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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 07788/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 6647-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, V.[OSCURATO:PERSONA] 74/C, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 2236/2019 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 20/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il Collegio condivide i rilievi enunciati dal Relatore in seno alla formulata proposta nei termini seguenti, né la memoria di parte controricorrente risulta avere introdotto argomenti tali da far mutare opinione: <<ritenuto che la vicenda qui al vaglio può riassumersi, per quel che ancora qui residua d'utile, nei termini seguenti: - il Tribunale, in accoglimento della domanda avanata da [OSCURATO:PERSONA], condannò [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Angelina e Antonio a ripristinare la "regolarità" del muro e a risarcire il danno procurato all'attore, liquidato in E 10.000,00 e, in accoglimento della domanda riconven5zionale, condannò il Bruno a demolire una poqione di fabbricato; - la Corte d'appello di Catan.zaro, investita dall'appello principale del Bruno e da quello incidentale dei convenuti, disattese nel resto le impugunioni, in par_ziale Orma della sentenza di primo grado, rigettò la domanda risarcitoria dell'attore; ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la senten.za d'appello sulla base di cinque motivi di dogliana e che la; osserva

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violnione e falsa applicazione degli artt. 112 cod. proc. civ., con conseguente nullità della senten.za, nonché violazione dell'art. 872 cod. civ. e, infine, l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo in relazione all'art. 360, n. 5, cod. proc. civ., assumendo che il Tribunale non si era pronunciato su due capi della domanda e una tale omissione non avrebbe potuto equipararsi a un rigetto implicito, come erroneamente reputato dalla senten.za d'appello; ieine, dai documenti prodotti e dalle risultane orale non poteva reputarsi provato che le parti avessero nel passato inteso di comune accordo stabilire il confine nel sito ove era collocato il muro, che, secondo il ricorrente insisteva sul proprio terreno.

1.1. La doglian.za, volendo prescindere dall'evidente promiscuità della stessa, non supera il vaglio d'ammissibilità.

Ric. 2021 n. 06647 sez.

M2 - ud. 18-11-2021 -2- 1.1.1.La critica mossa alla senteLka di primo grado è chiaramente inammissibile.

1.1.2. Nel resto la censura è diretta a un improprio riesame dell'insindacabile giudkio della Corte di merito, la quale ha reputato che il muro in questione si trovi collocato al confine delle due proprietà, ove le stesse parti lo avevano ricostruito dopo il suo crollo.

È del tutto palese che attraverso la denurkia di viola ione di legge il ricorrenti sollecita - non determinando essa, nel giudkio di legittimità lo scrutinio della questione astrattamente evideniata sul presupposto che l'accertamento fattuale operato dal giudice di merito giustifichi il rivendicato inquadramento normativo, essendo, all'evide,ka, occorrente che l'accertamento fattuale, derivante dal vaglio probatorio, sia tale da doversene inferire la sussuikione nel senso auspicato dal ricorrente - un improprio riesame di merito (da ultimo,

5. U. n. 25573, 12/11 / 2020, Ru. 659459).

Nella sostana il ricorrente, sotto l'usbergo dell'asserita viola ione di legge instano per un inammissibile riesame di merito, peraltro al di là delle ipotesi contemplate dal vigente art. 360, n. 5, cod. proc. civ. 1.1.3.L'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall'art. 54 del d.

1. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell'ordinamento un vkio specifico denunciabile per cassnione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentemy o dagli atti processuali„ che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia).

Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod proc. civ., il ricorrente deve indicare il 'fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti. esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vkio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerarne dal giudice, ancorché la Ric. 2021 n. 06647 sez.

M2 - ud. 18-11-2021 -3- sentena non abbia dato conto di tutte le risultane probatorie (S.

U. n. 8053, 7 / 412014, Rv. 629831).

Per contro il ricorrente qui pretende, come si è anticipato, sulla base di una prospettckione radicalmente aspecifrca, sotto il profilo delfautosu rcierka, un complessivo riesame del vaglio istruttorio.

In disparte è comunque appena il caso di ricordare che, in presen.za di "doppia conforme", trovando applica.zione "ratione temporis", l'ad 348 ter, co. 5, cod. proc. civ., il ricorrente in cassa.zione, per evitare l'inammissibilità del motivo di cui al n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ., deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della senten.za di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Se. 2, n. 5528, 10/ 0312014, Rv. 630359; coni, ex multú, Cass. nn. 19001 / 2016, 26714/ 2016), eveniena che nel caso in esame non ricorre affatto.

2. Con il secondo motivo il Bruno denuncia viola.zione e falsa applic(kione dell'art.167 cod. proc. civ., assumendo che la Corte locale avrebbe dovuto accogliere il motivo d'appello con il quale si era dedotta la tardività della domanda riconven.zionale. 2.i.

La dogliarka è inammissibile.

La Corte di Catan.zaro ha spiegato che i convenuti avevano tempestivamente, con la comparsa di costituzione, svolto la domanda riconven.zionale, di talché il Tribunale non aveva statuito in ultrapetkione.

Il ricorrente afferma che non avendo i convenuti espressamente richiesto nelle conclusioni dell'atto costitutivo raccoglimento di essa domanda, la stessa doveva intendersi come non proposta.

La Corte di cassazione, allorquando sia denunciato un "error in procedendo", è anche giudice del fatto ed ha il potere di esaminare direttamente gli atti di causa; tuttavia, non essendo il predetto vkio rilevabile "ex officio", è necessario che la parte ricorrente indichi gli elementi individuanti e caratterk,zanti il 'fatto processuale" di cui richiede il riesame e, quindi, che il corrispondente motivo sia ammissibile e contenga, per il principio di autosufficierka del ricorso, tutte le Ric. 2021 n. 06647 sez.

M2 - ud. 18-11-2021 -4- precisa.zioni e i riferimenti necessari ad individuare la dedotta violakione processuale (se. 1, n. 2771, 2 / 2/ 2017, Rv. 643715), presupponendo un tale potere che la parte, nel riip etto del principio di autosuffìciena, riporti, nel ricorso stesso, gli elementi ed i riferimenti atti ad individuare, nei suoi termini esatti e non genericamente, il vizio processuale, onde consentire alla Corte di e ettuare, senza compiere generali verifiche degli atti, il controllo del corretto svolgersi dell'iter processuale (Sek. 5, n. 19410, 30/ 9 / 2015, Rv. 636606).

Nel caso al vaglio la denunzia non può neppure in astratto essere esaminata non avendo il ricorrente riportato l'atto costitutivo di primo grado della controparte, dal cui esame complessivo, peraltro, la Corte d'appello ha tratto il fermo convincimento che la domanda fosse stata tempestivamente proposta (e, come, più volte si è detto, deve escludersi che la domanda debba rispettare formule sacramentali sul tema, in generale, Cass. nn. 11864/2001, 11287/1998, 809/1985, 4104/1985, 2256I1963-).

3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia viola ione ed errata applicakione dell'ad. 116 cod. proc. civ., nonché violakione dell'ad. 950 cod. civ. e dell'art. 34, d.P.R. n. 380/2001, assumendo la sentenka non avrebbe dovuto condannarlo alla demolikione della porkione abusiva del manufatto, poiché la ctu era priva di riscontri obiettivi e viziata da erroneità nelle misurazioni.

3.1. Trattasi all'eviderka di censura inammissibile perché diretta palesemente al riesame del merito, peraltro in assenza di alcuna apprekkabile specificità, sotto il profilo dell'autosu icienka.

Non possono, quindi, che richiamarsi le osservakioni di cui al paragrafo 1.1.

4. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicakione dell'art. 34 del d.P.R. n. 38012001, assumendo che non avrebbe potuto essere dio sta la demolizione del manufatto, poiché la norma evocata esclude la demolikione delle opere reali kkate in parkiale rmità della concessione edilikia, quando essa non possa effettuarsi senka pregiudikio della parte conforme al titolo Ric. 2021 n. 06647 sez.

M2 - ud. 18-11-2021 -5-

4.1. [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per l'impertinerka della norma invocata sul punto.

Pertanto merita correzione la motivazione della sentenza d'appello, la quale ha rigettato il motivo sulla base d'una intelpretazione del predetto art. 34, il cui decisum, tuttavia, è conforme a diritto.

Il ricorrente richiama la norma di cui al comma secondo dell'ad. 34 del T. U. edilizia, il quale, nel caso indicato, autorkza la trasformazione della san_zione reale (la demolizione) in una sanzione pecuniaria.

Trattasi, tuttavia, di riferimento inappropriato: qui non si è in presenza di un ordine di demolizione della p. a., in presenza di opera parzialmente abusiva, ma della condanna a demolire opera edile posta a distanza illegale disposta dal giudice (art. 872, co. 2, cod. civ.).

Il paventato rischio di danneggiare, nell'eseguire la pronuncia di demolizione, la parte del manufatto posta a distarka regolare non può che costituire ragione di cautela della quale dovrà tenersi conto in sede esecutiva.

5. Con il quinto motivo il Bruno lamenta violazione e falsa applicazione dell'ari 2058 cod. civ., per avere la sentenza d'appello escluso risarcimento del danno in suo favore.

Il motivo è fondato.

La Corte di Catanzaro ebbe a rigettare la pretesa risarcitoria, riformando sul punto la sentenza di primo grado, per non essere emerso riferimento a un pregiudizio patito 'ancorato a ad alcun riferimento tecnico sul quale può essersi basato il Giudice.

Non risulta, altresì, che il perito abbia accertato diminuzione di visuale, esposizione, luce o aria, né alcun riferimento a un deprezzamento del valore commerciale dellimmobile" Questa Corte, con un recente arresto, a complessiva rimedita_zione giurisprudenziali non sempre puntualmente sovrapponibili, ha chiarito che la violnione della prescrizione sulle distanze tra le costruzioni, attesa la natura del bene giuridico leso, determina un danno in "re ipsa", con la conseguenza che non incombe sul danneggiato l'onere di provare la sussistenza e l'entità concreta del pregiudizio patrimoniale subito al diritto di proprietà, dovendosi, di norma, Ric. 2021 n. 06647 sez.

M2 - ud. 18-11-2021 -6- presumere, sia pure "iuris tantum", tale pregilulkio, fatta salva la possibilità per il preteso danneggiante di dimostrare che, per /a peculiarità dei luoghi o dei modi della lesione, il danno debba, invece, essere escluso (se;z:. 6, n. 23082, 9 /11 / 2020, Rv. 639708).

Il riportato approdo è pienamente condivisibile, pertanto, sul punto la sentena merita di essere cassata, disponendo che il Giudice del rinvio si adegui all'esposto principio; Giudice che regolerà anche le spese del presente giudkio di legittimità».

P.Q.M. accoglie il quinto motivo e dichiara inammissibili gli altri, cassa la sentenza impugnata, in relazione all'accolto motivo, e rinvia alla Corte d'appello di Catanzaro, altra composizione, anche per il regol

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 6647-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, V.[OSCURATO:PERSONA] 74/C, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 2236/2019 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 20/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il Collegio condivide i rilievi enunciati dal Relatore in seno alla formulata proposta nei termini seguenti, né la memoria di parte controricorrente risulta avere introdotto argomenti tali da far mutare opinione: <<ritenuto che la vicenda qui al vaglio può riassumersi, per quel che ancora qui residua d'utile, nei termini seguenti: - il Tribunale, in accoglimento della domanda avanata da [OSCURATO:PERSONA], condannò [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Angelina e Antonio a ripristinare la "regolarità" del muro e a risarcire il danno procurato all'attore, liquidato in E 10.000,00 e, in accoglimento della domanda riconven5zionale, condannò il Bruno a demolire una poqione di fabbricato; - la Corte d'appello di Catan.zaro, investita dall'appello principale del Bruno e da quello incidentale dei convenuti, disattese nel resto le impugunioni, in par_ziale Orma della sentenza di primo grado, rigettò la domanda risarcitoria dell'attore; ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la senten.za d'appello sulla base di cinque motivi di dogliana e che la; osserva 1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violnione e falsa applicazione degli artt. 112 cod. proc. civ., con conseguente nullità della senten.za, nonché violazione dell'art. 872 cod. civ. e, infine, l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo in relazione all'art. 360, n. 5, cod. proc. civ., assumendo che il Tribunale non si era pronunciato su due capi della domanda e una tale omissione non avrebbe potuto equipararsi a un rigetto implicito, come erroneamente reputato dalla senten.za d'appello; ieine, dai documenti prodotti e dalle risultane orale non poteva reputarsi provato che le parti avessero nel passato inteso di comune accordo stabilire il confine nel sito ove era collocato il muro, che, secondo il ricorrente insisteva sul proprio terreno. 1.1. La doglian.za, volendo prescindere dall'evidente promiscuità della stessa, non supera il vaglio d'ammissibilità. Ric. 2021 n. 06647 sez. M2 - ud. 18-11-2021 -2- 1.1.1.La critica mossa alla senteLka di primo grado è chiaramente inammissibile. 1.1.2. Nel resto la censura è diretta a un improprio riesame dell'insindacabile giudkio della Corte di merito, la quale ha reputato che il muro in questione si trovi collocato al confine delle due proprietà, ove le stesse parti lo avevano ricostruito dopo il suo crollo. È del tutto palese che attraverso la denurkia di viola ione di legge il ricorrenti sollecita - non determinando essa, nel giudkio di legittimità lo scrutinio della questione astrattamente evideniata sul presupposto che l'accertamento fattuale operato dal giudice di merito giustifichi il rivendicato inquadramento normativo, essendo, all'evide,ka, occorrente che l'accertamento fattuale, derivante dal vaglio probatorio, sia tale da doversene inferire la sussuikione nel senso auspicato dal ricorrente - un improprio riesame di merito (da ultimo, 5. U. n. 25573, 12/11 / 2020, Ru. 659459). Nella sostana il ricorrente, sotto l'usbergo dell'asserita viola ione di legge instano per un inammissibile riesame di merito, peraltro al di là delle ipotesi contemplate dal vigente art. 360, n. 5, cod. proc. civ. 1.1.3.L'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall'art. 54 del d. 1. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell'ordinamento un vkio specifico denunciabile per cassnione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentemy o dagli atti processuali„ che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod proc. civ., il ricorrente deve indicare il 'fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti. esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vkio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerarne dal giudice, ancorché la Ric. 2021 n. 06647 sez. M2 - ud. 18-11-2021 -3- sentena non abbia dato conto di tutte le risultane probatorie (S. U. n. 8053, 7 / 412014, Rv. 629831). Per contro il ricorrente qui pretende, come si è anticipato, sulla base di una prospettckione radicalmente aspecifrca, sotto il profilo delfautosu rcierka, un complessivo riesame del vaglio istruttorio. In disparte è comunque appena il caso di ricordare che, in presen.za di "doppia conforme", trovando applica.zione "ratione temporis", l'ad 348 ter, co. 5, cod. proc. civ., il ricorrente in cassa.zione, per evitare l'inammissibilità del motivo di cui al n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ., deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della senten.za di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Se. 2, n. 5528, 10/ 0312014, Rv. 630359; coni, ex multú, Cass. nn. 19001 / 2016, 26714/ 2016), eveniena che nel caso in esame non ricorre affatto. 2. Con il secondo motivo il Bruno denuncia viola.zione e falsa applic(kione dell'art.167 cod. proc. civ., assumendo che la Corte locale avrebbe dovuto accogliere il motivo d'appello con il quale si era dedotta la tardività della domanda riconven.zionale. 2.i. La dogliarka è inammissibile. La Corte di Catan.zaro ha spiegato che i convenuti avevano tempestivamente, con la comparsa di costituzione, svolto la domanda riconven.zionale, di talché il Tribunale non aveva statuito in ultrapetkione. Il ricorrente afferma che non avendo i convenuti espressamente richiesto nelle conclusioni dell'atto costitutivo raccoglimento di essa domanda, la stessa doveva intendersi come non proposta. La Corte di cassazione, allorquando sia denunciato un "error in procedendo", è anche giudice del fatto ed ha il potere di esaminare direttamente gli atti di causa; tuttavia, non essendo il predetto vkio rilevabile "ex officio", è necessario che la parte ricorrente indichi gli elementi individuanti e caratterk,zanti il 'fatto processuale" di cui richiede il riesame e, quindi, che il corrispondente motivo sia ammissibile e contenga, per il principio di autosufficierka del ricorso, tutte le Ric. 2021 n. 06647 sez. M2 - ud. 18-11-2021 -4- precisa.zioni e i riferimenti necessari ad individuare la dedotta violakione processuale (se. 1, n. 2771, 2 / 2/ 2017, Rv. 643715), presupponendo un tale potere che la parte, nel riip etto del principio di autosuffìciena, riporti, nel ricorso stesso, gli elementi ed i riferimenti atti ad individuare, nei suoi termini esatti e non genericamente, il vizio processuale, onde consentire alla Corte di e ettuare, senza compiere generali verifiche degli atti, il controllo del corretto svolgersi dell'iter processuale (Sek. 5, n. 19410, 30/ 9 / 2015, Rv. 636606). Nel caso al vaglio la denunzia non può neppure in astratto essere esaminata non avendo il ricorrente riportato l'atto costitutivo di primo grado della controparte, dal cui esame complessivo, peraltro, la Corte d'appello ha tratto il fermo convincimento che la domanda fosse stata tempestivamente proposta (e, come, più volte si è detto, deve escludersi che la domanda debba rispettare formule sacramentali sul tema, in generale, Cass. nn. 11864/2001, 11287/1998, 809/1985, 4104/1985, 2256I1963-). 3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia viola ione ed errata applicakione dell'ad. 116 cod. proc. civ., nonché violakione dell'ad. 950 cod. civ. e dell'art. 34, d.P.R. n. 380/2001, assumendo la sentenka non avrebbe dovuto condannarlo alla demolikione della porkione abusiva del manufatto, poiché la ctu era priva di riscontri obiettivi e viziata da erroneità nelle misurazioni. 3.1. Trattasi all'eviderka di censura inammissibile perché diretta palesemente al riesame del merito, peraltro in assenza di alcuna apprekkabile specificità, sotto il profilo dell'autosu icienka. Non possono, quindi, che richiamarsi le osservakioni di cui al paragrafo 1.1. 4. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicakione dell'art. 34 del d.P.R. n. 38012001, assumendo che non avrebbe potuto essere dio sta la demolizione del manufatto, poiché la norma evocata esclude la demolikione delle opere reali kkate in parkiale rmità della concessione edilikia, quando essa non possa effettuarsi senka pregiudikio della parte conforme al titolo Ric. 2021 n. 06647 sez. M2 - ud. 18-11-2021 -5- 4.1. [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per l'impertinerka della norma invocata sul punto. Pertanto merita correzione la motivazione della sentenza d'appello, la quale ha rigettato il motivo sulla base d'una intelpretazione del predetto art. 34, il cui decisum, tuttavia, è conforme a diritto. Il ricorrente richiama la norma di cui al comma secondo dell'ad. 34 del T. U. edilizia, il quale, nel caso indicato, autorkza la trasformazione della san_zione reale (la demolizione) in una sanzione pecuniaria. Trattasi, tuttavia, di riferimento inappropriato: qui non si è in presenza di un ordine di demolizione della p. a., in presenza di opera parzialmente abusiva, ma della condanna a demolire opera edile posta a distanza illegale disposta dal giudice (art. 872, co. 2, cod. civ.). Il paventato rischio di danneggiare, nell'eseguire la pronuncia di demolizione, la parte del manufatto posta a distarka regolare non può che costituire ragione di cautela della quale dovrà tenersi conto in sede esecutiva. 5. Con il quinto motivo il Bruno lamenta violazione e falsa applicazione dell'ari 2058 cod. civ., per avere la sentenza d'appello escluso risarcimento del danno in suo favore. Il motivo è fondato. La Corte di Catanzaro ebbe a rigettare la pretesa risarcitoria, riformando sul punto la sentenza di primo grado, per non essere emerso riferimento a un pregiudizio patito 'ancorato a ad alcun riferimento tecnico sul quale può essersi basato il Giudice. Non risulta, altresì, che il perito abbia accertato diminuzione di visuale, esposizione, luce o aria, né alcun riferimento a un deprezzamento del valore commerciale dellimmobile" Questa Corte, con un recente arresto, a complessiva rimedita_zione giurisprudenziali non sempre puntualmente sovrapponibili, ha chiarito che la violnione della prescrizione sulle distanze tra le costruzioni, attesa la natura del bene giuridico leso, determina un danno in "re ipsa", con la conseguenza che non incombe sul danneggiato l'onere di provare la sussistenza e l'entità concreta del pregiudizio patrimoniale subito al diritto di proprietà, dovendosi, di norma, Ric. 2021 n. 06647 sez. M2 - ud. 18-11-2021 -6- presumere, sia pure "iuris tantum", tale pregilulkio, fatta salva la possibilità per il preteso danneggiante di dimostrare che, per /a peculiarità dei luoghi o dei modi della lesione, il danno debba, invece, essere escluso (se;z:. 6, n. 23082, 9 /11 / 2020, Rv. 639708). Il riportato approdo è pienamente condivisibile, pertanto, sul punto la sentena merita di essere cassata, disponendo che il Giudice del rinvio si adegui all'esposto principio; Giudice che regolerà anche le spese del presente giudkio di legittimità». P.Q.M. accoglie il quinto motivo e dichiara inammissibili gli altri, cassa la sentenza impugnata, in relazione all'accolto motivo, e rinvia alla Corte d'appello di Catanzaro, altra composizione, anche per il regol
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