CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 26 giugno 2026
Cassazione n. 21972/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
icorrente –controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]– controricorrente –avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 1217/2024 de-positata il 26/04/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 9/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 15712/2024Numero sezionale 1630/2026Numero di raccolta generale 21972/2026Data pubblicazione 26/06/2026RITENUTO IN FATTO1. Con sentenza n. 1217/2024, pubblicata in data 26 aprile 2024,la Corte d'appello di Milano, nella regolare costituzione dell'appellatoCOMUNE [OSCURATO:PERSONA], ha accolto in parte il gravameproposto da [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di titolare della dittaindividuale [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenzadel Tribunale di Lodi n. 752/2022, pubblicata il 7 novembre 2022.2. [OSCURATO:PERSONA] aveva agito in relazione allo svolgimentodel servizio di rimozione, custodia, cancellazione dal PRA e demolizio-ne di veicoli a motore affidatigli a diverso titolo dalla polizia locale delComune di [OSCURATO:PERSONA], sulla scorta di una serie di contrattidi appalto di servizi intercorsi dal 1997 al 2017, chiedendo la condan-na del [OSCURATO:PERSONA] alla corresponsione del-la somma di € 323.696,87, a titolo di spese di custodia di veicoli.Si era costituito il [OSCURATO:PERSONA], conte-stando la domanda e chiedendo non solo il rigetto della stessa ma an-che, in via riconvenzionale, di accertare l'insussistenza di un debitodell'odierno ricorrente anche in relazione alla somma di € 254.046,86- oggetto di un documento prefettizio - per il pagamento della qualelo stesso [OSCURATO:PERSONA] si era riservato di agire in separatogiudizio.A fronte di tale domanda di accertamento negativo, l'odierno ri-corrente, in memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1), c.p.c. avevachiesto la condanna del Comune al pagamento anche di tale importo.Il Tribunale di Lodi aveva definito il giudizio respingendo la do-manda attorea; dichiarando inammissibile in quanto tardiva, e co-munque infondata nel merito, la domanda di condanna al pagamentodell'importo di € 254.046,86; accolto la domanda riconvenzionale diaccertamento negativo della debenza di tale ultima somma.Sez. S1 - R.G. 15712/2024 – CC 09/04/2026 - Pagina nr. 2 di 19Numero registro generale 15712/2024Numero sezionale 1630/2026Numero di raccolta generale 21972/2026Data pubblicazione 26/06/20263. La Corte d'appello di Milano ha, in primo luogo, esaminato ilmotivo di gravame con il quale l'odierno ricorrente aveva censurato ilrigetto della domanda di pagamento e dedotto, a tal fine, che il giudi-ce di prime cure era incorso in una non corretta interpretazione deicontratti conclusi tra le parti.Aveva argomentato in particolare l'odierno ricorrente che il Tribu-nale aveva erroneamente esteso la clausola contrattuale che esclude-va il diritto dell'impresa ai compensi a tutti i veicoli non ritirati, men-tre una corretta interpretazione avrebbe dovuto essere riferita unica-mente ai veicoli per i quali fosse stata completata la procedura di re-stituzione da parte dell'Ente, e non anche ai veicoli per i quali dettaprocedura non fosse stata effettuata, come era nel caso dei veicoliper i quali era stato nella specie azionato il corrispettivo.La Corte territoriale ha disatteso il motivo:− richiamando le previsioni contrattuali e giungendo al medesimoesito interpretativo del Giudice di prime cure, evidenziando chele tariffe che prevedevano il diritto dell'odierno ricorrente ad uncorrispettivo erano da riferirsi ad ipotesi diverse da quelle dellacustodia di veicoli non ritirati;− evidenziando ulteriormente che non vi era comunque prova cheper tutti i veicoli indicati nella richiesta di pagamento non fossestata perfezionata la pratica di restituzione, essendo in molti casisufficiente il pagamento da parte del proprietario del veicolo del-la sanzione amministrativa e dei costi di custodia e mancandonegli altri casi la prova di una inerzia dell'Amministrazione;− ha negato valenza di riconoscimento di debito ad una “rendicon-tazione” redatta dallo stesso [OSCURATO:PERSONA]-NESE, ritenendo che la stessa costituisse una prima riduzioneSez. S1 - R.G. 15712/2024 – CC 09/04/2026 - Pagina nr. 3 di 19Numero registro generale 15712/2024Numero sezionale 1630/2026Numero di raccolta generale 21972/2026Data pubblicazione 26/06/2026delle originarie pretese dell'odierno ricorrente ed una mera basedi partenza per una definizione concordata.La Corte territoriale ha anche disatteso il motivo di gravame con ilquale si censurava la declaratoria di inammissibilità della domanda dipagamento formulata dall'odierno ricorrente nella propria memoria exart. 183, sesto comma, n. 1), c.p.c., osservando che:− l'atto di appello aveva impugnato esclusivamente la declaratoriadi inammissibilità, ma in alcun modo aveva invece impugnato lastatuizione di accertamento negativo dell'esistenza di tale prete-sa, azionata dal [OSCURATO:PERSONA], da ciòderivando l'inammissibilità del gravame ex art. 342 c.p.c.;− in ogni caso, la domanda sarebbe stata infondata anche nel me-rito, in assenza di adeguata prova della pretesa.La Corte ambrosiana ha invece ritenuto fondato il motivo di gra-vame col quale si censurava la decisione del Tribunale per avereomesso di pronunciarsi sulla domanda di pagamento di una fatturaper € 6.954,59, domanda che, conseguentemente, la Corte ambro-siana ha accolto.4. Per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Milanoricorre [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di titolare della ditta indivi-duale [OSCURATO:PERSONA].Resiste con controricorso il [OSCURATO:PERSONA]-5. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio,a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c.Le parti hanno depositato memoria.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è affidato a otto motivi.Sez. S1 - R.G. 15712/2024 – CC 09/04/2026 - Pagina nr. 4 di 19Numero registro generale 15712/2024Numero sezionale 1630/2026Numero di raccolta generale 21972/2026Data pubblicazione 26/06/20261.1. Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all'art. 360,n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 1362, 1363, 1366 e 1370 c.c., “inrelazione all'interpretazione ed applicazione delle convenzioni/con-cessioni (e nella specie per quanto riguarda l'oggetto delle medesimee la regolamentazione degli obblighi delle parti in relazione ad ognispecifica tipologia/qualificazione di veicolo affidato in custodia) che sisono susseguite nel tempo fra le parti in causa”.Come sintetizzato nello stesso ricorso, “Con tale motivo si intendecensurare l'interpretazione fornita nella sentenza della Corte d'Appellonella parte in cui ha confermato erroneamente che l'attività (tuttaquella effettuata in relazione a tutti i veicoli di cui è causa od anchesolo una parte in relazione a specifiche tipologie di affidamenti in cu-stodia) svolta dalla ricorrente [OSCURATO:PERSONA] non fosse retribuibile per l'as-serito mancato ritiro dei veicoli da parte dei loro proprietari ed aventidiritto.”.Deduce, in sintesi, il ricorso che: “La Corte d'Appello ha mal inter-pretato in violazione di legge le pattuizioni delle predette convezio-ni/concessioni, omettendo di riguardarne: a) il tenore letterale e lacomune volontà delle parti ai sensi dell'art. 1362, comma 1 c.c., b)violando il criterio sistematico e complessivo dell'accordo, ai sensidell'art. 1363 c.c.; c) violando il criterio di buona fede nell'interpreta-zione dell'accordo ai sensi dell'art. 1366 c.c.; d) violando il principiostabilito dall'art. 1370 c.c., secondo cui, nei contratti predisposti dauno dei contraenti, le espressioni equivoche, nel dubbio, si devono in-terpretare in favore dell'altra parte.”.1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all'art.360, n. 3, c.p.c., la falsa applicazione degli artt. 213 e 214 C.d.S.;394 e segg. reg. att. C.d.S.; 11, d.P.R. 571/82, “nonché delle circolariapplicative in relazione all'erronea asserita necessità da parte del cu-Sez. S1 - R.G. 15712/2024 – CC 09/04/2026 - Pagina nr. 5 di 19Numero registro generale 15712/2024Numero sezionale 1630/2026Numero di raccolta generale 21972/2026Data pubblicazione 26/06/2026stode-depositario di richiedere “anticipazioni” rispetto alle propriespese di custodia”.Come sintetizzato nello stesso ricorso, “La sentenza impugnata èerrata nella parte in cui la Corte d'Appello, per corroborare la propriainterpretazione delle convenzioni/concessioni stipulate fra le parti, so-stiene la tesi difensiva avversaria secondo cui, tutte od alcune presta-zioni di custodia svolte da [OSCURATO:PERSONA], avrebbero potuto essere retribui-te se l'odierna ricorrente avesse chiesto anticipazioni al Comune”.Si argomenta che, sulla scorta delle previsioni invocate, i compen-si di custodia devono essere sempre anticipati al custode/depositarioprofessionale da parte dell'Ente pubblico proprietario della strada ovei veicoli vengano recuperati, il quale, a propria volta provvede a per-cepire le sanzioni amministrative dal trasgressore ed a rivalersi sulmedesimo per i compensi di custodia anticipati al custode-depositarioprofessionale.1.3. Con il terzo motivo il ricorso deduce, in relazione all'art. 360,n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1366c.c., “laddove i giudici di merito non hanno tenuto conto del compor-tamento (atti e fatti amministrativi) tenuto dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] negli anni ed in consimili casi (veicoli affidati ed assimilabili a quel-li di cui è causa), con erronea valutazione della documentazione (do-cumenti 15 (Fascicoletto doc. PP), 5 (Fascicoletto doc. SS) e 6 pro-dotti in primo grado dall'attore (Fascicoletto doc. BB)”.Il ricorso richiama ipotesi nelle quali l'odierno controricorrente haprovveduto a liquidare compensi di custodia per fattispecie similari aquelle oggetto del presente giudizio.1.4. Con il quarto motivo il ricorso deduce, in relazione all'art.360, n. 3, c.p.c., la violazione dell'art. 2697 c.c. “e/o erronea inver-sione dell'onere della prova in relazione all'attribuzione ad Alfa AutoSez. S1 - R.G. 15712/2024 – CC 09/04/2026 - Pagina nr. 6 di 19Numero registro generale 15712/2024Numero sezionale 1630/2026Numero di raccolta generale 21972/2026Data pubblicazione 26/06/2026dell'onere di provare un fatto estintivo del proprio diritto (laddove laCorte d'Appello nella sentenza impugnata, per corroborare la propriainterpretazione delle convenzioni/concessioni stipulate fra le parti,addebita una carenza di allegazione e di prova in capo ad [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe fornito prova della mancanza dei provvedimenti direstituzione dei veicoli)”.Come dedotto nello stesso ricorso, “La Corte d'Appello di Milano,nella sentenza impugnata, ha errato nel corroborare le tesi interpre-tative contrarie a quelle della scrivente difesa (o meglio per contra-stare l'interpretazione letterale di cui alle convenzioni stipulate fra leparti) e segnatamente che un'eventuale obbligazione di pagare leprestazioni di custodia vantate da [OSCURATO:PERSONA] sussisterebbe solo laddo-ve l'Amministrazione avesse omesso colposamente/dolosamente diemettere un provvedimento amministrativo con cui la custodia deiveicoli dovesse ritenersi terminata/esaurita. La sentenza impugnatagiunge addirittura a sostenere (disattendendo la tesi avversaria se-condo cui non necessita alcun provvedimento amministrativo autoriz-zante il trasgressore/proprietario al ritiro del proprio veicolo) chequesta difesa non ha fornito prova dell'inesistenza dei provvedimentidi fine custodia/autorizzazione al ritiro veicoli. In buona sostanza concompleta inversione dell'onere della prova contemplato dal dispostodell'art. 2697 c.c., secondo la Corte d'Appello di [OSCURATO:PERSONA] dovuto provare un fatto negativo od ancora avrebbe dovutoprovare (ai fini della tesi sostenuta da controparte), un fatto impediti-vo/estintivo del proprio diritto”.1.5. Con il quinto motivo il ricorso deduce, in relazione all'art.360, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 213, C.d.S.; 394, Reg. att.C.d.S., 8 e segg. d.P.R. n. 571/82.Sez. S1 - R.G. 15712/2024 – CC 09/04/2026 - Pagina nr. 7 di 19Numero registro generale 15712/2024Numero sezionale 1630/2026Numero di raccolta generale 21972/2026Data pubblicazione 26/06/2026Come sintetizzato nello stesso ricorso, “Con questo motivo si in-tende evidenziare che le convenzioni/concessioni non possono inficia-re il diritto normativamente previsto della ricorrente di vedersi retri-buito quantomeno per le prestazioni di custodia dei 154 veicoli sotto-posti a fermo e sequestro amministrativo.”.1.6. Il sesto motivo di ricorso è, testualmente, rubricato “Falsaapplicazione di legge ex art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione alla erroneaqualificazione (v. disposto art. 1362 c.c.) del [OSCURATO:PERSONA] (Prefettura UTG Milano del 17.5.18) quale mero atto di riparto de-gli oneri tra lo Stato e l'Amministrazione locale, nonché Violazione dilegge ex art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione alla incontestabilità-inop-pugnabilità del medesimo [OSCURATO:PERSONA] respingendosiogni difesa di merito od istruttoria formulata dal Comune nel giudizio(v. disposti li articoli [sic] 4 e 5 de la legge 20 marzo 1865, n. 2248,Al. E, art 41 D. Lgs 104 del 2010 e/o Decreto del Presidente della Re-pubblica 24 novembre 1971, n. 1199 e successive modificazioni)”.Come sintetizzato nello stesso ricorso, “[OSCURATO:PERSONA] erramanifestamente laddove qualifica il provvedimento prefettizio docu-mento 56 del fascicolo di primo grado di questa difesa od ancora doc.6 del fascicolo di parte avversario (di alienazione straordinaria deiveicoli custoditi in favore del medesimo custode [OSCURATO:PERSONA], esecutivodella L. 143/13 art. 1 commi 444 e segg.) quale mero atto di ripartodegli oneri tra lo Stato e l'Amministrazione locale, privo di efficaciaprobatoria”.1.7. Con il settimo motivo il ricorso deduce, in relazione all'art.360, n. 3, c.p.c., la falsa applicazione degli artt. 112, 324, 342 c.p.c.e 2909 c.c. “per erronea determinazione circa il passaggio in giudica-to del secondo capo della sentenza di primo grado e conseguenteSez. S1 - R.G. 15712/2024 – CC 09/04/2026 - Pagina nr. 8 di 19Numero registro generale 15712/2024Numero sezionale 1630/2026Numero di raccolta generale 21972/2026Data pubblicazione 26/06/2026omessa pronuncia in ordine al primo motivo di appello in relazione alsecondo capo della sentenza di primo grado.”.Il ricorrente censura la decisione della Corte territoriale nella partein cui quest'ultima ha affermato che la decisione di prime cure nonera stata fatta oggetto di specifico gravame nella parte in cui avevaritenuto fondata la domanda di accertamento negativo proposta dalloodierno controricorrente.Deduce, per contro, di avere formulato sul punto specifica censu-1.8. Con l'ottavo motivo il ricorso deduce, testualmente, “Viola-zione e falsa applicazione dell'art. 183 c. 5 c.p.c. pro tempore vigentein relazione al diritto di precisare e modificare domande in sede dimemoria 183 VI comma n. 1 c.p.c. alla luce delle S.U. 12310/2015 e22402/2018 (con tale motivo si intende impugnare l'asserita tardivitàdella domanda reconventio reconventionis formulata dalla ricorrentein primo grado)”.Come sintetizzato nello stesso ricorso, “(con tale motivo si intendeimpugnare l'asserita tardività della domanda reconventio reconven-tionis formulata dalla ricorrente in primo grado”.Argomenta il ricorso che la domanda discendeva dalle difese av-versarie e si fondava su medesimi fatti ed allegazioni già dedotti dalleparti in modo da evitare la lesione del contraddittorio processuale.2. Il primo ed il terzo motivo possono essere esaminati congiun-tamente, in quanto risultano accomunati dal contenuto, consistentenella censura mossa all'interpretazione che la Corte d'appello ha fattosia delle convenzioni sia di altri atti amministrativi che, nel corso deltempo, hanno interessato il dipanarsi del rapporto tra le parti.I due motivi sono infondati.Sez. S1 - R.G. 15712/2024 – CC 09/04/2026 - Pagina nr. 9 di 19Numero registro generale 15712/2024Numero sezionale 1630/2026Numero di raccolta generale 21972/2026Data pubblicaz ion e 26/06/2026Alla luce del loro contenuto, risulta inevitabile il richiamo in pre-messa all'orientamento che questa Corte va costantemente espri-mendo in tema di limiti alla possibilità di censurare in sede di legitti-mità l'interpretazione degli atti negoziali nonché degli atti ammini-strativi a contenuto non normativo (per questi ultimi cfr. Cass. Sez.Un. - Sentenza n. 20181 del 25/07/2019; Cass. Sez. 1 - Ordinanza n.15367 del 03/06/2024).Ha pertanto chiarito questa Corte che l'interpretazione degli attinegoziali, traducendosi in una operazione di accertamento della vo-lontà dei contraenti, si risolve in una indagine di fatto riservata algiudice di merito, censurabile in cassazione, oltre che per violazionedelle regole ermeneutiche, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3,c.p.c., anche nell'ipotesi di omesso esame di un fatto decisivo e og-getto di discussione tra le parti, ai sensi dell'art. 360, primo comma,n. 5, c.p.c. (Cass. Sez. L - Sentenza n. 10745 del 4/04/2022; Cass.Sez. L, Sentenza n. 4851 del 27/02/2009).Ha conseguentemente puntualizzato questa Corte che il ricorrenteper cassazione, al fine di far valere la violazione dei canoni legali diinterpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., non solodeve fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione,mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate edai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in qualemodo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostatodai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicatisulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti non potendo, in-vece, la censura risolversi nella mera contrapposizione dell'interpreta-zione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata (Cass.Sez. 1 - Ordinanza n. 9461 del 9/04/2021; Cass. Sez. 1 - Ordinanzan. 27136 del 15/11/2017).Sez. S1 - R.G. 15712/2024 – CC 09/04/2026 - Pagina nr. 10 di 19Numero registro generale 15712/2024Numero sezionale 1630/2026Numero di raccolta generale 21972/2026Data pubblicaz ion e 26/06/2026Onere, quello in tal modo individuato, che deriva dal principio percui l'interpretazione accolta nella decisione impugnata non deve esse-re l'unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili inter-pretazioni, sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibilidue o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva pro-posto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi insede di legittimità del fatto che è stata privilegiata l'altra (Cass. Sez.3 - Sentenza n. 28319 del 28/11/2017; Cass. Sez. 1 - Ordinanza n.16987 del 27/06/2018).Tornando, a questo punto, ai due motivi di ricorso in esame, sideve osservare che gli stessi appaiono rispettare i requisiti fondamen-tali di ammissibilità, in quanto recano l'adeguata riproduzione delcontenuto degli atti di cui su assume l'inadeguata interpretazione daparte della Corte ambrosiana e mirano ad illustrare i profili sotto iquali la stessa Corte si sarebbe resa in ipotesi responsabile di inade-guato governo delle norme in tema di ermeneutica.I due motivi, tuttavia, se si mostrano idonei a superare il vaglio diammissibilità, non riescono invece a superare quello di fondatezza, inquanto l'insieme di argomentazioni su cui si vengono ad imperniarefallisce nell'intento di dimostrare l'assoluta implausibilità dell'interpre-tazione offerta dalla decisione impugnata.Interpretazione – quella della Corte ambrosiana – che risulta cor-roborata da una motivazione che si sottrae pienamente al c.d. “mini-mo costituzionale” del sindacato di legittimità e che, peraltro, approdaad un esito che, se forse non può dirsi obbligato, risulta tuttavia co-stituire approdo pienamente plausibile dell'applicazione delle regole diinterpretazione e, come tale, non viene travolto dall'insieme di argo-mentazioni svolte dalla parte.Sez. S1 - R.G. 15712/2024 – CC 09/04/2026 - Pagina nr. 11 di 19Numero registro generale 15712/2024Numero sezionale 1630/2026Numero di raccolta generale 21972/2026Data pubblicazione 26/06/20263. L'esame congiunto appare opportuno anche in relazione al se-condo ed al quinto motivo: gli stessi, infatti, convergono nel censura-re la decisione impugnata per aver escluso il diritto dell'odierno ricor-rente a conseguire da parte del controricorrente l'anticipazione deicompensi per l'attività di custodia dei veicoli.I due motivi, tuttavia, risultano infondati.La Corte ambrosiana, infatti, nell'esaminare la fonte contrattualedel rapporto tra le parti, è pervenuta all'argomentata conclusione percui, da un lato, le intese intercorrenti tra ricorrente e controricorrenteprevedevano, sì, un diritto al compenso ma solo per specifiche pre-stazioni, mentre in altri casi venivano ad escludere in radice il ricono-scimento di un corrispettivo, e, dall'altro lato, il ricorrente odiernonon aveva dato prova della sussistenza di presupposti cui le medesi-me intese subordinavano il diritto al compenso.Questa interpretazione – che, come appena visto, è rimasta im-mune da censure efficaci – viene ora contestata dal ricorrente sulpiano del regolamento contrattuale in tal modo individuato, argomen-tandosi che le previsioni contrattuali non avrebbero potuto in ogni ca-so escludere il diritto al corrispettivo per l'attività di custodia.Osserva, tuttavia, questa Corte che la ricostruzione interpretativaofferta dalla Corte territoriale non viene a condurre ad esiti che, sulpiano sostanziale, possano ritenersi confliggere con previsioni indero-gabili di legge.La Corte d'appello di Milano, infatti, non ha in alcun modo operatouna ricostruzione dell'assetto negoziale tale da determinare l'assenzadi qualsivoglia diritto al compenso del ricorrente per qualunque ipote-si in cui lo stesso venisse a svolgere le proprie prestazioni – ricostru-zione che, comportando l'assoluta gratuità del contratto, avrebbe de-terminato più di una perplessità sulla sussistenza di adeguata causa –Sez. S1 - R.G. 15712/2024 – CC 09/04/2026 - Pagina nr. 12 di 19Numero registro generale 15712/2024Numero sezionale 1630/2026Numero di raccolta generale 21972/2026Data pubblicazione 26/06/2026ma ha evidenziato come le parti avessero concordato un regime chein alcuni casi riconosceva al ricorrente un diritto al compenso da cor-rispondere da parte del controricorrente ed in altri casi, invece, esclu-deva un diritto al compenso, nell'ambito di un bilanciamento degli in-teressi liberamente concordato tra le parti.Tale essendo il regime delle intese intercorrenti tra le parti in cau-sa, è da ritenere che rientrasse perfettamente nell'ambito della ri-spettiva autonomia negoziale la facoltà di limitare il riconoscimentodel diritto al compenso per il ricorrente a specifiche ipotesi, escluden-dolo in altre, senza che tale soluzione negoziale possa ritenersi con-traria a norme imperative e, in particolare, priva di adeguata giustifi-cazione causale, tenuto conto della complessiva architettura del rap-porto.In sintesi, è da ritenere che l'autorità amministrativa che procedealla rimozione di veicoli ed il soggetto incaricato della custodia deimedesimi ben possano determinare in modo specifico i casi nei qualiil compenso per tale attività di custodia risulti a carico dell'Ammini-strazione medesima ed i casi in cui tale compenso risulti invece esclu-so, dovendosi ritenere esclusa la sola ipotesi in cui tutte le prestazioniin qualsiasi ipotesi restino effettuate a titolo gratuito.Ne consegue che, nel caso di specie, non si ravvisa nella decisionedella Corte ambrosiana alcun inadeguato governo delle previsioni dilegge invocate dal ricorrente, risultando i due motivi di ricorso infon-dati.4. Infondato risulta anche il quarto motivo.Contrariamente a quanto dedotto nel mezzo, infatti, nella decisio-ne della Corte territoriale non è ravvisabile alcuna violazione della re-gola di distribuzione degli oneri probatori di cui all'art. 2697 c.c.Sez. S1 - R.G. 15712/2024 – CC 09/04/2026 - Pagina nr. 13 di 19Numero registro generale 15712/2024Numero sezionale 1630/2026Numero di raccolta generale 21972/2026Data pubblicaz ion e 26/06/2026La ratio fondamentale della decisione impugnata – di cui il ricorsosi mostra peraltro ben consapevole, considerato il contenuto argo-mentativo degli altri motivi – è che la pretesa originariamente aziona-ta dal ricorrente risulta infondata, in quanto priva di adeguato riscon-tro probatorio nell'ambito delle fonti contrattuali operanti tra le parti.Tale essendo la ratio della decisione, allora, appare evidente chela Corte ambrosiana, ben lungi dal violare la regola di distribuzionedegli oneri probatori, si è invece pienamente conformata al fonda-mentale – e consolidato - insegnamento di questa Corte (cfr. Sez.Un., Sentenza n. 13533 del 30/10/2001 e le successive Cass. Sez. 1,Sentenza n. 15659 del 15/07/2011; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 826del 20/01/2015; Cass. Sez. 3 - Ordinanza n. 22244 del 14/07/2022,)a mente del quale il creditore che agisca per l'adempimento di unaobbligazione è imprescindibilmente tenuto a dare prova della fonte -negoziale o legale - del proprio diritto.Principio che, evidentemente, deve essere letto nel senso che,qualora la fonte negoziale o legale non determini ipso facto l'insor-genza dell'obbligazione, ma ricolleghi quest'ultima all'integrarsi di ul-teriori specifici presupposti fattuali, l'onere probatorio gravante sulcreditore che agisce per l'adempimento verrà ad investire non solo lafonte in sé ma anche l'ulteriore integrarsi dei presupposti fattuali che,dalla fonte medesima, sono richiesti per il definitivo sorgere dell'ob-bligazione.Tale è la corretta lettura che è stata seguita dalla Corte ambrosia-na: quest'ultima, infatti, ha ritenuto – con giudizio in fatto non ade-guatamente sindacato in questa sede – che i presupposti di fatto chelo stesso contratto inter partes veniva ad individuare quale requisitoper l'insorgenza del credito non risultavano provati, risultando in talSez. S1 - R.G. 15712/2024 – CC 09/04/2026 - Pagina nr. 14 di 19Numero registro generale 15712/2024Numero sezionale 1630/2026Numero di raccolta generale 21972/2026Data pubblicaz ion e 26/06/2026modo carente la prova del credito stesso, nel pieno rispetto della re-gola di cui all'art. 2697 c.c.5. Appare a questo punto opportuno esaminare preliminarmente ilsettimo motivo di ricorso.Oggetto comune del sesto e settimo motivo di ricorso, infatti, è lastatuizione adottata dalla Corte d'appello sul motivo di gravame con ilquale l'odierno ricorrente aveva censurato la decisione di prime cure,nella parte in cui quest'ultima aveva ‒ a propria volta – dichiaratoinammissibile la domanda formulata dal ricorrente in via di reconven-tio reconventionis nella memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1),c.p.c.La Corte territoriale, infatti, ha adottato sul punto una duplice ra-tio, osservando, da un lato, che il motivo era da considerarsi inam-missibile ex art. 342 c.p.c. e, dall'altro lato, che lo stesso – come giàosservato dal Giudice di prime cure – sarebbe risultato infondato.Poiché la ratio decidendi primaria è costituita dalla declaratoria diinammissibilità del gravame, tuttavia, risulta palesemente opportunoesaminare in primo luogo il motivo – il settimo, appunto – che taleratio viene a censurare.Il motivo risulta infondato.Lo stesso – va chiarito – risulta ampiamente rispettoso della rego-la di specificità di cui all'art. 366 c.p.c., dal momento che ha cura dirichiamare ampi passaggi dell'atto di appello, al fine di contestare ladiversa ricostruzione operata dalla Corte territoriale.L'ammissibilità del motivo, a questo punto, viene a consentire l'e-sercizio del potere-dovere di diretto esame degli atti del giudizio dimerito (Cass. Sez. L - Ordinanza n. 3612 del 04/02/2022; Cass. Sez.1 - Ordinanza n. 24048 del 06/09/2021); ed è, tuttavia, proprio l'e-same dell'atto di appello che permette di verificare la sostanziale cor-Sez. S1 - R.G. 15712/2024 – CC 09/04/2026 - Pagina nr. 15 di 19Numero registro generale 15712/2024Numero sezionale 1630/2026Numero di raccolta generale 21972/2026Data pubblicazione 26/06/2026rettezza di quanto osservato dalla Corte territoriale: risulta, infatti,che l'odierno ricorrente, nel proprio appello, aveva impugnato solo ladeclaratoria di inammissibilità della propria domanda, ma non avevacensurato invece nel merito la statuizione di accoglimento della do-manda di accertamento negativo del COMUNE, adottata dal Giudice diprime cure, limitando le proprie censure ai soli profili in rito.Obietta, sul punto, il ricorso che la domanda di accertamento ne-gativo dell'odierno controricorrente e la domanda di condanna formu-lata dal ricorrente, in quanto domande contrapposte, avevano ad og-getto lo stesso fatto, ed argomenta, conseguentemente, che l'impu-gnazione della statuizione sulla seconda domanda aveva necessaria-mente investito anche la prima.L'argomentazione del ricorrente, tuttavia, non vale a superarel'argomento speso dalla decisione di merito: proprio in virtù dell'esi-stenza di una duplice statuizione, quest'ultima – come osservato dallaCorte d'appello – avrebbe dovuto essere censurata sotto entrambi iprofili, e cioè accoglimento della riconvenzionale ed inammissibilitàdella reconventio reconventionis.Considerato, in particolare, che la Corte ambrosiana era venuta astatuire direttamente nel merito della domanda di accertamento ne-gativo dell'odierno controricorrente, sarebbe stato onere del ricorren-te odierno non solo impugnare in rito la declaratoria di inammissibilità– come è avvenuto – ma anche nel merito la statuizione di accerta-mento negativo.Per contro l'atto di appello risulta avere impugnato unicamente ladeclaratoria di inammissibilità della reconventio reconventionis - in ri-to - senza in alcun modo censurare - nel merito - la decisione di ac-certamento negativo, assumendo in tal modo – e proprio in virtù diquanto dallo stesso ricorrente evidenziato ‒ i caratteri di una impu-Sez. S1 - R.G. 15712/2024 – CC 09/04/2026 - Pagina nr. 16 di 19Numero registro generale 15712/2024Numero sezionale 1630/2026Numero di raccolta generale 21972/2026Data pubblicaz ion e 26/06/2026gnazione parziale che, come tale, risultava radicalmente inidonea exart. 342 c.p.c. a costituire ammissibile censura della duplice statui-zione adottata dal Tribunale, come condivisibilmente opinato dallaCorte territoriale.6. Le considerazioni appena svolte in relazione al settimo motivovalgono a condurre alla declaratoria di inammissibilità del sesto moti-Come visto anche in precedenza, infatti, il passaggio motivaziona-le della sentenza impugnata su cui è imperniato il ricorso (“Per merotuziorismo, deve comunque ritenersi che siano corrette le affermazio-ni del Tribunale in ordine alla mancanza di efficacia probatoria nelrapporto tra il Comune e il concessionario, del provvedimento prefet-tizio, che si colloca su un diverso piano, e cioè regola il riparto deglioneri tra lo Stato e l'Amministrazione locale”), costituisce una meraratio supplementare, enunciata dalla Corte d'appello meramente adabundantiam (o, per mutuare le parole della Corte stessa, “per merotuziorismo”).Va quindi evidenziato che la decisione impugnata si è venuta adimperniare su una ben diversa ratio primaria, costituita – appunto -dalla declaratoria di inammissibilità ex art. 342 c.p.c. del motivo diappello.È quindi la statuizione di inammissibilità ex art. 342 c.p.c. –astrattamente idonea, peraltro, a determinare il venir merito dellastessa potestas iudicandi della Corte territoriale in relazione al meritodella controversia (Cass. Sez. Un., Sentenza n. 3840 del 20/02/2007;Cass. Sez. 3, Sentenza n. 17004 del 20/08/2015; Cass. Sez. 1 - Or-dinanza n. 11675 del 16/06/2020; Cass. Sez. 3 - Ordinanza n. 27388del 19/09/2022; Cass. Sez. 3 - Ordinanza n. 32447 del 13/12/2024)Sez. S1 - R.G. 15712/2024 – CC 09/04/2026 - Pagina nr. 17 di 19Numero registro generale 15712/2024Numero sezionale 1630/2026Numero di raccolta generale 21972/2026Data pubblicaz ion e 26/06/2026– a costituire la primaria ratio che doveva essere oggetto delle censu-re del ricorrente.Così, in effetti, è stato, avendo l'odierno ricorrente formulato quelsettimo motivo, che tuttavia – come visto in precedenza – questaCorte ritiene infondato, da ciò derivando l'applicazione del principioper cui qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ra-gioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorregger-la sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censuremosse ad una delle rationes decidendi rende inammissibili, per so-pravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioniesplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime nonpotrebbero comunque condurre, stante l'intervenuta definitività dellealtre, alla cassazione della decisione stessa (Cass. Sez. 3, Sentenzan. 2108 del 14/02/2012; Cass. Sez. 5 - Ordinanza n. 11493 del11/05/2018; Cass. Sez. 6 - L, Ordinanza n. 22753 del 3/11/2011;Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12372 del 24/05/2006).7. Le considerazioni sin qui svolte conducono all'assorbimentodell'ottavo motivo, con il quale viene riproposto un tema – quellodell'ammissibilità della reconventio reconventionis – il cui esame ri-sulta evidentemente precluso dal mancato accoglimento del sesto edel settimo motivo.8. Il ricorso deve quindi essere respinto, con conseguente con-danna del ricorrente alla rifusione in favore del controricorrente dellespese del giudizio di legittimità, liquidate direttamente in dispositivo.9. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art.13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presup-posti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ul-teriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previstoper il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovu-Sez. S1 - R.G. 15712/2024 – CC 09/04/2026 - Pagina nr. 18 di 19Numero registro generale 15712/2024Numero sezionale 1630/2026Numero di raccolta generale 21972/2026Data pubblicaz ion e 26/06/2026to", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza inconcreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o so-pravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. Un., Senten-za n. 4315 del 20/02/2020). P.Q.MLa Corte,rigetta il ricorso;condanna il ricorrente a rifondere al controricorrente le spese delgiudizio di Cassazione, che liquida in € 10.200,00, di cui € 200,00 peresborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1,comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dellostesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione PrimaCivile della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 9 aprile 2026.Il PresidenteGUIDO MERCOLINOSez. S1 - R.G. 15712/2024 – CC 09/04/2026 - Pagina nr. 19 di 19