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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 23 maggio 2026

Cassazione n. 15864/2026

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ilvia, con sedelegale in Cava de' Tirreni (Sa) alla via Atenolfi, 53 ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] -[OSCURATO:PARTITA_IVA]), in persona dell'Amministratore p.t., Avv. [OSCURATO:PERSONA] deCommercio [OSCURATO:PERSONA] e Agricoltura di Salerno, rappresentata edifesa - giusta procura speciale alle liti rilasciata su foglio separato e alle-gata al ricorso – dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 68D19G942B) del Foro di [OSCURATO:PERSONA], e con esso elettivamente domiciliatapresso il suo studio in Cava de' Tirreni (Sa) al C.so Marconi, 55, il qualedichiara di voler ricevere le notificazioni e comunicazioni inerenti il presen-te atto al seguente indirizzo di PEC: [OSCURATO:EMAIL] presso il quale elegge domicilio digitale.RicorrentecontroComune di [OSCURATO:PERSONA], quale Comune Capofila dell'AmbitoTerritoriale dei [OSCURATO:PERSONA] del Piano di Zona S08 (CF:Numero registro generale 25516/2024Numero sezionale 674/2026Numero di raccolta generale 15864/2026Data pubblicazione 23/05/202684000010656 - P.I.: 00785220658), in persona del Sindaco p.t. dott. [OSCURATO:PERSONA] e Piano di Zona dei [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA] S08 (Salerno/8), in persona del [OSCURATO:PERSONA], dott.[OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.[OSCURATO:PERSONA] 71H27 H703Y, PEC [OSCURATO:EMAIL]), con luielettivamente domiciliati presso il suo studio in Vallo della Lucania, ViaStefano Passero n. 73, giusta procura speciale rilasciata su foglio separatodal quale è stata estratta copia informatica per immagine inserita nellabusta telematica contenente il controricorso, rilasciata in forza di delibera-zione della [OSCURATO:PERSONA] n. 146 del 13 dicembre 2024.Controricorrenteavverso la sentenza della Corte d'appello di Salerno n° 576 depositata il20 giugno 2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 febbraio 2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.- [OSCURATO:SOCIETA]., dopo aver accolto nella sua struttura [OSCURATO:PERSONA],otteneva dal Tribunale di Vallo della Lucania un decreto ingiuntivo contro ilComune della stessa città per euro 45.233,67, a titolo di pagamento dellaquota sociale delle prestazioni sociosanitarie erogate dal 1° gennaio 2013al 30 settembre 2016.Il decreto veniva opposto dal Piano sociale di [OSCURATO:PERSONA] 8, inpersona del Sindaco di Vallo della Lucania, quale Comune capofila delloAmbito Salerno 8, e dal dottor [OSCURATO:PERSONA], quale Coordinatore dell'Uf-ficio di Piano.Il Tribunale dichiarava inammissibile l'opposizione, in quanto proposta dasoggetti diversi da quello intimato.Numero registro generale 25516/2024Numero sezionale 674/2026Numero di raccolta generale 15864/2026Data pubblicazione 23/05/20262.- Di diverso segno era la decisione della Corte d'appello di Salerno, che,con la sentenza indicata in intestazione, riteneva l'opposizione ammissibi-le, in quanto sostanzialmente proveniente dal Comune di Vallo della Luca-nia, capofila dell'[OSCURATO:PERSONA] 8.Passando al merito, la Corte, ricostruito il quadro normativo di riferimento,osservava che secondo la legislazione regionale, in particolare secondo lalegge reg.

Campania n° 11 del 2007, i Comuni erogavano i servizi socialiin forma associata, ossia tramite un Ambito territoriale ed un ente capofilaal quale erano delegate le funzioni e la rappresentanza dei Comuni asso-ciati.Nondimeno, da tali elementi non poteva derivare l'obbligo, a carico delComune capofila, di pagare le prestazioni del servizio sociale integrato deitrentasette Comuni dell'Ambito, dovendo invece ritenersi che l'obbligazio-ne rimanesse in capo al Comune di residenza dell'utente al momento delricovero, dunque a carico del Comune di Castellabate o Roccapiemonte,dove il disabile si era trasferito dal 30 maggio 1986.In conclusione, secondo la Corte, la domanda attorea non poteva trovareaccoglimento, sia perché, in maniera assorbente, il Comune di Vallo dellaLucania non era il titolare passivo dell'obbligazione; sia perché mancavanoi fatti costitutivi occorrenti affinché potesse sorgere un'obbligazione delComune nei confronti della struttura privata erogatrice, ossia l'accredita-mento della struttura, il provvedimento di assunzione della spesa del disa-bile ed il contratto di servizio.3.- Avverso tale decisione ha interposto ricorso per cassazione Silbas.p.a., affidando il gravame a quattro mezzi illustrati da memoria.Resistono con controricorso illustrato da memoria il Comune di Vallo dellaLucania, nella sua qualità di capofila, e il Piano di Zona dei [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] S08.Il ricorso è stato assegnato per la trattazione in adunanza camerale aisensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.Numero registro generale 25516/2024Numero sezionale 674/2026Numero di raccolta generale 15864/2026Data pubblicazione 23/05/2026RAGIONI DELLA DECISIONE4.- Col primo motivo – intitolato “violazione e falsa applicazione di leggein relazione all'art. 81 e 360 comma 1 n. 3 c.p.c. e all'art. 30 d.lgs. 267/2000” – la ricorrente lamenta che la Corte d'appello abbia erroneamenteritenuto che l'opposizione al decreto ingiuntivo fosse stata proposta dalComune di Vallo della Lucania, nella qualità di ente capofila dell'AmbitoTerritoriale S08, nonostante l'opposizione predetta fosse stata propostadal “[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] S08, in persona del Sindaco p.t.,del Comune di Vallo della Lucania e il Dott. [OSCURATO:PERSONA] quale Coordi-natore dell'Ufficio di Piano”, che era solo un Ufficio con funzioni gestorio-amministrative.Ne deriverebbe, come statuito dal Tribunale, la carenza di legittimazionesia del Piano di Zona, sia del Coordinatore.5.- Il motivo è infondato.È noto, infatti, che il giudice deve interpretare gli atti processuali per mez-zo dei canoni previsti dagli artt. 1362 e seguenti del cod. civ., con la con-seguenza che la parte, che censuri il significato attribuito dal giudice dimerito a tali atti, deve dedurre la specifica violazione dei criteri di erme-neutica contrattuale di cui agli articoli predetti, o il vizio di motivazionesulla loro applicazione, dovendo indicare altresì, a pena d'inammissibilità,le considerazioni del giudice in contrasto con i criteri ermeneutici e il testodell'atto processuale oggetto di erronea interpretazione (ex multis: Cass.,sez.

I, 2 agosto 2016, n° 16057).In sostanza, il principio è il medesimo espresso in tema di interpretazionedel contratto, ove si afferma parimenti che il sindacato di legittimità nonpuò investire il risultato interpretativo in sé, il quale appartiene all'ambitodei giudizi di fatto, riservati al giudice di merito, ma afferisce solo alla ve-rifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica e della coerenza e logici-tà della motivazione addotta.Numero registro generale 25516/2024Numero sezionale 674/2026Numero di raccolta generale 15864/2026Data pubblicazione 23/05/2026Ora, la Corte salernitana ha esaminato l'opposizione a decreto ingiuntivoed ha constatato che esso indicava nell'intestazione, quali opponenti, il“[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]/8, in persona del Sindaco del Co-mune di Vallo della Lucania, dott. [OSCURATO:PERSONA], quale Comune Capofiladell'[OSCURATO:PERSONA] S8 ed il dott. [OSCURATO:PERSONA], Coordinatore dell'Uf-ficio di Piano” (sentenza pagina 6), e ne ha tratto la conclusione che il rife-rimento fatto dal difensore sia alla rappresentanza del Sindaco del Comu-ne di Vallo della Lucania, nella qualità di ente capofila, sia alla rappresen-tanza del Coordinatore dell'Ufficio di Piano rendeva evidente che l'atto diopposizione fosse stato proposto, sia dal Comune di Vallo della Lucania,nella persona del Sindaco, sia dall'Ufficio di Piano, nella persona del Coor-dinatore.La Corte, poi, ha ulteriormente ritenuto che, mentre l'opposizione propo-sta dall'Ufficio di Piano era “tamquam non esset”, non essendo riferibile adun soggetto giuridico, era invece correttamente formulata quella del Co-mune di Vallo della Lucania, che – per l'appunto – era il soggetto ingiuntoin sede monitoria.A fronte di tali passaggi motivazionali la ricorrente non allega la scorrettaapplicazione dei canoni ermeneutici previsti dagli artt. 1362 e seguenti delcod. civ., ma allega considerazioni giuridiche (sicuramente condivisibili,ma) che non riguardano la violazione dei canoni interpretativi citati, giun-gendo infine ad affermare che la legittimazione ad opporre spettava alComune di Vallo della Lucania e non al [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] S8 edal Coordinatore dell'Ufficio di Piano (ricorso pagina 11): conclusione cui,per vero, anche la Corte territoriale è giunta.6.- Col secondo motivo [OSCURATO:SOCIETA]. lamenta la violazione e l'errata ap-plicazione degli artt. 6 della legge n° 328/2000, 13 della legge reg.

Cam-pania n° 8/2003 e 10 della legge reg.

Campania n° 11/2007.Secondo la ricorrente, il Comune di Vallo della Lucania sarebbe il soggettoobbligato al pagamento delle prestazioni sociosanitarie, in quanto il siste-Numero registro generale 25516/2024Numero sezionale 674/2026Numero di raccolta generale 15864/2026Data pubblicazione 23/05/2026ma integrato di interventi e servizi sociali della Regione Campania è gesti-to mediante [OSCURATO:PERSONA], nei quali il pagamento delle spese per leprestazioni viene erogato dal Comune capofila e non dal singolo Comuneassociato.L'ambito competente verrebbe individuato mediante il criterio dell'art. 6della legge 8 novembre 2000 n° 328, con la conseguenza che il Comuneobbligato sarebbe quello della residenza del disabile al primo ingresso.Nel caso di specie, l'utente era stato ricoverato presso il [OSCURATO:PERSONA] diRiabilitazione [OSCURATO:PERSONA] nel 1977 ed era residente nel Comune di Castel-labate facente parte dell'Ambito S08 e, solamente dal 1986, risiede nelComune di Roccapiemonte.Col terzo mezzo [OSCURATO:SOCIETA]. deduce, ai sensi dell'art. 360 n° 4 e 5 cod.proc. civ., la violazione della legge regionale n° 11 del 2007, difetto dimotivazione e travisamento della prova.La Corte avrebbe erroneamente ritenuto mancanti i fatti costitutivi occor-renti per l'insorgere dell'obbligazione di pagamento, ossia l'accreditamen-to, il provvedimento di assunzione dell'obbligo di spesa ed il contratto diservizio.Al contrario, la [OSCURATO:PERSONA] sarebbe una struttura privata convenzionata e accre-ditata ed avrebbe stipulato un contratto con la ASL Salerno per l'erogazio-ne delle prestazioni sociosanitarie, come si evincerebbe “dai documenti al-legati al ricorso monitorio, sfuggiti e non valutati dalla Ecc.ma Corte diAppello”.Secondariamente, nella fattispecie si tratterebbe di pazienti a ricovero ne-cessario e non volontario, con la conseguenza che l'assistenza andava re-sa sulla base di un progetto personalizzato periodico, elaborato dall'[OSCURATO:PERSONA] (UVI), alle cui conferenze però il Comune di [OSCURATO:PERSONA] non aveva mai partecipato, rimanendo così obbligato al ver-samento della quota di compartecipazione sociale.Numero registro generale 25516/2024Numero sezionale 674/2026Numero di raccolta generale 15864/2026Data pubblicazione 23/05/2026Nessun contratto doveva essere stipulato tra struttura erogatrice e Ambi-to/Comuna capofila.7.- I due motivi possono essere esaminati congiuntamente in ragione del-la connessione tra i temi che pongono.La Corte territoriale, infatti, ha posto a fondamento della decisione due di-verse rationes decidendi: con la prima ha ritenuto che la gestione delle ri-sorse del Fondo d'ambito territoriale destinate all'implementazione delpiano di zona da parte del Comune capofila non varrebbe a trasferire algestore le obbligazioni che per legge fanno capo esclusivamente al Comu-ne di residenza dell'utente (sentenza pagina 10); con la seconda ha rite-nuto, “in maniera assorbente”, che mancasse l'accreditamento della strut-tura, il provvedimento di assunzione dell'obbligazione ed il contratto scrit-to (sentenza pagina 12).Questa seconda ratio viene impugnata col terzo mezzo, che, tuttavia, es-sendo infondato (come subito si dirà), determina l'inammissibilità del se-condo motivo, diretto a contrastare l'altra delle due ragioni.Infatti, a fronte degli snodi logici sopra riassunti e contenuti alla pagina 12della sentenza, la ricorrente predica apoditticamente di essere titolare diaccreditamento (ricorso pagina 18), rimandando per la verifica di tale as-serzione ai “documenti allegati al ricorso monitorio, sfuggiti e non valutatidalla Ecc.ma Corte di Appello”, che tuttavia non vengono trascritti.La palese violazione dell'art. 366 n° 6 cod. proc. civ. rende la censura pri-va di autosufficienza e, dunque, inammissibile.Il tema della mancanza del provvedimento di assunzione della spesa nonviene minimamente affrontato nel motivo, il quale, invece, si dilunga (allepagine 18-21) nella illustrazione di norme di legge e di provvedimentiamministrativi che non risultano citati nella sentenza gravata e che (nelcaso di provvedimenti amministrativi) non sono stati trascritti: ragione percui anche per questa parte il mezzo è inammissibile, non solo perché privodi autosufficienza, ma anche perché presenta aspetti di novità.Numero registro generale 25516/2024Numero sezionale 674/2026Numero di raccolta generale 15864/2026Data pubblicazione 23/05/2026Quanto poi al contratto, la difesa della [OSCURATO:PERSONA] si riduce ad un'unica laconicaed indimostrata affermazione, a tenore della quale “[n]essun contrattodeve essere stipulato tra la struttura che eroga le prestazioni e l'Ambi-to/Comune” (ricorso pagina 23): sicché anche qui la doglianza appareinammissibile, contrapponendo una asserzione apodittica che si oppone al-la conclusione del giudice del merito senza esibire alcuna critica.In conclusione, il terzo mezzo non merita l'accoglimento e determina l'i-nammissibilità del secondo.9.- Col quarto motivo [OSCURATO:SOCIETA]. lamenta “difetto di motivazione in re-lazione all'art. 360 c.p.c. n. 5 e art. 132 c.p.c. – nullità della sentenza inviolazione dell'art. 132 c.p.c.”.10.- La doglianza è inammissibile per la sua genericità, risolvendosi nelladenuncia della “totale obliterazione di elementi che potrebbero condurread una diversa decisione”, senza indicare quali, e dell'apparenza della mo-tivazione, senza specificare i passaggi logici ipoteticamente affetti da talevizio.L'unica censura determinata – ma del tutto irrilevante – consiste nella ri-mostranza secondo la quale la conclusione della Corte avrebbe impeditoalla struttura di recuperare il credito dopo sette anni di causa, in quantoessa non saprebbe più “a chi dover chiedere il pagamento”.11.- Alla soccombenza della [OSCURATO:SOCIETA]. segue la sua condanna alla rifu-sione delle spese della presente lite in favore del Comune di Vallo dellaLucania, per la cui liquidazione – fatta in base al d.m. n° 55 del 2014 ed alvalore della controversia (euro 45,2 mila) – si rimanda al dispositivo chesegue.Va, inoltre, dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13,comma 1-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricor-rente, ove dovuto.Numero registro generale 25516/2024Numero sezionale 674/2026Numero di raccolta generale 15864/2026Data pubblicazione 23/05/2026 P.Q.Mla Corte respinge il ricorso di [OSCURATO:SOCIETA]. e condanna la ricorrente a rifon-dere al resistente Comune di Vallo della Lucania le spese del presente giu-dizio, che liquida in euro 6.000,00 per compensi ed euro 200,00 peresborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese in ragione del 15%, oltreal cp ed all'iva, se dovuti.

Dà atto della sussistenza dei presupposti di cuiall'art. 13, comma 1-quater, del decreto del Presidente della Repubblica30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a caricodella ricorrente, ove dovuto.Così deciso in Roma il 10 febbraio 2026, nella camera di consigliodella prima sezione.Il presidenteGuido Mercolino

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ilvia, con sedelegale in Cava de' Tirreni (Sa) alla via Atenolfi, 53 ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] -[OSCURATO:PARTITA_IVA]), in persona dell'Amministratore p.t., Avv. [OSCURATO:PERSONA] deCommercio [OSCURATO:PERSONA] e Agricoltura di Salerno, rappresentata edifesa - giusta procura speciale alle liti rilasciata su foglio separato e alle-gata al ricorso – dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 68D19G942B) del Foro di [OSCURATO:PERSONA], e con esso elettivamente domiciliatapresso il suo studio in Cava de' Tirreni (Sa) al C.so Marconi, 55, il qualedichiara di voler ricevere le notificazioni e comunicazioni inerenti il presen-te atto al seguente indirizzo di PEC: [OSCURATO:EMAIL] presso il quale elegge domicilio digitale.RicorrentecontroComune di [OSCURATO:PERSONA], quale Comune Capofila dell'AmbitoTerritoriale dei [OSCURATO:PERSONA] del Piano di Zona S08 (CF:Numero registro generale 25516/2024Numero sezionale 674/2026Numero di raccolta generale 15864/2026Data pubblicazione 23/05/202684000010656 - P.I.: 00785220658), in persona del Sindaco p.t. dott. [OSCURATO:PERSONA] e Piano di Zona dei [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA] S08 (Salerno/8), in persona del [OSCURATO:PERSONA], dott.[OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.[OSCURATO:PERSONA] 71H27 H703Y, PEC [OSCURATO:EMAIL]), con luielettivamente domiciliati presso il suo studio in Vallo della Lucania, ViaStefano Passero n. 73, giusta procura speciale rilasciata su foglio separatodal quale è stata estratta copia informatica per immagine inserita nellabusta telematica contenente il controricorso, rilasciata in forza di delibera-zione della [OSCURATO:PERSONA] n. 146 del 13 dicembre 2024.Controricorrenteavverso la sentenza della Corte d'appello di Salerno n° 576 depositata il20 giugno 2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 febbraio 2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.- [OSCURATO:SOCIETA]., dopo aver accolto nella sua struttura [OSCURATO:PERSONA],otteneva dal Tribunale di Vallo della Lucania un decreto ingiuntivo contro ilComune della stessa città per euro 45.233,67, a titolo di pagamento dellaquota sociale delle prestazioni sociosanitarie erogate dal 1° gennaio 2013al 30 settembre 2016.Il decreto veniva opposto dal Piano sociale di [OSCURATO:PERSONA] 8, inpersona del Sindaco di Vallo della Lucania, quale Comune capofila delloAmbito Salerno 8, e dal dottor [OSCURATO:PERSONA], quale Coordinatore dell'Uf-ficio di Piano.Il Tribunale dichiarava inammissibile l'opposizione, in quanto proposta dasoggetti diversi da quello intimato.Numero registro generale 25516/2024Numero sezionale 674/2026Numero di raccolta generale 15864/2026Data pubblicazione 23/05/20262.- Di diverso segno era la decisione della Corte d'appello di Salerno, che,con la sentenza indicata in intestazione, riteneva l'opposizione ammissibi-le, in quanto sostanzialmente proveniente dal Comune di Vallo della Luca-nia, capofila dell'[OSCURATO:PERSONA] 8.Passando al merito, la Corte, ricostruito il quadro normativo di riferimento,osservava che secondo la legislazione regionale, in particolare secondo lalegge reg. Campania n° 11 del 2007, i Comuni erogavano i servizi socialiin forma associata, ossia tramite un Ambito territoriale ed un ente capofilaal quale erano delegate le funzioni e la rappresentanza dei Comuni asso-ciati.Nondimeno, da tali elementi non poteva derivare l'obbligo, a carico delComune capofila, di pagare le prestazioni del servizio sociale integrato deitrentasette Comuni dell'Ambito, dovendo invece ritenersi che l'obbligazio-ne rimanesse in capo al Comune di residenza dell'utente al momento delricovero, dunque a carico del Comune di Castellabate o Roccapiemonte,dove il disabile si era trasferito dal 30 maggio 1986.In conclusione, secondo la Corte, la domanda attorea non poteva trovareaccoglimento, sia perché, in maniera assorbente, il Comune di Vallo dellaLucania non era il titolare passivo dell'obbligazione; sia perché mancavanoi fatti costitutivi occorrenti affinché potesse sorgere un'obbligazione delComune nei confronti della struttura privata erogatrice, ossia l'accredita-mento della struttura, il provvedimento di assunzione della spesa del disa-bile ed il contratto di servizio.3.- Avverso tale decisione ha interposto ricorso per cassazione Silbas.p.a., affidando il gravame a quattro mezzi illustrati da memoria.Resistono con controricorso illustrato da memoria il Comune di Vallo dellaLucania, nella sua qualità di capofila, e il Piano di Zona dei [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] S08.Il ricorso è stato assegnato per la trattazione in adunanza camerale aisensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.Numero registro generale 25516/2024Numero sezionale 674/2026Numero di raccolta generale 15864/2026Data pubblicazione 23/05/2026RAGIONI DELLA DECISIONE4.- Col primo motivo – intitolato “violazione e falsa applicazione di leggein relazione all'art. 81 e 360 comma 1 n. 3 c.p.c. e all'art. 30 d.lgs. 267/2000” – la ricorrente lamenta che la Corte d'appello abbia erroneamenteritenuto che l'opposizione al decreto ingiuntivo fosse stata proposta dalComune di Vallo della Lucania, nella qualità di ente capofila dell'AmbitoTerritoriale S08, nonostante l'opposizione predetta fosse stata propostadal “[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] S08, in persona del Sindaco p.t.,del Comune di Vallo della Lucania e il Dott. [OSCURATO:PERSONA] quale Coordi-natore dell'Ufficio di Piano”, che era solo un Ufficio con funzioni gestorio-amministrative.Ne deriverebbe, come statuito dal Tribunale, la carenza di legittimazionesia del Piano di Zona, sia del Coordinatore.5.- Il motivo è infondato.È noto, infatti, che il giudice deve interpretare gli atti processuali per mez-zo dei canoni previsti dagli artt. 1362 e seguenti del cod. civ., con la con-seguenza che la parte, che censuri il significato attribuito dal giudice dimerito a tali atti, deve dedurre la specifica violazione dei criteri di erme-neutica contrattuale di cui agli articoli predetti, o il vizio di motivazionesulla loro applicazione, dovendo indicare altresì, a pena d'inammissibilità,le considerazioni del giudice in contrasto con i criteri ermeneutici e il testodell'atto processuale oggetto di erronea interpretazione (ex multis: Cass.,sez. I, 2 agosto 2016, n° 16057).In sostanza, il principio è il medesimo espresso in tema di interpretazionedel contratto, ove si afferma parimenti che il sindacato di legittimità nonpuò investire il risultato interpretativo in sé, il quale appartiene all'ambitodei giudizi di fatto, riservati al giudice di merito, ma afferisce solo alla ve-rifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica e della coerenza e logici-tà della motivazione addotta.Numero registro generale 25516/2024Numero sezionale 674/2026Numero di raccolta generale 15864/2026Data pubblicazione 23/05/2026Ora, la Corte salernitana ha esaminato l'opposizione a decreto ingiuntivoed ha constatato che esso indicava nell'intestazione, quali opponenti, il“[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]/8, in persona del Sindaco del Co-mune di Vallo della Lucania, dott. [OSCURATO:PERSONA], quale Comune Capofiladell'[OSCURATO:PERSONA] S8 ed il dott. [OSCURATO:PERSONA], Coordinatore dell'Uf-ficio di Piano” (sentenza pagina 6), e ne ha tratto la conclusione che il rife-rimento fatto dal difensore sia alla rappresentanza del Sindaco del Comu-ne di Vallo della Lucania, nella qualità di ente capofila, sia alla rappresen-tanza del Coordinatore dell'Ufficio di Piano rendeva evidente che l'atto diopposizione fosse stato proposto, sia dal Comune di Vallo della Lucania,nella persona del Sindaco, sia dall'Ufficio di Piano, nella persona del Coor-dinatore.La Corte, poi, ha ulteriormente ritenuto che, mentre l'opposizione propo-sta dall'Ufficio di Piano era “tamquam non esset”, non essendo riferibile adun soggetto giuridico, era invece correttamente formulata quella del Co-mune di Vallo della Lucania, che – per l'appunto – era il soggetto ingiuntoin sede monitoria.A fronte di tali passaggi motivazionali la ricorrente non allega la scorrettaapplicazione dei canoni ermeneutici previsti dagli artt. 1362 e seguenti delcod. civ., ma allega considerazioni giuridiche (sicuramente condivisibili,ma) che non riguardano la violazione dei canoni interpretativi citati, giun-gendo infine ad affermare che la legittimazione ad opporre spettava alComune di Vallo della Lucania e non al [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] S8 edal Coordinatore dell'Ufficio di Piano (ricorso pagina 11): conclusione cui,per vero, anche la Corte territoriale è giunta.6.- Col secondo motivo [OSCURATO:SOCIETA]. lamenta la violazione e l'errata ap-plicazione degli artt. 6 della legge n° 328/2000, 13 della legge reg. Cam-pania n° 8/2003 e 10 della legge reg. Campania n° 11/2007.Secondo la ricorrente, il Comune di Vallo della Lucania sarebbe il soggettoobbligato al pagamento delle prestazioni sociosanitarie, in quanto il siste-Numero registro generale 25516/2024Numero sezionale 674/2026Numero di raccolta generale 15864/2026Data pubblicazione 23/05/2026ma integrato di interventi e servizi sociali della Regione Campania è gesti-to mediante [OSCURATO:PERSONA], nei quali il pagamento delle spese per leprestazioni viene erogato dal Comune capofila e non dal singolo Comuneassociato.L'ambito competente verrebbe individuato mediante il criterio dell'art. 6della legge 8 novembre 2000 n° 328, con la conseguenza che il Comuneobbligato sarebbe quello della residenza del disabile al primo ingresso.Nel caso di specie, l'utente era stato ricoverato presso il [OSCURATO:PERSONA] diRiabilitazione [OSCURATO:PERSONA] nel 1977 ed era residente nel Comune di Castel-labate facente parte dell'Ambito S08 e, solamente dal 1986, risiede nelComune di Roccapiemonte.Col terzo mezzo [OSCURATO:SOCIETA]. deduce, ai sensi dell'art. 360 n° 4 e 5 cod.proc. civ., la violazione della legge regionale n° 11 del 2007, difetto dimotivazione e travisamento della prova.La Corte avrebbe erroneamente ritenuto mancanti i fatti costitutivi occor-renti per l'insorgere dell'obbligazione di pagamento, ossia l'accreditamen-to, il provvedimento di assunzione dell'obbligo di spesa ed il contratto diservizio.Al contrario, la [OSCURATO:PERSONA] sarebbe una struttura privata convenzionata e accre-ditata ed avrebbe stipulato un contratto con la ASL Salerno per l'erogazio-ne delle prestazioni sociosanitarie, come si evincerebbe “dai documenti al-legati al ricorso monitorio, sfuggiti e non valutati dalla Ecc.ma Corte diAppello”.Secondariamente, nella fattispecie si tratterebbe di pazienti a ricovero ne-cessario e non volontario, con la conseguenza che l'assistenza andava re-sa sulla base di un progetto personalizzato periodico, elaborato dall'[OSCURATO:PERSONA] (UVI), alle cui conferenze però il Comune di [OSCURATO:PERSONA] non aveva mai partecipato, rimanendo così obbligato al ver-samento della quota di compartecipazione sociale.Numero registro generale 25516/2024Numero sezionale 674/2026Numero di raccolta generale 15864/2026Data pubblicazione 23/05/2026Nessun contratto doveva essere stipulato tra struttura erogatrice e Ambi-to/Comuna capofila.7.- I due motivi possono essere esaminati congiuntamente in ragione del-la connessione tra i temi che pongono.La Corte territoriale, infatti, ha posto a fondamento della decisione due di-verse rationes decidendi: con la prima ha ritenuto che la gestione delle ri-sorse del Fondo d'ambito territoriale destinate all'implementazione delpiano di zona da parte del Comune capofila non varrebbe a trasferire algestore le obbligazioni che per legge fanno capo esclusivamente al Comu-ne di residenza dell'utente (sentenza pagina 10); con la seconda ha rite-nuto, “in maniera assorbente”, che mancasse l'accreditamento della strut-tura, il provvedimento di assunzione dell'obbligazione ed il contratto scrit-to (sentenza pagina 12).Questa seconda ratio viene impugnata col terzo mezzo, che, tuttavia, es-sendo infondato (come subito si dirà), determina l'inammissibilità del se-condo motivo, diretto a contrastare l'altra delle due ragioni.Infatti, a fronte degli snodi logici sopra riassunti e contenuti alla pagina 12della sentenza, la ricorrente predica apoditticamente di essere titolare diaccreditamento (ricorso pagina 18), rimandando per la verifica di tale as-serzione ai “documenti allegati al ricorso monitorio, sfuggiti e non valutatidalla Ecc.ma Corte di Appello”, che tuttavia non vengono trascritti.La palese violazione dell'art. 366 n° 6 cod. proc. civ. rende la censura pri-va di autosufficienza e, dunque, inammissibile.Il tema della mancanza del provvedimento di assunzione della spesa nonviene minimamente affrontato nel motivo, il quale, invece, si dilunga (allepagine 18-21) nella illustrazione di norme di legge e di provvedimentiamministrativi che non risultano citati nella sentenza gravata e che (nelcaso di provvedimenti amministrativi) non sono stati trascritti: ragione percui anche per questa parte il mezzo è inammissibile, non solo perché privodi autosufficienza, ma anche perché presenta aspetti di novità.Numero registro generale 25516/2024Numero sezionale 674/2026Numero di raccolta generale 15864/2026Data pubblicazione 23/05/2026Quanto poi al contratto, la difesa della [OSCURATO:PERSONA] si riduce ad un'unica laconicaed indimostrata affermazione, a tenore della quale “[n]essun contrattodeve essere stipulato tra la struttura che eroga le prestazioni e l'Ambi-to/Comune” (ricorso pagina 23): sicché anche qui la doglianza appareinammissibile, contrapponendo una asserzione apodittica che si oppone al-la conclusione del giudice del merito senza esibire alcuna critica.In conclusione, il terzo mezzo non merita l'accoglimento e determina l'i-nammissibilità del secondo.9.- Col quarto motivo [OSCURATO:SOCIETA]. lamenta “difetto di motivazione in re-lazione all'art. 360 c.p.c. n. 5 e art. 132 c.p.c. – nullità della sentenza inviolazione dell'art. 132 c.p.c.”.10.- La doglianza è inammissibile per la sua genericità, risolvendosi nelladenuncia della “totale obliterazione di elementi che potrebbero condurread una diversa decisione”, senza indicare quali, e dell'apparenza della mo-tivazione, senza specificare i passaggi logici ipoteticamente affetti da talevizio.L'unica censura determinata – ma del tutto irrilevante – consiste nella ri-mostranza secondo la quale la conclusione della Corte avrebbe impeditoalla struttura di recuperare il credito dopo sette anni di causa, in quantoessa non saprebbe più “a chi dover chiedere il pagamento”.11.- Alla soccombenza della [OSCURATO:SOCIETA]. segue la sua condanna alla rifu-sione delle spese della presente lite in favore del Comune di Vallo dellaLucania, per la cui liquidazione – fatta in base al d.m. n° 55 del 2014 ed alvalore della controversia (euro 45,2 mila) – si rimanda al dispositivo chesegue.Va, inoltre, dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13,comma 1-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricor-rente, ove dovuto.Numero registro generale 25516/2024Numero sezionale 674/2026Numero di raccolta generale 15864/2026Data pubblicazione 23/05/2026 P.Q.Mla Corte respinge il ricorso di [OSCURATO:SOCIETA]. e condanna la ricorrente a rifon-dere al resistente Comune di Vallo della Lucania le spese del presente giu-dizio, che liquida in euro 6.000,00 per compensi ed euro 200,00 peresborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese in ragione del 15%, oltreal cp ed all'iva, se dovuti. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cuiall'art. 13, comma 1-quater, del decreto del Presidente della Repubblica30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a caricodella ricorrente, ove dovuto.Così deciso in Roma il 10 febbraio 2026, nella camera di consigliodella prima sezione.Il presidenteGuido Mercolino
Sentenza Cassazione n. 15864/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris