni 3, mesi 4 di reclusione ed euro 16.000 di multa e di anni 2, mesi 8 di reclusione ed euro 12.000,00 di multa. I predetti sono stati ritenuti entrambi responsabili del reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per avere detenuto all'interno della abitazione condivisa gr. 34,232 di cocaina (per 136 dosi medie ricavabili); [OSCURATO:PERSONA] anche della fattispecie di cui all'art. 73, comma 4, per avere detenuto, all'interno dello stesso immobile, gr. 30,95 di marijuana e gr. 7439,966 di hashish (per complessive 51.820 dosi medie). 2. Propongono ricorso gli imputati con atto unico del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] ro. 2.1. Il primo motivo denuncia violazione dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e vizio di motivazione, in relazione alla mancata riqualificazione giuridica dei fatti ai sensi del comma 5 dello stesso articolo. La Corte di merito ha valutato atomisticamente il solo dato quali- quantitativo delle sostanze rinvenute nella disponibilità dei ricorrenti senza inquadrarlo in una cornice complessiva e senza tenere conto di mezzi, modalità e circostanze dell'azione, lì dove la configurabilità dell'ipotesi lieve non può essere esclusa in ragione di singoli parametri. Dal dato ponderale la sentenza impugnata ha desunto, facendo erronea applicazione delle regole di inferenza e sulla base di mere congetture, l'inserimento degli imputati nei canali del narcotraffico e la loro capacità di smerciare in maniera organizzata e strutturata. Peraltro, il diniego della riqualificazione nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] è vieppiù ingiustificato, in ragione della avvenuta assoluzione di quest'ultima - oramai passata in giudicato - dalla detenzione delle c.d. droghe leggere rinvenute nell'appartamento per un quantitativo considerevole. A tale carenza non può supplire il riferimento che la pronuncia impugnata opera alle tecniche di conservazione e occultamento della sostanza, di cui la stessa imputata avrebbe dato prova, perché è tutt'altro che significativo di spessore criminale il nascondimento della cocaina nel cassetto della biancheria intima. 2.2. Il secondo motivo denuncia, limitatamente alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], inosservanza o erronea applicazione di legge e vizio di motivazione, per la eccessività dell'aumento di pena inflitto a titolo di continuazione. La motivazione sul punto enfatizza, ancora una volta, il solo dato ponderale, senza tener conto che la proporzionalità della pena ne garantisce, tra l'altro, la finalità rieducativa. 3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale ha chiesto annullarsi la sentenza, ritenendo fondato il primo motivo di ricorso. 4. Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio, nelle forme di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 16 del d. I. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono infondati. 2. Quanto al primo motivo, i ricorrenti assumono che la Corte di merito non si sia conformata all'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità, la quale, ai fini del riconoscimento della ipotesi lieve ex art. 73, comma 5, d.P.R. cit., richiede una valutazione non atomistica, bensì estesa a tutti i parametri enunciati da tale comma, in modo che si pervenga ad una statuizione conforme ai principi costituzionali di offensività e proporzionalità della pena. La censura . troverebbe definitivo avallo, secondo la prospettazione difensiva, nel principio ribadito anche dalle Sezioni Unite di questa Corte in un arresto (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076) nel quale, nell'affermare che la diversità tipologica di sostanze stupefacenti oggetto della condotta non è di per sé ostativa alla configurabilità del reato di cui all'art. 73, comma 5, la Corte ha spiegato che "l'accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione. (Vedi S.U. n. 17/2000, Rv. 216668)." L'assunto tradisce tuttavia il senso di ciò che le Sezioni Unite "Murolo" hanno inteso affermare. Tale pronuncia ha spiegato che richiedere una valutazione degli indici di lieve entità elencati dal comma 5 dell'art. 73, di tipo globale, significa certamente superare l'idea che gli stessi possano essere utilizzati dal giudice alternativamente, e significa escludere che la dimensione lesiva del fatto possa essere apprezzata in relazione ad un solo indicatore, di segno positivo o negativo, a prescindere dalla considerazione degli altri. Tuttavia ciò non implica affatto - ha precisato il [OSCURATO:PERSONA] - la necessità che tali indici abbiano tutti indistintamente lo stesso segno. Il percorso tracciato dal legislatore, secondo le Sezioni Unite, impone di considerare, infatti, anche la possibilità che tra gli stessi "si instaurino rapporti di compensazione e neutralizzazione in grado di consentire un giudizio unitario sulla concreta offensività del fatto anche quando le circostanze che lo caratterizzano risultano contraddittorie". Dunque è ben possibile che uno dei profili assuma in concreto "valore assorbente e cioè che la sua intrinseca espressività sia tale da non poter essere compensata da quella di segno eventualmente opposto di uno o più degli altri ....Ma per l'appunto è necessario che una tale statuizione costituisca l'approdo della valutazione complessiva di tutte le circostanze del fatto rilevanti (...)". Parimenti, è necessario che il percorso valutativo così ricostruito si rifletta nella motivazione della decisione, dovendo il giudice "dimostrare di avere vagliato tutti gli aspetti normativamente rilevanti e spiegare le ragioni della ritenuta prevalenza eventualmente riservata a solo alcuni di essi". La sentenza Murolo fa poi espresso riferimento proprio al dato ponderale, per affermare che esso non si sottrae a tale procedimento di verifica. 3. Nel caso che occupa, la Corte di appello ha fatto corretta applicazione di tali principi. La sentenza valorizza, a ben vedere, non solo il dato ponderale, superiore nel complesso a 7 kg. di sostanze stupefacenti, ma anche il principio attivo, che avrebbe consentito di ricavare 136 dosi medie di cocaina e 51.820 dosi medie tra hashish e marijuana, ed ancora, quanto all'hashish, le modalità di confezionamento; e da tali elementi desume - con ragionamento inferenziale esente da illogicità perché espressione di una consolidata massima di esperienza - il solido inserimento degli imputati nel traffico di stupefacenti e la loro capacità di approvvigionarsi e smerciare, in maniera organizzata e strutturata, tali quantitativi, dopo avere provveduto anche al taglio delle sostanze ed al confezionamento ( come si è potuto evincere dalla presenza nell'appartamento sia di bilancini, uno dei quali occultato nella biancheria di [OSCURATO:PERSONA]), sia di sostanza da taglio. Il che dimostra l'attitudine dei soggetti a rifornire un numero di clienti in una rete di rapporti - con fornitori e consumatori - stabile. Un dato ponderale di tale consistenza, nel contesto di tali elementi - unitamente alle modalità del fatto descritte nelle premesse della decisione, in cui sono state bene individuati i contributi degli imputati alla realizzazione collettiva e la piena sinergia di azione, quanto alla condotta in cui concorrono - è ritenuta sintomo di un considerevole vulnus al bene giuridico protetto. Conclusivamente, la sentenza impugnata risulta esente da vizi perché considera, in una valutazione tutt'altro che atomistica, i plurimi indici previsti dalla fattispecie del quinto comma, per concludere che l'elemento quantitativo - assunto a presupposto di una serie di inferenze esente da profili di illogicità - e le condizioni complessive di contesto, inducono ad escluderne la ricorrenza. 4. Ad analoghe conclusioni la Corte di appello è giunta con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], per la quale il dato ponderale è sì meno significativo - stante l'intervenuta assoluzione dalla detenzione dell'hashish - ma comunque imponente e ragionevolmente interpretabile, per i motivi esposti nel paragrafo che precede, come assorbente sugli altri. 5. Il secondo motivo è inammissibile. L'aumento per la continuazione applicato ad [OSCURATO:PERSONA], in ragione di un anno ed euro 6000,00 di multa, è stato ritenuto congruo dalla Corte, che ha motivato con riferimento alla quantità, al principio attivo ed alle dosi ricavabili. Costituendo esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, la commisurazione della pena, anche in sede di aumento sulla pena base a titolo di continuazione, può essere operata alla stregua anche di uno solo dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen. - ritenuto determinante per la soluzione adottata - non essendo necessaria una valutazione analitica di tutti tali parametri. L'incremento applicato è peraltro contenuto ed è insegnamento costante di questa Corte che sia necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017 Mastro, Rv. 271243, con riferimento agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti). Dunque, il relativo obbligo di motivazione è stato regolarmente assolto e la statuizione è insindacabile in sede di legittimità perché immune da vizi logici di ragionamento. 6. Al rigetto consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento dell