CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 05431/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il Giudice per la Corte di Appello di Milano, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di applicare la disciplina di cui all'art. 81 cod. pen. tra i reati oggetto di cinque sentenze pronunciate dal Gip del Tribunale di Milano (per il reato di riciclaggio e altro), Gip del Tribunale di Novara (per reati di cui al D.Lvo 22/97), Corte,*Appello di Milano in riforma Tribunale di Milano (reato di cuiji 648 ter cod. pen.), Corte di appello di Milano in riforma di Tribunale di busto Arsizio (truffa e diversi reati di cui al D.Lvo 152/2006), Corte di Appello di Milano in riforma di Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] (reato di cui agli artt. 216 e 223 R.D. 267/1942); Rilevato che con il ricorso si denunciano la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 81 cod. pen. evidenziando che la conclusione sarebbe errata in quanto il giudice non avrebbe valutato la presenza dei concreti indicatori della sussistenza della continuazione e non avrebbe adeguatamente considerato che i reati sarebbero tutti parte di un medesimo complessivo programma criminoso; Rilevato che la doglianza oggetto del ricorso è manifestamente infondata in quanto il provvedimento impugnato ha adeguatamente motivato quanto alla necessità che l'identità del disegno criminoso debba essere rintracciabile sin dalla commissione del primo reato e come questo non sia desumibile dagli atti dai quali risulta che le condotte, pure se a volte temporalmente prossime, non sono omogenee, sono stati commessi in contesti societari differenti e in diverse località geografiche e che, pertanto, i reati non sono il frutto di una iniziale ideazione quanto, piuttosto, risultano essere il frutto di determinazioni criminose distinte, non essendo all'evidenza ipotizzabile che all'atto della commissione del primo reato il condannato avesse già ideato di commettere ulteriori e diversi reati (cfr. Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01; Sez. 1, n. 13971 del 30/3/2021, di Serio, n.m.; Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B, Rv. 260896 - 01) e ciò anche riguardo all'asserita ma non avvenuta abrogatio criminis (cfr. pag. 4 del provvedimento impugnato); Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto le doglianze sono manifestamente infondate e in parte tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa del