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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 23 gennaio 2024

Cassazione n. 10014/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/07/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la mancanza di motivazione rispetto alla eccezione di nullità del decreto che dispone il giudizio dinanzi al Tribunale per erronea dichiarazione di assenza dell'imputato è non più deducibile perché inerente a violazione di norme processuali tardivamente dedotte e la cui disamina presuppone necessariamente che l'atto di impugnazione con cui sono state denunciate sia tempestivo; che invero la Corte d'appello ha dichiarato l'inammissibilità del gravame per tardività, circostanza, questa, che esclude essendosi formato il giudicato la proponibilità di questioni attinenti la nullità del giudizio di primo grado; rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2024 [OSCURATO:PERSONA] ente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/07/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la mancanza di motivazione rispetto alla eccezione di nullità del decreto che dispone il giudizio dinanzi al Tribunale per erronea dichiarazione di assenza dell'imputato è non più deducibile perché inerente a violazione di norme processuali tardivamente dedotte e la cui disamina presuppone necessariamente che l'atto di impugnazione con cui sono state denunciate sia tempestivo; che invero la Corte d'appello ha dichiarato l'inammissibilità del gravame per tardività, circostanza, questa, che esclude essendosi formato il giudicato la proponibilità di questioni attinenti la nullità del giudizio di primo grado; rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2024 [OSCURATO:PERSONA] ente
Decreto Cassazione n. 10014/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris