CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 29137/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE d'APPELLO di CAGLIARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG Raffaele GARGIULO che ha concluso per l'annullamento con rinvio; letta la memoria del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] che insiste nel ricorso e aderisce alle conclusioni del PG; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d'appello di Cagliari, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta ex art. 670 cod. proc. pen. volta ad ottenere la declaratoria di non definitività della sentenza contumaciale pronunciata da quell'ufficio in data 20 giugno 2017, irrevocabile in data 2 novembre 2017, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] BAUM e la subordinata richiesta di restituzione nel termine ex art. 175 cod. proc. pen. per impugnare detta sentenza. 2. [OSCURATO:PERSONA] BAUM, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata, denunciando la violazione di legge, in riferimento agli artt. 97, 161, 169, 175, 178, 179, 548, 656, 658 cod. proc. pen. e agli artt. 25 e 111 Cost., 6 Convenzione EDU, e il vizio della motivazione perché l'estratto contumaciale è stato notificato a mani del sostituto del difensore d'ufficio, nominato ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen. durante il giudizio di secondo grado, mentre esso andava notificato presso il difensore nominato, con conseguente nullità dei provvedimenti esecutivi successivamente emessi dal pubblico ministero e non conosciuti dall'imputato. D'altra parte, come già rappresentato, l'imputato, di lingua tedesca, non ebbe mai a ricevere l'estratto contumaciale tradotto, al pari della comunicazione prevista dall'art. 169 cod. proc. pen., che ha determinato la notificazione al difensore di ufficio degli atti del procedimento, e dall'avviso di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen. L'ordinanza è altresì affetta da nullità per non avere esaminato la questione relativa alla corretta notificazione dell'ordine di esecuzione con contestuale decreto di sospensione, poi revocato, sicché l'imputato doveva essere rimesso nel termine per avanzare l'istanza di misure alternative. 3. Il Procuratore generale ha concluso per l'annullamento con rinvio. 4. Il difensore ha depositato note con le quali, nell'insistere nel ricorso, si associa alle conclusioni del Procuratore generale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, che presenta tratti di inammissibilità, è nel complesso infondato.2. Va premesso che il ricorso omette di allegare gli atti da cui dovrebbe desumersi che la notificazione dell'estratto contumaciale sia stata effettuata presso l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di ufficio nominato ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen., invece che presso l'avv. [OSCURATO:PERSONA] che sarebbe stato originariamente nominato, circostanza da cui deriverebbe la nullità della notificazione (Sez. 1, n. 13745 del 13/03/2007, Mille, Rv. 236440). Dagli atti contenuti nel fascicolo processuale trasmesso a questa Corte di legittimità risulta, piuttosto, che nel verbale dell'udienza del giudizio d'appello in data 20 giugno 2017 il suddetto avv. [OSCURATO:PERSONA] è stato indicato quale difensore d'ufficio, sicché la deduzione concernente l'irregolarità della notificazione dell'estratto contumaciale al detto difensore è inammissibile perché generica e comunque manifestamente infondata, non essendo neppure specificamente dimostrata l'illegittima sostituzione del difensore originariamente nominato. 2.1. In ogni caso, il ricorrente avrebbe dovuto specificamente indicare o allegare gli atti processuali da -dovrebbe desumersi la fondatezza della questione che introduce, mentre il ricorso è sul punto a-specifico e non autosufficiente. Si è, infatti, chiarito che «in tema di ricorso per cassazione, anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen., introdotto dall'art. 7, comma 1, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, trova applicazione il principio di autosufficienza del ricorso, che si traduce nell'onere di puntuale indicazione, da parte del ricorrente, degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l'allegazione, materialmente devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020 - dep. 2021, Cossu, Rv. 280419; analogamente in precedenza Sez. 1, n. 48422 del 09/09/2019, Novella, Rv. 277796). 3. Pur dandosi atto dell'abbandono dell'originaria richiesta di restituzione nel termine ex art. 175 cod. proc. pen., verosimilmente dovuto alla tardività di essa, è il caso di notare che l'imputato, che conosce la lingua italiana, come indiscutibilmente ha accertato — senza essere contraddetto — il giudice dell'esecuzione, ebbe a ricevere l'invito ex art. 169 cod. proc. pen. presso la residenza in Germania (a mani del figlio convivente, tale qualificatosi), per poi ricevere a mani proprie l'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen..Tale atto reca l'espressa avvertenza che le successive notificazioni, in caso di mancanza dell'elezione di domicilio, sarebbero state effettuate presso il difensore, come poi è avvenuto. 3.1. Ciò determina l'infondatezza della questione relativa alla mancata traduzione dell'estratto contumaciale che venne notificato al difensore, sia perché l'imputato conosce la lingua processuale, sia perché l'atto era diretto al difensore domiciliatario, sicché non andava tradotto. 4. È manifestamente infondata anche la questione relativa all'ordine di carcerazione, notificato al difensore, poiché non era noto un domicilio in Italia, come il ricorrente è costretto ad ammettere, sicché l'ordine di carcerazione non poteva che essere notificato nelle forme suddette. 5. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagame