CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 21463/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/06/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso con cui si deducono vizi di motivazione e violazione dell'art. 649 cod. proc. pen. sul presupposto che i fatti di cui alla sentenza impugnata sarebbero gli stessi per i quali è intervenuta altra condanna è manifestamente infondato, avendo correttamente rilevato la Corte di appello che, nonostante gli stessi titoli di reato (evasione e violenza a pubblico ufficiale) risultassero contestati in pari data, i fatti risultano comunque differenti in quanto avvenuti in un contesto di tempo e di luogo differente (quello della sentenza impugnata al mattino, quelli della sentenza passata in giudicato, in serata); rilevato che analogo limite incontra il secondo motivo con cui si censura il trattamento sanzionatorio ritenuto eccessivo, avendo dato conto la Corte territoriale delle ragioni della quantificazione della pena in termini congrui, in ragione della negativa personalità del ricorrente gravato da numerosi gravi reati; che adeguatamente motivata risulta anche la parte della decisione che ha rigettato la generica richiesta di concessione di attenuanti, avendo valorizzato, quanto ad eventuale richiesta di attenuanti generiche, le modalità del fatto, l'intensità del dolo, i precedenti penali e l'assenza di elementi allegati dalla stessa difesa; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso