CassazionesentenzaSezione LDecisione del 6 maggio 2026
Cassazione n. 12995/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
cati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -controI.N.A.I.L. - [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale2026rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli1252avvocati [OSCURATO:PERSONA]', [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –nonché controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA],in persona del suo Presidente e legale rappresentante protempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. -Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati edifesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] RNOumSerEo r,e gistro generale 27001/2021Numero sezionale 1252/2026CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA]; Numero di raccolta generale 12995/2026- resistenti con mandatoD -at a pubblicazione 06/05/2026nonché controAGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE,- intimata -avverso la sentenza n. 657/2021 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 26/04/2021 R.G.N. 2179/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del11/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] 2000 [OSCURATO:SOCIETA] impugna la sentenza n. 657/2021della Corte d’appello di Roma che ha confermato la pronunciadel Tribunale di Velletri che aveva accolto solo parzialmentel’opposizione ad intimazione di pagamento spiegata dallasocietà.Propone tre motivi di censura.Resiste [OSCURATO:PERSONA] con controricorso.INPS non ha svolto attività difensiva in questa sede.Agenzia delle Entrate – Riscossione non si è costituta.Chiamata la causa all’adunanza camerale dell’11 marzo 2026, ilCollegio ha riservato il deposito della ordinanza nel termine disessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONESono proposti tre motivi di censura.1.Violazione e falsa applicazione dell’art. 16bis del d.l. n.179/2012, nonché degli artt. 115 e 617 cod. proc. civ. inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. per avere laCorte ritenuto inammissibile l’opposizione ex art. 617 cod. proc.Numero registro generale 27001/2021civ. per tardività nonostante risultasse dalla documentazioneN umero sezionale 1252/2026Numero di raccolta generale 12995/2026prodotta che, sebbene l’annotazione sul fascicolo telematicDoat a pubblicazione 06/05/2026fosse stata effettuata successivamente al decorso del termine,il deposito telematico era avvenuto nel rispetto dello stesso.2.Violazione e falsa applicazione degli artt. 416 e 421 cod. proc.civ. in relazione all’art. 360, comma 1, n, 3 cod. proc. civ. peravere la Corte ritenuto corretta l’acquisizione delladocumentazione tardivamente prodotta da Ader.3.Violazione a falsa applicazione degli artt. 2712 e 2719 cod.civ. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. peravere la Corte ritenuto generico e quindi inammissibile ildisconoscimento effettuato in primo grado.La Corte ha così motivato.-Con il primo motivo di appello la società lamenta che il primogiudice erroneamente ha considerato tardiva quindiinammissibile la domanda perché il deposito del ricorso èavvenuto successivamente alla scadenza del termine di 20 ggex art. 617 cod. proc. civ.-L’avviso di intimazione opposto è stato notificato il 28.10.2016per cui il termine di cui all’art. 617 cod. proc. civ. è decorso il17.11.106 ed il ricorso risulta depositato il girono successivo;-Quanto al disconoscimento effettuato dall’appellante, seppurtempestivo, è del tutto inidoneo ai sensi del comunicato dispostodegli artt. 2719 cod. civ. e 215 cod. proc. civ. perchél’appellante si era limitata ad un generale disconoscimento ditutta la documentazione depositata rilevando di non ritenereesistente alcun originale ed affermando l’inidoneità delladocumentazione prodotta in copia a dimostrare la correttezzadella notifica: trattasi di disconoscimento che, per la sua naturaNumero registro generale 27001/2021generica ed onnicomprensiva, risulta inidoneo a vanificare laN umero sezionale 1252/2026Numero di raccolta generale 12995/2026produzione documentale; Data pubblicazione 06/05/2026-Con l’ulteriore censura si duole della intervenuta valutazionedei documenti prodotti da ADER nonostante la costituzionetardiva: il motivo non tiene contro dell’effettivo perimetro deipoteri officiosi riconosciuti dall’art. 421 cod. proc. civ.:l’acquisizione documentale può essere disposta d’ufficio se iodocumenti risultino indispensabili per la decisione (Cass. n.33393/2019, n. 28134/2018; n. 11845/2018); nel rito dellavoro i poteri officiosi ex art. 421 e 437 cod. proc. civ. possonoessere esercitati in deroga non solo alle regole sulle provedettate dal codice civile ma anche alle norme sull’assunzionedelle prove dettate per il rito ordinario, stante l’esigenza dicontemperare il principio dispositivo con quello della ricercadella verità materiale. Nella specie, il Tribunale ha dispostol’acquisizione della documentazione relativa alle notifiche dellecartelle di pagamento mentre le notifiche degli avvisi di addebitoerano state tempestivamente prodotte dall’INPS, acquisizioneampiamente giustificata dalla pista probatoria già contenutanella intimazione di pagamento che indicava puntualmente perogni titolo la rispettiva data di notifica e imposta dalla pervicacenegazione della società di averle ricevute. Il Tribunale ha ancheconcesso termine per il deposito di note autorizzate, sicchè nonè neppure ipotizzabile una lesione del diritto di difesa, del restoneppure lamentata.A fronte di tale motivazione, il ricorso va nel complessorigettato.Il primo motivo è inammissibile: la Corte fa un accertamento infatto (sull’avvenuto deposito del ricorso in data successiva allascadenza dei 20gg) e la ricorrente, che non può dolersi diomesso esame di fatto decisivo (stante la doppia conforme sulNumero registro generale 27001/2021punto), pone la doglianza come violazione di legge ma avanzaN, umero sezionale 1252/2026Numero di raccolta generale 12995/2026in realtà, una sostanziale richiesta di rivalutazione del meritoDa,t a pubblicazione 06/05/2026senza, tra l’altro, riportare lo specifico contenuto del motivo diappello, né trascrivere dove e in che termini avrebbe posto laquestione all’attenzione della Corte territoriale.Il secondo ed il terzo motivo sono infondati.Quanto al secondo motivo, la Corte, con valutazione di meritonon censurabile in questa sede, ha apprezzato la pistaprobatoria già esistente e, sul presupposto di essa, ha ritenutodi ammettere le produzioni documentali considerate necessarieall’accertamento della verità.E’, del resto, consolidato (come ex multis Cass. n. 33393/2019e n. 7694/2018) che «nel rito del lavoro, stante l'esigenza dicontemperare il principio dispositivo con quello della ricercadella verità materiale, il giudice, anche in grado di appello, exart. 437 c.p.c., ove reputi insufficienti le prove già acquisite e lerisultanze di causa offrano significativi dati di indagine, può invia eccezionale ammettere, anche d'ufficio, le proveindispensabili per la dimostrazione o la negazione di fatticostitutivi dei diritti in contestazione, sempre che tali fatti sianostati puntualmente allegati o contestati e sussistano altri mezziistruttori, ritualmente dedotti e già acquisiti, meritevoli diapprofondimento».Invero, secondo il condiviso indiritto delle Sezioni Unite dellaCassazione, ”allorquando le risultanze di causa offranosignificativi dati di indagine il giudice, ove reputi insufficienti leprove già acquisite, non può limitarsi a fare meccanicaapplicazione della regola formale di giudizio fondata sull’oneredella prova ma ha il potere-dovere di provvedere d’ufficio aglil’incertezza dei fatti costitutivi dei diritti in contestazione,Numero registro generale 27001/2021indipendentemente dal verificarsi di preclusioni e decadenza inN umero sezionale 1252/2026Numero di raccolta generale 12995/2026danno delle parti (Cass. SSUU 17 giugno 2004, n. 11353, CassDa.t a pubblicazione 06/05/2026SSUU 20 aprile 2005, n. 8202)”, di tal chè, sempre secondo lagiurisprudenza di legittimità, il rigoroso sistema di preclusionidel rito del lavoro rinviene un significativo contemperamento neipoteri d’ufficio che il codice di rito conferisce al giudice inmateria di ammissione dei mezzi di prova, “poteri ispirati – inipotesi di indispensabilità degli strumenti probatori ai fini delladecisone della causa – alla esigenza della ricerca della veritàmateriale cui è doverosamente funzionalizzato il rito del lavoro”.La decisione è conforme al principio consolidato (come ex multisCass. n. 7694/2018) in forza del quale, «Nel rito del lavoro,stante l'esigenza di contemperare il principio dispositivo conquello della ricerca della verità materiale, il giudice, anche ingrado di appello, ex art. 437 c.p.c., ove reputi insufficienti leprove già acquisite e le risultanze di causa offrano significatividati di indagine, può in via eccezionale ammettere, anched'ufficio, le prove indispensabili per la dimostrazione o lanegazione di fatti costitutivi dei diritti in contestazione, sempreche tali fatti siano stati puntualmente allegati o contestati esussistano altri mezzi istruttori, ritualmente dedotti e giàacquisiti, meritevoli di approfondimento».Ed ancora, Cass. n.33393/2019 ribadisce che «Nel rito dellavoro, la produzione di documenti successivamente al depositodegli atti introduttivi è ammissibile solo nel caso di documentiformati o giunti nella disponibilità della parte dopo lo spirare deitermini preclusivi ovvero se la loro rilevanza emerga in ragionedell'esigenza di replicare a difese altrui; peraltro, l'acquisizionedocumentale può essere disposta d'ufficio, anche susollecitazione di parte, se i documenti risultino indispensabili perla decisione, cioè necessari per integrare, in definizione di unapista probatoria concretamente emersa, la dimostraNzuimoenroe re gistro generale 27001/2021Numero sezionale 1252/2026dell'esistenza o inesistenza di un fatto la cui sussistNeunmzerao di ora ccolta generale 12995/2026insussistenza, altrimenti, sarebbe destinata ad essere definitDaat a pubblicazione 06/05/2026secondo la regola sull'onere della prova».La Corte territoriale ha esercitato correttamente i poteriistruttori officiosi in ordine alle prove delle avvenute notifiche,in quanto indispensabili al fine di garantire la giustiziasostanziale.Quanto al terzo motivo, va richiamata la costantegiurisprudenza di questa Corte per cui «rappresenta principioconsolidato … l’affermazione secondo cui, in tema di provadocumentale, l'onere di disconoscere la conformità tral'originale di una scrittura e la copia fotostatica della stessaprodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l'usodi formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazionedi chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere daessa in modo inequivoco gli estremi della negazione dellagenuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti,ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria,contestazioni generiche o onnicomprensive (tra molte: Cass. n.28096 del 2009; tra le recenti: Cass. n. 9533 del 2022); inveroil disconoscimento delle copie fotostatiche, ai sensi dell'art.2719 c.c., impone che la contestazione della conformità dellestesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia,mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro edunivoco sia il documento che si intende contestare, sia gliaspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, nonessendo sufficienti né il ricorso a clausole di stile né genericheasserzioni (ex plurimis: Cass. n. 16557 del 2019; Cass. n.14279 del 2021); in particolare, il disconoscimento devecontenere l'indicazione delle parti in cui la copia siamaterialmente contraffatta rispetto all'originale; oppure leN upmaerrot rie gistro generale 27001/2021Numero sezionale 1252/2026mancanti e il loro contenuto; oppure, in alternativa, Nleum eproa dri trai ccolta generale 12995/2026aggiunte; a seconda dei casi, poi, la parte che disconosce devDeat a pubblicazione 06/05/2026anche offrire elementi, almeno indiziari, sul diverso contenutoche il documento presenta nella versione originale (in termini:Cass. n. 16836 del 2021 con la giurisprudenza ivi citata)» (Cass.n. 37186/2022).Ciò posto, la sentenza impugnata ha risolto la questione indiritto in modo conforme alla giurisprudenza richiamata,ritenendo, nel caso di specie, che il disconoscimento operatofosse privo dei requisiti necessari e – secondo questa Corte -«tale “valutazione costituisce giudizio di fatto riservato algiudice di merito, insindacabile in sede di legittimità” (così Cass.n. 1324 del 2022; conf. Cass. n. 2033 del 2022)» (Cass. n.37186/2022).Il ricorso deve, pertanto, essere respinto, con condanna alpagamento delle spese di legittimità secondo soccombenza neiconfronti della parte costituita, come liquidate in dispositivo.L’esito del giudizio impone di dare atto dei presuppostidell’obbligo della parte ricorrente di versare un ulteriore importoa titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per lastessa impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio2020, n. 4315).La Corte rigetta il ricorso.Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese dilegittimità nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che liquida in € 2500,00 percompensi ed € 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15%ed accessori come per legge.Numero registro generale 27001/2021Dà atto dei presupposti dell’obbligo della parte ricorrente dNi umero sezionale 1252/2026Numero di raccolta generale 12995/2026versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, paDrait a pubblicazione 06/05/2026a quello previsto per la stessa impugnazione, ove sia dovuto.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale dell’11 marzo2026.La PresidenteLucia Esposito